Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 382/2024 R.G.; promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Caronda n. 295/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Preziosi (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Simone de Saint Bon n. 89, giusta procura in atti;
- Appellante - nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Pizzuto (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio, sito in Catania, Via Canfora n. 128/A, giusta procura in atti.
- Appellato -
All'udienza di discussione del 25.03.2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 17.02.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 8223/2022
R.G.), il Tribunale di Catania - V Sez. Civile, in composizione monocratica, (adito da CP_1
ai fini della convalida dell'offerta reale e della contestuale dichiarazione di liberazione
[...]
rispetto all'indennità di avviamento commerciale ex art. 34 della L. 372/1978, quantificata in euro
21.726,00, in favore di , non costituitasi) così statuiva: Parte_1
1
DICHIARA di conseguenza la sua liberazione dell'avv. dalla relativa obbligazione, con CP_1
conseguente disponibilità esclusiva delle somme in deposito in favore della , senza che Parte_1
possano essere ritirate dal ricorrente;
CONDANNA al rimborso, in favore dell'avv. , delle spese sostenute per le Parte_1 CP_1
offerte, pari ad euro 959,17, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.692,50 (di cui euro 145,50 per spese vive), oltre
IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.”.
Con atto di citazione notificato il 13.03.2024, proponeva appello avverso la Parte_1
menzionata ordinanza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio , deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'udienza di discussione del 25.03.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce: “nullità della notifica ex art. 143 c.p.c.
Violazione dei doveri di diligenza;
violazione dell'art. 148 c.p.c. e dell'art. 156 comma 2 c.p.c.”
Al riguardo, parte appellante lamenta che: a) il mancato rinvenimento sul citofono del nominativo
[...]
non costituiva elemento sufficiente per accertarne l'irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 143 Pt_1
c.p.c., così come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2530/2022, pertanto la notifica dell'atto introduttivo doveva essere effettuata ai sensi degli artt. 138, 139 o 140 c.p.c.; b) la genericità della dicitura “da informazione avuta nel condominio risulta sconosciuta”, attestata nella relata di notifica del 7.07.2022, comporta la nullità della stessa. Piuttosto, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto svolgere una specifica attività di ricerca del destinatario della notificazione e, di tali ricerche, avrebbe dovuto darne conto nella relata di notifica ai sensi dell'art. 148 c. 2 c.p.c.
Contrariamente, l'appellato eccepisce che: a) la tesi di parte appellante, secondo cui non sussistevano i presupposti della notifica ex art. 143 c.p.c., è priva di fondamento in quanto, l'indirizzo presso cui la notificazione del ricorso introduttivo è stata effettuata - Via Caronda n. 295/C, Catania - coincide con la residenza anagrafica dell'appellante, come dalla stessa riconosciuto. Inoltre, l'Ufficiale Giudiziario non si è limitato a generiche indicazioni sull'attività espletata ma, a chiare lettere, ha specificato di non avere rinvenuto il nominativo della destinataria nel citofono e che essa risultava sconosciuta presso il condominio. Infine, non si trattava del primo atto che era stato notificato presso tale indirizzo, in
2 quanto già in passato vi erano stati indirizzati ulteriori atti. In particolare, tra questi vi è l'offerta della somma oggetto del contendere, che in primo luogo era stata notificata presso il domicilio di Via del
Ritiro n. 10, Catania, ed in seguito, sulla base delle informazioni acquisite in loco, è stata notificata all'indirizzo di Via Caronda n. 295/C; b) secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è ritenuto sufficiente il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni, tuttavia, tale modalità di notificazione è legittima quando sussista un quid pluris che, nel caso a mani, è costituito sia dall'acquisizione delle certificazioni anagrafiche, sia dalle ulteriori informazioni assunte in loco.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce: “nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge. Violazione del principio dell'ordinaria diligenza e buona fede di cui all'articolo 1147 c.c. richiesta al notificante.”.
In tal senso, la difesa dell'appellante sostiene che: a) la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presuppone sul piano soggettivo la “incolpevole” ignoranza di chi la chiede all'Ufficiale Giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, e sul piano oggettivo la prova dell'espletamento da parte del notificante di indagini fondate, non soltanto su risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti e informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'Ufficiale Giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato. Dunque, incombeva sull'Avv. un dovere di diligenza nell'individuare il CP_1 luogo di residenza, domicilio o dimora e di buona fede nell'attestare di non conoscere altro indirizzo;
b) Il luogo di residenza ai sensi dell'art. 139 c.p.c. non è solo quello dove il notificando vive, ma anche quello dove ha “l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. È incontestato che dal 1995 Parte_1 esercita in modo continuativo l'attività imprenditoriale nell'immobile sito in Via del Ritiro n. 10,
Catania, di proprietà dell'Avv. ; c) inoltre, l'appellato aveva la possibilità di eseguire la notifica CP_1
via PEC, essendo la Sig.ra tenuta per legge, come titolare di impresa, ad avere un domicilio Parte_1
digitale, reperibile sui pubblici registri. Anche se nel 2022 la notifica via PEC era facoltativa, non si poteva procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c. senza prima aver tentato la notifica via PEC dal momento che il domicilio digitale costituisce un'estensione “virtuale” del tradizionale “domicilio fisico”.
Sul punto, il convenuto eccepisce che: a) è falsa e documentalmente confutabile la circostanza secondo cui parte avversa ha avuto contezza della pendenza del giudizio di primo grado solo con la notifica dell'ordinanza, in quanto, in seno alla memoria conclusionale del 3.02.2023, nell'ambito del
3 procedimento iscritto al n. 9518/19 R.G. del Tribunale di Catania, la veniva messa a Parte_1 conoscenza della pendenza del giudizio de quo, circa un anno prima del deposito dell'ordinanza di accoglimento. Essa avrebbe potuto quindi costituirsi per dispiegare le proprie difese, piuttosto che attendere l'esito del giudizio, nel chiaro intento di speculare sul “generale tempo”; b) ulteriore circostanza rilevante è quella per cui l'appellante ha rimosso il proprio nominativo dai citofoni, nonostante sia residente in Via Caronda da decenni, in considerazione del fatto che sino al 16.02.2022 aveva regolarmente ricevuto notifiche presso la propria residenza, mentre due mesi dopo il nominativo non risultava più reperibile;
c) meramente suggestiva la contestazione di parte appellante secondo cui la notifica poteva essere effettuata a mezzo PEC, dal momento che, all'epoca dei fatti, non vi era un obbligo di notifica al domicilio digitale, ed era dubbio sia in dottrina che in giurisprudenza se potesse ritenersi valida tale forma di notificazione.
I due motivi di gravame, che saranno trattati contestualmente per la particolare connessione e consequenzialità che intercorre tra di essi, sono fondati.
L'art. 143 c.p.c., rubricato “Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”, afferma che “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”.
Pertanto, per procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sotto il profilo oggettivo è necessario che l'Ufficiale
Giudiziario compia tutte le ricerche necessarie, secondo la normale diligenza, ad individuare la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, di cui deve dare prova specificamente nella relata di notifica ex art. 148 c.p.c.; da un punto di vista soggettivo, è invece richiesta l'incolpevole ignoranza da parte del soggetto notificante rispetto alla residenza, alla dimora o al domicilio del destinatario.
I presupposti e le modalità di notificazione ex art. 143 c.p.c. sono stati oggetto di numerose statuizioni della Suprema Corte, ed in particolare: “ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione, specificando che le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art.
4 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza” (Cass.
Civ. Sez. III, n. 25408 del 29.08.2023).
Peraltro, “il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. (…) presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse
l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass. Civ. Sez. Trib., n. 27699 del 25.10.2024; Cass. Civ.
Sez. III, n. 40467 del 16.12.2021); e inoltre, “l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143
c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c.” (Cass. Civ. Sez. I, n. 10983 del 26.04.2021).
In ragione del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, relativamente alla fattispecie odierna, la notificazione ex art. 143 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è da ritenersi priva dei requisiti suddetti.
Infatti, in merito al presupposto oggettivo, con riguardo all'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario, contenuta nella relata di notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7.07.2022, secondo cui “anzi non potuto notificare in loco non ho rinvenuto tale nominativo dai citofoni da informazione avuta nel condominio risulta sconosciuta”, è opportuno evidenziare che il mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni non è sufficiente ai fini della valutazione positiva di irreperibilità, occorrendo un quid pluris che deve consistere nella raccolta da parte dell'Ufficiale di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati (Cass. Civile Sez. I, n. 2530 del
27.01.2022).
Nel caso di specie, dunque, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto compiere un'attività di ricerca più specifica ed approfondita, in ottemperanza all'art. 148 c.p.c. per il quale “La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario”, dovendosi ritenere eccessivamente generica la dicitura indicata nella relata di notifica in questione.
È stato, infatti, documentato che , residente in via Caronda n. 295/C da decenni (come Parte_1
da certificato di residenza storico in atti), aveva già ricevuto numerose notifiche, inerenti a
5 procedimenti tra le stesse parti, presso la sua effettiva residenza, anche in periodi prossimi al mese di luglio del 2022.
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, devono ritenersi violati da parte del notificante i principi di buona fede e di diligenza, in ragione del mancato tentativo di notifica presso il domicilio di Via del Ritiro n.
10, Catania, ove l'odierna appellante gestiva da anni un'autorimessa, nella qualità di conduttrice di un immobile di proprietà dello stesso appellato. Ed infatti, la conoscenza di tale circostanza, ulteriormente comprovata da precedenti notifiche avvenute presso il suddetto domicilio da parte dell'Avv. , CP_1
fa venire meno quella condizione di irreperibilità assoluta, derivante da un'incolpevole ignoranza del notificante, necessaria per procedere a sensi dell'art. 143 c.p.c.
Dunque, considerata la genericità della relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario, e accertata la violazione dei principi di buona fede e diligenza da parte del notificante, stante l'omessa notificazione presso il domicilio della , noto all'odierno appellato, è da ritenersi nulla la notificazione del Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, e per l'effetto l'ordinanza del
17.02.2024 è nulla, dovendosi rimettere la causa al Giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Per quanto concerne il giudizio di primo grado, stante la contumacia dell'odierna appellante, nulla va disposto in relazione alle spese sostenute dal ricorrente.
In ordine alle spese del presente grado di giudizio, visto l'importo dell'offerta reale quantificato in €
21.726,00, il valore della presente controversia è da ritenersi compreso nello scaglione da € 5.200,01 ed
€ 26.000,00. Inoltre, tenuto conto della modesta complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del presente giudizio e dell'esito della decisione, vanno applicati i parametri minimi previsti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 382/2024 R.G., accoglie l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 2267/2024 del Parte_1
17.02.2024 emessa dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel procedimento iscritto al n.
8223/2022 R.G.
Dichiara la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Catania, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado.
Condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi di avvocato (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di
6 trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale) ed € 382,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Così deciso in Catania il 10.04.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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