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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5166/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.04.2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. DE MEGA presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Vanessa MADARO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 16.05.2003
(anno 2003, atto n. 697, reg.1 parte 1)
In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli:
pagina 1 di 6 (C.F. , nato a [...], in data [...], cittadino Parte_3 C.F._3 italiano e (C.F. , nato a [...], in data [...], Parte_4 C.F._4 cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 28.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) La casa familiare, sita in Bresso, via Gobetti n. 3, di proprietà del signor Parte_1 rimarrà assegnata alla IG , con tutto quanto ivi contenuto (a mero titolo Pt_2 esemplificativo, ma non esaustivo, mobili, arredi e suppellettili).
2) Le utenze domestiche dell'immobile, le spese ordinarie e straordinarie, anche di natura condominiale, le spese di proprietà, la Tari ed ogni e qualsivoglia ulteriore imposta, tassa, onere e/o spesa inerente il suddetto immobile, ivi incluso il mutuo gravante su quest'ultimo, intestato al signor con ratei mensili attualmente pari a € 428,00, nonché l'assicurazione ed ogni ulteriore ed Pt_1 eventuale imposta, tassa, onere e/o spesa a detto mutuo correlata e/o connessa, saranno a carico del
Signor nella misura del 100%. Pt_1
3) Il figlio minore DE, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il predetto figlio minore a fine settimana alternati;
nella settimana in cui sarà con la madre, il padre potrà, altresì, vederlo e tenerlo con sé due giorni, compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni lavorativi del signor Pt_1
5) Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il predetto figlio minore due settimane nel mese di agosto, da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Nelle restanti settimane, le visite del padre seguiranno il calendario, di cui al precedente punto 4). I genitori si comunicheranno tutte le informazioni relative all'eventuale luogo di villeggiatura, nonché alla struttura in cui condurranno il minore, ivi incluso il relativo recapito telefonico.
6) Il figlio minore trascorrerà i primi due giorni delle vacanze scolastiche pasquali con un genitore e gli altri tre con l'altro genitore, annualmente in via alternata. Per l'anno 2025, il minore trascorrerà il primo periodo con la madre ed il secondo periodo con il padre.
7) Durante le vacanze scolastiche natalizie, il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal 23 al
30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sera al 7 gennaio con l'altro. Per l'anno 2025, il minore trascorrerà i giorni dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 30 dicembre sera al 7 gennaio con il padre. 8) Altre festività e/o ponti verranno gestiti in modo paritario tra i genitori, in via alternata. Il primo ponte sarà di competenza della madre.
9) Tutto quanto sopra indicato ai punti da n. 4) a n. 8), sempre salvo diversi accordi tra le parti, tenuto anche conto degli impegni del minore. In caso di impegni improrogabili dei genitori e/o del figlio che non consentissero di rispettare il suddetto calendario, da comunicare con congruo preavviso di almeno sette giorni, i genitori dovranno concordare, sempre con preavviso di almeno sette giorni, tempi e modalità per il recupero, che viene, sin d'ora, consentito da parte dei medesimi.
10) Ciascun genitore dovrà sempre consentire al figlio, quando lo avrà con sé, di poter comunicare telefonicamente con l'altro genitore almeno una volta al giorno.
11) I genitori potranno concordare ulteriori periodi di visita del padre, in aggiunta a quelli di cui al suddetto calendario, in considerazione degli impegni dei medesimi e/o del figlio, da concordare sempre con un congruo preavviso.
12) A decorrere da gennaio 2025, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore DE, nonché del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sino all'indipendenza Pt_3
pagina 2 di 6 economica dei medesimi, il signor verserà alla IG , la Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 500,00 mensili (ovvero € 250,00 per ciascun figlio), per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026), da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico su conto corrente bancario alla medesima intestato, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
13) Saranno, altresì, interamente a carico del padre le spese della mensa, le spese di trasporto e tutte le spese extra assegno del figlio minore DE, nonché del figlio maggiorenne ma non Pt_3 economicamente autosufficiente (ivi incluse tutte le spese connesse e conseguenti alla titolarità, utilizzo e manutenzione della vettura a quest'ultimo intestata, Alfa Mito, targa FS300PZ), sino all'indipendenza economica dei medesimi, di cui alle “Linee Guida spese extra assegno”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
14) Le parti pattuiscono che il Signor ercepirà il 100% degli assegni unici annui. Pt_1
15) A decorrere da gennaio 2025, il Signor contribuirà al mantenimento della IG Pt_1
, versando alla medesima la somma complessiva ed omnicomprensiva di € 500,00 per Pt_2 dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026), da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico su conto corrente bancario alla medesima intestato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Tutto quanto previsto ai punti da 12) a 15), anche in considerazione delle condizioni di salute della moglie.
16) I veicoli Volkswagen Touran, targa DJ574WJ, e Fiat Doblò, targa DH251HE, rimarranno entrambi intestati al signor la IG avrà in uso, non esclusivo, senza pagamento di Pt_1 Pt_2 alcunché, a qualsivoglia titolo, inclusi bolli, tagliandi, revisioni ed assicurazione, l'autovettura
Volkswagen Touran, targa DJ574WJ.
pagina 3 di 6 17) I signori e si rilasciano reciproca autorizzazione per la richiesta e/o il Pt_1 Pt_2 rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore DE, impegnandosi a sottoscrivere ogni relativo documento necessario. Anche in caso di viaggio al di fuori del territorio italiano, ciascun genitore dovrà preventivamente comunicare all'altro il luogo del soggiorno, nonché la struttura in cui sarà condotto il minore, ivi incluso il relativo recapito telefonico.
18) Ciascuna delle parti è obbligata a comunicare immediatamente all'altra l'eventuale variazione di residenza e/o dimora.
19) Il signor riconosce, inoltre, alla IG , il diritto di Parte_1 Parte_2 usufrutto vitalizio, decorrente dalla data di omologa della separazione consensuale, sulla casa coniugale di Bresso (MI), Via P. Gobetti n. 3 – censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bresso al Foglio 3, Mappale 77, Subalterno 701, Piano T/S1, Categoria A/3, Classe 5, Vani 4, 0, rendita Catastale € 382,18
-, Concessione Edilizia del 21.03.1989 n. 148/1988 e successivo cambio di destinazione d'uso senza opere comunicato in data 16.02.2005 – atto di provenienza a firma del Notaio Dott.ssa Persona_1
n. 24900 Repertorio, Raccolta n. 5560 del 02.12.2010 in Bresso, registrato telematicamente a
[...]
Milano 2 il 28.12.2010 al n. 12605/IT- di proprietà esclusiva del signor Il diritto di usufrutto Pt_1 viene costituito in favore della IG a titolo gratuito e con dispensa dall'obbligo Parte_2 di fare l'inventario e di dare garanzia. Il signor garantisce che l'immobile è Parte_1 conforme a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di edilizia ed in materia urbanistica, che è di sua esclusiva proprietà e che è libero da pesi e vincoli di ogni genere, ad eccezione di ipoteca in favore della Banca Unicredit a seguito di mutuo, intestato ad entrambi i coniugi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, il diritto di usufrutto costituito in favore della IG è regolato interamente dagli artt. 978 e seguenti c.c. a cui le parti si rimettono Pt_2 integralmente. Occorrendo, il signor ovrà prestare la propria fattiva collaborazione, onde Pt_1 permettere la regolare costituzione del diritto di usufrutto in favore della IG e la Pt_2 trascrizione del relativo contratto presso i pubblici registri immobiliari. Nel caso in cui l'appartamento venga messo in vendita, si dovrà tenere conto del prezzo di mercato e la IG potrà Pt_2 esprimere il proprio vincolante parere in ordine all'offerta ricevuta. Nell'ipotesi di vendita della casa familiare il signor riconoscerà e verserà al momento alla IG Febbraio 1/3 Parte_1 del corrispettivo di vendita dello stesso, entro e non oltre quindici giorni dal data del rogito notarile, in considerazione degli importi da quest'ultima a suo tempo versati per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile. Le eventuali spese di costituzione dell'usufrutto e quelle di trascrizione del relativo contratto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari sono a carico del signor come Pt_1 pure sono a suo esclusivo carico tutti gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile. 20) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 16.05.2003;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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