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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/08/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il 26/01/1984 e ivi residente Parte_1 C.F._1 in via S. Licandro alto, Cpl. “Valverde”, pal. 2, elettivamente domiciliato in Messina, via
Maddalena n. 33 e nello studio degli avv.ti Salvatore Cambria, Claudio Laspada e Roberto
Alecci, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cambria, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
(già , P. IVA Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, Via T. Cannizzaro n. 233, presso lo “Studio Cardile Avv.
Giuseppe e Associati”, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Cardile per procura in atti
- CONVENUTA-
E
Controparte_3
- CONVENUTA CONTUMACE-
E
CP_4
pagina 1 di 15 CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 20/02/2012, regolarmente notificato, chiamava Parte_1 in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la (già Controparte_1 Controparte_2
, e assumendo che, in data 09/06/2010, il motociclo
[...] Controparte_3 CP_4
LML Star tg. DN58146, dallo stesso condotto, stava percorrendo il Corso Cavour di Messina allorquando, giunto in prossimità del civico 155, veniva investito dall'autovettura Autobianchi
Bianchina tg. ME93045, di proprietà di e condotta da che Controparte_3 CP_4 svoltava improvvisamente a sinistra senza utilizzare l'indicatore di direzione.
L'attore affermava, altresì, che pur tentando una manovra di emergenza, allargando la propria traiettoria sulla sinistra, non riusciva ad evitare la collisione con l'auto la quale, nonostante le segnalazioni acustiche, proseguiva l'incauta manovra di svolta colpendolo nella parte posteriore destra del motociclo, rovinando a terra.
In conseguenza dell'urto, l'attore veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Piemonte, ove veniva refertata “frattura basicervicale pertrocanterica femore sinistro” e, ricoverato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, veniva sottoposto a intervento chirurgico per l'applicazione di una protesi femorale.
Il riportava lesioni dalle quali erano residuati postumi invalidanti permanenti Pt_1 nella misura del 18% con un danno quantificato in € 108.235,23; con nota del 12/07/2010 richiedeva il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa (già Controparte_1 CP_5
, che dava esito negativo.
[...]
Chiedeva, pertanto, previa declaratoria della esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Autobianchi Bianchina tg. ME93045 (assicurata per la r.c.a. con la
[...]
nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento CP_6 della complessiva somma di € 108.235,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 2 di 15 Con comparsa di risposta del 29/05/2012, la (già Controparte_1 [...]
si costituiva tempestivamente in giudizio contestando gli assunti Controparte_2 dell'attore sia in ordine all'an che al quantum debeatur e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Nel corso del giudizio venivano espletate prova per testi e c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
Ad istruttoria conclusa, la manifestava la disponibilità a risarcire il Controparte_1 danno subito dall'attore sulla scorta delle valutazioni del c.t.u. e chiedeva al Giudice di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, mentre il legale dell'attore insisteva nella richiesta di rinnovo della consulenza d'ufficio.
Depositate le note conclusive, il Giudice, con provvedimento del 29/01/2025, formulava una proposta conciliativa e fissava l'udienza a trattazione scritta del 20/03/2025 per la verifica della volontà delle parti di aderire alla proposta.
La con note dell'11/03/2025, dichiarava la volontà di aderire alla proposta del CP_7
Giudice mentre parte attrice, con nota del 16.03.2025 dichiarava di non aderire alla proposta e insisteva nella richiesta di richiamo della c.t.u.
Il Giudice, lette le note, disponeva un nuovo richiamo del c.t.u.
Il c.t.u., dott. , depositava i chiarimenti richiesti confermando la sua Persona_1 valutazione medico legale e successivamente le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni nei termini concessi.
La causa, non ulteriormente istruita, veniva assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 23.4.2025, con la concessione, alle parti, del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_3 CP_4
i quali, sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta risarcitoria di nei confronti di Parte_1 CP_3
proprietaria dell'autovettura Autobianchi CH tg. ME93045 che, in data
[...]
pagina 3 di 15 09/06/2010, alle ore 9 circa, svoltava improvvisamente, senza utilizzare l'indicatore di direzione, verso la sinistra della carreggiata, urtando il motociclo condotto dal , che stava Pt_1 transitando lungo il Corso Cavour, in prossimità del civico 155 e nei confronti della compagnia assicurativa che copre la r.c.a. dell'autovettura. Controparte_8
La responsabilità nella causazione di un sinistro stradale fa sorgere, in capo al danneggiante, l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale, nonché dell'art. 2054 c.c., che fa riferimento specificatamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
In particolare, quando l'azione risarcitoria venga proposta dal danneggiato - conducente, coinvolto nel sinistro stradale, questi, secondo le tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio, deve fornire la prova del verificarsi del sinistro, del danno, del nesso causale tra il sinistro e il danno, nonché della prevalente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, al fine di superare la presunzione di concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti di cui all'art. 2054, c. 2, c.c.
Preliminarmente, risulta dimostrata l'esistenza del sinistro oggetto di causa in ragione delle dichiarazioni rese, in fase istruttoria, dai testimoni oculari e che hanno Tes_1 Tes_2 confermato la verificazione del sinistro.
Pertanto, procedendo per gradi, va in primo luogo vagliata la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice al fine di valutare l'effettiva verificazione del sinistro stradale così come dalla stessa descritto.
Secondo parte attrice la condotta da , in transito Controparte_9 CP_4 sul Corso Cavour con direzione nord-sud, con una improvvisa manovra di svolta a sinistra, senza usare l'indicatore di direzione, entrava in collisione con il motociclo, che percorreva lo stesso Corso Cavour con medesima direzione di marcia.
Secondo la compagnia assicurativa convenuta, invece, il motociclo, condotto dall' attore, invadendo la corsia riservata alla circolazione dei mezzi pubblici provenienti dalla direzione opposta (c.d. corsia preferenziale), urtava l'autovettura, che stava regolarmente effettuando manovra di svolta a sinistra.
pagina 4 di 15 Orbene, l'istruttoria espletata in corso di causa ha permesso di accertare che il sinistro stradale si è verificato per fatto e colpa esclusivi della e che il Controparte_9 Pt_1 non ha concorso alla verificazione del sinistro.
In particolare, , testimone oculare, escusso all'udienza del 14/11/2016, Testimone_3 ha confermato la ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice.
Il teste, infatti, ha riferito “…nel giugno del 2010, non ricordo il giorno, verso le ore 9.00, l'autovettura
di color verde, che percorreva il Corso Cavour, con direzione Nord -sud, all'altezza della posta, CP_9 ubicata vicino al teatro V.E., svoltava sulla sinistra, senza utilizzare l'indicatore di direzione e investiva il vespone che percorreva la stessa strada, nella stessa corsia, con la stessa direzione di marcia. L'urto è avvenuto lato destro parte posteriore della vespa e parte anteriore sinistra dell' . Il teste ha aggiunto: CP_9
“Preciso che il vespone percorreva la normale corsia di marcia e su di essa si è verificato l'incidente … ciò posso dire in quanto mi trovavo davanti all'ufficio postale e ho visto la dinamica dell'incidente”.
Il teste , anch'egli testimone oculare, ha dichiarato “… stavo Testimone_4 uscendo dal negozio Visco e ho visto l' che percorreva il Corso Cavour verso Piazza Duomo, Parte_2 svoltava all'altezza della posta, improvvisamente a sinistra senza utilizzare l'indicatore di direzione e nonostante il motore avesse azionato il clacson, lo investiva nella parte posteriore destra della fiancata della vespa, mentre l'autovettura lo colpiva con la parte anteriore sinistra, lato guida… vi era solo il conducente e indossava il casco”.
Dalle dichiarazioni dei testimoni – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendo emerso un interesse degli stessi ad accreditare una determinata versione dei fatti – emerge che il sinistro si è verificato come descritto in narrativa dall'attore.
Il conducente della Autobianchina, con la repentina manovra di svolta, ha creato turbativa tagliando la strada al conducente del motociclo che indossava il casco e viaggiava regolarmente sulla sua stessa corsia e con medesima direzione di marcia.
Va, altresì, precisato che i testimoni hanno confermato in maniera precisa e puntuale i punti di contatto delle carrozzerie di entrambi i mezzi coinvolti nell'impatto; inoltre, dalla documentazione fotografica, prodotta da parte attrice, emerge che la vespa ha riportato danni pagina 5 di 15 prevalenti sul lato posteriore destro, a conferma che l'autovettura - percorrendo la stessa direzione di marcia - ha svoltato a sinistra collidendo con il mezzo a due ruote.
Occorre verificare, parimenti, se vi sia una esclusiva responsabilità del danneggiante o se possa individuarsi una corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente.
Per costante orientamento della Suprema Corte, difatti, “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. n. 124/2016).
Ciò in quanto l'art. 2054, co. 2, c.c. in caso di scontro tra veicoli presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Si precisa, in ogni caso, che la prova liberatoria per il superamento della suddetta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – ossia mediante la dimostrazione di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente
– ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ. n.
18340/2013).
Si giungerà, pertanto, ad una pronuncia di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054, co. 2 c.c. ogniqualvolta venga accertato che, nella dinamica del sinistro, entrambi i conducenti coinvolti abbiano tenuto un comportamento negligente, sebbene di forma e in misura diversa.
Occorre, invero, osservare che in caso di illegittima circolazione – perché in violazione di una norma di legge - ricollegabile all'azione o omissione del conducente (il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle norme di legge), si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa nella condotta causativa dell'evento dannoso;
l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pagina 6 di 15 pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato ed a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del preteso danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi del già citato art. 1227, primo comma, c.c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Cost., avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (in tal senso Cass. civ., 26 maggio 2014, n. 11698).
Orbene, dagli elementi emersi nel corso del giudizio è possibile affermare che l'attore ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto.
A tale riguardo, deve precisarsi che le principali norme che presiedono il comportamento dei conducenti di veicoli, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono contenute nell'art. 140 C.d.S., che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e nell'art.141
C.d.S., che impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza.
Va, infatti, ricordato che la condotta di guida deve essere sempre improntata alla massima attenzione e il conducente del veicolo è tenuto a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che erano esigibili.
A tal proposito, giova evidenziare che mediante prova testimoniale, il ha dimostrato Pt_1 di aver mantenuto, nel tratto interessato dal sinistro, un comportamento diligente, in quanto il predetto, oltre ad aver azionato il clacson per segnalare la propria regolare presenza sulla corsia, si è adoperato attivando manovre di emergenza utili al fine di evitare l'impatto senza riuscirci.
In particolare, il teste ha riferito “il vespone percorreva la normale corsia di Tes_1 marcia…l'attore ha tentato una manovra di emergenza per evitare l'urto, ma invano” e il teste ha Tes_2 dichiarato “l'Autobianchina, che percorreva il Corso Cavour verso Piazza Duomo, svoltava
pagina 7 di 15 improvvisamente a sinistra senza utilizzare l'indicatore di direzione nonostante il motore avesse azionato il clacson”; il teste ha precisato “ Ho visto una Autobianchi che percorreva il Corso Cavour con Tes_5 direzione verso il Dumo svoltare improvvisamente a sinistra ed urtare la vespa che percorreva la stessa direzione di marcia. Preciso che la macchina non ha segnalato la manovra di svolta a sinistra”.
Dalle deposizioni testimoniali è emersa la condotta imprudente di e la CP_4 condotta diligente del conducente del motociclo nel percorrere la normale corsia di marcia, sconfessando così la provenienza del motociclo dalla corsia preferenziale, come asserito dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio e, in particolare, dall'istruttoria orale, deve ritenersi che il sinistro stradale è stato esclusivamente conseguenza della condotta negligente di il quale deve essere dichiarato esclusivo responsabile nella CP_4 verificazione del sinistro.
La responsabilità del conducente , peraltro, va esclusa in base alla riferita Pt_1 ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto non sono state ravvisate censure di colpa specifica o generica a suo carico.
Ciò chiarito circa l'an e passando alla determinazione del quantum debeatur, circa il danno subito e il nesso di causalità tra lo stesso e l'evento dannoso, si ritiene di poter richiamare le conclusioni della consulenza medico legale depositata nel corso del giudizio.
Il CTU nominato, dott. , sottoposto l'attore a visita medica ed esaminata la Persona_1 documentazione sanitaria, ha confermato la compatibilità causale tra il danno subito da
[...]
e il sinistro, specificando che: “Sulla scorta dei dati emersi dalla documentazione medica Pt_1 analizzata e dell'obiettività clinica rilevata nel corso della visita di consulenza, è da ritenere che il Sig. Pt_1
in seguito all'incidente riportato il 9.6.2010, abbia riportato un valido traumatismo contusivo-distorsivo
[...] dell'anca sinistra con frattura del collo femorale che ha comportato la necessità di ricorrere ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi.
La disamina degli eventi dimostra comunque il nesso di causalità delle lesioni riscontrate essendo soddisfatti il criterio topografico e quello dell'efficacia lesiva nelle modalità con cui si è verificato l'evento traumatico (trauma contusivo-distorsivo dell'anca sx per caduta da motoveicolo in marcia con frattura del collo del femore). Il
pagina 8 di 15 criterio cronologico ed il criterio della continuità fenomenica sono suffragati dalla rispondenza anatomo-clinica delle lesioni in rapporto al trauma riportato”.
Per quanto concerne le lesioni fisiche subite dall'attore, il consulente medico legale ha ritenuto che “il danno biologico, da intendersi quale compromissione della integrità psico-fisica, è da ritenersi pertanto valutabile nella misura complessiva del 9 %.
E' ammissibile la determinazione in giorni 12 (dodici) di inabilità temporanea assoluta intesa quale impossibilità a compiere i comuni atti del vivere quotidiano (corrispondente ai giorni complessivi di ricovero), di inabilità temporanea parziale nella misura di giorni 30 al 75%, giorni 20 al 50% e di giorni 20 al 25%.
In atto non sussiste pregiudizio sulla cenestesi lavorativa, le spese sostenute da parte attrice sono da ritenersi congrue.”
Le conclusioni del CTU non sono inficiate dalle generiche contestazioni di parte attrice e vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e ben motivate
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. così come ricostruito dalle note pronunce della Suprema Corte (cfr. C.
Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). I giudici di legittimità hanno chiarito che “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale (…). Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte pagina 9 di 15 siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass.,
SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, trattandosi di danno biologico di lieve entità viene liquidato in base all'art. 139 Cda (d.lgs. 209/05), secondo gli importi aggiornati al D.M. 16.7.2024. In particolare, l'art. 139 Cda parametra la liquidazione del danno biologico permanente all'entità dei postumi, secondo un incremento crescente in misura più che proporzionale per ogni punto percentuale di invalidità e decrescente in relazione all'età del soggetto.
Il danno non patrimoniale subito da va, pertanto, liquidato nella seguente Parte_1 misura: € 18.346,99 per il 9% di danno biologico in soggetto di 26 anni all'epoca del sinistro;
€
2.780,91 per danno biologico temporaneo (in particolare, € 786,52 per 14 giorni di inabilità temporanea totale ovvero giorni di ricovero così come precisato dal ctu nei chiarimenti del
6/04/2025), € 1.264,05 per 30 giorni al 75%, € 561,80 per 20 giorni al 50%, € 280,90 per 20 giorni al 25%), per un totale complessivo di € 21.240,26.
Per quanto concerne la richiesta di parte attrice relativa alla personalizzazione del danno non patrimoniale patito da come sofferenza morale e pregiudizi non Parte_1
pagina 10 di 15 patrimoniali lesivi di diritti inviolabili della persona diversi dalla salute, va precisato che l'attore non ha dato prova di ulteriori sofferenze o patimenti che trascendono dalla sofferenza transeunte già prevista nella determinazione del danno biologico.
Infatti, sul punto, in assenza di allegazione e prova di elementi circostanziali rilevanti ad esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 11754 del 15 maggio 2018; Cass. civ. n. 10912 del 7 maggio 2018; Cass. civ. n. 24075 del 13 ottobre 2017). L'attribuzione del danno biologico permanente comprende in ogni caso il ristoro dell'incidenza negativa della menomazione sulle regolari attività quotidiane e sui comuni aspetti dinamico-relazionali della vita.
Alla luce di quanto sopra rilevato, e la Controparte_3 CP_4 CP_1 sono tenuti in solido al pagamento, in favore di , della somma di €
[...] Parte_1
21.240,26 che va devalutata alla data del 09/06/2010 ed ammonta, quindi, a complessivi €
16.326,10.
Tale importo, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal creditore per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del
17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (09.06.2010), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, sull'importo di € 16.326,10 (somma già devalutata) vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, per la complessiva somma di € 25.026,34.
pagina 11 di 15 Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Per quel che concerne il risarcimento del danno patrimoniale relativo alla riduzione della capacità di guadagno futuro il ctu ha ritenuto che “In atto non sussiste pregiudizio sulla cenestesi lavorativa” e, successivamente, a seguito delle controdeduzioni tecniche redatte dal CT di parte
Dott. ha ribadito che “il pregiudizio sulla cenestesi lavorativa è ben riportato dal Consulente Per_2 di parte a livello di definizione generale ma è altrettanto mal riportato nella fattispecie poiché per individuare una maggiore usura o sforzo nello svolgimento delle attività lavorative rispetto a prima dell'evento lesivo bisogna documentarla in maniera specifica ed inopinabile. Il sottoscritto CTU non ha individuato nello specifico alcun pregiudizio in tal senso essendo l'attuale articolarità dell'anca sinistra pressoché completa e l'accorciamento di 2 cm ben compensato dalla presenza di adeguato rialzo che il Periziando riferisce di indossare con regolarità”.
(pagina 4 dei chiarimenti del 10/12/2018).
Per quanto concerne, invece, la richiesta di relativamente al danno Parte_1 patrimoniale, derivante dal riflesso negativo che il danno biologico avrebbe prodotto sulla cenestesi lavorativa, questo giudice ritiene che non è stato adeguatamente provato ed è stato escluso, peraltro, dal CTU.
Sotto il profilo della richiesta dei danni subiti al motociclo LML Star tg. DN58146, si ritiene che non abbia fornito dati certi sulla coerenza tra i danni riportati al Parte_1 motociclo e la dinamica del sinistro oggetto di causa non essendo stati provati – tramite escussione orale del riparatore - che al mezzo siano stati sostituiti i singoli pezzi di ricambio interni ed esterni così come indicati nelle fatture del 12/06/2014; inoltre, non va sottaciuto che le fatture n. 151916 e n. 151917 sono state emesse a distanza di quattro anni dalla verificazione del sinistro, per cui il lasso di tempo intercorso risulta eccessivo per poter ricondurre le predette riparazioni al sinistro per cui è causa, nonostante la documentazione fotografica del mezzo prodotta dallo stesso attore.
A tal proposito, va evidenziato che costante giurisprudenza ritiene che “le scritture proveniente da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad pagina 12 di 15 altre circostanze che ne confortino l'attendibilità” e Cassazione civile, con l'ordinanza n.
3293/2018, ha ribadito come sia “principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione ( v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832 ).
Va disattesa, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno per ritardato conseguimento della laurea non avendo, l'attore, dato prova del nesso causale, ovvero che siano state le lesioni fisiche ed emotive subite a determinare un rallentamento nel conseguimento del titolo potendo essere pervenuti - nel corso degli studi accademici - molteplici variabili e fattori esterni che esulano dalle conseguenze del sinistro.
Deve, poi, riconoscersi a il rimborso delle spese mediche - per l'esecuzione Parte_1 di visite specialistiche, acquisto di farmaci e presidi medici durante il decorso clinico - documentate in giudizio e ritenute congrue dal CTU, pari a € 440,32 da rivalutare a partire dalla singola erogazione.
e la vanno, quindi, condannati in Controparte_3 CP_4 Controparte_1 solido al pagamento, in favore di , della somma di € 25.026,34 (aggiornata Parte_1 all'attualità) a titolo di danno non patrimoniale ed € 440,32 per le spese mediche sostenute da rivalutare a partire dalla singola erogazione.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, la Controparte_1 CP_3
e vanno condannati in solido a pagare, in favore di , le
[...] CP_4 Parte_1 spese di lite liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del decisum (scaglione da € 26.001,00 fino a 52.000,00, applicando i valori medi) nel seguente modo: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 7.616,00 oltre € 668,00 per contributo unificato, bollo e notifiche.
pagina 13 di 15 Le spese di CTU medico-legale, atteso l'accoglimento della domanda di , Parte_1 sono poste definitivamente a carico solidale di di e della CP_4 Controparte_3
Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1286/2012 r.g., vertente tra
[...]
(attore) e (già (convenuta), e nei Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 confronti di (convenuta contumace) e (convenuto Controparte_3 CP_4 contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e di CP_4 Controparte_3
2. dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente della
ME93045 e, per l'effetto, condanna in solido Controparte_9 CP_4
e la pagare in solido, a , la somma Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 di € 25.026,34 (già attualizzata), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, e all'ulteriore somma di € 440,32, a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, da rivalutare a decorrere dai singoli pagamenti e maggiorata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata;
3. condanna la e in solido al Controparte_1 CP_4 Controparte_3
pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per Parte_1 compensi, € 668,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale della di Controparte_1
e di . CP_4 Controparte_3
Così deciso in Messina il 8 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il 26/01/1984 e ivi residente Parte_1 C.F._1 in via S. Licandro alto, Cpl. “Valverde”, pal. 2, elettivamente domiciliato in Messina, via
Maddalena n. 33 e nello studio degli avv.ti Salvatore Cambria, Claudio Laspada e Roberto
Alecci, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cambria, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
(già , P. IVA Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, Via T. Cannizzaro n. 233, presso lo “Studio Cardile Avv.
Giuseppe e Associati”, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Cardile per procura in atti
- CONVENUTA-
E
Controparte_3
- CONVENUTA CONTUMACE-
E
CP_4
pagina 1 di 15 CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 20/02/2012, regolarmente notificato, chiamava Parte_1 in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la (già Controparte_1 Controparte_2
, e assumendo che, in data 09/06/2010, il motociclo
[...] Controparte_3 CP_4
LML Star tg. DN58146, dallo stesso condotto, stava percorrendo il Corso Cavour di Messina allorquando, giunto in prossimità del civico 155, veniva investito dall'autovettura Autobianchi
Bianchina tg. ME93045, di proprietà di e condotta da che Controparte_3 CP_4 svoltava improvvisamente a sinistra senza utilizzare l'indicatore di direzione.
L'attore affermava, altresì, che pur tentando una manovra di emergenza, allargando la propria traiettoria sulla sinistra, non riusciva ad evitare la collisione con l'auto la quale, nonostante le segnalazioni acustiche, proseguiva l'incauta manovra di svolta colpendolo nella parte posteriore destra del motociclo, rovinando a terra.
In conseguenza dell'urto, l'attore veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Piemonte, ove veniva refertata “frattura basicervicale pertrocanterica femore sinistro” e, ricoverato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, veniva sottoposto a intervento chirurgico per l'applicazione di una protesi femorale.
Il riportava lesioni dalle quali erano residuati postumi invalidanti permanenti Pt_1 nella misura del 18% con un danno quantificato in € 108.235,23; con nota del 12/07/2010 richiedeva il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa (già Controparte_1 CP_5
, che dava esito negativo.
[...]
Chiedeva, pertanto, previa declaratoria della esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Autobianchi Bianchina tg. ME93045 (assicurata per la r.c.a. con la
[...]
nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento CP_6 della complessiva somma di € 108.235,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 2 di 15 Con comparsa di risposta del 29/05/2012, la (già Controparte_1 [...]
si costituiva tempestivamente in giudizio contestando gli assunti Controparte_2 dell'attore sia in ordine all'an che al quantum debeatur e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Nel corso del giudizio venivano espletate prova per testi e c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
Ad istruttoria conclusa, la manifestava la disponibilità a risarcire il Controparte_1 danno subito dall'attore sulla scorta delle valutazioni del c.t.u. e chiedeva al Giudice di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, mentre il legale dell'attore insisteva nella richiesta di rinnovo della consulenza d'ufficio.
Depositate le note conclusive, il Giudice, con provvedimento del 29/01/2025, formulava una proposta conciliativa e fissava l'udienza a trattazione scritta del 20/03/2025 per la verifica della volontà delle parti di aderire alla proposta.
La con note dell'11/03/2025, dichiarava la volontà di aderire alla proposta del CP_7
Giudice mentre parte attrice, con nota del 16.03.2025 dichiarava di non aderire alla proposta e insisteva nella richiesta di richiamo della c.t.u.
Il Giudice, lette le note, disponeva un nuovo richiamo del c.t.u.
Il c.t.u., dott. , depositava i chiarimenti richiesti confermando la sua Persona_1 valutazione medico legale e successivamente le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni nei termini concessi.
La causa, non ulteriormente istruita, veniva assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 23.4.2025, con la concessione, alle parti, del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_3 CP_4
i quali, sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta risarcitoria di nei confronti di Parte_1 CP_3
proprietaria dell'autovettura Autobianchi CH tg. ME93045 che, in data
[...]
pagina 3 di 15 09/06/2010, alle ore 9 circa, svoltava improvvisamente, senza utilizzare l'indicatore di direzione, verso la sinistra della carreggiata, urtando il motociclo condotto dal , che stava Pt_1 transitando lungo il Corso Cavour, in prossimità del civico 155 e nei confronti della compagnia assicurativa che copre la r.c.a. dell'autovettura. Controparte_8
La responsabilità nella causazione di un sinistro stradale fa sorgere, in capo al danneggiante, l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale, nonché dell'art. 2054 c.c., che fa riferimento specificatamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
In particolare, quando l'azione risarcitoria venga proposta dal danneggiato - conducente, coinvolto nel sinistro stradale, questi, secondo le tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio, deve fornire la prova del verificarsi del sinistro, del danno, del nesso causale tra il sinistro e il danno, nonché della prevalente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, al fine di superare la presunzione di concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti di cui all'art. 2054, c. 2, c.c.
Preliminarmente, risulta dimostrata l'esistenza del sinistro oggetto di causa in ragione delle dichiarazioni rese, in fase istruttoria, dai testimoni oculari e che hanno Tes_1 Tes_2 confermato la verificazione del sinistro.
Pertanto, procedendo per gradi, va in primo luogo vagliata la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice al fine di valutare l'effettiva verificazione del sinistro stradale così come dalla stessa descritto.
Secondo parte attrice la condotta da , in transito Controparte_9 CP_4 sul Corso Cavour con direzione nord-sud, con una improvvisa manovra di svolta a sinistra, senza usare l'indicatore di direzione, entrava in collisione con il motociclo, che percorreva lo stesso Corso Cavour con medesima direzione di marcia.
Secondo la compagnia assicurativa convenuta, invece, il motociclo, condotto dall' attore, invadendo la corsia riservata alla circolazione dei mezzi pubblici provenienti dalla direzione opposta (c.d. corsia preferenziale), urtava l'autovettura, che stava regolarmente effettuando manovra di svolta a sinistra.
pagina 4 di 15 Orbene, l'istruttoria espletata in corso di causa ha permesso di accertare che il sinistro stradale si è verificato per fatto e colpa esclusivi della e che il Controparte_9 Pt_1 non ha concorso alla verificazione del sinistro.
In particolare, , testimone oculare, escusso all'udienza del 14/11/2016, Testimone_3 ha confermato la ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice.
Il teste, infatti, ha riferito “…nel giugno del 2010, non ricordo il giorno, verso le ore 9.00, l'autovettura
di color verde, che percorreva il Corso Cavour, con direzione Nord -sud, all'altezza della posta, CP_9 ubicata vicino al teatro V.E., svoltava sulla sinistra, senza utilizzare l'indicatore di direzione e investiva il vespone che percorreva la stessa strada, nella stessa corsia, con la stessa direzione di marcia. L'urto è avvenuto lato destro parte posteriore della vespa e parte anteriore sinistra dell' . Il teste ha aggiunto: CP_9
“Preciso che il vespone percorreva la normale corsia di marcia e su di essa si è verificato l'incidente … ciò posso dire in quanto mi trovavo davanti all'ufficio postale e ho visto la dinamica dell'incidente”.
Il teste , anch'egli testimone oculare, ha dichiarato “… stavo Testimone_4 uscendo dal negozio Visco e ho visto l' che percorreva il Corso Cavour verso Piazza Duomo, Parte_2 svoltava all'altezza della posta, improvvisamente a sinistra senza utilizzare l'indicatore di direzione e nonostante il motore avesse azionato il clacson, lo investiva nella parte posteriore destra della fiancata della vespa, mentre l'autovettura lo colpiva con la parte anteriore sinistra, lato guida… vi era solo il conducente e indossava il casco”.
Dalle dichiarazioni dei testimoni – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendo emerso un interesse degli stessi ad accreditare una determinata versione dei fatti – emerge che il sinistro si è verificato come descritto in narrativa dall'attore.
Il conducente della Autobianchina, con la repentina manovra di svolta, ha creato turbativa tagliando la strada al conducente del motociclo che indossava il casco e viaggiava regolarmente sulla sua stessa corsia e con medesima direzione di marcia.
Va, altresì, precisato che i testimoni hanno confermato in maniera precisa e puntuale i punti di contatto delle carrozzerie di entrambi i mezzi coinvolti nell'impatto; inoltre, dalla documentazione fotografica, prodotta da parte attrice, emerge che la vespa ha riportato danni pagina 5 di 15 prevalenti sul lato posteriore destro, a conferma che l'autovettura - percorrendo la stessa direzione di marcia - ha svoltato a sinistra collidendo con il mezzo a due ruote.
Occorre verificare, parimenti, se vi sia una esclusiva responsabilità del danneggiante o se possa individuarsi una corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente.
Per costante orientamento della Suprema Corte, difatti, “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. n. 124/2016).
Ciò in quanto l'art. 2054, co. 2, c.c. in caso di scontro tra veicoli presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Si precisa, in ogni caso, che la prova liberatoria per il superamento della suddetta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – ossia mediante la dimostrazione di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente
– ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ. n.
18340/2013).
Si giungerà, pertanto, ad una pronuncia di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054, co. 2 c.c. ogniqualvolta venga accertato che, nella dinamica del sinistro, entrambi i conducenti coinvolti abbiano tenuto un comportamento negligente, sebbene di forma e in misura diversa.
Occorre, invero, osservare che in caso di illegittima circolazione – perché in violazione di una norma di legge - ricollegabile all'azione o omissione del conducente (il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle norme di legge), si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa nella condotta causativa dell'evento dannoso;
l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pagina 6 di 15 pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato ed a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del preteso danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi del già citato art. 1227, primo comma, c.c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Cost., avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (in tal senso Cass. civ., 26 maggio 2014, n. 11698).
Orbene, dagli elementi emersi nel corso del giudizio è possibile affermare che l'attore ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto.
A tale riguardo, deve precisarsi che le principali norme che presiedono il comportamento dei conducenti di veicoli, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono contenute nell'art. 140 C.d.S., che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e nell'art.141
C.d.S., che impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza.
Va, infatti, ricordato che la condotta di guida deve essere sempre improntata alla massima attenzione e il conducente del veicolo è tenuto a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che erano esigibili.
A tal proposito, giova evidenziare che mediante prova testimoniale, il ha dimostrato Pt_1 di aver mantenuto, nel tratto interessato dal sinistro, un comportamento diligente, in quanto il predetto, oltre ad aver azionato il clacson per segnalare la propria regolare presenza sulla corsia, si è adoperato attivando manovre di emergenza utili al fine di evitare l'impatto senza riuscirci.
In particolare, il teste ha riferito “il vespone percorreva la normale corsia di Tes_1 marcia…l'attore ha tentato una manovra di emergenza per evitare l'urto, ma invano” e il teste ha Tes_2 dichiarato “l'Autobianchina, che percorreva il Corso Cavour verso Piazza Duomo, svoltava
pagina 7 di 15 improvvisamente a sinistra senza utilizzare l'indicatore di direzione nonostante il motore avesse azionato il clacson”; il teste ha precisato “ Ho visto una Autobianchi che percorreva il Corso Cavour con Tes_5 direzione verso il Dumo svoltare improvvisamente a sinistra ed urtare la vespa che percorreva la stessa direzione di marcia. Preciso che la macchina non ha segnalato la manovra di svolta a sinistra”.
Dalle deposizioni testimoniali è emersa la condotta imprudente di e la CP_4 condotta diligente del conducente del motociclo nel percorrere la normale corsia di marcia, sconfessando così la provenienza del motociclo dalla corsia preferenziale, come asserito dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio e, in particolare, dall'istruttoria orale, deve ritenersi che il sinistro stradale è stato esclusivamente conseguenza della condotta negligente di il quale deve essere dichiarato esclusivo responsabile nella CP_4 verificazione del sinistro.
La responsabilità del conducente , peraltro, va esclusa in base alla riferita Pt_1 ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto non sono state ravvisate censure di colpa specifica o generica a suo carico.
Ciò chiarito circa l'an e passando alla determinazione del quantum debeatur, circa il danno subito e il nesso di causalità tra lo stesso e l'evento dannoso, si ritiene di poter richiamare le conclusioni della consulenza medico legale depositata nel corso del giudizio.
Il CTU nominato, dott. , sottoposto l'attore a visita medica ed esaminata la Persona_1 documentazione sanitaria, ha confermato la compatibilità causale tra il danno subito da
[...]
e il sinistro, specificando che: “Sulla scorta dei dati emersi dalla documentazione medica Pt_1 analizzata e dell'obiettività clinica rilevata nel corso della visita di consulenza, è da ritenere che il Sig. Pt_1
in seguito all'incidente riportato il 9.6.2010, abbia riportato un valido traumatismo contusivo-distorsivo
[...] dell'anca sinistra con frattura del collo femorale che ha comportato la necessità di ricorrere ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi.
La disamina degli eventi dimostra comunque il nesso di causalità delle lesioni riscontrate essendo soddisfatti il criterio topografico e quello dell'efficacia lesiva nelle modalità con cui si è verificato l'evento traumatico (trauma contusivo-distorsivo dell'anca sx per caduta da motoveicolo in marcia con frattura del collo del femore). Il
pagina 8 di 15 criterio cronologico ed il criterio della continuità fenomenica sono suffragati dalla rispondenza anatomo-clinica delle lesioni in rapporto al trauma riportato”.
Per quanto concerne le lesioni fisiche subite dall'attore, il consulente medico legale ha ritenuto che “il danno biologico, da intendersi quale compromissione della integrità psico-fisica, è da ritenersi pertanto valutabile nella misura complessiva del 9 %.
E' ammissibile la determinazione in giorni 12 (dodici) di inabilità temporanea assoluta intesa quale impossibilità a compiere i comuni atti del vivere quotidiano (corrispondente ai giorni complessivi di ricovero), di inabilità temporanea parziale nella misura di giorni 30 al 75%, giorni 20 al 50% e di giorni 20 al 25%.
In atto non sussiste pregiudizio sulla cenestesi lavorativa, le spese sostenute da parte attrice sono da ritenersi congrue.”
Le conclusioni del CTU non sono inficiate dalle generiche contestazioni di parte attrice e vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e ben motivate
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. così come ricostruito dalle note pronunce della Suprema Corte (cfr. C.
Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). I giudici di legittimità hanno chiarito che “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale (…). Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte pagina 9 di 15 siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass.,
SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, trattandosi di danno biologico di lieve entità viene liquidato in base all'art. 139 Cda (d.lgs. 209/05), secondo gli importi aggiornati al D.M. 16.7.2024. In particolare, l'art. 139 Cda parametra la liquidazione del danno biologico permanente all'entità dei postumi, secondo un incremento crescente in misura più che proporzionale per ogni punto percentuale di invalidità e decrescente in relazione all'età del soggetto.
Il danno non patrimoniale subito da va, pertanto, liquidato nella seguente Parte_1 misura: € 18.346,99 per il 9% di danno biologico in soggetto di 26 anni all'epoca del sinistro;
€
2.780,91 per danno biologico temporaneo (in particolare, € 786,52 per 14 giorni di inabilità temporanea totale ovvero giorni di ricovero così come precisato dal ctu nei chiarimenti del
6/04/2025), € 1.264,05 per 30 giorni al 75%, € 561,80 per 20 giorni al 50%, € 280,90 per 20 giorni al 25%), per un totale complessivo di € 21.240,26.
Per quanto concerne la richiesta di parte attrice relativa alla personalizzazione del danno non patrimoniale patito da come sofferenza morale e pregiudizi non Parte_1
pagina 10 di 15 patrimoniali lesivi di diritti inviolabili della persona diversi dalla salute, va precisato che l'attore non ha dato prova di ulteriori sofferenze o patimenti che trascendono dalla sofferenza transeunte già prevista nella determinazione del danno biologico.
Infatti, sul punto, in assenza di allegazione e prova di elementi circostanziali rilevanti ad esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 11754 del 15 maggio 2018; Cass. civ. n. 10912 del 7 maggio 2018; Cass. civ. n. 24075 del 13 ottobre 2017). L'attribuzione del danno biologico permanente comprende in ogni caso il ristoro dell'incidenza negativa della menomazione sulle regolari attività quotidiane e sui comuni aspetti dinamico-relazionali della vita.
Alla luce di quanto sopra rilevato, e la Controparte_3 CP_4 CP_1 sono tenuti in solido al pagamento, in favore di , della somma di €
[...] Parte_1
21.240,26 che va devalutata alla data del 09/06/2010 ed ammonta, quindi, a complessivi €
16.326,10.
Tale importo, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal creditore per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del
17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (09.06.2010), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, sull'importo di € 16.326,10 (somma già devalutata) vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, per la complessiva somma di € 25.026,34.
pagina 11 di 15 Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Per quel che concerne il risarcimento del danno patrimoniale relativo alla riduzione della capacità di guadagno futuro il ctu ha ritenuto che “In atto non sussiste pregiudizio sulla cenestesi lavorativa” e, successivamente, a seguito delle controdeduzioni tecniche redatte dal CT di parte
Dott. ha ribadito che “il pregiudizio sulla cenestesi lavorativa è ben riportato dal Consulente Per_2 di parte a livello di definizione generale ma è altrettanto mal riportato nella fattispecie poiché per individuare una maggiore usura o sforzo nello svolgimento delle attività lavorative rispetto a prima dell'evento lesivo bisogna documentarla in maniera specifica ed inopinabile. Il sottoscritto CTU non ha individuato nello specifico alcun pregiudizio in tal senso essendo l'attuale articolarità dell'anca sinistra pressoché completa e l'accorciamento di 2 cm ben compensato dalla presenza di adeguato rialzo che il Periziando riferisce di indossare con regolarità”.
(pagina 4 dei chiarimenti del 10/12/2018).
Per quanto concerne, invece, la richiesta di relativamente al danno Parte_1 patrimoniale, derivante dal riflesso negativo che il danno biologico avrebbe prodotto sulla cenestesi lavorativa, questo giudice ritiene che non è stato adeguatamente provato ed è stato escluso, peraltro, dal CTU.
Sotto il profilo della richiesta dei danni subiti al motociclo LML Star tg. DN58146, si ritiene che non abbia fornito dati certi sulla coerenza tra i danni riportati al Parte_1 motociclo e la dinamica del sinistro oggetto di causa non essendo stati provati – tramite escussione orale del riparatore - che al mezzo siano stati sostituiti i singoli pezzi di ricambio interni ed esterni così come indicati nelle fatture del 12/06/2014; inoltre, non va sottaciuto che le fatture n. 151916 e n. 151917 sono state emesse a distanza di quattro anni dalla verificazione del sinistro, per cui il lasso di tempo intercorso risulta eccessivo per poter ricondurre le predette riparazioni al sinistro per cui è causa, nonostante la documentazione fotografica del mezzo prodotta dallo stesso attore.
A tal proposito, va evidenziato che costante giurisprudenza ritiene che “le scritture proveniente da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad pagina 12 di 15 altre circostanze che ne confortino l'attendibilità” e Cassazione civile, con l'ordinanza n.
3293/2018, ha ribadito come sia “principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione ( v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832 ).
Va disattesa, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno per ritardato conseguimento della laurea non avendo, l'attore, dato prova del nesso causale, ovvero che siano state le lesioni fisiche ed emotive subite a determinare un rallentamento nel conseguimento del titolo potendo essere pervenuti - nel corso degli studi accademici - molteplici variabili e fattori esterni che esulano dalle conseguenze del sinistro.
Deve, poi, riconoscersi a il rimborso delle spese mediche - per l'esecuzione Parte_1 di visite specialistiche, acquisto di farmaci e presidi medici durante il decorso clinico - documentate in giudizio e ritenute congrue dal CTU, pari a € 440,32 da rivalutare a partire dalla singola erogazione.
e la vanno, quindi, condannati in Controparte_3 CP_4 Controparte_1 solido al pagamento, in favore di , della somma di € 25.026,34 (aggiornata Parte_1 all'attualità) a titolo di danno non patrimoniale ed € 440,32 per le spese mediche sostenute da rivalutare a partire dalla singola erogazione.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, la Controparte_1 CP_3
e vanno condannati in solido a pagare, in favore di , le
[...] CP_4 Parte_1 spese di lite liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del decisum (scaglione da € 26.001,00 fino a 52.000,00, applicando i valori medi) nel seguente modo: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 7.616,00 oltre € 668,00 per contributo unificato, bollo e notifiche.
pagina 13 di 15 Le spese di CTU medico-legale, atteso l'accoglimento della domanda di , Parte_1 sono poste definitivamente a carico solidale di di e della CP_4 Controparte_3
Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1286/2012 r.g., vertente tra
[...]
(attore) e (già (convenuta), e nei Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 confronti di (convenuta contumace) e (convenuto Controparte_3 CP_4 contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e di CP_4 Controparte_3
2. dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente della
ME93045 e, per l'effetto, condanna in solido Controparte_9 CP_4
e la pagare in solido, a , la somma Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 di € 25.026,34 (già attualizzata), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, e all'ulteriore somma di € 440,32, a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, da rivalutare a decorrere dai singoli pagamenti e maggiorata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata;
3. condanna la e in solido al Controparte_1 CP_4 Controparte_3
pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per Parte_1 compensi, € 668,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale della di Controparte_1
e di . CP_4 Controparte_3
Così deciso in Messina il 8 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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