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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1854/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16936/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200018305019501 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 n.q. di erede dell'avv. Nominativo_1, nata a [...] il data_1 e residente in [...]), alla Indirizzo_1, avente codice fiscale CF_Ricorrente_1, ed in Luogo_3 elettivamente domiciliata alla Indirizzo_2, presso e nello studio dell'Avv. Difensore_1, avente codice fiscale CF_Difensore_1, da cui è rappresentata e difesa giusta delega in calce in atti ha impugnato la cartella di pagamento doc. n. 097 2020 0018305019501, notificata in data 17 settembre
2024, a mezzo posta da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma.
Con essa è stato intimato al de cuius Nominativo_1 (avente codice fiscale CF_1 e deceduto in Luogo_4 in data Data_2 ), diprovvedere al versamento della somma complessiva di €. 5.302,11 (allegato 2 ), a titolo di pagamento della Tassa Automobilistica anno 2017 per un importo di €. 911,68.
Ha eccepito la mancata notifica della cartella e dell'avviso di accertamento nonché l'intervenuta prescrizione dei tributi.
Ha dedotto la prescrizione dei debiti ereditari la quale è calcolata a partire dalla data in cui il debito stesso
è sorto (nel caso che ci occupa anno 2017) ovvero dalla nascita dell'obbligazione che ha generato il diritto del creditore all'esazione del credito. La morte del debitore, avvenuta improvvisamente ed inaspettatamente nel 2018, non ha di per sé alcun effetto sul debito, poiché non lo estingue, in quanto può ricadere sugli eredi,
e non influisce in alcun modo sui tempi di prescrizione.
Nella fattispecie, secondo la contribuente, non sarebbe stato notificato alcun atto introduttivo nei termini e, pertanto, la prescrizione ex lege sarebbe maturata al 1 Gennaio 2021 ovvero, considerata la sospensione prevista in virtù dell'emergenza pandemica del Covid'19, pari ad un massimo di un anno e mezzo, alla metà del 2022. Da qui la prescrizione della cartella, notificata per la prima volta solo in data 17 Settembre 2024, ben sette anni dopo.
Instaurato il contraddittorio si è cosistuita in giudizio l'Ader che ha allegato l'annullamento della cartella nonchè la Regione Lazio che ha evidenziato che la L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, (citata nella cartella impugnata), ha disposto, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. Inoltre l'attività di notifica degli atti è stata sospesa dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (D. L. n. 18/2020) e successive proroghe normative, di cui da ultimo quella prevista dall'art. 9, D. L. n. 73/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha espressamente riconosciuto, a seguito delle verifiche effettuate, ha rilevato la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente nel ricorso in parola secondo cui la cartella di pagamento n. 09720200018305019501 - notificata il 17/09/2024 - fosse intestata al defunto Sig.
Nominativo_1 e non alla ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 in qualità di erede. In ragione di ciò, l'Agente della riscossione ha proceduto ad annullare la notifica del 17/09/2024 della cartella di pagamento n. 09720200018305019501, fermo restando che quest'ultima, una volta correttane l'intestazione, potrebbe essere nuovamente notificata ove per il tributo sotteso non fosse maturato il termine di prescrizione.
Al lume delle circostanze esposte, nel caso in esame, s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio — presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n. 18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (Indirizzo_3, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate tra tutte le parti
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
IA FL AR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16936/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200018305019501 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 n.q. di erede dell'avv. Nominativo_1, nata a [...] il data_1 e residente in [...]), alla Indirizzo_1, avente codice fiscale CF_Ricorrente_1, ed in Luogo_3 elettivamente domiciliata alla Indirizzo_2, presso e nello studio dell'Avv. Difensore_1, avente codice fiscale CF_Difensore_1, da cui è rappresentata e difesa giusta delega in calce in atti ha impugnato la cartella di pagamento doc. n. 097 2020 0018305019501, notificata in data 17 settembre
2024, a mezzo posta da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma.
Con essa è stato intimato al de cuius Nominativo_1 (avente codice fiscale CF_1 e deceduto in Luogo_4 in data Data_2 ), diprovvedere al versamento della somma complessiva di €. 5.302,11 (allegato 2 ), a titolo di pagamento della Tassa Automobilistica anno 2017 per un importo di €. 911,68.
Ha eccepito la mancata notifica della cartella e dell'avviso di accertamento nonché l'intervenuta prescrizione dei tributi.
Ha dedotto la prescrizione dei debiti ereditari la quale è calcolata a partire dalla data in cui il debito stesso
è sorto (nel caso che ci occupa anno 2017) ovvero dalla nascita dell'obbligazione che ha generato il diritto del creditore all'esazione del credito. La morte del debitore, avvenuta improvvisamente ed inaspettatamente nel 2018, non ha di per sé alcun effetto sul debito, poiché non lo estingue, in quanto può ricadere sugli eredi,
e non influisce in alcun modo sui tempi di prescrizione.
Nella fattispecie, secondo la contribuente, non sarebbe stato notificato alcun atto introduttivo nei termini e, pertanto, la prescrizione ex lege sarebbe maturata al 1 Gennaio 2021 ovvero, considerata la sospensione prevista in virtù dell'emergenza pandemica del Covid'19, pari ad un massimo di un anno e mezzo, alla metà del 2022. Da qui la prescrizione della cartella, notificata per la prima volta solo in data 17 Settembre 2024, ben sette anni dopo.
Instaurato il contraddittorio si è cosistuita in giudizio l'Ader che ha allegato l'annullamento della cartella nonchè la Regione Lazio che ha evidenziato che la L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, (citata nella cartella impugnata), ha disposto, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. Inoltre l'attività di notifica degli atti è stata sospesa dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (D. L. n. 18/2020) e successive proroghe normative, di cui da ultimo quella prevista dall'art. 9, D. L. n. 73/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha espressamente riconosciuto, a seguito delle verifiche effettuate, ha rilevato la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente nel ricorso in parola secondo cui la cartella di pagamento n. 09720200018305019501 - notificata il 17/09/2024 - fosse intestata al defunto Sig.
Nominativo_1 e non alla ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 in qualità di erede. In ragione di ciò, l'Agente della riscossione ha proceduto ad annullare la notifica del 17/09/2024 della cartella di pagamento n. 09720200018305019501, fermo restando che quest'ultima, una volta correttane l'intestazione, potrebbe essere nuovamente notificata ove per il tributo sotteso non fosse maturato il termine di prescrizione.
Al lume delle circostanze esposte, nel caso in esame, s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio — presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n. 18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (Indirizzo_3, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate tra tutte le parti
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
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