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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3158/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15529/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar Nr. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
IO MP - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250036450340000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, la cartella di pagamento numero n. 028 2025
00364503 40 000 - Tassa Automobilistica Regionale - anno tributario 2019 per l'importo complessivo di
€ 683,14.
Ha eccepito, la prescrizione del credito portato dalla stessa perché, non essendo stato notificato alcun atto prodromico, era ormai decorso il termine di legge.
Si è costituita l'Agenzia elle Entrate riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure inerenti l'omessa notifica degli atti prodromici, essendo gli stessi di competenza della
IO MP (ente impositore) mentre, nel merito, ha evidenziato la correttezza del proprio operato sia in ordine al procedimento notificatorio inerente la cartella impugnata sia circa l'esistenza di un'esaustiva motivazione posta a fondamento della cartella stessa.
Nessuno si è costituito per la IO MP.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La IO MP, non costituendosi in giudizio, non ha documentato l'intervenuta notifica al contribuente dell'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella qui impugnata.
In difetto di atti interruttivi deve ritenersi che, alla data di notifica della cartella impugnata (9.09.20265), fosse interamente decorso il termine triennale di prescrizione operante per il tributo in esame.
Il ricorso va, pertanto, accolto con condanna della IO MP alla refusione delle spese di lite parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nulla per le spese è dovuto dall'Agenzia delle Entrate riscossione, attesa la carenza di legittimazione passiva della stessa in ordine alla notifica degli atti prodromici all'emissione della cartella di pagamento qui impugnata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la IO MP al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00;
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Riscossione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15529/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar Nr. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
IO MP - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250036450340000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, la cartella di pagamento numero n. 028 2025
00364503 40 000 - Tassa Automobilistica Regionale - anno tributario 2019 per l'importo complessivo di
€ 683,14.
Ha eccepito, la prescrizione del credito portato dalla stessa perché, non essendo stato notificato alcun atto prodromico, era ormai decorso il termine di legge.
Si è costituita l'Agenzia elle Entrate riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure inerenti l'omessa notifica degli atti prodromici, essendo gli stessi di competenza della
IO MP (ente impositore) mentre, nel merito, ha evidenziato la correttezza del proprio operato sia in ordine al procedimento notificatorio inerente la cartella impugnata sia circa l'esistenza di un'esaustiva motivazione posta a fondamento della cartella stessa.
Nessuno si è costituito per la IO MP.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La IO MP, non costituendosi in giudizio, non ha documentato l'intervenuta notifica al contribuente dell'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella qui impugnata.
In difetto di atti interruttivi deve ritenersi che, alla data di notifica della cartella impugnata (9.09.20265), fosse interamente decorso il termine triennale di prescrizione operante per il tributo in esame.
Il ricorso va, pertanto, accolto con condanna della IO MP alla refusione delle spese di lite parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nulla per le spese è dovuto dall'Agenzia delle Entrate riscossione, attesa la carenza di legittimazione passiva della stessa in ordine alla notifica degli atti prodromici all'emissione della cartella di pagamento qui impugnata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la IO MP al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00;
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Riscossione.