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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 569 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Boccuti;
- appellante -
contro
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa - quale procuratrice - (c.f./p.iva ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo
Palomba, Rachele Polidori e Francesco Clausi;
- società appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 227/2020, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano
Rossano (ex Rossano) in data 24.7.2020 e pubblicata il 31.8.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 108/2019 (reso dal Giudice di Pace di Rossano in data
29.5.2019, pubblicato il 31.5.2019 e notificato il 25.7.2019), con il quale - su istanza di
[...]
- le era stato intimato il pagamento della somma di € 2.312,05, oltre interessi e spese CP_1
della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento dell'importo di cui alle fatture n. 1722100637 del 9.6.2017 e n. 1729190377 del 3.8.2017 relative alla somministrazione di gas presso l'utenza sita in Rossano alla via Calabria n. 41. Deduceva, al riguardo, l'assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con la società evocata in giudizio, all'uopo disconoscendo la sottoscrizione del contratto in atti e, comunque, la regolarità dei pagamenti, così invocando la revoca del provvedimento monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.1.2020 si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava in fatto ed in diritto i rilievi, le deduzioni e le domande di parte CP_1
opponente - di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 227/2020, depositata in cancelleria in data 31.8.2020, il Giudice di Pace di Rossano rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite pari alla somma di € 600,00, oltre spese e accessori come per legge.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha assunto l'erroneità della sentenza appellata, lamentando l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e del d.lgs. n. 206/2005, oltre all'incongruenza del relativo ordito motivazionale - di cui ha invocato l'integrale riforma, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio - rilevando come il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
Con comparsa depositata telematicamente il 2.9.2021 si è costituita nel presente grado di giudizio
(e, per essa, , la quale - preliminarmente - ha eccepito Controparte_1 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c.; nel merito, ribadita la correttezza della statuizione di prime cure e richiamate le difese già illustrate in primo grado, ha concluso per il rigetto della avversa impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 6.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, osserva questo Tribunale come risulti infondata l'eccezione con cui l'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'avverso gravame per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., dovendosi - di
contro
- registrare come l'impugnazione proposta dall'appellante consenta di intendere agevolmente le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione e al dispositivo della gravata sentenza, recando specifiche censure all'ordito motivazionale sostenuto dal primo giudice e le consequenziali modifiche richieste, in linea con il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., ordinanza n. 13535 del 30.5.2018).
2. Priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione d'inammissibilità del gravame - sollevata da parte appellata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello - in quanto ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo, essendo così destinata ad essere assorbita dalla decisione di merito.
3. Giova registrare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
4. Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
5. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale - avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto - si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
6. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
7. Ebbene, operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale, si ritiene che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso dell'accoglimento dell'appello - la circostanza che, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dall'appellante in punto di mancata effettiva erogazione del gas in proprio favore e di mancata prova della consistenza dell'avversa pretesa creditoria - l'odierna appellata non abbia offerto prova della dedotta somministrazione di gas, né dell'effettivo quantitativo di gas fornito.
Invero, si è limitata a dichiarare che “le fatture per cui è causa sono state Controparte_1 emesse sulla base dei dati effettivamente comunicati dall'impresa di distribuzione”, senza, però, produrre l'opportuna documentazione proveniente dal distributore (Italgas Reti S.p.A.) idonea ad attestare l'avvenuta effettiva erogazione del gas in favore dell'appellante ed a certificare la correttezza dei dati dei consumi annotati nelle fatture azionate con il ricorso monitorio.
Pertanto, sulla scorta di tale ordine di ragioni l'appello proposto da deve Parte_1
essere accolto e, quindi - in riforma della sentenza n. 227/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Corigliano Rossano (ex Rossano) - deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 108/2019, emesso dal Giudice di Pace di Rossano in data 29.5.2019, pubblicato il 31.5.2019 e notificato il 25.7.2019.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, va considerato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale;
mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 3.9.2021, n.
23877).
Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, per il primo grado: € 120,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 180,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 220,00 per la fase decisionale;
quanto al giudizio di secondo grado: €
300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva;
€ 260,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 569/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto - in riforma della Parte_1
gravata sentenza - revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovute le somme in esso richieste.
2) Condanna parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellante - le spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 650,00 per compensi professionali ed € 76,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ed in € 1.360,00 per compensi professionali ed € 174,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, il 28.2.2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella
De Marco.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 569 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Boccuti;
- appellante -
contro
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa - quale procuratrice - (c.f./p.iva ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo
Palomba, Rachele Polidori e Francesco Clausi;
- società appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 227/2020, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano
Rossano (ex Rossano) in data 24.7.2020 e pubblicata il 31.8.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 108/2019 (reso dal Giudice di Pace di Rossano in data
29.5.2019, pubblicato il 31.5.2019 e notificato il 25.7.2019), con il quale - su istanza di
[...]
- le era stato intimato il pagamento della somma di € 2.312,05, oltre interessi e spese CP_1
della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento dell'importo di cui alle fatture n. 1722100637 del 9.6.2017 e n. 1729190377 del 3.8.2017 relative alla somministrazione di gas presso l'utenza sita in Rossano alla via Calabria n. 41. Deduceva, al riguardo, l'assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con la società evocata in giudizio, all'uopo disconoscendo la sottoscrizione del contratto in atti e, comunque, la regolarità dei pagamenti, così invocando la revoca del provvedimento monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.1.2020 si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava in fatto ed in diritto i rilievi, le deduzioni e le domande di parte CP_1
opponente - di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 227/2020, depositata in cancelleria in data 31.8.2020, il Giudice di Pace di Rossano rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite pari alla somma di € 600,00, oltre spese e accessori come per legge.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha assunto l'erroneità della sentenza appellata, lamentando l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e del d.lgs. n. 206/2005, oltre all'incongruenza del relativo ordito motivazionale - di cui ha invocato l'integrale riforma, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio - rilevando come il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
Con comparsa depositata telematicamente il 2.9.2021 si è costituita nel presente grado di giudizio
(e, per essa, , la quale - preliminarmente - ha eccepito Controparte_1 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c.; nel merito, ribadita la correttezza della statuizione di prime cure e richiamate le difese già illustrate in primo grado, ha concluso per il rigetto della avversa impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 6.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, osserva questo Tribunale come risulti infondata l'eccezione con cui l'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'avverso gravame per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., dovendosi - di
contro
- registrare come l'impugnazione proposta dall'appellante consenta di intendere agevolmente le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione e al dispositivo della gravata sentenza, recando specifiche censure all'ordito motivazionale sostenuto dal primo giudice e le consequenziali modifiche richieste, in linea con il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., ordinanza n. 13535 del 30.5.2018).
2. Priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione d'inammissibilità del gravame - sollevata da parte appellata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello - in quanto ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo, essendo così destinata ad essere assorbita dalla decisione di merito.
3. Giova registrare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
4. Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
5. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale - avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto - si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
6. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
7. Ebbene, operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale, si ritiene che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso dell'accoglimento dell'appello - la circostanza che, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dall'appellante in punto di mancata effettiva erogazione del gas in proprio favore e di mancata prova della consistenza dell'avversa pretesa creditoria - l'odierna appellata non abbia offerto prova della dedotta somministrazione di gas, né dell'effettivo quantitativo di gas fornito.
Invero, si è limitata a dichiarare che “le fatture per cui è causa sono state Controparte_1 emesse sulla base dei dati effettivamente comunicati dall'impresa di distribuzione”, senza, però, produrre l'opportuna documentazione proveniente dal distributore (Italgas Reti S.p.A.) idonea ad attestare l'avvenuta effettiva erogazione del gas in favore dell'appellante ed a certificare la correttezza dei dati dei consumi annotati nelle fatture azionate con il ricorso monitorio.
Pertanto, sulla scorta di tale ordine di ragioni l'appello proposto da deve Parte_1
essere accolto e, quindi - in riforma della sentenza n. 227/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Corigliano Rossano (ex Rossano) - deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 108/2019, emesso dal Giudice di Pace di Rossano in data 29.5.2019, pubblicato il 31.5.2019 e notificato il 25.7.2019.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, va considerato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale;
mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 3.9.2021, n.
23877).
Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, per il primo grado: € 120,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 180,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 220,00 per la fase decisionale;
quanto al giudizio di secondo grado: €
300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva;
€ 260,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 569/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto - in riforma della Parte_1
gravata sentenza - revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovute le somme in esso richieste.
2) Condanna parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellante - le spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 650,00 per compensi professionali ed € 76,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ed in € 1.360,00 per compensi professionali ed € 174,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, il 28.2.2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella
De Marco.