Sentenza 16 maggio 1975
Massime • 2
La regola dettata dal terzo comma dell'art 157 cod proc civ,secondo cui la nullita non puo essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi in cui la nullita non possa pronunciarsi che su istanza di parte e non riguarda percio i casi in cui, invece, la nullita si deve rilevare d'ufficio. La regola non trova quindi applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullita si ricolleghi a un difetto di attivita del giudice al quale incombeva l'Obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarita del processo.*
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione il debitore esecutato e litisconsorte necessario in senso sostanziale e processuale. Ne consegue che, se la sentenza che ha deciso la opposizione non e stata impugnata anche nei suoi confronti, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cod proc civ.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/1975, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 16 maggio 1975 |
Testo completo
La regola dettata dal terzo comma dell'art 157 cod proc civ,secondo cui la nullita non puo essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi in cui la nullita non possa pronunciarsi che su istanza di parte e non riguarda percio i casi in cui, invece, la nullita si deve rilevare d'ufficio. La regola non trova quindi applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullita si ricolleghi a un difetto di attivita del giudice al quale incombeva l'Obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarita del processo.*