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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 19.02.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2945/2023 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Velia Parte_1
Scarnecchia e Giovanni Russo
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Domenico Longo)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 3.04.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere una bracciante agricola a tempo determinato, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2018 per complessive 102 giornate (da marzo a giugno) alle dipendenze dell'azienda agricola “Il
Quadrifoglio A.R.L.S.” e si è doluta dell'operato laddove ha ritenuto totalmente insussistente il suddetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD.
La ricorrente ha aggiunto di aver invano proposto ricorso amministrativo alla Commissione
CISOA avverso la suddetta cancellazione.
1 Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “
1. accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, anche ai fini contributivi e previdenziali, tra la ricorrente e
l' Quadrifoglio A.R.L.S. per n. n. 102 giornate lavorate nell'anno 2018 per il Controparte_2
periodo marzo a gougno;
2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di Ortanova per l'anno 2018 per n. 102 giornate lavorate nell'anno 2018, anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter, comma 2, della L.608/96, e per l'effetto 3. condannare l' ad CP_3
iscrivere la ricorrente negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del
Comune di Ortanova per l'anno 2018 per n. 102 giornate, con le modalità previste alla legge n.
111/2011. Con vittoria nelle spese da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Si è tempestivamente costituito in giudizio l' , il quale ha contestato la fondatezza delle CP_3
pretese attoree, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'udienza del 19.2.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. - In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia all'azione depositata dalla ricorrente in Pa data 11.02.2025 (v. doc. allegato alle note di .
Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato.
Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, è stata depositata la rinuncia all'azione sottoscritta personalmente dalla odierna ricorrente . Parte_1
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 3. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'atteggiamento processuale della ricorrente, che ha rinunciato all'azione in corso di causa, agevolando per tal via la definizione della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 19.02.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo
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