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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 115/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 551/2019, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 26.9.2019 nella controversia n. 1052/2016
R.G., avente ad oggetto pagamento onorari professionali avvocato;
TRA
, Parte_1 C.F._1 avvocato che rappresenta e difende se stesso ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( , in persona del sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti
Matteo Iacovelli e Leandra Fiacco, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale:
pag. 1 di 13 1)- accogliere integralmente la domanda spiegata in prime cure e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di € 69.367,51 + CAP e IVA pari alla differenza tra CP_1
l'importo richiesto con la citazione di primo grado (€ 81.946,70 + CAP e IVA) e quello liquidato dalla sentenza (€ 12.579,19 + CAP e IVA), ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre CAP e IVA;
2)- condannare il al pagamento, sulle somme che saranno riconosciute come CP_1 dovute, degli interessi moratori nella misura fissata dal D.Lgs. n. 231/2002, a decorrere dal trentesimo giorno successivo al 05.01.2012 - data di ricevimento della racc.a.r. del
03/01/2012 - e, quindi, dal 04.02.2012 fino al soddisfo, ovvero, in subordine, dalla data di pubblicazione della emananda sentenza ovvero della sentenza di primo grado sempre fino al soddisfo;
3)- in via meramente gradata, condannare il al pagamento, sulle somme CP_1 riconosciute dovute dalla sentenza di primo grado, per i giudizi dal n. 1 al n. 7, del compenso forfettario per spese generali, del CAP e dell'IVA, come per legge;
4)- Rigettare l'appello incidentale proposto dal CP_1
5)- Il tutto con vittoria delle spese e competenze anche di questo grado, e con rimborso del contributo unificato.
Per l'appellato e appellante incidentale:
1. dichiarare il difetto di legittimazione passiva, sostanziale e processuale, del CP_1
e comunque l'infondatezza della domanda per inesistenza dell'impegno di
[...] spesa per i giudizi di cui nn. 4, 5, 7, 8 e 6, quest'ultimo limitatamente all'ulteriore importo di
€. 2.582,28 preteso per i motivi aggiunti, rigettando la richiesta di compenso dell'avv.
per i relativi giudizi;
Pt_1
2. in via subordinata, dichiarare l'inesistenza o la nullità del contratto di mandato per tutti i giudizi e, pertanto, rigettare la domanda di compensi;
3. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, comunque rigettare l'appello principale perché totalmente infondato in fatto ed in diritto;
4. con ogni relativa conseguenza in ordine alle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 551 del 26.9.2019, accogliendo, per quanto di ragione, la domanda, proposta dall'Avv. nei confronti del Parte_1 [...]
, diretta a ottenere il pagamento del compenso professionale, quantificato CP_1 in € 81.946,70 oltre accessori, per l'attività difensiva svolta in plurimi giudizi patrocinati dinanzi al Tar Molise e al Consiglio di Stato, ha condannato l'ente locale al pagamento pag. 2 di 13 della somma di € 12.312,67 a titolo di compenso per l'opera prestata in quattro giudizi
(indicati come nn. 4, 5, 6 e 7 nell'elenco riportato nell'atto di citazione in primo grado), di €
2.500,00 oltre Iva, Cassa e rimborso forfetario del 15% per il giudizio indicato al n. 8, con maggiorazione di interessi legali dalla data di costituzione in mora;
ha dato atto del già intervenuto pagamento delle competenze in relazione ai giudizi di cui ai nn. 1, 2 e 3.
Il tribunale, premessa la non applicabilità del rito speciale di cui all'art. 14 del d. lgs. n.
150/2011, in quanto previsto esclusivamente per i giudizi aventi ad oggetto il pagamento del compenso per le prestazioni rese nell'ambito di giudizi civili, ha disatteso l'eccezione, sollevata dal di inefficacia, inesistenza e invalidità del contratto Controparte_1 tra il professionista e l'ente locale;
ha rilevato l'esistenza e l'efficacia vincolante dello specifico impegno di spesa assunto dall'ente per 6 dei giudizi patrocinati (nn. 1, 2, 3, 5, 6 e
7 dell'elenco), mentre per gli altri (nn. 4 e 8), in cui era mancato uno specifico provvedimento di attestazione della copertura finanziaria, ha ritenuto non operante il principio della nullità di diritto prevista dall'art. 55 comma 5 della l. n. 142/1990, in caso di assunzione di impegni di spesa senza attestazione della copertura finanziaria.
Quindi, per i giudizi nn. 1, 2 e 3 ha dato atto che il legale dell'ente aveva ricevuto, a seguito dell'attivazione della procedura di negoziazione, la somma corrispondente agli impegni di spesa assunti;
per gli altri giudizi ha proceduto alla liquidazione in senso conforme all'entità dell'impegno di spesa assunto e, per il giudizio di cui al n. 8, ha liquidato il compenso nella misura di € 2.500,00 oltre accessori di legge.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione notificato il 25.3.2020, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate. il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
17.11.2020, con cui ha proposto appello incidentale diretto a ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa all'accoglimento, sia pure parziale, della domanda di pagamento.
All'esito dell'udienza del 29.3.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli appelli sono argomentati in maniera specifica e superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara pag. 3 di 13 individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2.1. L'appello principale si fonda su quattro motivi, con i quali si lamenta: 1) omessa o insufficiente e/o illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dei principi in materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in particolare, degli artt. 2233 c.c., dell'art. 13 legge professionale n.
247/2012, nonché delle tariffe di cui ai DD.MM. 585/94 e 127/04, in relazione alla mancata liquidazione delle competenze in base alle tariffe professionali pro tempore vigenti;
2) conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui ha dato atto del già intervenuto pagamento delle competenze per i giudizi di cui ai nn. 1, 2 e 3; 3) mancato riconoscimento degli interessi moratori nella misura fissata dal D. lgs. n. 231/2002; 4) in via subordinata mancato riconoscimento dell'Iva, del contributo integrativo previdenziale e del compenso forfetario per spese generali.
2.1. L'appello incidentale del è affidato ad unico articolato motivo, Controparte_1 con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. lgs. 77 del 1995
e dell'art. 191 del D. lgs. 267/2000; degli artt. 16 e 17 del R. D. 2440 del 18 novembre
1923; degli artt. 1325 e 1346 c.c.; dell' art. 16 del D. lgs. n. 165 del 2001; dell'art. 107 del
D. lgs. n. 267 del 2000 in precedenza, D. lgs. n. 29 del 1993.
La decisione di primo grado è criticata per aver disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ente in relazione alla carenza dell'impegno di spesa (con conseguente responsabilità diretta del funzionario o amministratore che ha consentito la prestazione) e per aver ritenuto validamente stipulati in forma scritta i contratti di patrocinio relativi ai giudizi oggetto di causa.
3. Per la sua priorità logica deve essere deve essere prima scrutinato l'appello incidentale.
3.1. Parte appellata censura la decisione di ritenere non operante la nullità di diritto prevista dall'art. 55 comma 5 della l. n. 142/1990 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 6 della l. n. 127/1997), per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario in relazione a deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a pag. 4 di 13 controversie giudiziarie, sulla base del rilievo, sostenuto in forza di pronunce della giurisprudenza di legittimità, che "le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio spese processuali, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura".
Deduce che la necessità dell'impegno di spesa, sancita dalle disposizioni di legge in materia per evidenti esigenze di programmazione economica, riguarda i contratti stipulati con tutti i professionisti e che gli avvocati non possono godere di un regime di privilegio, non previsto da alcuna disposizione di legge.
La censura è infondata.
Parte appellata non si confronta in alcun modo con la giurisprudenza di legittimità la cui interpretazione è stata richiamata dal primo giudice e con le ragioni che ne sono alla base, limitandosi a richiamare le disposizioni di legge che a suo dire devono trovare applicazione in tutti i casi di contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di prestazioni di professionisti in favore dell'ente locale.
Il tribunale ha spiegato, in maniera concisa ma esauriente, le ragioni per le quali la delibera dell'ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio e nomina il difensore non necessita della indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, richiamando l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità sul punto, confermata dalle Sezioni unite nel 2002 (Cass., SU n. 11098/2002); tra le pronunce più recenti si richiamano Cass., n. 5803/2022, Cass., n. 21007/2019 e Cass., n.
13963/2006, tra quelle più risalenti Cass., n. 11859/1999 e Cass., n. 8646/1993, a conferma della costanza di tale interpretazione in relazione alle diverse disposizioni di legge che sul tema si sono succedute nel tempo e della sua presenza anche all'epoca a cui si riferiscono le delibere di autorizzazione alla base degli incarichi professionali oggetto di causa.
Sulla scia di tale risalente e costante interpretazione, in alcun modo confutata nel suo fondamento, va, quindi, ribadito che la previsione di nullità per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non riguarda le deliberazioni concernenti la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, si perché nel bilancio dell'ente è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite.
Alla validità delle deliberazioni che hanno disposto il conferimento dell'incarico professionale all'avvocato appellante per la difesa in controversie giudiziarie pag. 5 di 13 amministrative consegue l'infondatezza della prospettazione relativa alla carenza di legittimazione passiva del comune appellato.
3.2. Deve essere disattesa anche l'altra censura posta a base dell'appello incidentale, con cui si lamenta la violazione degli artt. 16 e 17 del R. D. n. 2440/1923, per avere il primo giudice ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam in presenza del
"rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria".
Anche a tale riguardo il tribunale ha richiamato costante e consolidata giurisprudenza, alla quale l'ente appellato ha opposto rilievi non idonei a confutarla, in quanto già presi in considerazione nelle pronunce di Cassazione citate.
Nel richiamare in questa sede la copiosa giurisprudenza citata dal tribunale, si evidenzia che l'orientamento che ne è alla base è stato confermato anche in tempi recenti (Cass., n.
11668/2024; Cass., n. 21007/2019) e che la distinzione tra contratto di patrocinio e procura negoziale è ben presente alla giurisprudenza, che, a fonte del rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., riconnette all'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo (come avvenuto per le controversie giudiziarie oggetto di causa), l'effetto dell'incontro di volontà tra le parti e, quindi, il perfezionamento del contratto di patrocinio in forma scritta.
Non vi è dubbio, poi, che la legittimazione al conferimento dell'incarico e alla stipula del contratto di patrocinio spetti al sindaco (Cass., n. 1571/2024) e che la determinazione del compenso non costituisca elemento essenziale del contratto, come dimostrato dal fatto che l'art. 2233 comma 1 c.c. stabilisce, in caso di mancata previsione pattizia, criteri alternativi per la sua determinazione (tariffe, usi e, in ultima istanza, equità del giudice).
4. Il primo e il secondo motivo dell'appello principale devono essere trattati congiuntamente.
deduce che il tribunale, pur partendo da corrette premesse in merito alla Parte_1 sussistenza di validi contratti di patrocinio e alla non necessità di impegni di spesa, non ne ha tratto le corrette conseguenze, limitando, senza alcuna motivazione, il compenso per i procedimenti nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 all'importo per il quale vi era stato impegno di spesa, riconoscendo per il procedimento n. 4 l'importo indicato nella delibera di incarico (a cui non aveva fatto seguito un impegno di spesa) e liquidando per il procedimento n. 8 il compenso di € 2.500,00, oltre rimborso forfetario, Iva e Cassa;
per le stesse ragioni lamenta l'erroneità della decisione di dare atto, per i procedimenti nn. 1, 2 e 3, che a pag. 6 di 13 seguito del verbale di negoziazione assistita sono già state pagate le prestazioni professionali in misura corrispondente alle somme impegnate.
I motivi sono fondati nei termini di seguito precisati.
Come accennato, l'art. 2233 c.c. indica al primo comma i criteri sulla cui base determinare il compenso del professionista: in primo luogo l'accordo delle parti, quindi le tariffe e gli usi;
solo quando il compenso non può essere determinato utilizzando tali criteri, provvede il giudice, tenuto conto del parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
Non può dubitarsi del fatto che i contratti di patrocinio perfezionatisi tra le parti in riferimento alla difesa nelle controversie amministrative di cui si discute non prevedessero alcun accordo sul compenso.
Per quanto esposto in precedenza, i contratti suddetti si sono perfezionati con la sottoscrizione della procura da parte del legale rappresentante dell'ente appellato sugli atti difensivi introduttivi dei giudizi e con la redazione e sottoscrizione degli atti stessi da parte del difensore, mentre le delibere autorizzative con l'indicazione dell'impegno di spesa costituiscono atti meramente gestionali e tecnici, privi di rilevanza esterna (Cass., n.
1571/2024, già citata, secondo cui "l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista", senza necessità di previa delibera di autorizzazione).
Anche a prescindere dalla rilevanza meramente interna delle delibere di autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'ente e di designazione del difensore, va evidenziato che gli impegni di spesa indicati per i procedimenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 indicano una spesa
"presuntiva", quantificata, quindi, in via provvisoria, fatta salva la quantificazione definitiva all'esito della definizione del giudizio.
Non vi è dubbio che, ove anche tali impegni fossero parte dell'accordo con il professionista
(ma così non è), proprio perché meramente indicativi, non potrebbero integrare una pattuizione relativa al compenso.
L'accertata inesistenza di una determinazione convenzionale del compenso impone di utilizzare il criterio delle tariffe professionali, facendo riferimento a quelle stabilite dai DD.
MM. nn. 589/1994 e 127/2004, vigenti al momento del completamento delle attività professionale nei singoli giudizi amministrativi oggetto di causa.
Fatte queste premesse, può procedersi alla determinazione del compenso spettante all'Avv. per ciascuno dei giudizi amministrativi in cui ha difeso il Pt_1 CP_1
dovendo ribadirsi quanto affermato dal tribunale, e non oggetto di
[...] contestazioni da parte dell'appellato, e cioè che "il legale eseguì diligentemente tutte le
pag. 7 di 13 attività professionali di cui era stato incaricato, con conseguente diritto ad ottenere il pagamento del relativo compenso da parte dell'ente".
4.1. Per l'unico giudizio rispetto al quale la delibera autorizzativa era priva di qualsiasi indicazione di impegno di spesa (appello al Consiglio di Stato n. 9100/2002, concluso con decreto di perenzione n. 8156/2009, n. 8 dell'elenco), il tribunale ha determinato il compenso in € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Tale quantificazione deve essere confermata, in mancanza di indicazione di specifici elementi di censura sotto il profilo della non corrispondenza alle tariffe nella specie applicabili (d. m. n. 127/2004).
Al riguardo va osservato che detto importo non si discosta in modo rilevante da quello indicato nella parcella predisposta dall'appellante (€ 3.298,00) ed è comunque ben superiore ai minimi previsti dalla tariffa applicabile per cause di valore indeterminabile dinanzi alle magistrature superiori (€ 1.265,00).
La mancata deduzione di motivi specifici di censura in relazione alla liquidazione del compenso per il giudizio di cui al n. 8 rileva anche come criterio orientativo per la liquidazione del compenso relativo agli altri giudizi.
4.2. Per il giudizio dinanzi al TAR Molise n. 176/1996 (n. 1 dell'elenco), concluso con sentenza n. 149/2011, considerata l'effettiva entità dell'attività professionale svolta dall'appellante, come documentata dagli atti prodotti (atto di costituzione del 6.5.1996, privo di difese, e breve memoria difensiva del 26.2.2010), la limitata consistenza delle questioni affrontate (il giudizio è stato definito con dichiarazione in parte di inammissibilità
e in parte di improcedibilità), il compenso deve essere così liquidato:
€ 1.312,12 per diritti, così ridotto l'importo di € 1.627,08 indicato nella parcella, riconoscendo una sola volta, invece di tre (considerato l'unico atto difensivo avversario prodotto) le voci "esame documentazione controparte", "accesso ufficio" ed "esame scritti controparte" e due volte la voce "accesso ufficio", invece di quattro, e "deposito atti e documenti in cancelleria", invece di tre;
€ 1.690,00 per onorari, pari ai minimi delle voci indicate in parcella per cause di valore indeterminabile, con riconoscimento di una sola volta per la redazione della memoria difensiva.
4.3. Analogo discorso va fatto per il giudizio dinanzi al TAR Molise n. 750/1996 (n. 2 dell'elenco), concluso con decreto di perenzione n. 489/2008.
Valutata l'effettiva entità dell'attività professionale svolta dall'appellante, come documentata dall'unico atto prodotto, consistente nell'atto di costituzione del 4.11.1996, privo di difese, il compenso deve essere così liquidato:
€ 590,84 per diritti, in senso conforme all'indicazione contenuta in parcella;
pag. 8 di 13 € 1000,00 per onorari, in misura prossima ai minimi delle voci indicate in parcella per cause di valore indeterminabile.
4.4. Per il giudizio dinanzi al TAR Molise n. 118/1998 (n. 3 dell'elenco), concluso con sentenza n. 706/2002, considerata l'effettiva entità dell'attività professionale svolta dall'appellante, come documentata dall'unico atto prodotto, consistente nell'atto di costituzione del 1°.3.1998, la mancanza di profili di complessità delle questioni affrontate
(il ricorso è stato rigettato, con motivazione che fa riferimento alla evidente infondatezza delle censure proposte con il ricorso), il compenso deve essere così liquidato:
€ 714,79 per diritti, così ridotto l'importo di € 756,11 indicato nella parcella, riconoscendo una sola volta, invece di due (considerato l'unico atto difensivo avversario prodotto) la voce "esame scritti controparte";
€ 3.000,00 per onorari, misura intermedia tra i valori minimi e i medi delle voci indicate in parcella per cause di valore indeterminabile.
4.5. Per il giudizio dinanzi al TAR Molise n. 474/1998 (n. 4 dell'elenco), concluso con sentenza n. 983/2011, considerata l'effettiva entità dell'attività professionale svolta dall'appellante, come documentata dagli atti prodotti (breve atto di costituzione del
20.7.1998 e breve memoria difensiva del 28.10.2011), la natura delle questioni affrontate, di non rilevante difficoltà (la sentenza che ha definito il giudizio ha accertato la carenza di interesse del ricorrente all'impugnativa), il compenso deve essere così liquidato:
€ 1.059,51 per diritti, in senso conforme alla parcella;
€ 3.500,00 per onorari, misura intermedia tra i valori minimi e i medi delle voci indicate in parcella per cause di valore indeterminabile.
4.6. Per il giudizio dinanzi al TAR Molise di cui ai ricorsi nn. 382/1999 e 479/1999 (n. 5 dell'elenco), aventi ad oggetto l'impugnativa di due deliberazioni del commissario ad acta della relative a variante di recupero del p.r.g., in cui sono state Parte_2 pronunciate le sentenze nn. 65/2001 e 805/2005, considerata l'effettiva entità dell'attività professionale svolta dall'appellante, come documentata dai due ricorsi proposti nell'interesse del , la natura delle questioni affrontate e l'esito del Controparte_1 giudizio (che ha visto in parte la pronuncia di irricevibilità dei ricorsi, con riferimento all'impugnazione di alcuni atti presupposti alle deliberazioni del commissario ad acta, e in parte la pronuncia di inammissibilità per carenza di legittimazione passiva per essere tali deliberazioni imputabili direttamente ed esclusivamente all'amministrazione sostituita), il compenso deve essere così liquidato:
€ 3.412,85 per diritti, così ridotto l'importo di € 4.239,25 indicato nella parcella, previa eliminazione delle voci "esame scritti controparte" ed "esame documentazione controparte" (non documentate, in mancanza di produzione di scritti difensivi avversari) e pag. 9 di 13 riduzione delle voci "partecipazione udienze" relative ai singoli ricorsi, in misura corrispondente al numero (4) delle udienze relative ai ricorsi riuniti, in quanto duplicate;
€ 6.000,00 per onorari, misura intermedia tra minimi e medi, delle voci indicate in parcella per cause di valore indeterminabile, avuto riguardo all'esito del giudizio e in considerazione della sostanziale sovrapponibilità delle difese svolte in ciascuno dei due giudizi riuniti;
nulla va riconosciuto a titolo di rimborso spese vive, non documentate.
4.7. Per il giudizio dinanzi al TAR Molise di cui ai ricorsi nn. 422/2000 e 687/2000 (n. 6 dell'elenco), definito con sentenza n. 431/2002, considerata l'effettiva entità dell'attività professionale svolta dall'appellante (ricorsi introduttivi e motivi aggiunti nel ricorso n.
422/2000), la natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio, parzialmente favorevole al , il compenso deve essere così liquidato: Controparte_1
€ 3.718,62 per diritti, così ridotto l'importo di € 4.173,14 indicato nella parcella, previa eliminazione delle voci "esame scritti controparte" ed "esame documentazione controparte" (non documentate, in mancanza di produzione di scritti difensivi avversari);
€ 6.000,00 per onorari, misura intermedia tra i valori minimi e i medi, delle voci indicate in parcella per cause di valore indeterminabile, avuto riguardo all'esito del giudizio e in considerazione della sostanziale sovrapponibilità delle difese svolte in ciascuno dei due giudizi riuniti.
4.8. Per il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato n. 7025/2023 (n. 7 dell'elenco), di appello avverso la sentenza n. 431/2002, concluso con sentenza n. 4470/2010, considerata l'effettiva entità dell'attività professionale svolta dall'appellante (ricorso in appello del
16.7.2003 e memoria difensiva del 24.3.2010), la natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio, favorevole al il compenso deve essere così Controparte_1 liquidato:
€ 4.000,00 per onorari, misura intermedia tra i valori minimi e i medi, delle voci indicate in parcella per cause di valore indeterminabile, avuto riguardo all'esito del giudizio;
nulla va riconosciuto a titolo di rimborso spese esenti, non documentate.
5. Con il terzo motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento degli interessi moratori previsti dal D. lgs. n. 231/2002, evidenziando al riguardo che la giurisprudenza di legittimità, che riconosce la spettanza degli interessi moratori solo a decorrere dalla sentenza determina un'ingiustificata disparità di trattamento dell'avvocato rispetto agli altri operatori economici;
in subordine chiede che tali interessi siano riconosciuti almeno dalla pubblicazione della sentenza.
Il motivo è parzialmente fondato.
pag. 10 di 13 Dell'applicabilità delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 231/2002 all'obbligazione di pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese da avvocato non può dubitarsi alla luce delle previsioni degli artt. 1 e 2 dello stesso decreto.
Le disposizioni in questione si applicano "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" e nella nozione di transazioni commerciali rientrano "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo", dovendosi intendere per imprenditore "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione".
Secondo la previsione dell'art. 11 del decreto in questione, tuttavia, le sue disposizioni
"non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002", con la conseguenza che degli otto incarichi professionali oggetto della pretesa di pagamento, soltanto per i due giudizi dinanzi al Consiglio di Stato nn. 7025/2023 e 9100/2023 (nn. 7 e 8 dell'elenco) gli interessi di mora dovuti al professionista possono essere calcolati in base alle previsioni del decreto stesso, mentre per gli altri, il cui contratto di patrocinio si è perfezionato anteriormente all'8.10.2002, gli interessi di mora vanno calcolati al tasso legale ex art. 1224 comma 1 c.c.
Quanto alla decorrenza degli interessi in questione, deve darsi atto che il tribunale ha già riconosciuto quanto preteso dall'appellante, individuando la loro decorrenza nella data del
5.1.2012, di ricezione da parte dell'ente appellato dell'atto di costituzione in mora stragiudiziale, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8611/2022;
Cass., n. 24973/2022; Cass., n. 29351/2022), che, in caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, ritiene che gli interessi competano a far data dalla messa in mora, quindi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ovvero dalla richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui interviene la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora per il solo fatto che la liquidazione sia fatta dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
6. Le somme sopra liquidate a titolo di competenze professionali devono essere maggiorate di Iva, Cassa e rimborso forfetario per spese generali, in applicazione dello stesso principio che ha portato il primo giudice a riconoscerle per il giudizio di cui al n. 8, sull'erroneo presupposto che per gli altri fosse intervenuta la pattuizione di un compenso omnicomprensivo.
7. L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che, in base a una pag. 11 di 13 valutazione globale dell'esito della lite, devono essere poste a carico di parte appellata, a cui carico resta ferma la condanna alle spese già pronunciata all'esito del giudizio di primo grado, la cui liquidazione non è oggetto di censure.
Le spese del presente grado vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in misura intermedia tra minimi e medi in riferimento allo scaglione corrispondente delle tariffe di cui al D. M. n. 55/2014 e ss. mm., con esclusione della fase istruttoria.
Ricorrono rispetto all'appellante incidentale i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 551/2019 pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 26.9.2019, proposto da , Parte_1 con citazione notificato il 25.3.2020, nei confronti del nonché Controparte_1 sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto con comparsa di risposta del 17.11.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina il compenso spettante all'Avv. Parte_1 per l'attività professionale svolta in favore del Comune di nei seguenti CP_1 termini:
per il giudizio dinanzi al TAR Molise n. 176/1996, € 1.312,12 per diritti ed €
1.690,00 per onorari;
per il giudizio dinanzi al TAR Molise n. 750/1996, € 590,84 per diritti ed €
1.000,00 per onorari;
per il giudizio dinanzi al TAR Molise n. 118/1998, € 714,79 per diritti ed €
3.000,00 per onorari;
per il giudizio dinanzi al TAR Molise n. 474/1998, € 1.059,51 per diritti ed €
3.500,00 per onorari;
per il giudizio dinanzi al TAR Molise di cui ai ricorsi nn. 382/1999 e
479/1999, € 3.412,85 per diritti ed € 6.000,00 per onorari;
per il giudizio dinanzi al TAR Molise di cui ai ricorsi nn. 422/2000 e
687/2000, € 3.718,62 per diritti ed € 6.000,00 per onorari;
pag. 12 di 13 per il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato n. 7025/2023, € 4.000,00 per onorari;
con maggiorazione di Iva, Cassa e rimborso forfetario nelle misure previste pro tempore;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) mantiene ferme le altre statuizioni adottate, compresa la liquidazione del compenso in € 2.500,00, oltre Iva, Cassa e rimborso forfetario, per il giudizio dinanzi al
Consiglio di Stato n. 9100/2002 e la decisione concernente le spese del giudizio di primo grado;
4) condanna il al pagamento in favore dell'appellante degli Controparte_1 importi come sopra liquidati, detratte le somme già corrisposte, con maggiorazione degli interessi moratori (al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002 per i compensi relativi ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato n. 7025/2023 e 9100/2002, e al tasso legale per gli altri giudizi) dal 5.1.2012 al saldo;
5) condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante principale, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso del c.u. nella misura versata, rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
6) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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