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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2683/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2683/2024 R.G., avente ad oggetto domanda di divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valeriano Parte_1 C.F._1
Caroleo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via
Francesco Crispi n. 70
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Valentino Putignano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via Umberto Boccioni n. 1
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 3 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni, come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso, depositato in data 3 giugno 2024, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con , in data 10 ottobre 2016, adiva l'intestato Tribunale al Controparte_1 fine di sentir dichiarare la separazione personale nei confronti del coniuge e - una volta decorso il termine previsto dalla legge e passata in giudicato la sentenza che pronuncia la separazione personale
- lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa, depositata in data 30 ottobre 2024, si costituiva , aderendo Controparte_1 alle domande del ricorrente.
All'udienza del 3 luglio 2025, le parti depositavano note congiunte, rappresentando di aver, nelle more del giudizio, raggiunto accordo per la separazione personale dei coniugi, a seguito di negoziazione assistita da avvocati (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014), recante in calce nulla osta, per come apposto nella data del 16 dicembre 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nonché un'intesa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, maturati i tempi richiesti dalla legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere la congiunta istanza di trasformazione del presente giudizio in consensuale e, conseguentemente, emettere la sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'accordo per la separazione personale dei coniugi, di seguito trascritte: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
la sig.ra
[...]
continuerà ad abitare la residenza coniugale, ubicata in Catanzaro, Via Giovanni Controparte_1
XXIII, n. 5, mentre il Sig. ha già trasferito altrove la propria residenza;
Quanto agli Parte_1 aspetti patrimoniali, dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, in ragione dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, non viene stabilito alcun assegno di mantenimento a carico e/o a favore degli stessi;
anche per quanto attiene le spese straordinarie nessun obbligo di contribuzione viene previsto”.
Con ordinanza, emanata fuori udienza, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio civile (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prime del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (9 dicembre 2024) e, da detta data, è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno concordato le condizioni sopra indicate, che il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza, perché non contrarie a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Catanzaro dalle parti in causa in data 10 ottobre 2016, trascritto nei registri dello stato civile con atto n. 12, parte I, anno 2016;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 4 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2683/2024 R.G., avente ad oggetto domanda di divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valeriano Parte_1 C.F._1
Caroleo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via
Francesco Crispi n. 70
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Valentino Putignano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via Umberto Boccioni n. 1
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 3 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni, come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso, depositato in data 3 giugno 2024, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con , in data 10 ottobre 2016, adiva l'intestato Tribunale al Controparte_1 fine di sentir dichiarare la separazione personale nei confronti del coniuge e - una volta decorso il termine previsto dalla legge e passata in giudicato la sentenza che pronuncia la separazione personale
- lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa, depositata in data 30 ottobre 2024, si costituiva , aderendo Controparte_1 alle domande del ricorrente.
All'udienza del 3 luglio 2025, le parti depositavano note congiunte, rappresentando di aver, nelle more del giudizio, raggiunto accordo per la separazione personale dei coniugi, a seguito di negoziazione assistita da avvocati (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014), recante in calce nulla osta, per come apposto nella data del 16 dicembre 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nonché un'intesa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, maturati i tempi richiesti dalla legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere la congiunta istanza di trasformazione del presente giudizio in consensuale e, conseguentemente, emettere la sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'accordo per la separazione personale dei coniugi, di seguito trascritte: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
la sig.ra
[...]
continuerà ad abitare la residenza coniugale, ubicata in Catanzaro, Via Giovanni Controparte_1
XXIII, n. 5, mentre il Sig. ha già trasferito altrove la propria residenza;
Quanto agli Parte_1 aspetti patrimoniali, dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, in ragione dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, non viene stabilito alcun assegno di mantenimento a carico e/o a favore degli stessi;
anche per quanto attiene le spese straordinarie nessun obbligo di contribuzione viene previsto”.
Con ordinanza, emanata fuori udienza, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio civile (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prime del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (9 dicembre 2024) e, da detta data, è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno concordato le condizioni sopra indicate, che il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza, perché non contrarie a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Catanzaro dalle parti in causa in data 10 ottobre 2016, trascritto nei registri dello stato civile con atto n. 12, parte I, anno 2016;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 4 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo