Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 281/2022 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE e dell'avv. TAGLIOLI BERTUZZI BENEDETTA ( CORSO ITALIA N. 35 40017 SAN GIOVANNI IN C.F._2
PERSICETO; ,
APPELLANTE contro
UALE MANDATARIA DELLA Controparte_2 CP_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FERRARI AMOROTTI GIUSEPPE
APPELLATO
(C.F. , e per essa quale Controparte_4 P.IVA_2 mandataria C.F. ) Controparte_5 P.IVA_3
Con il patrocino dell'avv. Giuseppe Carteni Foro di Lodi (C.F. ) C.F._3
INTERVENUTO Per l'appellante: “Perché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare 1. In via preliminare, perché venga dichiarata la carenza di legittimazione ad agire della CP_4
2. Sempre in via preliminare la nullità della sentenza per omessa motivazione;
3. Nel merito nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con CP_3 conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della pagina 1 di 6
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
4. In via processuale: rimettere sul ruolo la causa onde esperire la CTU chiesta e non ammessa.
5. Con riforma della sentenza di primo grado anche in punto si spese e conseguente condanna della parte appellata delle spese di primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_6 reiectis, previe le declaratorie del caso e di ragione e gli incombenti di rito,
In via preliminare, dichiarare inammissibile il presente appello, stante la mancanza dei requisiti richiesti ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi di cui in premessa;
In via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1698/2021 emessa dal Giudice Dott. Roberto Masoni del Tribunale di Modena, pubblicata il 16/12/2021 a definizione del procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. R.G. 5337/2019;
In subordine, nella denegata ipotesi, confermare la sentenza n. 1698/2021 emessa dal Giudice Dott.
Roberto Masoni del Tribunale di Modena, pubblicata il 16/12/2021 a definizione del procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. R.G. 5337/2019 oggetto della presente impugnativa limitatamente alle somme non contestate nel presente giudizio, pari ad € 25.172,53, oltre successivi interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo, condannando parte appellante al relativo pagamento. In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_4 contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di ragione e gli incombenti di rito,
In via preliminare, dichiarare inammissibile il presente appello, stante la mancanza dei requisiti richiesti ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi di cui in premessa;
In via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1698/2021 emessa dal Giudice Dott. Roberto Masoni del Tribunale di Modena, pubblicata il 16/12/2021 a definizione del procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. R.G. 5337/2019;
In subordine, nella denegata ipotesi, confermare la sentenza n. 1698/2021 emessa dal Giudice Dott.
Roberto Masoni del Tribunale di Modena, pubblicata il 16/12/2021 a definizione del procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. R.G. 5337/2019 oggetto della presente impugnativa limitatamente alle somme non contestate nel presente giudizio, pari ad € 25.172,53, oltre successivi interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo, condannando parte appellante al relativo pagamento.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1549/19 del Tribunale di Modena, Controparte_1
con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in solido con della somma di € 46.682,43, CP_7
oltre interessi e spese della procedura monitoria, deducendo l'illecito conteggio degli interessi da parte della banca e/o comunque la non esatta individuazione del capitale dovuto, e chiedendo l'accertamento del saldo effettivo (in dare e/o avere), con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o mancanza di prova sul credito, con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo di debito.
pagina 2 di 6 2. Si costituiva in giudizio mandataria di Controparte_6 Controparte_3
chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione, e, in subordine, la condanna dell'opponente a pagare alla banca la somma che fosse risultata giusta e/o dovuta.
3. Respinta l'istanza di ammissione di c.t.u. contabile, con sentenza n. 1698/2021 il Tribunale di
Modena rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese.
Osservava in particolare il giudice che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si affermava, in termini estremamente generici e vaghi, che la banca avrebbe “applicato sicuramente in modo illegittimo il calcolo degli interessi e più in particolare - cms- anatocismo- antergazione e/o postergazione della valuta – cosi detti interessi occulti”, ma tali doglianze erano state avanzate senza fondamento probatorio di sorta, con un atto citazione redatto, per genericità, ai limiti della nullità (art. 164 c.p.c.). A nulla rilevava che solo all'udienza del 19 dicembre 2019 fosse stata prodotta perizia econometrica che avrebbe evidenziato l'illegittimo calcolo degli interessi di due (su tre) contratti di c.c. aperti presso e garantiti dal;
da ciò conseguiva il rigetto dell'opposizione. CP_2 CP_1
4. ha impugnato la sentenza. CP_1
Ha resistito è intervenuta per il Controparte_3 Controparte_4
tramite della mandataria nella sua qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_5 CP_3
come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 dicembre
[...]
2022 n. 148 – Parte Seconda.
All'udienza cartolare del 17.4.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. I motivi di gravame sono indicati nell'atto di citazione in appello nei seguenti termini: “a. in primo luogo è da evidenziarsi l'estrema stringatezza della sentenza;
se, infatti, si toglie la parte introduttiva e la trascrizione degli illeciti asseriti dall'attore, i motivi si riducono a sette righe;
b. in pratica, non solo le diffuse contestazioni dell'attore non vengono riportate nell'esposizione del fatto, ma nemmeno in punto di diritto vengono minimamente analizzate;
c. il Giudice asserisce che l'atto di citazione sarebbe generico “ai limiti della nullità”; ma non lo dichiara nullo perché, in realtà, l'atto è validissimo indicando con precisione tutte le irregolarità contestate e che, poi, sono state provate con le perizie allegate in atti;
d. dovendo, poi, comunque tener conto delle perizie allegate, questi asserisce che a nulla rileva “che solo all'udienza del 19.12.2019” sia stata prodotta perizia econometrica;
dimenticando che la suddetta udienza era la prima udienza;
parte attrice, quindi, che aveva la possibilità di depositare le perizie fino al termine della seconda memoria 183, correttamente e tempestivamente le aveva appena possibile depositate;
e. ora, è ovvio, il Giudice non è tenuto a condividere le perizie;
ma deve spiegare perché. Nel presente caso, invece, non solo non spiega perché
pagina 3 di 6 non condivida le perizie stesse, ma addirittura dice in modo apodittico che a nulla rileverebbe il deposito;
ma, nuovamente, non dice perché. In pratica la sentenza è viziata di nullità per mancanza di motivazione;
f. mancanza di motivazione anche in ordine alla non ammissione della CTU;
non ammessa senza che alcuna spiegazione sia stata indicata e nell'ordinanza con cui si fissava l'udienza di conclusioni e nella sentenza;
g. nel merito, quindi, non vi è, nuovamente, alcuna motivazione del perché il Giudice non ritenga sussistere le irregolarità che, si ripete, con precisione e puntualità erano state sollevate”.
In sostanza, l'appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata e la mancata ammissione di una c.t.u. contabile.
6. L'appello è infondato.
Questo è il tenore dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado: “…la banca asserisce che l'ingiunto dovrebbe: -pagare Euro 22.189,46 quale saldo debitore sul c/c n. 2446540; - pagare Euro 4.085,85 per residuo prestito aziendale n.3922842; Euro
17.424,05, quale residuo per prestito aziendale n. 3950023; - infine, Euro 2.983,07, per fatture non pagate sul c/c per BA;
4. Che è interesse del Sig. impugnare ed opporre il D.I. n. Controparte_1
1549/2019 nei suoi confronti emesso per i seguenti motivi di DIRITTO 1. in primo luogo, si osserva che i quattro rapporti per i quali la banca procede dovranno essere esaminati separatamente.
2. in secondo luogo, si osserva, relativamente ai contratti di c/c trattarsi di contratti nell' ambito dei quali la banca ha applicato sicuramente in modo illegittimo il calcolo degli interessi e più in particolare: - commissione massimo scoperto;
- anatocismo;
- antergazione e/o postergazione della valuta;
- così detti “interessi occulti”;
3. per quanto attiene ai finanziamenti, ha applicato interessi illegittimi legati all'indeterminatezza e/o all'anatocismo;
4. Il tutto come la parte attrice si riserva di dimostrare in corso di causa non avendo, visti i tempi estremamente ristretti per l'opposizione, il tempo materiale, allo stato delle cose, di far periziare i rendiconti bancari e/o il contratto;
5. In sintesi, il Sig. contesta Controparte_1
l'esattezza degli interessi calcolati a suo danno in quanto non correttamente applicati e/o non provata la debenza;
.”.
All'atto, caratterizzato – come correttamente rilevato dal primo giudice – da una assoluta genericità e privo di qualsivoglia concreto riferimento agli specifici rapporti dedotti in giudizio e alla documentazione prodotta dalla a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, non risulta allegato CP_3
alcunchè.
Soltanto successivamente, nel corso della prima udienza l'opponente, odierno appellante, ha depositato una perizia di parte, ma con la memoria ex art. 183, VI co. n. 1) c.p.c. non ha effettuato alcuna pagina 4 di 6 precisazione in ordine alle allegazioni del tutto generiche e astratte contenute nell'atto introduttivo e, soltanto con la terza memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., ha chiesto l'ammissione di una c.t.u. contabile.
7. Orbene, va ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice” (Cass., n. 15219/2007; conformi Cass., n. 9461/2010; Cass., n.
326/2020; Cass., n. 18922/2024).
Nel caso di specie, appare pienamente condivisibile la decisione del tribunale di non ammettere una c.t.u. contabile a fronte della totale genericità assertiva degli atti difensivi dell'opponente - odierno appellante, che si è limitato a richiamare in modo generale, astratto e aspecifico una pluralità di istituti,
e a depositare in corso di causa una perizia stragiudiziale che, oltre a non avere “valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass., 33503/2018), non può di per sé supplire alla pressochè totale carenza assertiva degli atti difensivi.
Va in proposito sottolineato che l'assoluta indeterminatezza delle affermazioni contenute nell'atto introduttivo, oltra a essere inidonea a fondare giuridicamente l'opposizione, neppure consente alla controparte, per altro verso, di svolgere difese adeguate.
8. L'appello va pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata e all'intervenuta le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuna di esse, in
€ 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna il 28 gennaio 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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