TRIB
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/03/2024, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4745/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4745/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Romana Controparte_1 C.F._1
Grappone (C. F. ) e Fabrizia Speranza (C. F. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Avellino al Viale San Francesco di Assisi n. 32/B, (fax 081/5517832;
; Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2 C.F._4
Cannizzaro (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino C.F._5
al Corso Europa n. 109, (fax 0825.782940; ; Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella indicata qualità, proponeva Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 2063/2021, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, pubblicata in data
7.10.2021, a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 1581/2021 e con la quale il giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta dall'odierno appellato per la ripetizione dei costi in costanza di estinzione anticipata di un finanziamento.
pagina 1 di 7 L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, e, nello specifico, concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi di cui al presente atto nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'appellante, che si abbiano qui per integralmente trascritti e riproposti anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:1) nel merito, accogliere il presente gravame dichiarando nulla la sentenza impugnata e, comunque, riformando in toto sentenza n. 2063/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Avellino, dott. Cerullo, il 05.10.2021 e pubblicata in data 7.10.2021 nel giudizio R.g. 1581/2021, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare la cessata materia del contendere ovvero rigettare integralmente, in ogni caso, tutte le avverse domande in quanto improponibili, inammissibili e, comunque, del tutto infondate, in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per tutti i suesposti motivi. In conseguenza di ciò condannare la sig.ra alla restituzione Controparte_2
delle somme liquidate in suo favore in seguito alla sentenza di primo grado, nonché alla restituzione delle spese legali liquidate al procuratore antistatario. 2) in via gradata, sempre in accoglimento del presente gravame, in riforma della decisione impugnata ed in accoglimento del gravame, accertare la eventuale minor somma da liquidare alla sig.ra in virtù della estinzione Controparte_2
anticipata del finanziamento, al netto di quanto già rimborsato in sede stragiudiziale 3) in ogni caso, sempre in riforma dell'impugnata pronuncia, condannare la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legg.,”.
Costituitasi tempestivamente, chiedeva: “In via preliminare, dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto dalla ai sensi dell'art. Controparte_1
348-bis c.p.c., non sussistendo una ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso;
- In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato in Controparte_1 fatto e diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 2063/2021 del Giudice di Pace di Avellino;
-
In ogni caso, condannare la al pagamento di spese e compenso di lite, da Controparte_1
attribuirsi al procuratore anticipatario.”
Senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente tratteneva la causa in decisione con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
***
§ In merito alla censura mossa da parte appellata sulla inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 348- bis c.p.c. ed al sistema del filtro ivi previsto, invero, ai sensi del citato articolo, il giudice d'appello, oltre i casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è
pagina 2 di 7 chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta.
Sul punto la giurisprudenza si è espressa chiarendo che: “L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.” (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
In applicazione dei suesposti principi, l'eccezione è infondata e va rigettata, essendo ammissibile l'appello così per come formulato.
§ L'appellante censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla eccezione di cessata materia del contendere nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c..
Nella specie, l'appellante deduce come il Giudice di prime cure abbia statuito senza pronunciarsi in ordine alla relativa eccezione di cessata materia del contendere, motivata dell'intervenuto pagamento stragiudiziale da parte dell'istituto di credito.
Invero non è riscontrabile una omissione di pronuncia da parte del giudice di primo grado in quanto non si ravvisano elementi tali da giustificare una pronuncia di cessata materia del contendere.
Ed infatti, la richiesta di pagamento, avanzata dall'odierna appellata ed accolta in sentenza, così come motivata dal giudice di prime cure, tiene conto dell'intervenuto versamento del rimborso, da parte dall'istituto di credito, tuttavia ritenendo lo stesso non sufficiente a coprire quanto di ragione per l'estinzione anticipata del finanziamento.
§ In merito alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - il quale costituisce, in relazione all'attività giudiziale, il logico completamento del principio della domanda - va rilevato che detta violazione si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione.
Quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rende necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.
Nel caso di specie, invece, il Giudice di Pace ha esaminato la controversia posta alla sua attenzione, in ogni domanda ed eccezione formulata dalle parti, come si evince dal dispositivo e dalla parte motiva;
pertanto, non è ravvisabile un'omissione di pronuncia.
§L'appellante, nel merito, censura la sentenza resa dal giudice di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 33 codice del consumo e art. 125 sexies TUB e art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, per aver il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che, nonostante l'intervenuto rimborso della somma di € 1.483,59, fossero rimborsabili ulteriori importi per pagina 3 di 7 un totale pari alla somma di € 1.192,32.
Va premesso, sul punto, che il consumatore che si avvalga della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.
Invero, l'art. 125 sexies T.U.B. prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.”.
La società appellante deduce l'inapplicabilità di tale disposizione al caso in lite, atteso che la direttiva 2008/48/CE, alla quale il D.Lgs. n. 141/2010 ha dato attuazione prevede che: “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Parimenti non sarebbe possibile applicare al contratto in lite la recente modifica della medesima disposizione, approvata con la legge n. 106/2021.
Orbene, si ritiene necessario procedere alla corretta individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, partendo dai principi attualmente invalsi e tenuto conto delle modifiche legislative che hanno avuto ad oggetto la normativa di interesse, in relazione al contratto in lite, stipulato nel
2009 e contenente la clausola di non ripetibilità di tutti i costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata.
Da ultimo, l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, che ha modificato l'art. 125 sexies del Testo Unico
Bancario, prevede che tale disposizione non possa trovare applicazione per i contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, tenuto conto che “si applica si contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto”, mentre “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione … continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al D.lgs. n. 385 del 1993 e le norme di vigilanza della vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Org_1
Invero, l'art. 125 sexies T.U.B., in sostanza, ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125 T.U.B., ai sensi del quale “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Su tale prima versione della norma è intervenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla II direttiva CE (dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il pagina 4 di 7 d.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125 sexies T.U.B., in linea con l'art. 16 della direttiva.
Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito”, precisando però “per la vita residua del contratto” (il che ha portato ad intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring); diversamente la nuova formulazione, che “sostituisce” (quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente – in piena osservanza ai dettami della sentenza
EX (CGUE, sentenza dell'11.09.2019, C-383/2018) – che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.
Del resto, se per l'orientamento più rigoroso il cliente può chiedere la restituzione dei costi c.d. recurring, ovvero quelli che maturano durante il rapporto, ma non dei costi c.d. up front, relativi agli adempimenti preliminari alla stipula del finanziamento, con la citata decisione dell'11.09.2019, resa nella causa C-383/18, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella predetta pronuncia si afferma testualmente che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Le argomentazioni della Corte sono condivisibili laddove evidenziano la finalità della norma: la tutela del consumatore ed il suo diritto ad estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito (dunque sia i costi up front che recurring).
Chiarito il quadro normativo, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta con sentenza n. 263 del
22 dicembre 2022, con la quale si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In particolare, ha chiarito che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. Per effetto della sentenza, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi pagina 5 di 7 antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021, purché successivi alla direttiva europea del 2008 ed anche quando contengano una clausola di esclusione della ripetizione, da considerarsi vessatoria, in assenza di prova contraria, come nella specie.
Orbene, in applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, se pure è chiaro che la norma applicabile ratione temporis al caso di specie non sia il D.Lgs. n. 141/2010 nella formulazione precedente alla modifica legislativa intervenuta con L. n. 106/2021 (atteso che il contratto è stato stipulato il
03.07.2009), tuttavia, l'art. 125 sexies T.U.B., in sostanza, ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125 T.U.B., vigente al momento della stipula del finanziamento, ai sensi del quale “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR”, ovvero con determinazione rimessa all'autonomia contrattuale.
Invero, si ritiene che detta disposizione sia passibile di una interpretazione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Alla luce della normativa richiamata e dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 33 Codice consumo così come correttamente argomentato dal giudice di prime cure nella sentenza gravata.
Pertanto, ritenuto di dover aderire a tale orientamento, in ragione della ratio dell'intervento comunitario recepita dall'ordinamento nazionale e già costituente principio normativo di questa, la domanda introduttiva del giudizio doveva trovare pieno accoglimento, in relazione a tutti i costi del credito.
In senso conforme si richiama, da ultimo, il dictum di legittimità espresso da Corte di Cassazione n.
25977 del 23 maggio 2023, con il quale si è chiarito che «L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del
2005, art. 33».
pagina 6 di 7 Dunque, il Giudice di Pace ha correttamente accolto la domanda di primo grado, ritenendo ripetibili i costi di intermediazione trattenuti in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, con consequenziale condanna dell'istituto di credito appellante al pagamento, in favore di CP_2
di € 1.192,32, calcolati secondo il criterio del pro-rata temporis, sottraendo la somma di €
[...]
1.483,59 già rimborsata dall'istituto di credito e non contestato da ambedue le parti.
§Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
3. Condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
852,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
AVELLINO, 11 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4745/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Romana Controparte_1 C.F._1
Grappone (C. F. ) e Fabrizia Speranza (C. F. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Avellino al Viale San Francesco di Assisi n. 32/B, (fax 081/5517832;
; Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2 C.F._4
Cannizzaro (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino C.F._5
al Corso Europa n. 109, (fax 0825.782940; ; Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella indicata qualità, proponeva Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 2063/2021, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, pubblicata in data
7.10.2021, a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 1581/2021 e con la quale il giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta dall'odierno appellato per la ripetizione dei costi in costanza di estinzione anticipata di un finanziamento.
pagina 1 di 7 L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, e, nello specifico, concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi di cui al presente atto nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'appellante, che si abbiano qui per integralmente trascritti e riproposti anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:1) nel merito, accogliere il presente gravame dichiarando nulla la sentenza impugnata e, comunque, riformando in toto sentenza n. 2063/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Avellino, dott. Cerullo, il 05.10.2021 e pubblicata in data 7.10.2021 nel giudizio R.g. 1581/2021, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare la cessata materia del contendere ovvero rigettare integralmente, in ogni caso, tutte le avverse domande in quanto improponibili, inammissibili e, comunque, del tutto infondate, in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per tutti i suesposti motivi. In conseguenza di ciò condannare la sig.ra alla restituzione Controparte_2
delle somme liquidate in suo favore in seguito alla sentenza di primo grado, nonché alla restituzione delle spese legali liquidate al procuratore antistatario. 2) in via gradata, sempre in accoglimento del presente gravame, in riforma della decisione impugnata ed in accoglimento del gravame, accertare la eventuale minor somma da liquidare alla sig.ra in virtù della estinzione Controparte_2
anticipata del finanziamento, al netto di quanto già rimborsato in sede stragiudiziale 3) in ogni caso, sempre in riforma dell'impugnata pronuncia, condannare la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legg.,”.
Costituitasi tempestivamente, chiedeva: “In via preliminare, dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto dalla ai sensi dell'art. Controparte_1
348-bis c.p.c., non sussistendo una ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso;
- In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato in Controparte_1 fatto e diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 2063/2021 del Giudice di Pace di Avellino;
-
In ogni caso, condannare la al pagamento di spese e compenso di lite, da Controparte_1
attribuirsi al procuratore anticipatario.”
Senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente tratteneva la causa in decisione con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
***
§ In merito alla censura mossa da parte appellata sulla inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 348- bis c.p.c. ed al sistema del filtro ivi previsto, invero, ai sensi del citato articolo, il giudice d'appello, oltre i casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è
pagina 2 di 7 chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta.
Sul punto la giurisprudenza si è espressa chiarendo che: “L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.” (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
In applicazione dei suesposti principi, l'eccezione è infondata e va rigettata, essendo ammissibile l'appello così per come formulato.
§ L'appellante censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla eccezione di cessata materia del contendere nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c..
Nella specie, l'appellante deduce come il Giudice di prime cure abbia statuito senza pronunciarsi in ordine alla relativa eccezione di cessata materia del contendere, motivata dell'intervenuto pagamento stragiudiziale da parte dell'istituto di credito.
Invero non è riscontrabile una omissione di pronuncia da parte del giudice di primo grado in quanto non si ravvisano elementi tali da giustificare una pronuncia di cessata materia del contendere.
Ed infatti, la richiesta di pagamento, avanzata dall'odierna appellata ed accolta in sentenza, così come motivata dal giudice di prime cure, tiene conto dell'intervenuto versamento del rimborso, da parte dall'istituto di credito, tuttavia ritenendo lo stesso non sufficiente a coprire quanto di ragione per l'estinzione anticipata del finanziamento.
§ In merito alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - il quale costituisce, in relazione all'attività giudiziale, il logico completamento del principio della domanda - va rilevato che detta violazione si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione.
Quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rende necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.
Nel caso di specie, invece, il Giudice di Pace ha esaminato la controversia posta alla sua attenzione, in ogni domanda ed eccezione formulata dalle parti, come si evince dal dispositivo e dalla parte motiva;
pertanto, non è ravvisabile un'omissione di pronuncia.
§L'appellante, nel merito, censura la sentenza resa dal giudice di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 33 codice del consumo e art. 125 sexies TUB e art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, per aver il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che, nonostante l'intervenuto rimborso della somma di € 1.483,59, fossero rimborsabili ulteriori importi per pagina 3 di 7 un totale pari alla somma di € 1.192,32.
Va premesso, sul punto, che il consumatore che si avvalga della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.
Invero, l'art. 125 sexies T.U.B. prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.”.
La società appellante deduce l'inapplicabilità di tale disposizione al caso in lite, atteso che la direttiva 2008/48/CE, alla quale il D.Lgs. n. 141/2010 ha dato attuazione prevede che: “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Parimenti non sarebbe possibile applicare al contratto in lite la recente modifica della medesima disposizione, approvata con la legge n. 106/2021.
Orbene, si ritiene necessario procedere alla corretta individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, partendo dai principi attualmente invalsi e tenuto conto delle modifiche legislative che hanno avuto ad oggetto la normativa di interesse, in relazione al contratto in lite, stipulato nel
2009 e contenente la clausola di non ripetibilità di tutti i costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata.
Da ultimo, l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, che ha modificato l'art. 125 sexies del Testo Unico
Bancario, prevede che tale disposizione non possa trovare applicazione per i contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, tenuto conto che “si applica si contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto”, mentre “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione … continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al D.lgs. n. 385 del 1993 e le norme di vigilanza della vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Org_1
Invero, l'art. 125 sexies T.U.B., in sostanza, ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125 T.U.B., ai sensi del quale “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Su tale prima versione della norma è intervenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla II direttiva CE (dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il pagina 4 di 7 d.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125 sexies T.U.B., in linea con l'art. 16 della direttiva.
Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito”, precisando però “per la vita residua del contratto” (il che ha portato ad intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring); diversamente la nuova formulazione, che “sostituisce” (quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente – in piena osservanza ai dettami della sentenza
EX (CGUE, sentenza dell'11.09.2019, C-383/2018) – che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.
Del resto, se per l'orientamento più rigoroso il cliente può chiedere la restituzione dei costi c.d. recurring, ovvero quelli che maturano durante il rapporto, ma non dei costi c.d. up front, relativi agli adempimenti preliminari alla stipula del finanziamento, con la citata decisione dell'11.09.2019, resa nella causa C-383/18, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella predetta pronuncia si afferma testualmente che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Le argomentazioni della Corte sono condivisibili laddove evidenziano la finalità della norma: la tutela del consumatore ed il suo diritto ad estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito (dunque sia i costi up front che recurring).
Chiarito il quadro normativo, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta con sentenza n. 263 del
22 dicembre 2022, con la quale si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In particolare, ha chiarito che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. Per effetto della sentenza, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi pagina 5 di 7 antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021, purché successivi alla direttiva europea del 2008 ed anche quando contengano una clausola di esclusione della ripetizione, da considerarsi vessatoria, in assenza di prova contraria, come nella specie.
Orbene, in applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, se pure è chiaro che la norma applicabile ratione temporis al caso di specie non sia il D.Lgs. n. 141/2010 nella formulazione precedente alla modifica legislativa intervenuta con L. n. 106/2021 (atteso che il contratto è stato stipulato il
03.07.2009), tuttavia, l'art. 125 sexies T.U.B., in sostanza, ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125 T.U.B., vigente al momento della stipula del finanziamento, ai sensi del quale “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR”, ovvero con determinazione rimessa all'autonomia contrattuale.
Invero, si ritiene che detta disposizione sia passibile di una interpretazione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Alla luce della normativa richiamata e dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 33 Codice consumo così come correttamente argomentato dal giudice di prime cure nella sentenza gravata.
Pertanto, ritenuto di dover aderire a tale orientamento, in ragione della ratio dell'intervento comunitario recepita dall'ordinamento nazionale e già costituente principio normativo di questa, la domanda introduttiva del giudizio doveva trovare pieno accoglimento, in relazione a tutti i costi del credito.
In senso conforme si richiama, da ultimo, il dictum di legittimità espresso da Corte di Cassazione n.
25977 del 23 maggio 2023, con il quale si è chiarito che «L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del
2005, art. 33».
pagina 6 di 7 Dunque, il Giudice di Pace ha correttamente accolto la domanda di primo grado, ritenendo ripetibili i costi di intermediazione trattenuti in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, con consequenziale condanna dell'istituto di credito appellante al pagamento, in favore di CP_2
di € 1.192,32, calcolati secondo il criterio del pro-rata temporis, sottraendo la somma di €
[...]
1.483,59 già rimborsata dall'istituto di credito e non contestato da ambedue le parti.
§Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
3. Condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
852,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
AVELLINO, 11 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7