Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1164/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1164/2024 tra
(avv. PAIANO TOMMASO)Parte_1
OPPONENTE e (avv.ti ORNATI ANDREA e ZURLO RAFFAELE) Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 29 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Paiano per che, a ciò invitato dal Giudice, conclude come da memoria ex art. 171 Parte_1 ter n. 1 c.p.c. e l'Avv. Positano in sostituzione degli Avv.ti Ornati e Zurlo per Controparte_1 che richiama le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva e insiste affinché sia esperito il tentativo di mediazione. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1164/2024
promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Paiano come da mandato in atti, OPPONENTE contro Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo come da mandato in atti,
OPPOSTA
Conclusioni per l'opponente: Come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Conclusioni pe l'opposta: Come da comparsa di costituzione e risposta
. OGGETTO: “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 1973/2019 emesso dal Tribunale di Parma il 21.11.2019”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La controversia trae origine dall'emissione del suindicato decreto ingiuntivo, ottenuto dalla cessionaria del credito con il quale è stato ingiunto a di Controparte_1 Parte_1 pagare l'importo di 7.956,61 Euro, a titolo di ratei dovuti e accessori pattuiti, in forza di due contratti di finanziamento, per prestito personale, stipulati con Findomestic Banca S.p.A., l'uno, identificato come rapporto n. 10038050635506 con saldo debitorio di 3.944,24 Euro, l'altro, identificato con il n. 20058964388101 con saldo a debito del cliente di 4.012,37 Euro, come da estratti conto prodotti. ha proposto tardivamente l'opposizione a ciò autorizzato da apposita ordinanza Parte_1 emessa il 05.02.2024 dal Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale, applicativa dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del
2 06.04.2023 n. 9479 in tema di clausole abusive contenute in contratti stipulati tra professionista e consumatore, fattispecie negoziale qui ricorrente. Nell'atto di citazione, l'opponente ha dedotto essenzialmente l'insufficienza della prova scritta versata dalla controparte ai fini della concessione del decreto ingiuntivo e nel giudizio di merito, poiché mancanti i due contratti di finanziamento fonte del credito.
costituendosi, ha provveduto al deposito dei contratti stipulati da e Controparte_1 Parte_1 dedotto l'inammissibilità delle questioni introdotte dall'opponente, poiché non afferenti all'abusività delle clausole contrattuali;
ha eccepito anche la nullità dell'atto introduttivo per mancato avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. rito ante Cartabia, chiesto il previo esperimento del procedimento di mediazione e ribadito, nel merito, la fondatezza dell'ingiunzione di pagamento ottenuta dal Tribunale. Non sono stati espletati accertamenti istruttori e la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'opposizione tardiva qui proposta:
- è ammissibile e legittimata dal provvedimento adottato dal G.E nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 133/2024 rge, che ha quale debitore esecutato , Parte_1 quale creditore procedente e terzo pignorato l' Controparte_1 CP_2
- è altresì tempestiva, essendo stata proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni assegnato dal menzionato provvedimento, pronunciato a seguito della verificata e documentata circostanza che il giudice del procedimento monitorio non ha fatto riferimento alcuno, nel d.i. n. 1973/2019 emesso, al profilo di abusività delle clausole contrattuali, né ha avvertito il consumatore ingiunto della esclusiva possibilità di far valere tale profilo opponendosi al decreto;
- è scevra dalla nullità formale eccepita dalla società opposta e riferita al mancato avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. vecchio rito, in quanto occorre avere riguardo, nel caso che ci occupa, alla notifica della citazione in opposizione, non al deposito del ricorso monitorio come prospettato dalla società opposta, né alla notifica del decreto ingiuntivo secondo la previsione dell'art. 643 c.p.c., atteso che l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 650 c.p.c. non sospende gli effetti del decreto ingiuntivo, né priva quest'ultimo dell'efficacia del giudicato (cfr. Cass. civ. Sez. II, 24.03.2021, n.8299): alla controversia è pertanto applicabile il nuovo rito Cartabia, risultando notificato l'atto introduttivo il 08.04.2024, da cui la correttezza dell'avvertimento dato alla società opposta in citazione quanto al termine di costituzione;
- è un giudizio che, per consolidato orientamento giurisprudenziale ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 13.01.2022, non ha natura impugnatoria, con cognizione ristretta alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, nel caso specifico, alla verifica officiosa di conformità a legge delle clausole pattizie sottoscritte dal contraente debole: in ragione di tale natura e dell'oggetto della cognizione, il deposito dei contratti di finanziamento unitamente alla comparsa di costituzione di non può dirsi tardivo, ma al contrario imprescindibile per il Controparte_1 compimento dell'accertamento riservato al giudice dell'opposizione nella scansione processuale delineata dalla sentenza a Sezioni Unite sopra richiamata;
3 - è ad oggetto vincolato, poiché, da un lato, tiene ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato, con la conseguenza che i rilievi di circa il difetto dell'originaria prova scritta ex art. 634 Parte_1
c.p.c. per l'emissione del decreto n. 1973/2019, non sono qui proponibili;
dall'altro, permette al debitore-consumatore di recuperare la tutela piena ed effettiva, di cui non ha potuto beneficiare, e al giudice, in via esclusiva, di compiere nel contraddittorio delle parti la verifica sul titolo contrattuale, con possibilità di pervenire alla revoca, modifica o conferma del decreto;
- non ha visto l'opponente introdurre censure specifiche a singole poste, diciture, previsioni negoziali;
tuttavia, tale difetto di allegazione non è risolutivo nella presente controversia, essendo chiamato il giudicante a compiere d'ufficio l'accertamento sul titolo negoziale e verificarne la rispondenza a legge;
l'esclusività dell'accertamento giudiziale oggetto della presente causa non è delegabile e, alla luce di quanto accertato dalle risultanze in fascicolo e di quanto si va ad esporre nel prosieguo, la rimessione delle parti avanti il mediatore (nella quale ha insistito la società opposta) appare del tutto contraria agli interessi del contraente debole, a cui l'opposizione tardiva, nel quadro tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione, intende assicurare protezione piena;
- è fondata e da accogliere, poiché non ha oggettivamente permesso a questo Controparte_1
Giudice di verificare l'abusività delle clausole negoziali, avendo depositato come documenti n. 6 e n. 7 due contratti di finanziamento che, seppur intestati a hanno un Parte_1 contenuto palesemente inconciliabile con le caratteristiche e ammontare del credito vantato da così come dedotto nel ricorso monitorio e poi nella comparsa di Controparte_1 costituzione, come risultante dai dati contabili registrati nell'estratto conto dei rapporti n. 10038050635506 e n. 20058964388101, nonché nelle diffide di pagamento ai docc. 8 e 9 di parte opposta;
gli estratti conto messi a disposizione da espongono finanziamenti a CP_1 favore di di 10.862,77 Euro e di 7.000,00, le comunicazioni di decadenza Parte_1 dal beneficio del termine inviate al cliente nel 2017 indicano importi finanziati di 12.482,51 Euro e di 7.361,00 Euro, nonché pagamenti ricevuti dal cliente per 12.122,51 e 6.911,00 Euro;
i due contratti prodotti, nei quali è omesso qualunque numero identificativo dei rapporti, si legge che il primo finanziamento del settembre 2005 fu concesso a per Parte_1 acquisto di mobili e per importo di 1.300,00 Euro, da restituire in dodici rate da 119,05 Euro;
nel secondo contratto del 14.04.2007( il numero identificativo è vergato a mano su un foglio separato che non offre alcuna garanzia di continuità con il testo negoziale), viene fatto riferimento al finanziamento della somma di 1.010,00 Euro per l'acquisto di una TV a colori
, da restituire in dieci rate previste di 105,51 Euro;
è evidente che i due contratti prodotti da non sono quelli da cui origina il credito portato dal provvedimento monitorio Controparte_1
e che questi ultimi non sono stati forniti dalla società opposta, con la conseguenza che manca del tutto la prova del diritto affermato, per essersi sottratta alla verifica Controparte_1 giudiziale oggetto della presente causa. Ne consegue che l'opposizione tardiva di è da accogliere, con revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di liquidate Controparte_1 come in dispositivo a favore del difensore dell'opponente, che lo ha chiesto a norma dell'art. 93 c.p.c. poiché antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
così decide:
[...]
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1973/2019 emesso dal Tribunale di Parma il 21.11.2019;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 opposizione, liquidate in 2.547,00 Euro per compenso e 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma il 29 gennaio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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