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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/10/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IR AN Presidente
EL IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 15.01.2025 al n. 113 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. OR- Parte_1 C.F._1
SE HI OR, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHRI- CP_1 C.F._2
STINE PALAMARA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica dei provvedimenti vigenti per l'esercizio della responsabilità ge- nitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note scritte deposita- te in data 14.10.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia confermare i provvedimenti già assunti di cui ai verbali di udienza
16.4.2025 e 25.09.2025 che qui si riportano:
- “dispone l'affido super esclusivo di alla madre per le decisioni relative alla salute, istruzione, Per_1
educazione, rilascio e rinnovo del d.i. valido per l'espatrio e del passaporto e il collocamento prevalente della minore presso la madre nell'immobile sito in Casale Litta, Via San Rocco 4;
- incarica i SS dei Comuni di Casale Litta e di Mornago di regolamentare la relazione/frequentazione padre/figlia minore stabilendo tempi, durata, luogo e modalità degli incontri, allo stato, in Spazio Neu- tro e alla costante presenza di educatore, di assicurare la valutazione delle competenze genitoriali del pa- dre (e, se del caso, della madre) presso il Consultorio familiare, di implementare la frequentazione pa- dre/figlia tenuto conto dell'esito della valutazione innanzi richiesta, di sostenere detta relazione assicu- rando l'attivazione di tutti gli interventi utili e/o necessari e/od opportuni;
- invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei
SS giacché funzionali al benessere di e ad avviare senza ritardo un percorso individuale di soste- Per_1
gno alla genitorialità;
- invita il resistente a presentarsi al Consultorio familiare per la valutazione delle competenze genitoriali
e a offrire ai SS l'esito degli esami tossicologici cui si è sottoposto su prescrizione del datore di lavoro e, comunque, a presentarsi al SERD per gli ulteriori accertamenti del caso nel superiore interesse della mi- nore;
- prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse della minore, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di . Per_1
- versamento da parte del resistente alla ricorrente del maggiore importo mensile di € 450,00, rivalutato come per legge, di cui l'importo mensile di € 50,00 verrà imputato alle spese straordinarie come già previ- sto in data 04.06.2025, l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore della minore dinanzi al
GT cui i SS relazioneranno semestralmente in merito all'andamento dei servizi/percorsi avviati e la re- fusione da parte del resistente, anche mediante pagamento rateale, alla ricorrente delle spese di lite nella misura minima tabellare prevista per le fasi 1, 2 e 3 per le cause di valore indeterminabile di bassa com- plessità (pari all'importo di € 2.356,00 oltre accessori di legge)”.
Per il resistente:
“Che il Tribunale, fermo restando i provvedimenti assunti dal Giudice Istruttore per la tutela della per- sona della minore, modifichi l'assegno di mantenimento, almeno fino al 31 dicembre 2025 (termine in cui si saprà se questo contratto di lavoro sarà riconfermato o meno) nella somma mensile di E. 200,00 comprensivi di E. 50,00 per le spese straordinarie oltre a E. 50,00 per pagare gli arretrati,
Con compensazione delle spese del giudizio”.
pag. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 15/01/2025 la ricorrente ha allegato di avere convissuto more uxorio con il resistente nell'abitazione sita in Mornago, via Camillo Benso
Conte di Cavour n. 2, ove il resistente risulta ancora residente, che in data 5 maggio 2021
è nata a [...] la figlia minorenne delle parti che convive con la Persona_2
madre nell'immobile sito in Casale Litta (VA), Via San Rocco 4/B, che pende procedi- mento penale a carico del resistente per gli agiti di violenza compiuti in suo danno ogget- to di due denunce, che tra le parti vigono i provvedimenti assunti da questo Tribunale in data 31.01.2023 a mezzo del quale è stata affidata all'Ente “al solo scopo protettivo Per_1
della minore e di controllo e verifica del mantenimento e di avvio dei percorsi di ognuno dei due genitori da parte dell'Ente […] con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre il sabato in Spazio
Neutro fino a quando i Servizi riterranno necessaria tale cautela ovvero fino a quando il padre non ab- bia acquisito un' integrale confidenza con la figlia e dimostrato di avere intrapreso un percorso di recupe- ro della genitorialità, determina a decorrere dal presente mese, entro il 10 di ogni mese, in € 400 mensili
l'assegno a carico del padre a favore della madre per [che] il padre della minore ha saltato (an- Per_1
che senza fornire valide e sollecite motivazioni) diversi incontri, anche per lunghi periodi come tra l'altro occorso negli ultimi mesi c.a., in Spazio Neutro con la figlia;
• il Sig. non ha mai fatto richiesta CP_1
alla madre di parlare telefonicamente e/o tramite videochiamata con la figlia tranne in un'unica occasio- ne (in oltre un biennio) ad agosto c.a., né ha chiamato la figlia o la signora per accertarsi dello Parte_1
stato di salute di in occasione della recente frattura della clavicola occorsa alla piccola a fine set- Per_1
tembre c.a. né lo stesso ha ritenuto di dover, da quanto noto, informarsi presso i Servizi Sociali/tutela
Minori se vi fossero necessità di interventi da parte sua in ausilio alla figlia o alla madre (per es. preno- tazione lastre/visite ortopediche, contatti con la Pediatra etc…); • non solo il padre ma l'intero suo nu- cleo familiare non è mai stato presente nella vita e nella crescita di in particolare sia a livello di Per_1
gestione e/o aiuto alla madre nello svolgimento delle attività quotidiane che economico;
• il padre inoltre, per come noto alla ricorrente, non avrebbe ad oggi intrapreso alcun percorso di sostegno psicoterapico come
pag. 3 invece richiesto in CTU al fine precipuo di valutare il recupero della propria genitorialità; • oltre a ciò, il padre ha omesso completamente di versare alla madre il contributo per il mantenimento di a far Per_1
data dal mese di marzo 2024 compreso […] infine lo stesso non si è nemmeno preoccupato di mandare gli auguri e/o un regalo alla figlia in occasione del compleanno di quest'ultima sia nel 2023 che nel
2024 nonché in occasione delle festività di Natale 2023 oltre che di quello 2024 appena trascorso. Nes- sun augurio, nessun pensiero né regalo per la piccola figlia è pervenuto dal padre, risultato evidente ed inesorabile della viva attualità dell'abbandono sia morale che materiale posto in essere dal nei CP_1
confronti di quest'ultima; • il sig. non vede la figlia dal 28 settembre c.a. in quanto, a seguito di CP_1
comunicata possibile modifica del calendario in Spazio Neutro, lo stesso non avrebbe ancora fatto perve- nire agli Enti competenti le sue relative disponibilità […] anche se alla stessa non richiesto, la madre per offrire alla figlia la miglior versione di sé nonché una sempre migliore genitorialità ha deciso, ormai da tempo, di intraprendere un percorso di aiuto psicologico per cercare di risolvere fino in fondo i traumi su- biti a causa delle violenze perpetrate nei suoi confronti dall'ex compagno durante il periodo di conviven- za, oltretutto assistite anche dalla piccola […] La bambina, dapprima iscritta ad un asilo nido Per_1
in Vergiate (VA), da settembre del corrente anno frequenta con gioia la Scuola dell'Infanzia 'Asilo In- fantile di […] frequenta anche il corso di nuoto presso la Piscina Comunale di Somma Lom- Per_3
bardo con cadenza settimanale nella giornata di martedì dalle ore 17.30 alle 18.15 [che] può contare sull'ausilio della nonna materna di Sig.ra sulla bisnonna Sig.ra Per_1 Persona_4 [...]
nonché sull'amica di famiglia Sig.ra e dunque su una rete familiare Persona_5 Parte_2
stabile e affettivamente sicura che offre di fatto un aiuto sia pratico nonché di supporto nelle varie attivi- tà/routine quotidiane di ”. Tra l'altro, ha chiesto valutare l'affido esclusivo della figlia Per_1
minorenne a suo favore.
In data 19.02.2025 la PR Sede ha trasmesso la richiesta di archiviazione del procedimen- to penale iscritto all'esito della denuncia presentata dalla ricorrente in data 02.04.2022
(avverso la quale la ricorrente ha proposto opposizione) e ha riferito della trasmissione degli atti dell'altro procedimento penale pendente a carico del resistente alla PR presso il
Tribunale di Varese ritenuto territorialmente competente in relazione al luogo di com-
pag. 4 missione del reato.
In data 14.04.2025 i SS hanno riferito quanto segue:
pag. 5 pag. 6 I SS hanno concluso esprimendo parere favorevole all'affido esclusivo di alla Per_1
madre e alla ripresa degli incontri padre/figlia minorenne in Spazio Neutro non appena verrà reperita una figura educativa idonea.
Alla prima udienza celebrata in data 16.04.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di avere avviato un percorso di sostegno psicologico per rielaborare il trauma vissuto con il
Centro Gulliver di Varese, di vivere in locazione a Casale Litta, di percepire l'importo mensile di € 230,00 a titolo di AU e di non avere in corso relazioni/convivenze. Il giudi- ce istruttore, in via provvisoria e urgente, tra l'altro, ha disposto l'affido super esclusivo della minore alla ricorrente.
Costituendosi in giudizio in data 27.05.2025 il resistente, tra l'altro, ha dedotto che “già nel 2023 la situazione lavorativa del sig. in svizzera era peggiorata per poi lavorare saltuaria- CP_1
mente nel 2024; infatti oltre a perdere il lavoro non ha pagato diverse bollette del gas (doc. n.4) Nono- stante il suo stato di frustrazione il sig. fino a settembre 2024 ha continuato a vedere la sua CP_1
bambina il sabato nello spazio neutro;
a fine settembre gli veniva comunicato che il sabato non sarebbe stato più possibile programmare gli incontri, ma gli stessi sarebbero dovuti avvenire di lunedì, e, da que- sto momento per il suo lavoro, il sig. non ha visto più la bambina. Ha avuto, però sempre contat- CP_1
ti via whattsapp con la ricorrente, l'ultimo il 31 dicembre 2024 (doc. n.5), ma la freddezza delle risposte nonché la sua ignoranza nel dover rispettare gli incontri nello spazio neutro hanno determinato l'abbondo del piano di recupero dei rapporti con la figlia minore, anche se ha avuto sempre notizie certe in quanto, dopo molti solleciti ( nel decreto collegiale non vi erano limitazioni agli incontri tra nonna e bambina), anche la madre del resistente è riuscita a rivedere la nipote (gennaio 2025), ed a stare con lei qualche ora alla presenza della sig.ra […] Per fortuna dai primi di giungo inizierà un nuovo lavoro in Parte_1
svizzera anche se ancora non è definito se sarà a tempo determinato o indeterminato. Ciò però determina
l'impossibilità per il resistente di contribuire al mantenimento della figlia con la somma stabilita nel de- creto di E. 400,00 ma potrà tutt'al più versare la somma di E. 200,00 mensili oltre al 50% delle spe- se straordinarie”.
In data 27.05.2025 i SS hanno riferito del primo incontro innanzi al SERD fissato per il pag. 7 resistente il 9 giugno 2025 e della richiesta inoltrata al per Parte_3
l'attivazione del Servizio di Spazio Neutro.
All'udienza celebrata in data 04.06.2025, tra l'altro, il resistente ha dichiarato di essere in procinto di presentare le dimissioni per mancato pagamento delle retribuzioni dovutegli, di essersi iscritto all'agenzia in Svizzera dove ha già lavorato per il reperimento di altra at- tività lavorativa, di non avere né relazioni/né convivenze in corso, di vivere nell'immobile sito in Mornago, Via Camillo Benso Conte di Cavour 2, messogli a dispo- sizione da un conoscente in comodato d'uso gratuito da circa 5 anni e di non versare nulla per da dicembre 2024 non avendo percepito lo stipendio. Il giudice istrut- Per_1
tore, tra l'altro, ha disposto che “l'importo mensile di € 50,00 dovuto dal resistente verrà imputato al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la minore cui il padre deve partecipare come da protocol- lo vigente presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo il conguaglio semestrale entro il 31.05, il 30.09 e il
31.01 di ogni anno”.
In data 22.09.2025 i SS hanno riferito del mancato avvio del percorso del resistente pres- so il SERD per asseriti impegni lavorativi.
pag. 8 pag. 9 All'udienza celebrata in data 25.09.2025 le parti hanno dichiarato che il resistente non sta partecipando al mantenimento della minore;
la ricorrente ha precisato che il resistente non partecipa al mantenimento (ordinario e straordinario) della minore da marzo 2024 e rilevato che dalla documentazione avversaria si evincono spese ludiche e per abbiglia- mento significative la percezione di stipendi nel mese di agosto (dell'importo di €
4.400,00); il resistente ha replicato di avere lavorato un mese e di essere in attesa di essere richiamato;
la ricorrente ha dichiarato di lavorare a Milano come impiegata a tempo inde- terminato dal mese di dicembre 2023, di percepire l'importo netto mensile di € 2.000,00 circa a titolo di stipendio, di percepire l'importo mensile di € 230,00 a titolo di AU e di pagare un canone mensile di locazione dell'importo di € 400,00; il giudice istruttore, dato atto della recente attivazione del servizio di SN e delle risultanze del documento n. 13 of- ferto dal resistente in data 15.09.2025, ha proposto alle parti di definire consensualmente la presente vertenza con la conferma dei provvedimenti vigenti “fatto salvo il versamento da parte del resistente alla ricorrente del maggiore importo mensile di € 450,00, rivalutato come per legge, di cui l'importo mensile di € 50,00 verrà imputato alle spese straordinarie come già previsto in data
04.06.2025, l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore della minore dinanzi al GT cui i SS relazioneranno semestralmente in merito all'andamento dei servizi/percorsi avviati e la refusione da par- te del resistente, anche mediante pagamento rateale, alla ricorrente delle spese di lite nella misura minima tabellare prevista per le fasi 1, 2 e 3 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (pari all'importo di € 2.356,00 oltre accessori di legge)”; la ricorrente ha dichiarato di accettarla e il resistente ha chiesto concedergli un termine per valutarla.
Successivamente in data 14.10.2025 il resistente ha concluso come in epigrafe riportato allegando di essere stato assunto a tempo determinato dal 23.09.2025 al 31.12.2025 dalla ditta con sede in Varese con la qualifica di addetto Parte_4
allo spostamento merci, traslochi e attività connesse.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per confermare i provvedimenti assunti in corso di cau-
pag. 10 sa rispetto al regime di affidamento di al collocamento e alla frequentazione Per_1
padre/figlia minorenne rispetto ai quali i genitori hanno aderito alla proposta formulata dal giudice istruttore funzionale a garantire alla bambina il diritto a una crescita psicofisi- ca, intellettuale e morale sana e, comunque, a contenere i pregiudizi derivati dalla disgre- gazione del nucleo familiare (che ha avuto risvolti penalistici a oggi sub iudice).
La minore deve rimanere affidata in via super esclusiva alla madre che potrà assumere essa sola tutte le decisioni necessarie per garantirle il celere soddisfacimento dei suoi molteplici bisogni, impregiudicato il diritto del padre di informarsi in merito e il dovere della madre di informarlo (tramite e-mail inviate in copia anche ai SS).
I SS continueranno ad adempiere l'incarico loro conferito in data 16.04.2025 e, nel detta- glio, ad assicurare/sollecitare l'avvio dei percorsi già indicati al resistente nella presente sede e nel precedente procedimento definito in data 23.01.2023 (di cui alla c.t.u. a firma della dott.ssa che segnalava l'importanza di un serio percorso psicoterapico al Per_6
fine di rielaborare i traumi infantili subiti e imparare a meglio gestire gli effetti di frustra- zione e sofferenza per anni coartati e repressi) e a sostenere la relazione/frequentazione padre/figlia minorenne in SN fino a quando il resistente non avrà dimostrato di avere acquisito maggiori e/o più mature competenze genitoriali e la minore fiducia e sicurezza nella relazione/frequentazione paterna.
La coppia genitoriale deve essere invitata ad attenersi scrupolosamente alle presenti de- terminazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS per quanto riguarda la relazio- ne/frequentazione padre/figlia minorenne e ad avviare o proseguire i percorsi indicati loro come necessari per il benessere di Per_1
A favore di deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT cui i Per_1
SS relazioneranno semestralmente l'andamento/esito delle attività svolte/dei servizi atti- vati e delle osservazioni compiute (depositando la prima relazione entro e non oltre il
30.04.2026, fatta salva l'urgenza).
***
pag. 11 Il resistente non ha accettato le condizioni economiche proposte dal giudice istruttore.
Sul punto, giova ricordare che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (cfr. artt. 143, 147, 316-bis cod. civ.) o di convivenza, sia nella fa- se di disgregazione dell'unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza
(cfr. artt. 316-bis, 337-ter cod. civ.). Entrambi i genitori sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è, ragionevolmen- te, quella del mantenimento diretto. La disgregazione della famiglia conseguente alla se- parazione, al divorzio e/o all'interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei con- fronti della prole. In altri termini, se entrambi i genitori potranno continuare a provvede- re alle esigenze e alle spese connesse alla crescita dei figli, in via diretta, quando li hanno con sé, nondimeno si potrà verificare la necessità di riequilibrare la proporzionalità degli oneri che su ciascuno debbono gravare attraverso la previsione di un assegno di mante- nimento, in particolare, nel caso in cui la prole sia prevalentemente collocata presso uno dei genitori. La corresponsione dell'assegno diviene allora la modalità con cui (tenden- zialmente) il genitore non collocatario in via prevalente provvede indirettamente e perio- dicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare il soddisfacimento delle loro attuali (e molteplici) esigenze
(non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposi- zione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione) e ad assicurare uno stan- dard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza genito- riale. Nella quantificazione dell'importo perequativo dovuto dall'uno all'altro genitore è necessario considerare i costi connessi al mantenimento diretto della prole in relazione ai pag. 12 tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e agli oneri di cura e accudimento dai medesimi svolti (aventi un'indubbia valenza economica). Non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile ex ante la misura del predetto assegno. Infatti, l'art. 337- ter cod. civ. si limita a indicare i primari parametri di riferimento, tra cui, non ultime, le
“risorse economiche” di ciascun genitore (senza fermarsi al solo reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma considerando tutti gli indici e/o le potenzialità di spesa e di benessere).
Nella fattispecie che qui ci occupa, non è contestata la debenza nell'an del contributo pa- terno al mantenimento ordinario indiretto di posto che il perdurante regime di Per_1
frequentazione paterna della prole “disposto e proposto” in corso di causa dal giudice istruttore, accettato da entrambi i genitori di e quivi confermato (sostanzialmen- Per_1
te) “azzera” il mantenimento diretto di da parte del resistente (che non provve- Per_1
de a soddisfare personalmente alcuna delle molteplici esigenze innanzi citate).
D'altro canto, la tenera età della minore impone una presenza costante e assidua della madre che da tempo si è assunta e ha assolto in via esclusiva gli oneri di cura e di accu- dimento della stessa (sia pure con il supporto della sua famiglia allargata).
Il padre ha giustificato il mancato avvio dei percorsi individuali suggeriti (sin dal gennaio
2023) per “impegni lavorativi” e la mancata partecipazione al mantenimento indiretto di con la mancata percezione di stipendi/retribuzioni. Tuttavia, dalla scar- Per_1
sa/insufficiente documentazione reddituale/patrimoniale in atti versata si ricava il perio- dico accredito di somme di denaro sul c/c di cui è titolare anche a titolo di stipen- dio/pensione (anche dell'importo di € 2.200,00, € 1.500,00 e/o € 1.440,00) e la percezio- ne nel mese di agosto 2025 di uno stipendio/retribuzione dell'importo di € 4.400,00 (di- mostrativo della capacità lavorativa e reddituale dello stesso che, tra l'altro, non sia inutile ripeterlo, non dedicandosi da tempo alla cura e assistenza della piccola ben può Per_1
o potrebbe dedicarsi a tempo pieno alla ricerca e allo svolgimento di attività lavorativa retribuita). Ciò nonostante, è risultato gravemente inadempiente all'obbligazione di con-
pag. 13 tribuire indirettamente al mantenimento (ordinario e straordinario) di (pur effet- Per_1
tuando bonifici a favore di soggetti terzi per causali che non sono state illustrate e, per l'effetto, non è dato comprendere).
Reputa il Collegio che dal mese di maggio 2025 (i.e. dalla domanda formulata dal padre costituendosi in giudizio) il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di debba essere modificato nell'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per Per_1
legge dal gennaio 2024, di cui l'importo mensile di € 50,00 da imputare alle spese straor- dinarie da sostenere per la bambina nella percentuale del 50% come da protocollo vigen- te presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo il conguaglio entro il 31.05, 30.09 e 31.01 di ogni anno.
La madre ha il diritto di continuare a percepire l'intero importo dell'assegno unico e uni- versale spettante per (quale genitore affidatario in via super esclusiva). Per_1
***
Le spese di lite seguono la c. d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositi- vo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della (bassa) complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (rico- noscendo i minimi tabellari previsti per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, parzialmente modificando il de- creto reso da questo Tribunale in data 23.01.2023, definitivamente pronunziando:
1) CONFERMA l'affido super esclusivo di alla madre come in parte motiva e Per_1
il collocamento prevalente della minore presso la ricorrente, allo stato, nell'immobile sito in Casale Litta, Via San Rocco 4;
2) CONFERMA l'incarico già conferito ai SS dei Comuni di Casale Litta e di Mornago di regolamentare/sostenere la relazione/frequentazione padre/figlia minorenne stabilen- do tempi, durata, luogo e modalità degli incontri, allo stato, in Spazio Neutro, alla pre-
pag. 14 senza di educatore professionale, di assicurare la valutazione delle competenze genitoriali del padre presso il Consultorio familiare e l'adesione del resistente al percorso ivi propo- stogli e a quello propostogli dal SERD, di implementare la frequentazione padre/figlia tenuto conto dell'andamento e/o esito dei predetti percorsi, di sostenere detta relazione assicurando l'attivazione di tutti gli interventi utili e/o necessari e/od opportuni e di de- positare relazioni semestrali al GT come in parte motiva;
3) INVITA le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere di Per_1
4) RINNOVA l'invito già rivolto al resistente di presentarsi al Consultorio familiare per la valutazione delle competenze genitoriali e l'avvio di un percorso individuale di soste- gno alla genitorialità e/o comunque psicoterapeutico, di presentarsi al SERD per esclu- dere dipendenze e di aderire all'eventuale percorso ivi propostogli nel superiore interesse della minore;
5) INVITA la ricorrente a proseguire i percorsi individuali di sostegno psicologico e alla genitorialità avviati;
6) PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse della minore, di mantenere un con- tegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione (scritta) tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per_1
7) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di na- Persona_2
ta il 5 maggio 2021, dinnanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
8) DISPONE CHE dal mese di maggio 2025 il resistente contribuisca al mantenimento ordinario di versano alla madre l'importo mensile di € 400,00, tramite bonifico Per_1
bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, di cui l'importo mensile di € 50,00 verrà impu- tato al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la minore come da protocollo vi- gente presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo il conguaglio semestrale entro il 31.05, il pag. 15 30.09 e il 31.01 di ogni anno;
9) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero CP_2
importo dell'AU spettante per (visto il capo n. 1); Per_1
10) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
11) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai
SS dei Comuni di Casale Litta e di Mornago per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 17/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
EL IN IR AN
pag. 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IR AN Presidente
EL IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 15.01.2025 al n. 113 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. OR- Parte_1 C.F._1
SE HI OR, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHRI- CP_1 C.F._2
STINE PALAMARA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica dei provvedimenti vigenti per l'esercizio della responsabilità ge- nitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note scritte deposita- te in data 14.10.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia confermare i provvedimenti già assunti di cui ai verbali di udienza
16.4.2025 e 25.09.2025 che qui si riportano:
- “dispone l'affido super esclusivo di alla madre per le decisioni relative alla salute, istruzione, Per_1
educazione, rilascio e rinnovo del d.i. valido per l'espatrio e del passaporto e il collocamento prevalente della minore presso la madre nell'immobile sito in Casale Litta, Via San Rocco 4;
- incarica i SS dei Comuni di Casale Litta e di Mornago di regolamentare la relazione/frequentazione padre/figlia minore stabilendo tempi, durata, luogo e modalità degli incontri, allo stato, in Spazio Neu- tro e alla costante presenza di educatore, di assicurare la valutazione delle competenze genitoriali del pa- dre (e, se del caso, della madre) presso il Consultorio familiare, di implementare la frequentazione pa- dre/figlia tenuto conto dell'esito della valutazione innanzi richiesta, di sostenere detta relazione assicu- rando l'attivazione di tutti gli interventi utili e/o necessari e/od opportuni;
- invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei
SS giacché funzionali al benessere di e ad avviare senza ritardo un percorso individuale di soste- Per_1
gno alla genitorialità;
- invita il resistente a presentarsi al Consultorio familiare per la valutazione delle competenze genitoriali
e a offrire ai SS l'esito degli esami tossicologici cui si è sottoposto su prescrizione del datore di lavoro e, comunque, a presentarsi al SERD per gli ulteriori accertamenti del caso nel superiore interesse della mi- nore;
- prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse della minore, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di . Per_1
- versamento da parte del resistente alla ricorrente del maggiore importo mensile di € 450,00, rivalutato come per legge, di cui l'importo mensile di € 50,00 verrà imputato alle spese straordinarie come già previ- sto in data 04.06.2025, l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore della minore dinanzi al
GT cui i SS relazioneranno semestralmente in merito all'andamento dei servizi/percorsi avviati e la re- fusione da parte del resistente, anche mediante pagamento rateale, alla ricorrente delle spese di lite nella misura minima tabellare prevista per le fasi 1, 2 e 3 per le cause di valore indeterminabile di bassa com- plessità (pari all'importo di € 2.356,00 oltre accessori di legge)”.
Per il resistente:
“Che il Tribunale, fermo restando i provvedimenti assunti dal Giudice Istruttore per la tutela della per- sona della minore, modifichi l'assegno di mantenimento, almeno fino al 31 dicembre 2025 (termine in cui si saprà se questo contratto di lavoro sarà riconfermato o meno) nella somma mensile di E. 200,00 comprensivi di E. 50,00 per le spese straordinarie oltre a E. 50,00 per pagare gli arretrati,
Con compensazione delle spese del giudizio”.
pag. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 15/01/2025 la ricorrente ha allegato di avere convissuto more uxorio con il resistente nell'abitazione sita in Mornago, via Camillo Benso
Conte di Cavour n. 2, ove il resistente risulta ancora residente, che in data 5 maggio 2021
è nata a [...] la figlia minorenne delle parti che convive con la Persona_2
madre nell'immobile sito in Casale Litta (VA), Via San Rocco 4/B, che pende procedi- mento penale a carico del resistente per gli agiti di violenza compiuti in suo danno ogget- to di due denunce, che tra le parti vigono i provvedimenti assunti da questo Tribunale in data 31.01.2023 a mezzo del quale è stata affidata all'Ente “al solo scopo protettivo Per_1
della minore e di controllo e verifica del mantenimento e di avvio dei percorsi di ognuno dei due genitori da parte dell'Ente […] con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre il sabato in Spazio
Neutro fino a quando i Servizi riterranno necessaria tale cautela ovvero fino a quando il padre non ab- bia acquisito un' integrale confidenza con la figlia e dimostrato di avere intrapreso un percorso di recupe- ro della genitorialità, determina a decorrere dal presente mese, entro il 10 di ogni mese, in € 400 mensili
l'assegno a carico del padre a favore della madre per [che] il padre della minore ha saltato (an- Per_1
che senza fornire valide e sollecite motivazioni) diversi incontri, anche per lunghi periodi come tra l'altro occorso negli ultimi mesi c.a., in Spazio Neutro con la figlia;
• il Sig. non ha mai fatto richiesta CP_1
alla madre di parlare telefonicamente e/o tramite videochiamata con la figlia tranne in un'unica occasio- ne (in oltre un biennio) ad agosto c.a., né ha chiamato la figlia o la signora per accertarsi dello Parte_1
stato di salute di in occasione della recente frattura della clavicola occorsa alla piccola a fine set- Per_1
tembre c.a. né lo stesso ha ritenuto di dover, da quanto noto, informarsi presso i Servizi Sociali/tutela
Minori se vi fossero necessità di interventi da parte sua in ausilio alla figlia o alla madre (per es. preno- tazione lastre/visite ortopediche, contatti con la Pediatra etc…); • non solo il padre ma l'intero suo nu- cleo familiare non è mai stato presente nella vita e nella crescita di in particolare sia a livello di Per_1
gestione e/o aiuto alla madre nello svolgimento delle attività quotidiane che economico;
• il padre inoltre, per come noto alla ricorrente, non avrebbe ad oggi intrapreso alcun percorso di sostegno psicoterapico come
pag. 3 invece richiesto in CTU al fine precipuo di valutare il recupero della propria genitorialità; • oltre a ciò, il padre ha omesso completamente di versare alla madre il contributo per il mantenimento di a far Per_1
data dal mese di marzo 2024 compreso […] infine lo stesso non si è nemmeno preoccupato di mandare gli auguri e/o un regalo alla figlia in occasione del compleanno di quest'ultima sia nel 2023 che nel
2024 nonché in occasione delle festività di Natale 2023 oltre che di quello 2024 appena trascorso. Nes- sun augurio, nessun pensiero né regalo per la piccola figlia è pervenuto dal padre, risultato evidente ed inesorabile della viva attualità dell'abbandono sia morale che materiale posto in essere dal nei CP_1
confronti di quest'ultima; • il sig. non vede la figlia dal 28 settembre c.a. in quanto, a seguito di CP_1
comunicata possibile modifica del calendario in Spazio Neutro, lo stesso non avrebbe ancora fatto perve- nire agli Enti competenti le sue relative disponibilità […] anche se alla stessa non richiesto, la madre per offrire alla figlia la miglior versione di sé nonché una sempre migliore genitorialità ha deciso, ormai da tempo, di intraprendere un percorso di aiuto psicologico per cercare di risolvere fino in fondo i traumi su- biti a causa delle violenze perpetrate nei suoi confronti dall'ex compagno durante il periodo di conviven- za, oltretutto assistite anche dalla piccola […] La bambina, dapprima iscritta ad un asilo nido Per_1
in Vergiate (VA), da settembre del corrente anno frequenta con gioia la Scuola dell'Infanzia 'Asilo In- fantile di […] frequenta anche il corso di nuoto presso la Piscina Comunale di Somma Lom- Per_3
bardo con cadenza settimanale nella giornata di martedì dalle ore 17.30 alle 18.15 [che] può contare sull'ausilio della nonna materna di Sig.ra sulla bisnonna Sig.ra Per_1 Persona_4 [...]
nonché sull'amica di famiglia Sig.ra e dunque su una rete familiare Persona_5 Parte_2
stabile e affettivamente sicura che offre di fatto un aiuto sia pratico nonché di supporto nelle varie attivi- tà/routine quotidiane di ”. Tra l'altro, ha chiesto valutare l'affido esclusivo della figlia Per_1
minorenne a suo favore.
In data 19.02.2025 la PR Sede ha trasmesso la richiesta di archiviazione del procedimen- to penale iscritto all'esito della denuncia presentata dalla ricorrente in data 02.04.2022
(avverso la quale la ricorrente ha proposto opposizione) e ha riferito della trasmissione degli atti dell'altro procedimento penale pendente a carico del resistente alla PR presso il
Tribunale di Varese ritenuto territorialmente competente in relazione al luogo di com-
pag. 4 missione del reato.
In data 14.04.2025 i SS hanno riferito quanto segue:
pag. 5 pag. 6 I SS hanno concluso esprimendo parere favorevole all'affido esclusivo di alla Per_1
madre e alla ripresa degli incontri padre/figlia minorenne in Spazio Neutro non appena verrà reperita una figura educativa idonea.
Alla prima udienza celebrata in data 16.04.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di avere avviato un percorso di sostegno psicologico per rielaborare il trauma vissuto con il
Centro Gulliver di Varese, di vivere in locazione a Casale Litta, di percepire l'importo mensile di € 230,00 a titolo di AU e di non avere in corso relazioni/convivenze. Il giudi- ce istruttore, in via provvisoria e urgente, tra l'altro, ha disposto l'affido super esclusivo della minore alla ricorrente.
Costituendosi in giudizio in data 27.05.2025 il resistente, tra l'altro, ha dedotto che “già nel 2023 la situazione lavorativa del sig. in svizzera era peggiorata per poi lavorare saltuaria- CP_1
mente nel 2024; infatti oltre a perdere il lavoro non ha pagato diverse bollette del gas (doc. n.4) Nono- stante il suo stato di frustrazione il sig. fino a settembre 2024 ha continuato a vedere la sua CP_1
bambina il sabato nello spazio neutro;
a fine settembre gli veniva comunicato che il sabato non sarebbe stato più possibile programmare gli incontri, ma gli stessi sarebbero dovuti avvenire di lunedì, e, da que- sto momento per il suo lavoro, il sig. non ha visto più la bambina. Ha avuto, però sempre contat- CP_1
ti via whattsapp con la ricorrente, l'ultimo il 31 dicembre 2024 (doc. n.5), ma la freddezza delle risposte nonché la sua ignoranza nel dover rispettare gli incontri nello spazio neutro hanno determinato l'abbondo del piano di recupero dei rapporti con la figlia minore, anche se ha avuto sempre notizie certe in quanto, dopo molti solleciti ( nel decreto collegiale non vi erano limitazioni agli incontri tra nonna e bambina), anche la madre del resistente è riuscita a rivedere la nipote (gennaio 2025), ed a stare con lei qualche ora alla presenza della sig.ra […] Per fortuna dai primi di giungo inizierà un nuovo lavoro in Parte_1
svizzera anche se ancora non è definito se sarà a tempo determinato o indeterminato. Ciò però determina
l'impossibilità per il resistente di contribuire al mantenimento della figlia con la somma stabilita nel de- creto di E. 400,00 ma potrà tutt'al più versare la somma di E. 200,00 mensili oltre al 50% delle spe- se straordinarie”.
In data 27.05.2025 i SS hanno riferito del primo incontro innanzi al SERD fissato per il pag. 7 resistente il 9 giugno 2025 e della richiesta inoltrata al per Parte_3
l'attivazione del Servizio di Spazio Neutro.
All'udienza celebrata in data 04.06.2025, tra l'altro, il resistente ha dichiarato di essere in procinto di presentare le dimissioni per mancato pagamento delle retribuzioni dovutegli, di essersi iscritto all'agenzia in Svizzera dove ha già lavorato per il reperimento di altra at- tività lavorativa, di non avere né relazioni/né convivenze in corso, di vivere nell'immobile sito in Mornago, Via Camillo Benso Conte di Cavour 2, messogli a dispo- sizione da un conoscente in comodato d'uso gratuito da circa 5 anni e di non versare nulla per da dicembre 2024 non avendo percepito lo stipendio. Il giudice istrut- Per_1
tore, tra l'altro, ha disposto che “l'importo mensile di € 50,00 dovuto dal resistente verrà imputato al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la minore cui il padre deve partecipare come da protocol- lo vigente presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo il conguaglio semestrale entro il 31.05, il 30.09 e il
31.01 di ogni anno”.
In data 22.09.2025 i SS hanno riferito del mancato avvio del percorso del resistente pres- so il SERD per asseriti impegni lavorativi.
pag. 8 pag. 9 All'udienza celebrata in data 25.09.2025 le parti hanno dichiarato che il resistente non sta partecipando al mantenimento della minore;
la ricorrente ha precisato che il resistente non partecipa al mantenimento (ordinario e straordinario) della minore da marzo 2024 e rilevato che dalla documentazione avversaria si evincono spese ludiche e per abbiglia- mento significative la percezione di stipendi nel mese di agosto (dell'importo di €
4.400,00); il resistente ha replicato di avere lavorato un mese e di essere in attesa di essere richiamato;
la ricorrente ha dichiarato di lavorare a Milano come impiegata a tempo inde- terminato dal mese di dicembre 2023, di percepire l'importo netto mensile di € 2.000,00 circa a titolo di stipendio, di percepire l'importo mensile di € 230,00 a titolo di AU e di pagare un canone mensile di locazione dell'importo di € 400,00; il giudice istruttore, dato atto della recente attivazione del servizio di SN e delle risultanze del documento n. 13 of- ferto dal resistente in data 15.09.2025, ha proposto alle parti di definire consensualmente la presente vertenza con la conferma dei provvedimenti vigenti “fatto salvo il versamento da parte del resistente alla ricorrente del maggiore importo mensile di € 450,00, rivalutato come per legge, di cui l'importo mensile di € 50,00 verrà imputato alle spese straordinarie come già previsto in data
04.06.2025, l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore della minore dinanzi al GT cui i SS relazioneranno semestralmente in merito all'andamento dei servizi/percorsi avviati e la refusione da par- te del resistente, anche mediante pagamento rateale, alla ricorrente delle spese di lite nella misura minima tabellare prevista per le fasi 1, 2 e 3 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (pari all'importo di € 2.356,00 oltre accessori di legge)”; la ricorrente ha dichiarato di accettarla e il resistente ha chiesto concedergli un termine per valutarla.
Successivamente in data 14.10.2025 il resistente ha concluso come in epigrafe riportato allegando di essere stato assunto a tempo determinato dal 23.09.2025 al 31.12.2025 dalla ditta con sede in Varese con la qualifica di addetto Parte_4
allo spostamento merci, traslochi e attività connesse.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per confermare i provvedimenti assunti in corso di cau-
pag. 10 sa rispetto al regime di affidamento di al collocamento e alla frequentazione Per_1
padre/figlia minorenne rispetto ai quali i genitori hanno aderito alla proposta formulata dal giudice istruttore funzionale a garantire alla bambina il diritto a una crescita psicofisi- ca, intellettuale e morale sana e, comunque, a contenere i pregiudizi derivati dalla disgre- gazione del nucleo familiare (che ha avuto risvolti penalistici a oggi sub iudice).
La minore deve rimanere affidata in via super esclusiva alla madre che potrà assumere essa sola tutte le decisioni necessarie per garantirle il celere soddisfacimento dei suoi molteplici bisogni, impregiudicato il diritto del padre di informarsi in merito e il dovere della madre di informarlo (tramite e-mail inviate in copia anche ai SS).
I SS continueranno ad adempiere l'incarico loro conferito in data 16.04.2025 e, nel detta- glio, ad assicurare/sollecitare l'avvio dei percorsi già indicati al resistente nella presente sede e nel precedente procedimento definito in data 23.01.2023 (di cui alla c.t.u. a firma della dott.ssa che segnalava l'importanza di un serio percorso psicoterapico al Per_6
fine di rielaborare i traumi infantili subiti e imparare a meglio gestire gli effetti di frustra- zione e sofferenza per anni coartati e repressi) e a sostenere la relazione/frequentazione padre/figlia minorenne in SN fino a quando il resistente non avrà dimostrato di avere acquisito maggiori e/o più mature competenze genitoriali e la minore fiducia e sicurezza nella relazione/frequentazione paterna.
La coppia genitoriale deve essere invitata ad attenersi scrupolosamente alle presenti de- terminazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS per quanto riguarda la relazio- ne/frequentazione padre/figlia minorenne e ad avviare o proseguire i percorsi indicati loro come necessari per il benessere di Per_1
A favore di deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT cui i Per_1
SS relazioneranno semestralmente l'andamento/esito delle attività svolte/dei servizi atti- vati e delle osservazioni compiute (depositando la prima relazione entro e non oltre il
30.04.2026, fatta salva l'urgenza).
***
pag. 11 Il resistente non ha accettato le condizioni economiche proposte dal giudice istruttore.
Sul punto, giova ricordare che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (cfr. artt. 143, 147, 316-bis cod. civ.) o di convivenza, sia nella fa- se di disgregazione dell'unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza
(cfr. artt. 316-bis, 337-ter cod. civ.). Entrambi i genitori sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è, ragionevolmen- te, quella del mantenimento diretto. La disgregazione della famiglia conseguente alla se- parazione, al divorzio e/o all'interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei con- fronti della prole. In altri termini, se entrambi i genitori potranno continuare a provvede- re alle esigenze e alle spese connesse alla crescita dei figli, in via diretta, quando li hanno con sé, nondimeno si potrà verificare la necessità di riequilibrare la proporzionalità degli oneri che su ciascuno debbono gravare attraverso la previsione di un assegno di mante- nimento, in particolare, nel caso in cui la prole sia prevalentemente collocata presso uno dei genitori. La corresponsione dell'assegno diviene allora la modalità con cui (tenden- zialmente) il genitore non collocatario in via prevalente provvede indirettamente e perio- dicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare il soddisfacimento delle loro attuali (e molteplici) esigenze
(non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposi- zione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione) e ad assicurare uno stan- dard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza genito- riale. Nella quantificazione dell'importo perequativo dovuto dall'uno all'altro genitore è necessario considerare i costi connessi al mantenimento diretto della prole in relazione ai pag. 12 tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e agli oneri di cura e accudimento dai medesimi svolti (aventi un'indubbia valenza economica). Non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile ex ante la misura del predetto assegno. Infatti, l'art. 337- ter cod. civ. si limita a indicare i primari parametri di riferimento, tra cui, non ultime, le
“risorse economiche” di ciascun genitore (senza fermarsi al solo reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma considerando tutti gli indici e/o le potenzialità di spesa e di benessere).
Nella fattispecie che qui ci occupa, non è contestata la debenza nell'an del contributo pa- terno al mantenimento ordinario indiretto di posto che il perdurante regime di Per_1
frequentazione paterna della prole “disposto e proposto” in corso di causa dal giudice istruttore, accettato da entrambi i genitori di e quivi confermato (sostanzialmen- Per_1
te) “azzera” il mantenimento diretto di da parte del resistente (che non provve- Per_1
de a soddisfare personalmente alcuna delle molteplici esigenze innanzi citate).
D'altro canto, la tenera età della minore impone una presenza costante e assidua della madre che da tempo si è assunta e ha assolto in via esclusiva gli oneri di cura e di accu- dimento della stessa (sia pure con il supporto della sua famiglia allargata).
Il padre ha giustificato il mancato avvio dei percorsi individuali suggeriti (sin dal gennaio
2023) per “impegni lavorativi” e la mancata partecipazione al mantenimento indiretto di con la mancata percezione di stipendi/retribuzioni. Tuttavia, dalla scar- Per_1
sa/insufficiente documentazione reddituale/patrimoniale in atti versata si ricava il perio- dico accredito di somme di denaro sul c/c di cui è titolare anche a titolo di stipen- dio/pensione (anche dell'importo di € 2.200,00, € 1.500,00 e/o € 1.440,00) e la percezio- ne nel mese di agosto 2025 di uno stipendio/retribuzione dell'importo di € 4.400,00 (di- mostrativo della capacità lavorativa e reddituale dello stesso che, tra l'altro, non sia inutile ripeterlo, non dedicandosi da tempo alla cura e assistenza della piccola ben può Per_1
o potrebbe dedicarsi a tempo pieno alla ricerca e allo svolgimento di attività lavorativa retribuita). Ciò nonostante, è risultato gravemente inadempiente all'obbligazione di con-
pag. 13 tribuire indirettamente al mantenimento (ordinario e straordinario) di (pur effet- Per_1
tuando bonifici a favore di soggetti terzi per causali che non sono state illustrate e, per l'effetto, non è dato comprendere).
Reputa il Collegio che dal mese di maggio 2025 (i.e. dalla domanda formulata dal padre costituendosi in giudizio) il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di debba essere modificato nell'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per Per_1
legge dal gennaio 2024, di cui l'importo mensile di € 50,00 da imputare alle spese straor- dinarie da sostenere per la bambina nella percentuale del 50% come da protocollo vigen- te presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo il conguaglio entro il 31.05, 30.09 e 31.01 di ogni anno.
La madre ha il diritto di continuare a percepire l'intero importo dell'assegno unico e uni- versale spettante per (quale genitore affidatario in via super esclusiva). Per_1
***
Le spese di lite seguono la c. d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositi- vo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della (bassa) complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (rico- noscendo i minimi tabellari previsti per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, parzialmente modificando il de- creto reso da questo Tribunale in data 23.01.2023, definitivamente pronunziando:
1) CONFERMA l'affido super esclusivo di alla madre come in parte motiva e Per_1
il collocamento prevalente della minore presso la ricorrente, allo stato, nell'immobile sito in Casale Litta, Via San Rocco 4;
2) CONFERMA l'incarico già conferito ai SS dei Comuni di Casale Litta e di Mornago di regolamentare/sostenere la relazione/frequentazione padre/figlia minorenne stabilen- do tempi, durata, luogo e modalità degli incontri, allo stato, in Spazio Neutro, alla pre-
pag. 14 senza di educatore professionale, di assicurare la valutazione delle competenze genitoriali del padre presso il Consultorio familiare e l'adesione del resistente al percorso ivi propo- stogli e a quello propostogli dal SERD, di implementare la frequentazione padre/figlia tenuto conto dell'andamento e/o esito dei predetti percorsi, di sostenere detta relazione assicurando l'attivazione di tutti gli interventi utili e/o necessari e/od opportuni e di de- positare relazioni semestrali al GT come in parte motiva;
3) INVITA le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere di Per_1
4) RINNOVA l'invito già rivolto al resistente di presentarsi al Consultorio familiare per la valutazione delle competenze genitoriali e l'avvio di un percorso individuale di soste- gno alla genitorialità e/o comunque psicoterapeutico, di presentarsi al SERD per esclu- dere dipendenze e di aderire all'eventuale percorso ivi propostogli nel superiore interesse della minore;
5) INVITA la ricorrente a proseguire i percorsi individuali di sostegno psicologico e alla genitorialità avviati;
6) PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse della minore, di mantenere un con- tegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione (scritta) tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per_1
7) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di na- Persona_2
ta il 5 maggio 2021, dinnanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
8) DISPONE CHE dal mese di maggio 2025 il resistente contribuisca al mantenimento ordinario di versano alla madre l'importo mensile di € 400,00, tramite bonifico Per_1
bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, di cui l'importo mensile di € 50,00 verrà impu- tato al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la minore come da protocollo vi- gente presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo il conguaglio semestrale entro il 31.05, il pag. 15 30.09 e il 31.01 di ogni anno;
9) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero CP_2
importo dell'AU spettante per (visto il capo n. 1); Per_1
10) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
11) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai
SS dei Comuni di Casale Litta e di Mornago per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 17/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
EL IN IR AN
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