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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3286 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1611/2023 pronunciata in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Nola, vertente
TRA in proprio e quale capogruppo Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 Parte_2
pro-tempore , con sede in Quarto alla Via Marie Curie Parte_3
, elettivamente domiciliata in Pozzuoli alla Via Vallone Mandria n. 2 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. Francesco Saverio Bruno dal quale è rappresentata e difesa appellante
E
e CP_2 C.F._1 Controparte_3
), entrambi elettivamente domiciliati in Palma Campania alla C.F._2
Via Roma n. 285 presso lo studio dei loro procuratori nel primo grado del giudizio
Avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dell'appellante ha concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 All'udienza dell'11 settembre 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con decreto dell'8 luglio
2025, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del 18.9.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del
1° gennaio 2023. Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs.
149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
In conclusione, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3286 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1611/2023 pronunciata in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Nola, vertente
TRA in proprio e quale capogruppo Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 Parte_2
pro-tempore , con sede in Quarto alla Via Marie Curie Parte_3
, elettivamente domiciliata in Pozzuoli alla Via Vallone Mandria n. 2 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. Francesco Saverio Bruno dal quale è rappresentata e difesa appellante
E
e CP_2 C.F._1 Controparte_3
), entrambi elettivamente domiciliati in Palma Campania alla C.F._2
Via Roma n. 285 presso lo studio dei loro procuratori nel primo grado del giudizio
Avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dell'appellante ha concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 All'udienza dell'11 settembre 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con decreto dell'8 luglio
2025, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del 18.9.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del
1° gennaio 2023. Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs.
149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
In conclusione, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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