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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6062 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2513/2022 r.g. vertente tra
, difeso dagli avv. Simone Biamonti e Martina Colomasi Parte_1
APPELLANTE
e
, difesa dall'avv. Andrea Carbone Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con contratto in data 1/2/2011, registrato in data 3/2/2011, concede in CP_1
locazione a l'immobile sito in Roma, Via Veglia n.21, con durata annuale Parte_1
dall' 1/1/2011 al 31/12/2011 e canone di € 700,00 mensili;
contestualmente, le parti stipulano altro contratto di locazione, per il medesimo immobile e la medesima durata, ma con canone di locazione di € 1.100,00 mensili, senza sottoporlo a registrazione;
in data 6/3/2012 Parte_1
, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art.3, commi 8 e 9, del Dlgs. 23/2011,
[...]
provvede alla registrazione di tale ulteriore contratto ed inizia a versare a titolo di canone il minore importo di € 193,67, pari al triplo della rendita catastale;
con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato in data 5/10/2012 ED conviene in giudizio il conduttore per il mancato pagamento dei canoni di locazione, nella misura di € 700,00 mensili, per i mesi da marzo ad ottobre 2012; la relativa domanda è respinta nel merito con sentenza del Tribunale di Roma n. 12605/2013, ritenendosi esclusa la dedotta morosità della parte conduttrice in relazione alla rideterminazione del canone e della durata ai sensi dell'art.3 d Dlgs n. 23/2011;
a seguito del gravame della concedente, la Corte di appello di Roma con sentenza n.
1344/2018 respinge l'impugnazione adeguando, tuttavia, la motivazione alle sopravvenute sentenze della Corte Costituzionale (quanto all'art.3 comma 8 Dlgs.23/2011) ed al novellato art. 13, comma 5, l. n. 431/98 (con l. n. 208/2015); ha ritenuto, infatti, al riguardo questa
Corte che dal mese di marzo 2012 e fino al 16/7/2015 il canone di locazione dovuto dal sig.
è pari al triplo della rendita catastale e che quindi nessuna morosità è Parte_1
sussistente nel periodo indicato nell'intimazione di sfratto (marzo – ottobre 2012) mentre per il periodo successivo al 16.7.2015 il canone è dovuto nella misura di € 700,00 prevista nel contratto originariamente registrato in data 3/2/2011.
intima, quindi, nuovo sfratto per morosità, con atto notificato in data CP_1
26/6/2018, deducendo il mancato pagamento del canone di € 700,00 dal 16/7/2015 e degli oneri accessori per complessivi euro 3.751,39.
contesta sotto diversi profili la validità e la fondatezza delle domande e Pt_1
svolge riconvenzionale per l'accertamento della nullità del contratto di locazione, laddove è
2 previsto il canone mensile di € 1.100,00, in ragione della mancata registrazione, e per la conseguente restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
Nelle more del giudizio con sentenza del Tribunale di Roma n. 11766/2021 il medesimo contratto è dichiarato cessato per finita locazione alla data del 31.12.2018 ed è, altresì, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al rilascio del bene, riconsegnato in data 9.03.2020.
All'esito della fase di merito con sentenza n. 17686/2021 in data 11.11.2021 il
Tribunale di Roma nulla dispone in ordine alla domanda di risoluzione, in relazione a quanto già statuito nella sentenza n. 11766/2021 e condanna al pagamento Parte_1
dell'importo complessivo di € 33.613,76
Avverso la predetta pronuncia propone appello concludendo per la Pt_1
declaratoria di nullità della sentenza e, nel merito, per il rigetto di ogni domanda della locatrice e l'accoglimento delle riconvenzionali volte alla restituzione del canone indebitamente corrisposto e del deposito cauzionale.
Si costituisce contestando la fondatezza di tutti i motivi del gravame. CP_1
All'udienza di discussione in data 15.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art.127ter c.p.c., nessuna delle parti deposita note di comparizione;
parimenti nessuno partecipa alla successiva odierna udienza fissata ai sensi dell'art.127ter, quarto comma, c.p.c..
Le spese processuali restano a carico delle parti (art.310, quarto comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- dispone la cancellazione dal ruolo dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17686/2021 e dichiara estinta la causa.
3 Roma, 22.10.2025
IL PRESIDENTE est.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2513/2022 r.g. vertente tra
, difeso dagli avv. Simone Biamonti e Martina Colomasi Parte_1
APPELLANTE
e
, difesa dall'avv. Andrea Carbone Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con contratto in data 1/2/2011, registrato in data 3/2/2011, concede in CP_1
locazione a l'immobile sito in Roma, Via Veglia n.21, con durata annuale Parte_1
dall' 1/1/2011 al 31/12/2011 e canone di € 700,00 mensili;
contestualmente, le parti stipulano altro contratto di locazione, per il medesimo immobile e la medesima durata, ma con canone di locazione di € 1.100,00 mensili, senza sottoporlo a registrazione;
in data 6/3/2012 Parte_1
, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art.3, commi 8 e 9, del Dlgs. 23/2011,
[...]
provvede alla registrazione di tale ulteriore contratto ed inizia a versare a titolo di canone il minore importo di € 193,67, pari al triplo della rendita catastale;
con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato in data 5/10/2012 ED conviene in giudizio il conduttore per il mancato pagamento dei canoni di locazione, nella misura di € 700,00 mensili, per i mesi da marzo ad ottobre 2012; la relativa domanda è respinta nel merito con sentenza del Tribunale di Roma n. 12605/2013, ritenendosi esclusa la dedotta morosità della parte conduttrice in relazione alla rideterminazione del canone e della durata ai sensi dell'art.3 d Dlgs n. 23/2011;
a seguito del gravame della concedente, la Corte di appello di Roma con sentenza n.
1344/2018 respinge l'impugnazione adeguando, tuttavia, la motivazione alle sopravvenute sentenze della Corte Costituzionale (quanto all'art.3 comma 8 Dlgs.23/2011) ed al novellato art. 13, comma 5, l. n. 431/98 (con l. n. 208/2015); ha ritenuto, infatti, al riguardo questa
Corte che dal mese di marzo 2012 e fino al 16/7/2015 il canone di locazione dovuto dal sig.
è pari al triplo della rendita catastale e che quindi nessuna morosità è Parte_1
sussistente nel periodo indicato nell'intimazione di sfratto (marzo – ottobre 2012) mentre per il periodo successivo al 16.7.2015 il canone è dovuto nella misura di € 700,00 prevista nel contratto originariamente registrato in data 3/2/2011.
intima, quindi, nuovo sfratto per morosità, con atto notificato in data CP_1
26/6/2018, deducendo il mancato pagamento del canone di € 700,00 dal 16/7/2015 e degli oneri accessori per complessivi euro 3.751,39.
contesta sotto diversi profili la validità e la fondatezza delle domande e Pt_1
svolge riconvenzionale per l'accertamento della nullità del contratto di locazione, laddove è
2 previsto il canone mensile di € 1.100,00, in ragione della mancata registrazione, e per la conseguente restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
Nelle more del giudizio con sentenza del Tribunale di Roma n. 11766/2021 il medesimo contratto è dichiarato cessato per finita locazione alla data del 31.12.2018 ed è, altresì, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al rilascio del bene, riconsegnato in data 9.03.2020.
All'esito della fase di merito con sentenza n. 17686/2021 in data 11.11.2021 il
Tribunale di Roma nulla dispone in ordine alla domanda di risoluzione, in relazione a quanto già statuito nella sentenza n. 11766/2021 e condanna al pagamento Parte_1
dell'importo complessivo di € 33.613,76
Avverso la predetta pronuncia propone appello concludendo per la Pt_1
declaratoria di nullità della sentenza e, nel merito, per il rigetto di ogni domanda della locatrice e l'accoglimento delle riconvenzionali volte alla restituzione del canone indebitamente corrisposto e del deposito cauzionale.
Si costituisce contestando la fondatezza di tutti i motivi del gravame. CP_1
All'udienza di discussione in data 15.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art.127ter c.p.c., nessuna delle parti deposita note di comparizione;
parimenti nessuno partecipa alla successiva odierna udienza fissata ai sensi dell'art.127ter, quarto comma, c.p.c..
Le spese processuali restano a carico delle parti (art.310, quarto comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- dispone la cancellazione dal ruolo dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17686/2021 e dichiara estinta la causa.
3 Roma, 22.10.2025
IL PRESIDENTE est.
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