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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16879/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 16879/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CUSCIANNA GIAN NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. LUPPINO BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, C/O CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE DI ANZIO 00042 ANZIO
1 APPELLATO
OGGETTO: lesione personale (sinistro stradale)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva Parte_1
respinto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di e in relazione al CP_1 CP_2
sinistro occorso il 21.12.2017 in Roma, a seguito del quale aveva riportato lesioni personali consistite nella frattura meta epifisaria scomposta del radio distale con prognosi di giorni 30.
Premesso dunque in punto di fatto che essa appellante era caduta dopo che l'auto condotta dallo si era accostata al margine della strada in doppia fila e mentre ella si accingeva a scendere CP_2
dalla vettura, ha censurato la sentenza del primo giudice argomentando che non erano state adeguatamente considerate le dichiarazioni rese dal teste , confermative della dinamica Tes_1
dell'evento. Inoltre occorreva tener conto del fatto che essa esponente aveva reso interrogatorio formale, confermando ancora una volta la dinamica del sinistro. Ancora, una ulteriore doglianza riguardava la mancata effettuazione di una consulenza tecnica medico legale sulla sua persona volta ad accertare l'entità del danno e la compatibilità dello stesso con il sinistro.
Ha quindi concluso, in riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di responsabilità dello nella causazione del danno e per la condanna della , quale compagnia assicuratrice CP_2 CP_1
della vettura da quello condotta, al pagamento dell'importo di euro 10.215,68 a titolo risarcitorio per il danno biologico sofferto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 Si è costituita in giudizio deducendo che il giudice di pace aveva correttamente valutato CP_1
l'intero compendio probatorio, giungendo al rigetto della domanda, in quanto erano emerse diverse versioni del sinistro (quella risultante dall'atto di citazione, quella fornita dalla parte all'accesso al Pronto Soccorso, quella del teste , quella resa dalla in sede di Tes_1 Pt_1
interrogatorio formale). Inoltre, non era intervenuta sul posto alcuna pubblica autorità, difettando un riscontro obbiettivo a quanto asserito dalla . D'altra parte, l'attrice aveva rinunciato Pt_1
all'interrogatorio formale dello . CP_2
Emergeva, in buona sostanza, che la donna era caduta accidentalmente per conto proprio, come d'altra parte aveva dichiarato ai sanitari del nosocomio. Ella aveva per giunta anche aggravato il danno, rifiutando il ricovero consigliato dai medici. Infine, le richieste risarcitorie erano sproporzionate al danno effettivo.
Ha quindi concluso la compagnia per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
non si è costituito in giudizio, scegliendo la contumacia. CP_2
--------------------
L'appello è infondato e va respinto.
Il giudice di prime cure ha disatteso la domanda risarcitoria avanzata dalla facendo leva Pt_1
sulla mancata prova del nesso di causa tra la dinamica del sinistro e i danni lamentati. In particolare ha evidenziato come la donna avesse riferito al Pronto Soccorso di una “caduta accidentale”, soggiungendo che mancava un verbale dell'autorità – non intervenuta – e che vi erano incongruenze circa le effettive modalità di accadimento dell'evento. Infine, ha anche rimarcato come l'interrogatorio formale dello , inizialmente richiesto da parte attrice, fosse CP_2
stato poi oggetto di rinuncia.
Ciò posto, osserva il Tribunale che la decisione del giudice di pace non si presta alle censure sollevate da parte appellante. In effetti, come argomentato nella pronuncia gravata, non è stata fornita una prova soddisfacente e persuasiva della dinamica del sinistro per come rappresentata.
Nell'atto di citazione si afferma che lo , conducente della vettura nella quale si trovava la CP_2
in qualità di passeggera, aveva accostato l'auto in doppia fila, fermandosi in sosta, quando Pt_1
la donna era caduta mentre scendeva dall'abitacolo a causa di una ripartenza improvvisa del veicolo.
3 Orbene, occorre anzitutto evidenziare, come già fatto dal primo giudice, che nessuna autorità è stata chiamata ad intervenire sul luogo del sinistro, nonostante la lesione riportata dalla . Pt_1
In secondo luogo, dalla lettura della cartella clinica di Pronto Soccorso emerge che la paziente ha riferito ai sanitari di aver riportato un “trauma polso-avambraccio dx in seguito a caduta accidentale”, senza fare alcun riferimento alla presenza dell'auto e al fatto che il sinistro sarebbe avvenuto mentre scendeva dalla stessa.
Non risulta poi chiara la precisa dinamica del fatto. Invero lo , nella dichiarazione scritta CP_2
allegata all'atto introduttivo del giudizio, assume di aver fatto involontariamente cadere la donna mentre questa stava scendendo, soggiungendo che “la caduta della sig.ra (…) è Parte_1
stata causata da un male funzione della mia autovettura”. In altri termini non è dato comprendere quale sarebbe il non meglio precisato malfunzionamento che avrebbe cagionato la brusca ripartenza del mezzo.
Ancora, vi è un contrasto tra la dichiarazione scritta del presunto teste , allegata alla Tes_2
citazione introduttiva del giudizio, e le affermazioni del teste escusso in udienza. Infatti, Tes_1
il parla di una “brusca ripartenza” del veicolo, mentre il assume che la donna Tes_2 Tes_1
sarebbe caduta “perché la macchina ha fatto un piccolo movimento nel mentre della discesa”.
In conclusione, ritiene il Tribunale che parte appellante non abbia fornito prova convincente della dinamica del sinistro. In specie, non si comprende perché non siano stati chiamati sul posto i vigili urbani, né per quale motivo la donna non abbia fatto alcun cenno alla dinamica poi esposta in citazione, parlando ai sanitari di mera “caduta accidentale” e omettendo qualunque riferimento alla vettura dalla quale sarebbe scesa. Infine, sussiste contrasto anche tra le dichiarazioni rese dai presunti testimoni del fatto.
L'appello va conclusivamente respinto e la sentenza confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello siccome infondato;
4 - Condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio che liquida in euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 16879/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CUSCIANNA GIAN NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. LUPPINO BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, C/O CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE DI ANZIO 00042 ANZIO
1 APPELLATO
OGGETTO: lesione personale (sinistro stradale)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva Parte_1
respinto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di e in relazione al CP_1 CP_2
sinistro occorso il 21.12.2017 in Roma, a seguito del quale aveva riportato lesioni personali consistite nella frattura meta epifisaria scomposta del radio distale con prognosi di giorni 30.
Premesso dunque in punto di fatto che essa appellante era caduta dopo che l'auto condotta dallo si era accostata al margine della strada in doppia fila e mentre ella si accingeva a scendere CP_2
dalla vettura, ha censurato la sentenza del primo giudice argomentando che non erano state adeguatamente considerate le dichiarazioni rese dal teste , confermative della dinamica Tes_1
dell'evento. Inoltre occorreva tener conto del fatto che essa esponente aveva reso interrogatorio formale, confermando ancora una volta la dinamica del sinistro. Ancora, una ulteriore doglianza riguardava la mancata effettuazione di una consulenza tecnica medico legale sulla sua persona volta ad accertare l'entità del danno e la compatibilità dello stesso con il sinistro.
Ha quindi concluso, in riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di responsabilità dello nella causazione del danno e per la condanna della , quale compagnia assicuratrice CP_2 CP_1
della vettura da quello condotta, al pagamento dell'importo di euro 10.215,68 a titolo risarcitorio per il danno biologico sofferto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 Si è costituita in giudizio deducendo che il giudice di pace aveva correttamente valutato CP_1
l'intero compendio probatorio, giungendo al rigetto della domanda, in quanto erano emerse diverse versioni del sinistro (quella risultante dall'atto di citazione, quella fornita dalla parte all'accesso al Pronto Soccorso, quella del teste , quella resa dalla in sede di Tes_1 Pt_1
interrogatorio formale). Inoltre, non era intervenuta sul posto alcuna pubblica autorità, difettando un riscontro obbiettivo a quanto asserito dalla . D'altra parte, l'attrice aveva rinunciato Pt_1
all'interrogatorio formale dello . CP_2
Emergeva, in buona sostanza, che la donna era caduta accidentalmente per conto proprio, come d'altra parte aveva dichiarato ai sanitari del nosocomio. Ella aveva per giunta anche aggravato il danno, rifiutando il ricovero consigliato dai medici. Infine, le richieste risarcitorie erano sproporzionate al danno effettivo.
Ha quindi concluso la compagnia per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
non si è costituito in giudizio, scegliendo la contumacia. CP_2
--------------------
L'appello è infondato e va respinto.
Il giudice di prime cure ha disatteso la domanda risarcitoria avanzata dalla facendo leva Pt_1
sulla mancata prova del nesso di causa tra la dinamica del sinistro e i danni lamentati. In particolare ha evidenziato come la donna avesse riferito al Pronto Soccorso di una “caduta accidentale”, soggiungendo che mancava un verbale dell'autorità – non intervenuta – e che vi erano incongruenze circa le effettive modalità di accadimento dell'evento. Infine, ha anche rimarcato come l'interrogatorio formale dello , inizialmente richiesto da parte attrice, fosse CP_2
stato poi oggetto di rinuncia.
Ciò posto, osserva il Tribunale che la decisione del giudice di pace non si presta alle censure sollevate da parte appellante. In effetti, come argomentato nella pronuncia gravata, non è stata fornita una prova soddisfacente e persuasiva della dinamica del sinistro per come rappresentata.
Nell'atto di citazione si afferma che lo , conducente della vettura nella quale si trovava la CP_2
in qualità di passeggera, aveva accostato l'auto in doppia fila, fermandosi in sosta, quando Pt_1
la donna era caduta mentre scendeva dall'abitacolo a causa di una ripartenza improvvisa del veicolo.
3 Orbene, occorre anzitutto evidenziare, come già fatto dal primo giudice, che nessuna autorità è stata chiamata ad intervenire sul luogo del sinistro, nonostante la lesione riportata dalla . Pt_1
In secondo luogo, dalla lettura della cartella clinica di Pronto Soccorso emerge che la paziente ha riferito ai sanitari di aver riportato un “trauma polso-avambraccio dx in seguito a caduta accidentale”, senza fare alcun riferimento alla presenza dell'auto e al fatto che il sinistro sarebbe avvenuto mentre scendeva dalla stessa.
Non risulta poi chiara la precisa dinamica del fatto. Invero lo , nella dichiarazione scritta CP_2
allegata all'atto introduttivo del giudizio, assume di aver fatto involontariamente cadere la donna mentre questa stava scendendo, soggiungendo che “la caduta della sig.ra (…) è Parte_1
stata causata da un male funzione della mia autovettura”. In altri termini non è dato comprendere quale sarebbe il non meglio precisato malfunzionamento che avrebbe cagionato la brusca ripartenza del mezzo.
Ancora, vi è un contrasto tra la dichiarazione scritta del presunto teste , allegata alla Tes_2
citazione introduttiva del giudizio, e le affermazioni del teste escusso in udienza. Infatti, Tes_1
il parla di una “brusca ripartenza” del veicolo, mentre il assume che la donna Tes_2 Tes_1
sarebbe caduta “perché la macchina ha fatto un piccolo movimento nel mentre della discesa”.
In conclusione, ritiene il Tribunale che parte appellante non abbia fornito prova convincente della dinamica del sinistro. In specie, non si comprende perché non siano stati chiamati sul posto i vigili urbani, né per quale motivo la donna non abbia fatto alcun cenno alla dinamica poi esposta in citazione, parlando ai sanitari di mera “caduta accidentale” e omettendo qualunque riferimento alla vettura dalla quale sarebbe scesa. Infine, sussiste contrasto anche tra le dichiarazioni rese dai presunti testimoni del fatto.
L'appello va conclusivamente respinto e la sentenza confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello siccome infondato;
4 - Condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio che liquida in euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma, 3 gennaio 2025
Il Giudice
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