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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/11/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA
(rito semplificato di cognizione – artt. 281 decies e ss CPC) nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2082/2024 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: rappresentato/a e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso/a dall' avv. FASANO STEFANIA – RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall' avv. GIAMMUSSO LUCA – RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 DPR n.
602/1973
FATTO e DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 4.11.2024 (qualificato dallo scrivente giudice quale ricorso ex art. 281 decies CPC: vedi ordinanza 12.6.2025), Parte_1
ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 034 2024
[...]
9011266682000 a lui notificata da Controparte_1
(di seguito: ) in data 24.10.2024, ai fini della riscossione delle seguenti cartelle:
1) Cartella 03420180019452624000 dell' importo di € 42,82 inerente ad un credito vantato dalla;
Parte_2
2) Cartella 03420190013310761000 dell' importo di € 19.733,59 inerente a varie sanzioni per violazioni al c.d.s.;
3) Cartella 03420190034857952000 dell' importo di € 20.169,97 inerente a varie sanzioni per violazioni al c.d.s.;
4) Cartella 03420210013326600000 dell' importo di € 2.443,88 inerente ad ammenda comminata dal Tribunale di Milano.
1 Premettendo di non aver mai ricevuto la previa notifica di alcun atto presupposto, il ha dedotto vizi dell'intimazione di pagamento e dell' iscrizione a Parte_1 ruolo dei crediti, nonché ragioni di infondatezza sostanziale delle pretese creditorie di cui alle cartelle, con argomenti riassumibili come segue:
- La notifica dell' intimazione di pagamento è nulla in quanto eseguita a soggetto non facente parte del nucleo familiare del ricorrente e in violazione della normativa inerente la notifica a mezzo posta;
- l' atto è privo delle indicazioni prescritte dalla legge n. 212/2000 (statuto del contribuente);
- non è stata rispettata la tempistica riguardante l' iscrizione a ruolo del credito di cui alla Cartella 03420210013326600000 dell' importo di €
2.443,88 inerente ad ammenda comminata dal Tribunale di Milano (nella fluviale esposizione del ricorso, il vizio non è espressamente riferito alla detta cartella, ma dal contesto si evince tale effettiva riferibilità);
- i crediti sono prescritti.
2 ha resistito al ricorso, eccependo, tra l' altro, l' incompetenza per materia CP_2 del Tribunale in favore di quella del giudice di pace relativamente alle contestazioni connesse alle cartelle n. 03420190013310761000 (dell' importo di €
19.733,59) e n. 03420190034857952000 (dell' importo di € 20.169,97), entrambi inerenti a varie sanzioni per violazioni al c.d.s.
3 Con ordinanza del 12.6.2025 è stata rigettata l'istanza del ricorrente di sospensione dell' efficacia esecutiva dell' intimazione di pagamento nonché delle cartelle ed è stato disposto il rinvio della causa per la decisione all' udienza del Contr 6.10.2025, contestualmente sostituita ex art. 127 ter con il deposito di note scritte.
*** *** ***
4 In primis, occorre distinguere i denunciati vizi di notifica e di contenuto dell' intimazione di pagamento dalle contestazioni inerenti alle cartelle e alla fondatezza dei crediti sottesi.
Con riferimento all' intimazione di pagamento, l' non ha articolato alcuna CP_2 difesa né ha prodotto documentazione inerente alla sua notifica (notifica che, secondo quanto dedotto in ricorso dal , sarebbe avvenuta il Parte_1
24.10.2024). Ne consegue la declaratoria di nullità della notifica dell'intimazione e, quindi, l' improduttività in capo all' intimazione medesima degli effetti ad essa
2 assegnati dall' art. 50 comma 2 DPR n. 602/1973 (effetti preparatori della minacciata esecuzione coattiva).
5 Con riferimento alla contestazione sostanziale dei crediti portati dalle cartelle, va dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale a favore del giudice di pace in relazione alle cartelle n. 03420190013310761000 (dell' importo di € 19.733,59)
e n. 03420190034857952000 (dell' importo di € 20.169,97), entrambi inerenti a varie sanzioni per violazioni al c.d.s. Vale infatti il principio di diritto secondo cui
<le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011,
n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione>> (Cass. VI^-
II^, Ordinanza n. 5803 del 23/03/2015).
6 In relazione alle residue cartelle n. 03420180019452624000 dell' importo di €
42,82 inerente ad un credito vantato dalla e n. Parte_2
03420210013326600000 dell' importo di € 2.443,88 inerente ad ammenda comminata dal Tribunale di Milano, va osservato che, per ciò che concerne la fase di riscossione demandata all' , questa ha dimostrato che le cartelle sono CP_2 state regolarmente notificate rispettivamente il 13.1.2020 e il 17.10.2022: ne consegue che nessuna prescrizione è ad oggi maturata successivamente alle dette date. Inoltre, nessun difetto vizia le cartelle medesime in relazione alle prescrizioni dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000), in quanto i crediti sottesi alle cartelle sono di natura non tributaria (<la legge n. 212 del 2000 si applica, in ragione di quanto stabilito nell'art. 17 ed in relazione all'ambito di applicazione dell'intero testo, all'azione dei concessionari finalizzata all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei tributi e non quando i concessionari medesimi operino per la riscossione delle sanzioni amministrative
… >>: Cass. 10372/2018).
7 Per ciò che attiene, sempre relativamente ai crediti di cui alle dette cartelle n.
03420180019452624000 e n. 03420210013326600000, alla eventuale prescrizione antecedente alla notifica delle cartelle medesime e alla tardività dell' iscrizione a ruolo del credito di cui a quest' ultima cartella (ammenda Tribunale
Milano), trattasi di questioni che il ricorrente avrebbe dovuto far valere nei
3 confronti non dell' bensì dei titolari sostanziali dei crediti medesimi – CP_2 per la cartella n. Controparte_4
03420180019452624000 e Ministero della Giustizia per la cartella n.
03420210013326600000 -, nella specie non citati dal ricorrente: di qui, l' inammissibilità delle contestazioni de quibus.
8 La parziale soccombenza del ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Visto l' art. 281 terdecies CPC,
a) Dichiara la nullità della notifica dell' intimazione di pagamento n. 034 2024
9011266682000 notificata a da Parte_1 [...]
; Controparte_1
b) Dichiara l' incompetenza per materia del Tribunale in relazione alle contestazioni avverso le cartelle n. 03420190013310761000 (dell' importo di € 19.733,59) e n. 03420190034857952000 (dell' importo di € 20.169,97), entrambi inerenti a varie sanzioni per violazioni al c.d.s., per essere competente il giudice di pace;
c) Accerta che i crediti di cui alle cartelle n. 03420180019452624000 e n.
03420210013326600000 non sono attinti da alcuna prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle medesime, notifica avvenuta rispettivamente il 13.1.2000 e il 17.10.2022;
d) Dichiara inammissibili le altre contestazioni relative ai crediti di cui al precedente punto c);
e) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 07/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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