Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 17/06/2025
Ruolo Generale n. 1891/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1891/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mirko Bartolini (C.F. ), presso il cui studio in Forlì, alla Via Pietro Mascagni n. C.F._2
28, elettivamente domicilia – pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) – in persona del p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso la C.F._3
1
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9377/2021 del 16.11.2021, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 31.8.2020 la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo che fosse accertato il suo diritto al risarcimento dei danni da Controparte_1 somministrazione del vaccino antipolio (tipo "Sabin"), ricevuta in quattro dosi nell'anno 1964.
Esponeva che, dopo il completamento del ciclo di vaccinazione, le erano state diagnosticate, in successione: la poliomielite anteriore acuta dell'arto inferiore destro (gennaio 1965); la amiotrofia mielogena degli arti inferiori (novembre 1970); l'atrofia neurogena spinale tipo RG
(ottobre 1975); un disturbo della sensibilità da ipoestesia modesta a carico dell'emiviso destro ed una ipoestesia tattile e termodolorifica della regione del collo e del torace (maggio 1978).
Affetta da incontinenza fecale e vescicale, portatrice, fin dai primi anni 90, di utero polifibromatoso inoperabile per gli esiti della patologia (amiotrofia spinale progressiva secondaria a poliomielite post- vaccinica), in data 18.12.1998, aveva proposto istanza di indennizzo ex lege 210/92, che le era stato riconosciuto con verbale del 1° luglio 2002.
Nel menzionato atto era attestato il nesso causale tra la somministrazione del vaccino antipolio, eseguita nel 1964, e le infermità accertate (poliomielite anteriore acuta in soggetto sottoposto a cordotomia spinotalamica e gastrostomia per alterazione della deglutizione).
In data 20.10.2003, in sede di visita di revisione per l'aggravamento del beneficio già concesso, era stata confermata la diagnosi di “Paraplegia flaccida con algia arto superiore destro ed incontinenza vescicale e fecale in esito di amiotrofia spinale progressiva degli arti inferiori”.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale la condanna del al risarcimento dei danni patiti, sull'assunto CP_1 della sua responsabilità per la grave negligenza, imprudenza ed imperizia nell'esecuzione del trattamento vaccinico ricevuto, allegando perizia di parte a firma del dott. Persona_1
Radicatasi la lite, si costituiva il , eccependo la prescrizione del diritto al Controparte_1 risarcimento del danno, l'infondatezza della domanda e, in subordine, la compensatio lucri cum damno, avendo l'attrice ottenuto tutela indennitaria ex lege n. 210/1992.
2 La causa, istruita mediante acquisizione documentale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, ritenuta fondata la sollevata eccezione di prescrizione, rigettava la domanda attorea, e compensava le spese di lite.
In sintesi, il primo giudice, premesso l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., e, pertanto, l'assoggettamento dell'azione risarcitoria al termine prescrizionale quinquennale, riteneva che la strettissima correlazione cronologica tra il completamento del ciclo vaccinale e la manifestazione della malattia, e le conoscenze scientifiche dell'epoca, le avrebbero consentito di ricondurre la sua affezione al vaccino già al momento in cui scoprì di essere contagiata.
Da tale momento l'attrice, o meglio, i suoi genitori potevano acquisire la piena consapevolezza di essere rimasti vittima del fatto illecito posto a fondamento della domanda.
Anche a voler forzatamente ricondurre il dies a quo della prescrizione alla prima domanda di indennizzo
L. 210/92 (18 dicembre 1998), ad essa avevano fatto seguito solo analoghe richieste amministrative, prive di effetto interruttivo della prescrizione, mentre il primo atto efficacemente interruttivo, avente ad oggetto esattamente la richiesta risarcitoria agìta, era stato notificato al convenuto solo in data CP_1
23 dicembre 2010, quando il termine di prescrizione sia quinquennale che decennale era oramai decorso.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 29.04.2022, ha proposto tempestivo appello la
, chiedendo, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati e non ammessi dal Tribunale, Parte_1 la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità del Controparte_1
e della condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni patiti.
[...]
Con comparsa del 13.07.2022 (per l'udienza del 13.9.2022, differita di ufficio al 16.9.2022) si è costituito il appellato, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. CP_1
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza collegiale per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
3 di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
L'appellante deduce l'erroneità della pronuncia, per avere, in sintesi, il Tribunale ritenuto che l'attrice fosse a conoscenza - o avrebbe potuto essere a conoscenza con l'uso dell'ordinaria diligenza - della correlazione tra il vaccino inoculatole nell'anno 1964 e la prima diagnosi di poliomielite, ricevuta l'anno successivo, già al momento in cui scoprì di essere contagiata, data la stretta successione temporale tra vaccino e diagnosi, ed essendone all'epoca ben nota la pericolosità.
Il Tribunale fa proprio, sul punto, il principio formulato dalla Suprema Corte, a tenore del quale “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (cfr. tra le più recenti, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24164 del 27/09/2019).
Nell'ancorare il criterio della “conoscenza” o della “conoscibilità” ai parametri della ordinaria diligenza e della diffusione delle conoscenze scientifiche, la Suprema Corte ha rimesso la valutazione, in concreto, all'interprete.
Questo il percorso logico seguito sul punto dal giudice: l'attrice fa risalire la prima diagnosi di poliomielite agli arti inferiori al gennaio 1965, a pochi mesi di distanza dalla somministrazione del vaccino;
la stessa dichiara che la comunità scientifica era riuscita, già negli anni sessanta, a mettere in stretta correlazione il trattamento vaccinico con il manifestarsi della malattia: “la normativa nazionale ha previsto in un primo tempo che la vaccinazione antipolio avvenisse con il sistema del virus attenuato
(Sabin) e, successivamente, con quello del virus inattivato (Salk) essendo stata riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale l'astratta pericolosità del primo tipo di vaccino, di cui già nel 1964 era ben nota la pericolosità in forza di numerose statistiche accreditate sui gravi effetti collaterali che esso poteva provocare” (vedi atto introduttivo di primo grado).
Non vi sono dubbi, quindi, che l'interessata conosceva o avrebbe potuto conoscere l'opinione in merito della comunità scientifica. Se la paziente avesse chiesto ai sanitari che l'avevano in cura quali potevano essere state le cause della malattia contratta, questi l'avrebbero informata delle modalità del contagio.
4 Ne discende che la , ovvero i suoi genitori per lei, avevano sicuramente la possibilità di Parte_1 ricondurre la sua patologia al vaccino, stante, anche, la strettissima correlazione cronologica tra la manifestazione della malattia ed il vaccino che le era stato iniettato in assenza di diverse possibili eziologie delle patologie dichiarate.
Pertanto, già al momento in cui scoprì di essere contagiata, l'istante disponeva di informazioni tali da consentirle una conoscenza ragionevolmente completa degli elementi essenziali (l'evento dannoso, il nesso di causalità e la colpevole omissione della controparte) per l'instaurazione del giudizio di risarcimento.
Rileva, in senso contrario, l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'individuazione del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2935 e 2947 c.c.
L'istante, in sintesi, asserisce, che “mai è stata messa al corrente dai sanitari della possibile riconducibilità delle patologie alla somministrazione del vaccino antipolio e che dunque il termine prescrizione del diritto avanzato debba decorrere dal momento in cui ha inviato la richiesta di riconoscimento dell'indennizzo Legge 210/92 (cioè il 18.12.1998), e che detto termine è stato interrotto con numerose raccomandate a/r inviate sia alle Ausl competenti per territorio che al , con CP_1 primo atto interruttivo datato 22.01.2003 (dunque entro il termine di 5 anni) da individuarsi nella raccomandata inviata alla Ausl di Varese”.
Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che, pur volendo ricondurre il dies a quo della prescrizione al 18.12.1998, la indicata raccomandata del 22 gennaio 2003 sarebbe comunque inidonea ad interromperla, in quanto volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo ex L. 210/1992, non il Part risarcimento dei danni patiti, ed indirizzata alla di Varese, che è soggetto distinto dal
[...]
, unico responsabile ex art. 2043 c.c. per i fatti di causa. CP_1
Part Assume, in senso contrario, l'appellante che le svolgono, nei territori di competenza, le funzioni Parte proprie del servizio sanitario nazionale, e che inviare la raccomandata alla di competenza equivale ad inviarla al CP_1
Le doglianze non sono fondate.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, e correttamente indicato dal primo giudice, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal malato che assume di essere stato contagiato per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale e decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta
5 all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Alcune pronunce della Suprema Corte hanno fatto coincidere la decorrenza del termine prescrizionale con la proposizione della relativa domanda amministrativa (Sezioni Unite, sentenza 11 gennaio 2008. N.
576 e numerose altre successive).
La Cassazione, però, in diverse occasioni ha chiarito che la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla L. n.210 del 1992, segna il limite temporale ultimo e più favorevole per il danneggiato di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e
2947, comma 1, c.c., in quanto, a quella data, egli ha acquisito evidentemente un ragionevole grado di consapevolezza degli elementi costituitivi della fattispecie risarcitoria configurabile (cfr. per fattispecie analoga Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23635 del 18/11/2015 e successive conformi).
Ovviamente, ciò non esclude la possibilità di retrodatare l'exordium praescriptionis, ove sia positivamente provato che il danneggiato abbia avuto od avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza, consapevolezza del danno, del nesso causale e della colpa della controparte anche in tempo anteriore a quello di proposizione della domanda amministrativa.
L'accertamento della effettiva conoscenza dell'eziologia del danno in un momento antecedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, è rimesso al giudice del merito.
Nell'individuazione del dies a quo occorre che il giudice proceda ad un'accurata disamina della diligenza che ha contrassegnato l'atteggiamento della vittima nell'accedere alle informazioni necessarie per risalire dalla malattia esteriorizzatasi alle sue cause e al responsabile del danno, ovvero della idoneità delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, a consentirgli una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio.
Premesso, pertanto, che è rimessa alla valutazione dell'interprete l'individuazione del momento in cui il danneggiato ha avuto una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio, reputa la Corte che, nel caso di specie, tale valutazione sia stata correttamente compiuta dal primo giudice alla luce delle risultanze in atti.
Ed infatti, la storia clinica della consente di ritenere ragionevolmente verosimile che la Parte_1 stessa abbia avuto, sin dal momento in cui le veniva diagnosticata la patologia poliomielitica, la
6 consapevole percezione di essere rimasta vittima della colposa omissione degli organi del Ministero della Salute preposti alla farmacosorveglianza.
In realtà, è altamente probabile che la il 30.01.1965, data in cui la stessa afferma le veniva Parte_1 diagnosticata la poliomielite anteriore acuta dell'arto inferiore destro, quantomeno si interrogasse, ovvero chiedesse ai medici autori di tale diagnosi, perché il vaccino fatto poco più di un mese prima, proprio per scongiurare che potesse contrarre tale patologia, non avesse funzionato.
Parimenti, è altamente probabile che i medici che l'avevano in cura le avessero chiesto, per realizzare l'anamnesi della paziente, quali vaccinazione avesse eseguito fino a quel momento, e che, gli stessi medici l'avessero informata su quanto era noto alla comunità scientifica dell'epoca: i gravi ed accertati effetti collaterali che il vaccino iniettatole poteva provocare.
Di contro, al riguardo si evidenzia l'incoerenza delle affermazioni di parte appellante, che, se da un lato,
a sostegno del nesso di causalità fra il vaccino effettuato e l'insorgere della malattia, dichiara che la comunità scientifica internazionale, già negli anni sessanta, conosceva la pericolosità e gli effetti avversi del vaccino antipolio (tipo Sabin), dall'altro sostiene che i medici non hanno mai collegato la sua malattia al vaccino, come se essa non rientrasse tra i gravi effetti collaterali di quest'ultimo.
Né è censurabile la valutazione resa dal primo giudice riguardo all'inidoneità della raccomandata del
22.01.2003 ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti, rispetto ad un exordium praescriptionis avanzato al 18.12.1998 (epoca della domanda amministrativa di indennizzo), come vuole parte appellante.
Part La raccomandata del 22 gennaio 2003 non solo è indirizzata all' di Varese e non al Controparte_1
, unico legittimato passivo della pretesa di cui si discute, ma, soprattutto, essa ha ad oggetto
[...] esclusivamente la richiesta di indennizzo ex L. 210/1992.
La Cassazione ha chiarito il principio, ricavabile dall'art. 2943 c.c., comma 1, per cui non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chieda il riconoscimento e la tutela del diritto di cui si eccepisca la prescrizione. La domanda di indennizzo, pertanto, non può interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno stante l'ontologica diversità dei due istituti (cfr. per fattispecie analoga Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31490 del 07/12/2024).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
La peculiarità del caso consente di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite (anche) del presente grado.
7 Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 17.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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