Articolo 740 bis del Codice di procedura penale
Articolo 717Articolo 740 ter
Versione
15 agosto 2009
Art. 740-bis.
(( (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate).

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale e' stata pronunciata la sentenza ovvero e' stato adottato il provvedimento di confisca.
2. La devoluzione di cui al comma 1 e' ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.
Entrata in vigore il 15 agosto 2009
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