CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paola Agresti Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2545 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 02.10.2024, con termini di legge, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., vertente
TRA (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) E (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Serapio Deroma (C.F. ) per C.F._6 procura in atti – APPELLANTI – E (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._7 CP_2
), (C.F. C.F._8 Controparte_3
), (C.F. ) C.F._9 CP_4 C.F._10 rappresentati e difesi dall'avv. Federico Belloni (C.F. ), C.F._11 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Belloni (C.F.
), per procura in atti – APPELLATI – C.F._12
OGGETTO: scioglimento comunione RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ , e hanno citato in giudizio i fratelli, e Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_1 CP_2
e le rispettive mogli, e comproprietari, in
[...] Controparte_3 CP_4 comunione pro indiviso - gli attori per una quota di 1/9 cadauno ed i convenuti di 1/3 per ciascuna coppia - di diversi appezzamenti di terreno, ben descritti in citazione, posti nelle immediate vicinanze della corsia esterna del Grande Raccordo Anulare e dell'autostrada di Fiumicino. Nell'agire in giudizio, hanno rappresentato di aver diviso, in via bonaria, nell'anno 1986, la proprietà unitamente a quella dei mezzi agricoli, goduti in comunione, e di non aver mai formalizzato la divisione con un atto pubblico, nonostante ciascuno dei condividenti avesse posseduto e gestito autonomamente le porzioni assegnate, per oltre vent'anni, apportando le migliorie necessarie;
che i tentativi di formalizzare la divisione, già in atto, non hanno avuto alcun esito, nemmeno in sede di mediazione, ed hanno, quindi, chiesto, in via principale, di dichiarare l'intervenuta usucapione delle quote immobiliari da essi possedute da oltre venti anni ed, in subordine, lo scioglimento della comunione, in termini meramente ricognitivi della divisione di fatto voluta dalle parti ed in essere da periodo ampiamente ultraventennale. I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in causa di e (deceduti in corso di causa, con il subentro dei Persona_1 Persona_2 figli , e già attori, e , Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_5 Parte_5 CP_6
e e . CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
All'esito del giudizio, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5060/2021, ha rigettato tutte le domande proposte dagli attori;
ha dichiarato lo scioglimento della comunione tra gli attori e i convenuti, con esclusione dei chiamati in causa, relativamente a:
“1) Gli immobili acquistati con atto per Notaio di Roma in data Persona_3
29.12.1981 i rep. n. 23911, racc. 5998 (Doc. n, 1 di parte attrice), in ragione di 1/9 ciascuno da parte di , e , unitamente ai coniugi Parte_1 Pt_2 Pt_3 CP_1
e , in comunione tra loro, in ragione di 1/3 e ai coniugi
[...] Controparte_3
e , in comunione tra loro in ragione Oi 1/3, costituiti dai CP_2 CP_4 tre appezzamenti di terreno in tale atto descritti, posti nelle immediate vicinanze della corsia esterna del grande raccordo anulare e dell'autostrada Roma/Fiumicino e più in
particolare: a) appezzamento di terreno della superficie catastale di ettari 83.99.80 a confine con proprietà della soc. Ansa, argine demaniale del fiume Tevere e proprietà Pt_6 salvo altri, censito nel N.C.T. del Comune di Roma al fgl 762, particelle 30, 311 6, 16, 17; b) appezzamento di terreno della superficie dl ettari 6,38.15, confinante con proprietà
della soci Ansa, argine demaniale del fiume Tevere, proprietà salvo altri, Pt_6 censito nel N.C.T. del Comune di Roma al fg. 762, part, 33, già 8/D,'
c) appezzamento di terreno della superficie di ha 14,39.18 confinante con proprietà , proprietà della soc- Ansa su due lati salvo altri, censito net N.C.T. del Pt_6
Comune di Roma al fg 762, particelle 34 (già 23b) e 35 già 4/b; 2) Gli immobili acquistati con atto Notaio il 23.12.1982, rep. 25260, racc. n. Per_3
6279, con le medesime proporzioni di cui al punto che precede, costituiti dalla porzione immobiliare della superficie di ha. 5.09.90, confinante con altra proprietà di parte acquirente, proprietà fosso Tagliente salvo altri, contraddistinte in Pt_7 catasto terreni del Comune di Roma al fg. 761) part. 171, già particella 34 e al fg. 762, part. 14, già particella 14a e particella 37, già particella 20b” per poi provvedere nel modo seguente:
“ASSEGNA in comune e pro indiviso tra loro, ai convenuti e , che CP_1 CP_2 non hanno chiesto lo scioglimento della loro comunione, i due terzi degli immobili ex artt, 718 e 1114 c.c. ed esattamente le quote "B' e "C' (comprendenti il e Pt_8 assegnando la quota "A" (ricomprendente 'il vivaio) agli attori in comune e pro indiviso tra loro;
ACCOGLIE la domanda, proposta dai convenuti, di rimborso del credito vantato per le migliorie apportate al " , che hanno determinato l'implementazione Pt_8 quantitativa della quota "A", che per l'effetto fissa in € 90.000,001 maggiorato dei soli interessi legali, dal giorno della domanda, che pone a carico degli attori in solido;
COSTITUISCE a carico della quota A la servitù di accesso all'acqua del
[...]
in favore delle quote B e C, come indicato dal CTU a pag. M 52 della Parte_9 relazione peritale;
La relazione peritale d'ufficio con gli allegati costituisce parte integrante della presente decisione, PONE definitivamente a carico degli attori le spese di CTU;
CONDANNA gli attori in solido alla refusione delle spese di giudizio in favore dei convenuti che liquida in complessivi euro 12.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
§ Francesco, e già attori in primo grado, unitamente alle sorelle Pt_2 Parte_3
e queste ultime chiamate in causa quali eredi di Pt_4 Parte_5 Persona_1 impugnano la decisione articolando undici censure.
Con la prima, contestano la pronuncia di rigetto della domanda di usucapione e, dunque, la affermata soccombenza, con la condanna al pagamento delle spese di lite. Sottolineano che il tribunale si è pronunciato nel merito della domanda, ritenendola infondata, senza considerare la rinuncia, rappresentata con la prima memoria ex art. 183 cpc ed anche accettata da parte convenuta;
ancora, che la domanda di scioglimento della comunione è stata accolta e, pertanto, gli attori non potevano essere considerati soccombenti;
che, per converso, il tribunale non ha valutato compiutamente la posizione dei convenuti, che hanno visto respinte alcune domande, senza condanna alle spese, e proposto nuove domande, in corso di giudizio, oltre i termini, addirittura accolte. La censura è fondata. E' vero che parte attrice ha rinunciato alla domanda di usucapione, con la prima memoria ex art. 183 cpc, e ribadito la rinuncia, al momento della precisazione delle conclusioni. La rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra nei poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. Sez. n. 13636/2024) e, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione. (Cass. Sez. 3, n. 33761/2019). La domanda, quindi, non andava esaminata nel merito, mentre lo scioglimento della comunione corrisponde all'interesse comune delle parti, tanto che gli stessi attori, nel rinunciare alla domanda di usucapione, si sono dichiarati anche disponibili ad un'
“eventuale assegnazione di superfici immobiliari diverse da quelle che attualmente hanno in uso e con detta consapevolezza, pur di dare impulso al processo, convinti oltretutto di ridurre in maniera significativa il contenzioso”. Le parti sono rimaste entrambe in parte soccombenti riguardo alle rispettive richieste, considerata anche quella dei convenuti di estendere il contraddittorio (e la domanda) nei confronti di persone estranee, titolari di beni diversi rispetto a quelli oggetto dell domanda originaria. In ogni caso, la regolamentazione delle spese deve avvenire in una visione unitaria del giudizio e, dunque, si dovrà tenere conto anche dell'esito dell'impugnativa, per cui si provvederà dopo aver esaminato i numerosi motivi di appello.
§ Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la decisione nella parte in cui non ha disposto lo scioglimento integrale della comunione, e, in particolare, l'attribuzione congiunta delle quote spettanti ai convenuti. Eccepiscono l'inammissibilità della mutatio libelli, avendo i convenuti aderito alla domanda di scioglimento della comunione e poi affermato, tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.4.2019, di non aver chiesto lo scioglimento della comunione tra loro in essere, ma piuttosto l'assegnazione in comune e pro indiviso, tra loro, di 2/3 dell'asse divisionale e, precisamente, delle quote B e C del progetto divisionale, redatto dal CTU. Secondo gli appellanti, il giudice, nell'accogliere una richiesta tardiva, ha violato la regola processuale della immutabilità della domanda, una volta definito il “thema decidendum”, e, attribuendo ai convenuti senza alcuna motivazione, le quote da essi richieste, il principio della “par condicio”, assicurata, in caso di quote uguali, attraverso il sorteggio. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 785 e 789 c.p.c. e dell'art. 729 c.c.”, eccepiscono la nullità della sentenza e dell'intero giudizio, perché seguito il rito ordinario, in luogo del procedimento di cui all'art. 789 c.p.c. , derogando al criterio del sorteggio ex art. 729 c.c, senza alcuna motivazione e pur in mancanza di contestazioni riguardo alla domanda di scioglimento della comunione. Sostengono che le quote sono perfettamente uguali e mancano motivi preferenziali. Procedendo nel modo indicato, il tribunale non avrebbe considerato che i comunisti erano titolari di tre autonome aziende agricole, assegnando ai convenuti i lotti B e C, comprendenti il casale e tutti i manufatti agricoli connessi (capannone, fienile, tettoie, stalle, pollaio ecc.), con grave pregiudizio per gli attori;
né potrebbe essere dirimente la circostanza che le quote B e C siano accorpate, perché anche le quote A e B risulterebbero tra loro perfettamente accorpate ( “…a tacere del fatto che la quota A si compone di due corpi immobiliari distanti tra loro, che possono essere raggiunti percorrendo alcuni chilometri di strada interpoderale e se ciò viene imposto autoritativamente per gli odierni appellanti, non vediamo perché non potevano essere assegnate ai convenuti/appellati, ad esempio le quote A e C, che distano tra di loro solo alcune centinaia di metri ovvero le quote A e B, che sono addirittura accorpate integralmente tra loro.”) I due motivi sono strettamente collegati tra loro e vanno esaminati congiuntamente, mirando ad una divisione attraverso l'estrazione dei lotti a sorteggio, anche attraverso il riesame della domanda di una quota comune, pari a 2/3, avanzata dai convenuti solo al momento della precisazione delle conclusioni.
Le censure sono infondate. Occorre premettere che, in linea generale, “Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 15926/2019) Rientra, quindi, nella legittima strategia difensiva dei convenuti la richiesta di una attribuzione congiunta delle rispettive quote, proposta solo al momento della precisazione delle conclusioni. Va poi considerato che il cumulo delle quote ha alterato la situazione originaria, venendo a creare quote diseguali, per le quali non può procedersi all'estrazione dei lotti a sorteggio (“Nella divisione di comunione ereditaria con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 cod. civ., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte”. (Cass. Sez. 2, n. 407/2014). Ciò posto, è assorbita ogni altra considerazione inerente la mancata estrazione dei lotti a sorteggio, che, peraltro, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non costituisce nemmeno un criterio assoluto “ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità.” (cass. sent. n. 3461/2013) Nella fattispecie, inoltre, le contestazioni sono evidenti, in ragione delle numerose critiche mosse all'operato del ctu, e, in ogni caso, non sarebbe ravvisabile alcuna nullità, dovendosi condividere l'orientamento della S.C. secondo cui “In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice istruttore con ordinanza, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all'attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico”. (Cass. civ. ord. n. 13205/2017). Il tribunale ha ritenuto la divisione adottata la più idonea ad evitare ulteriori dissidi. Gli appellanti, invece, chiedono una riconsiderazione integrale del compendio divisionale e la nomina di altro CTU. In particolare, contestano la scelta del tribunale di assegnare ai convenuti le quote B e C, comprendenti il casale e tutti i manufatti agricoli connessi (capannone, fienile, tettoie, stalle, pollaio ecc.), quando qualsiasi altro binomio sarebbe stato possibile e con minore danno per gli attori/appellanti, a cui è stata assegnata la quota A, priva di un'abitazione e soprattutto di capannoni e tettoie, fondamentali per il ricovero di attrezzi e prodotti: gli immobili presenti sono più piccoli, in parte abusivi e distanti tra loro di alcuni chilometri. Aggiungono che anche le quote A e B, e non solo le quote B e C, sono perfettamente accorpate, mentre le quote A e C distano tra di loro solo alcune centinaia di metri.
Tali considerazioni, per ragioni di sintesi e sistematicità, vanno valutate unitamente alle censure mosse, con l'ottavo motivo di appello, all'operato del consulente d'ufficio. Gli appellanti lamentano un omesso esame delle critiche del loro consulente di parte, superate, in modo superficiale, dal ctu e superate dal tribunale, con una motivazione di stile, nonostante le specifiche conclusioni, rassegnate all'udienza 8.4.2019, riguardanti il calcolo del valore economico dei beni oggetto di divisione e gli altri vizi valutativi, esposti con le note ex art. 195 comma cpc. Occorre immediatamente sgombrare il campo dalle eccezioni inerenti la sostanziale mancanza di risposta alle critiche mosse dal consulente di parte. Gli appellanti ripropongono le argomentazioni critiche, riproducendole testualmente nell'impugnativa, ed ignorano del tutto i chiarimenti forniti dal ctu, che, ad essi, ha dedicato un intero capitolo della relazione, contraddistinto dal n. 5, pag. 127 -147. Definiscono, in modo apodittico, superficiali le risposte del consulente d'ufficio, in mancanza di qualsiasi raffronto tra le stesse e le critiche mosse. Chiedono, in sostanza, al giudice di appello una mera rivalutazione di questioni già esaminate dal tribunale, sulla base dei chiarimenti offerti dal consulente di ufficio, fatti propri in sentenza, senza alcun riferimento ai chiarimenti dati ed alla validità degli stessi. Nella relazione, inoltre, il ctu ha esposto analiticamente i criteri di formazione delle quote, tenendo conto della necessità di evitare interferenze nell'accesso e nei vari passaggi sulla strada interpoderale, garantendo una maggiore porzione di terra, nel caso in cui il passaggio non fosse idoneo;
della necessità di disporre autonomamente di fabbricati rurali e dell'attuale suddivisione dei terreni, in virtù di contratti di affitto agrario (vd. pag 117 e ss.), prevedendo anche specifiche variazioni per rendere più funzionali le quote da attribuire. L'attribuzione congiunta, chiesta dai convenuti, ha reso necessaria l'assegnazione del casale ad essi, proprio per evitare contrasti nella comune gestione, e gli attori, odierni appellanti, hanno chiesto ed ottenuto l'area da essi destinata a vivaio. Al riguardo, è puntuale il richiamo degli appellati alla parte espositiva dell'atto introduttivo del giudizio “sarebbe infatti impensabile attribuire le porzioni di casale con integrale ristrutturazione effettuata secondo il gusto e le capacità economiche di chi vi ha provveduto che magari non risulterebbe affatto gradita da diverso ipotetico assegnatario. sarebbe altresì impensabile lo spostamento dell'immenso vivaio creato dai deducenti, il cui costo supererebbe quello del terreno impegnato, ovvero, l'attribuzione del medesimo a comunisti totalmente privi della capacità imprenditoriale e professionale florovivaistica, così come non meno problematico risulterebbe lo spostamento delle opere create per l'irrigazione … >>, e poi nelle conclusioni, a pag. 7 sub punto n. 4 << … che lo scioglimento sarebbe dovuto essere
“rispettoso” delle “ultraventennali situazioni di fatto del possesso” La divisione, dunque, corrisponde puntualmente alle esigenze di rispettare la situazione già esistente, con particolare riferimento agli investimenti realizzati dai condividendi, in piena autonomia. Ancora, volendo esaminare, a titolo esemplificativo, la critica mossa al calcolo del valore di mercato, su cui gli appellanti insistono nelle note conclusionali, occorre premettere che il ctu ha fornito i chiarimenti richiesti, a pag. 140 e ss. della relazione, a partire dall'“osservazione n. 17”, a cui segue la risposta. Gli appellanti contestano il calcolo del valore degli immobili, perché non considerata la modesta estensione del terreno circostante, né il prezzo di mercato. E' evidente che si tratta di una mera reiterazione di argomentazioni difensive, come già detto in precedenza, in una valutazione di carattere generale delle critiche: il ctu, in risposta alle osservazione del ctp, ha premesso di aver effettuato indagini conoscitive all'interno del mercato immobiliare, “le quali hanno confermato che per terreni similari (soprattutto per tipologia culturale, dimensioni ed ubicazione) il valore di mercato è in linea con quello adottato”, pur risultando pochissime informazioni per la peculiarità delle caratteristiche degli immobili ed il ridotto numero di transazioni; ha calcolato la consistenza dell'intero complesso immobiliare, l'accessibilità, il collegamento immediato con il Grande Raccordo Anulare e con una infrastruttura autostradale da realizzare a breve - collegamento a cui ha dato particolare rilievo commerciale per il tipo di attività svolta, vivaio, o da svolgere, anche nell'ipotesi di vendita - la visibilità, da un punto di vista commerciale, e la capacità produttiva dei terreni di natura agricola;
ancora la collocazione prossima al centro urbano e, quindi, la predisposizione ad una futura urbanizzazione e potenzialità edificatoria. Gli appellanti trascurano del tutto le circostanze, esposte dal ctu – qui è riassunta solo una parte di esse - e si limitano a contestare la mancata valutazione dell'effettiva estensione del terreno circostante, richiamando genericamente atti di compravendita di terreni confinanti di maggiore estensione, per i quali sarebbe stato pattuito un prezzo ridotto. A prescindere dalla tardività della produzione, ciò che manca è il diretto raffronto con le peculiarità, a cui ha dato rilievo il ctu, del terreno oggetto di valutazione, opponendo gli appellanti atti di compravendita relativi a terreni solo confinanti. Del resto, il ctu ha anche chiarito, quanto alla prospettazione di “voci” di terreni limitrofi, venduti a valori unitari inferiori a quelli stimati, di aver rinvenuto un'unica transazione, in tempi recenti, avvenuta tra parenti e, comunque, relativa a terreni non prospicienti al GRA, né dotati di un accesso diretto ad esso, non limitrofi ad un'area urbanizzata e privi di costruzioni.
§ Il quarto motivo è rubricato “Erroneo accoglimento della richiesta di migliorie, che pur non avevano costituito oggetto di apposita domanda riconvenzionale. domanda nulla per difetto di editio actionis, infondata perché non provata ed in ogni caso, inammissibile perché formulata tardivamente”. In concreto, gli appellanti eccepiscono l'inammissibilità della domanda, perché non proposta in riconvenzionale, nelle forme e nei termini, previsti a pena di decadenza;
vizio, peraltro, rilevabile di ufficio;
ancora, l'inammissibilità per assoluta genericità, in mancanza di qualsiasi allegazione nella parte espositiva, essendo stata proposta solo nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, senza nemmeno precisarla nel termine previsto dall'art. 183 cpc.; infine, la violazione dell'art.1108 cc, perché realizzate, le migliorie, nell'esclusivo interesse dei convenuti ed in difetto di autorizzazione, ritualmente deliberata in assemblea dagli altri comunisti, considerata anche la particolare onerosità economica. La censura è fondata. La domanda di rimborso delle migliorie risulta proposta ritualmente nel termine previsto dall'art. 163 cpc, a pena di decadenza, ma è generica, per difetto assoluto di allegazioni riguardo al tipo ed entità dei lavori di ristrutturazione del casale ed alla quantificazione della spesa, che non trova alcun riscontro documentale;
né le richieste istruttorie, anche genericamente richiamate dagli appellati, possono costituire un valido riscontro non riguardando, quelle in calce alla comparsa, il . Lo stesso ctu ha Pt_8 rilevato l'incompletezza delle allegazioni e della documentazione, tanto che, a pag. 153 della relazione, in risposta alle osservazioni del ctp di parte convenuta;
ha sottolineato la mancanza di documentazione tecnico amministrativa relativa ai lavori di ristrutturazione da cui ricavare l'oggetto, la natura, l'entità ed il periodo in cui sono stati eseguiti, nonchè la loro quantificazione;
la mancanza di documentazione utile per stabilire la situazione iniziale dell'immobile da raffrontare a quella attuale;
comunque, tutte questioni estranee all'indagine richiesta dal tribunale. Soltanto, con le note del 1 giugno 2017, dopo la scadenza del termine per le note istruttorie, i convenuti, ora appellati, hanno indicato voci di spesa con i relativi prezzi, tardivamente e anche totalmente indimostrate. Non si può nemmeno condividere la motivazione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto incontestato il credito da migliorie del casale. Gli attori hanno dato atto della ristrutturazione del casale, ad opera degli appellati/convenuti, per renderlo abitabile. Hanno rappresentato la circostanza con la citazione, introduttiva del giudizio, ma al solo fine di delineare una divisione di fatto dell'area, in tre quote, gestite autonomamente, da anni, anche sul piano economico, realizzando quanto necessario per poter utilizzare, a pieno e secondo le rispettive esigenze, quanto nella loro diretta disponibilità. In altri termini, una divisione di fatto pacifica, che gli attori hanno chiesto di riprodurre in un formale atto di divisione, tenendo conto della gestione autonoma negli anni, con l'accollo delle spese già affrontate. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellati, non hanno mai dedotto di aver concordato le spese, ma piuttosto che le stesse sono state decise ed affrontate in piena autonomia: in particolare, nell'atto di citazione, si legge di allacci al casale, per renderlo abitabile, avvenuti a loro insaputa, e, nelle memorie ex art. 183 n. 1, a pag. 6), per contrastare la richiesta di rimborso delle migliorie, la contestazione dei lavori di ristrutturazione del casale, in assenza di una delibera assembleare e, comunque, di un accordo tra le parti (“Le spese relative ad un bene in comunione, ancorché straordinarie ed eventualmente necessarie, si deliberano con la partecipazione di tutti i comunisti, ma i deducenti non sono mai stati invitati ad alcuna assemblea, per assumere decisioni in ordine ad interventi conservativi di carattere straordinario”). Coerentemente, gli appellanti non hanno chiesto il rimborso delle spese da essi affrontate per il vivaio. Decisiva è poi la considerazione che il casale è stato assegnato e, dunque, è rimasto nella disponibilità di chi lo ha ristrutturato. Resta così assorbito il quinto motivo, proposto solo in via subordinata (“Fermo e assorbente quanto al punto che precede..”), rubricato “ “Illegittima duplicazione delle richieste migliorie - omessa decurtazione dell'importo delle migliorie illegittimamente effettuate – mancanza dei documenti urbanistici per disporre lo scioglimento della comunione relativa al casale - nuova determinazione dell'asse divisionale decurtato delle migliorie - riformulazione del progetto divisionale su un minor valore dell'intero compendio in comunione”,
§ Con il sesto motivo, rubricato “Vizio di ultrapetizione, in relazione alla servitù per il prelievo delle acque”, gli appellanti eccepiscono la tardività della domanda, come tale, inammissibile. Sostengono che le parti non avevano chiesto l'accertamento di una servitù ed il ctu, di sua iniziativa, a prescindere dai quesiti oggetto dell'incarico, ha affermato apoditticamente un diritto di prelievo dell'acqua dal Canale o Fosso del Tagliente, senza nemmeno verificare se le parti ne facessero effettivamente uso. La questione per le ragioni che seguono. La divisione deve avvenire in modo da consentire a ciascun condividente di godere pienamente della quota assegnata. Di conseguenza, può emergere nel corso della realizzazione del progetto divisionale, la necessità di realizzare opere per assicurare un pari uso o il pieno ed indipendente utilizzo dei beni. Nel caso in esame, il problema della servitù è stato posto solo con le note critiche del consulente di parte convenuta ed il ctu ha condiviso l'osservazione solo in termini di opportunità. Non risulta che i terreni siano privi di pozzi di acqua, né che le modalità di divisione abbiano lasciato parti di essi privi di acqua.
§ Un'ulteriore censura riguarda l'omessa pronuncia sulla chiamata in causa di Per_1
padre degli istanti, poi deceduto, con il subentro degli eredi.
[...]
Si è già detto dell'estensione del contraddittorio a soggetti estranei alla controversia, tra cui il padre degli appellanti. Il giudizio, nonostante l'autorizzazione alla chiamata in causa, è di fatto rimasto circoscritto allo scioglimento della comunione tra le parti originarie e la costituzione degli eredi di non può avere particolari Persona_1 ricadute nella regolamentazione delle spese processuali. Parte degli eredi sono risultati essere gli stessi attori, che sono i figli ed agivano in proprio, perché i beni da dividere erano stati loro intestati dal padre, per la sua quota. La difesa ha riguardato in modo estremamente marginale la posizione del padre, estraneo a questo giudizio di divisione, ed è unica per tutti i figli, dunque anche per quelli che si sono costituiti, solo perché eredi.
§ Ciò posto, in una valutazione complessiva dell'esito della lite, le spese, comprese quelle di ctu, possono essere dichiarate compensate, per il doppio grado, tenendo conto della complessità della divisione e del comune interesse allo scioglimento, in cui si inseriscono tutte le altre domande volte ad ottenere le migliori condizioni.
§ Non ricorrono i presupposti per la cancellazione ex art. 89 cpc, trattandosi di espressioni insinuanti, che appaiono in maniera evidente inconsistenti, in assenza di qualsiasi riscontro immediato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, n. 5060/2021, fermo il resto, così provvede:
1) dà atto della intervenuta rinuncia da parte di , e alla Parte_1 Pt_2 Parte_3 domanda di accertamento di intervenuto acquisto per usucapione;
2) Rigetta le domande proposte da e e CP_1 CP_2 Controparte_3
volte ad ottenere la condanna al pagamento delle migliorie ed alla CP_4 costituzione del diritto di servitù di acqua;
3) rigetta la domanda di cancellazione ex art. 89 cpc;
4) dichiara la compensazione delle spese, comprese quelle di ctu, per il doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 8.1.2025
Il Presidente relatore