Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 17780/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17780/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 29/02/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 05/12/2024
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1
alla Via S. Biscardi n.13 presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Bargi e
Marco Jannon dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE
E
, c.f.: , , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuliana Vosa ( ) e Andrea Vosa C.F._2
( presso i quali è elettivamente domiciliato in Napoli C.F._3
alla Via Giuseppe Fiorelli 14, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
NONCHE'
con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gaetano Filangieri 21 presso lo studio dell'avvocato Alfredo Cursio, giusta procura rilasciata su foglio a parte e depositata unitamente alla comparsa di costituzione.
- CHIAMATO IN CAUSA
E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_2
p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bonito del foro di VE (c.f.
), in virtù di procura generale alle liti conferita per atto C.F._6 del notaio del 18.12.2014, rep. 186905, racc. Persona_1
30367, tutti elett.te dom.ti per il presente atto in VE alla via Campane 18
- CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
(Partita IVA , in Controparte_4 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Parco Margherita, 23, presso e nello Studio dell'Avv. Antonio
Silvio Gandino (C. F. ) che la rappresenta e difende in C.F._7
forza di procura generale alle liti per Notaio di Torino, del Persona_2
27.04.2017, repertorio n. 81957, raccolta n.38077
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..
Conclusioni: all'udienza del 12/09/2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69,
- 2 - in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
In assenza di questioni preliminari di rito, e passando subito al merito della controversia, va premesso che la prospettazione di parte attrice pone prioritariamente in luce il problema del profilo di responsabilità in cui sarebbe incorsa la parte convenuta, compito interpretativo rimesso al Giudice.
Sul punto va chiarito che, secondo il costante indirizzo di legittimità, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato postulato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il Giudice renda una pronuncia in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, id est l'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043 c.c., laddove la pronuncia si fondi su fatti ritualmente allegati e provati, essendovi solo il divieto di attribuire alla parte un bene della vita diversa da quello richiesto (tra le ultime, Cass. n. 2308/2007, Cass. n.
11039/2006, Cass. n. 17764/2005; specificamente, per Cass. n. 12694/1999,
"non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che, investito di una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., fondi l'accoglimento della domanda sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c.").
Ciò detto deve doverosamente inquadrarsi la controversia in oggetto nell'ipotesi dell'art. 2051 c.c., avendo assunto la parte attrice, quale presupposto dell'invocata responsabilità della convenuta, l'omessa o negligente manutenzione delle aree condominiali.
Orbene, gli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. seguono sinteticamente ( cfr. da ultimo Cass. n. 18075/18), tra gli altri, i seguenti principi di diritto: a)
«l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle
- 3 - caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art.
2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere».
Sotto quest'ultimo profilo, si è, peraltro, precisato “che l'imprevedibilità – idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità –deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati”. Sicché, “può rilevarsi come
l'oggettiva imprevedibilità si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva”.
- 4 - Dunque, il custode può liberarsi dalla responsabilità ascrittale dimostrando che l'evento è determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass. n. 4963/2019).
Va esclusa, dunque, la responsabilità del custode laddove sia accertato che la presenza della sostanza oleosa sia fresca e il fatto che la stessa si sia appena formata non abbia consentito al responsabile custode dell'area, preposto alla sua manutenzione, di porvi in alcun modo rimedio tempestivamente.
La Corte di Cassazione (vedi soprattutto la sentenza n. 15042/2008) ha specificato, poi, che l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è a carico del custode, gravando sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653).
La Corte ha chiarito come i suddetti principi esprimono, nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilità per danno da cose in custodia, tanto che il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio "cuius commoda, eius incommoda" (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi) sia in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui.
Dunque, il custode risponde diversamente secondo che le insidie siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, ad esempio l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.) o piuttosto che si tratti di situazioni di
- 5 - pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
(quale ad esempio la perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio ovvero l'abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art, 2051
c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo ( cfr. Trib. Varese n. 149/05).
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito, corroborando l'esistenza di tale ipotesi allorquando il fattore di pericolo, creato occasionalmente da terzi, abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Quest'ultima condizione è ravvisabile laddove la situazione che determina il danno non sia la conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza dell'area sottoposta a custodia, ma si verifichi in maniera inattesa ed incontrollabile, per una repentina e non specificamente prevedibile alterazione della cosa, tanto da non ammettere un immediato intervento di
- 6 - sorveglianza e riparazione da parte dell'amministrazione custode ( cfr. Cass.
n. 2308/07), oppure sia provocata dalla stessa condotta dell'utente.
Tutto ciò premesso, ritiene questo tribunale che il dato più significativo emerso dall'istruttoria compiuta è che l'elemento che ha provocato la caduta dell'attore è stata la presenza di una sostanza gelatinosa ( cfr. e, CP_5
presenti all'accaduto) sulla rapa di scale che dal secondo Controparte_6
piano del condominio porta al primo.
Orbene, come detto in precedenza, solo laddove sia esigibile un intervento da parte del custode per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area, quanto meno in termini di segnalazione della situazione di pericolo e non piuttosto laddove la stessa si sia verificata "illico et immediate", è possibile addossare la responsabilità del sinistro al soggetto deputato alla sua cura e manutenzione
(Tribunale Roma sez. XII, 15/03/2018, n.5640).
Propriamente per l'ipotesi della macchia d'olio ( o di qualunque altra sostanza viscida e atta a provocare la caduta), è stato altresì affermato – seppur in tema di obbligo alla manutenzione delle strade - che ( cfr. Tribunale Campobasso,
22/08/2017, n.502 ), “Nel caso in cui la caduta da un ciclomotore sia stata cagionata non da un difetto strutturale della carreggiata ma dalla presenza sull'asfalto di olio proveniente da un cassonetto dei rifiuti, è esclusa la responsabilità dell'Ente gestore della strada qualora sia provato che l'Ente non avesse avuto conoscenza di tale situazione e che la macchia d'olio si fosse creata non molto tempo prima del sinistro, sì da escludersi che la situazione di pericolo fosse insorta in un tempo tale da consentire al CP_7 di averne conoscenza e di intervenire per rimuoverla”.
Orbene, nel caso di specie risulta pienamente provata l'interruzione del nesso causale tra la presenza dell'elemento insidioso e il danno da esso provocato per la circostanza che il primo era da ritenersi frutto di un accadimento accidentale e talmente repentino da non consentire al di porvi CP_1
rimedio in tempi brevi : invero, i testi escussi non riferiscono di altre cadute nel medesimo punto, né assume che l'amministratore del condominio fosse
- 7 - stato avvertito di precedenti episodi nella medesima giornata rimanendo inerte, anzi essendo invece verosimile essendo l'attore la prima persona a passare sulla sostanza gelatinosa la stessa si trovava in quella sede solo da poco tempo, e non certo da un tempo utile ad attivare le procedure di segnalazione o rimozione, con conseguente possibilità di ritenere provata la causa esimente di responsabilità del . CP_1
Dall'infondatezza della pretesa dell'attore consegue il rigetto della domanda spiegata.
Il rigetto della domanda attorea comporta Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento della domanda di garanzia e manleva formulata dal condominio nei confronti della e nei confronti di Controparte_3
, nonché della domanda di garanzia formulata da Controparte_2
quest'ultimo nei confronti della ... Controparte_4
Quanto alle spese di lite a norma dell'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio, possono essere compensate per intero tra parte attrice e parte convenuta, perché sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” (come reintrodotte da Corte
Cost. sentenza del 19 aprile 2018, n. 77), costituite dal fatto che la domanda viene rigettata sulla base di un iter argomentativo parzialmente difforme da quello prospettato dalle difese della parte convenuta. e anche tra convenuto e chiamati in causa, nonché tra e l' CP_2 Controparte_4
vanno interamente compensate, trattandosi in questo caso di azioni di chiamata in garanzia fondate su rapporto contrattuale, correttamente esperite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da Parte_2
2) Dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dal convenuto condominio nei confronti di Controparte_8 Controparte_2
- 8 - nonché della domanda formulata da quest'ultimo nei confronti della CP_4
[...]
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 2 Aprile 2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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