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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 307 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Me- Pt_1
loni che, unitamente all'all'avv. Federico Meloni, la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellante contro
(p.i. ), con sede a Ca- Controparte_1 P.IVA_2
gliari e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Angelo Lumi- noso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellato pagina 1 di 20 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello di Cagliari, in to- tale riforma della sentenza appellata,
in via principale
A) confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, riget- tare ogni avversa domanda;
B) dichiarare l'insussistenza del diritto del Fallimento SS alla restitu- zione del prezzo richiesto sino alla liberazione dell'immobile per cui è causa in
Via Tuveri dall'ipoteca per €.6.000.000,00 a suo tempo iscritta a ga- Pt_1
ranzia di debito della società CP_1
C) accertare e dichiarare in via di eccezione la compensazione tra il credito azionato dal e tutti i crediti opposti dalla società Controparte_1 [...]
tra cui in particolare: Parte_1
a) il credito per spese giudiziali per complessivi €.12.690,82 liquidate a fa- vore di nell'ordinanza 14/19 maggio 2010 del Tribuna- Parte_1
le di nel giudizio iscritto al n.803 RAC 2010; Pt_1
b) il credito per risarcimento dei danni riconosciuto a favore di Parte_1
nella predetta ordinanza 14/19 maggio 2010 nella misura liquidata
[...]
nel corso del presente giudizio e corrispondente al valore dell'immobile, ovve- ro liquidata con valutazione equitativa anche alla luce dei redditi ritraibili dallo stesso ove libero da ipoteche;
D) con il rimborso delle spese processuali
Nell'interesse di parte appellata: voglia la Corte d'appello, disattesa ogni pagina 2 di 20 contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado;
2) nel merito, per tutti i motivi dedotti nella superiore espositiva e per quelli dedotti negli atti difensivi del primo grado del giudizio, rigettare l'appello pro- posto dalla e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
impugnata;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio, il Fallimento Controparte_2 Pt_1
chiese l'ingiunzione del pagamento di euro 3.000.000,00 nei confronti della
(in breve , esponendo che: Parte_1 Parte_1
▪ quest'ultima, con rogito del 19 dicembre 2008, aveva ceduto alla la proprietà di alcuni beni immobili ubicati in CP_1 Pt_1
in via Tuveri n. 14 per il prezzo di euro 3.600.000,00, di cui eu- ro 3.000.000,00 corrisposti con le somme ottenute a mutuo fon- diario dalla (Cassa di Risparmio della Provincia di Te- CP_3
ramo s.p.a.); l'importo residuo avrebbe dovuto essere versato entro i successivi 12 mesi;
▪ all'esito di un procedimento nel quale la era rimasta CP_1
contumace (causa n. 803/2010 R.G.), la aveva ot- Parte_1
tenuto dal Tribunale di Cagliari la risoluzione del contratto per mancato versamento del saldo prezzo e la condanna della con-
pagina 3 di 20 venuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudi- zio, nonché la condanna alla rifusione delle spese processuali, pari ad euro 12.690,82 (ordinanza del 19 maggio 2010);
▪ con sentenza del 9 giugno 2010 il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento della CP_1
Contro il decreto ingiuntivo la debitrice ingiunta propose opposizione al fine di ottenere:
a) la revoca del decreto ingiuntivo;
b) la compensazione, in via di eccezione, del credito da restituzione con il proprio maggior credito (spese giudiziali e risarcimento danni) ricono- sciuto dall'ordinanza del 14 maggio 2010;
c) la condanna del Fallimento al risarcimento di tutti i danni cagionati dal- le iscrizioni eseguite in data 21 maggio 2015 in forza del decreto in- giuntivo opposto.
A fondamento delle domande, la spiegò che: Parte_1
- sul complesso immobiliare di via Tuveri in gravava ipoteca Pt_1
iscritta dalla Banca Tercas di Teramo a garanzia del mutuo fondiario erogato in favore della nel contesto della vendita immobi- CP_1
liare del 19 dicembre 2008;
- dalla risoluzione del contratto era sorto in capo all'acquirente ina- dempiente l'obbligo di restituirle l'immobile libero da qualunque gravame e, in particolare, dall'ipoteca volontaria consentita dalla
SS a favore della Banca Tercas;
- conseguentemente, ex art.1460 c.c., al non sarebbe spetta- CP_1
pagina 4 di 20 ta la restituzione del prezzo pagato sino a che non avesse provveduto alla liberazione dall'ipoteca;
- i danni patiti, pari alle somme dovute per la liberazione dei beni dalla ipoteca, erano superiori all'ammontare del credito azionato dal
[...]
; Pt_2
- ulteriori danni erano ascrivibili alla sostanziale indisponibilità giuri- dica dei beni oggetto della vendita del 19 dicembre 2008, conse- guenza del gravame promosso dal davanti alla Corte CP_1
d'Appello contro la pronuncia di risoluzione, che aveva condotto ad una situazione di stallo protrattasi dalla notificazione dell'atto di ap- pello del 12 luglio 2010 sino alla pubblicazione della sentenza in da- ta 3 marzo 2015;
- ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il Falli- mento aveva proceduto a iscrizioni ipotecarie sui beni dell'esponente per un valore non inferiore ad euro 50.000.000,00, dando così luogo ad un palese abuso del diritto ex artt. 2874 e ss. c.c.
*
Nel resistere all'opposizione, il eccepì: CP_1
a) l'inapplicabilità dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., in ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto;
b) l'inoperatività della compensazione in quanto l'opponente nel pro- cedimento di risoluzione non aveva allegato di aver subito danni a causa dell'iscrizione ipotecaria;
c) che l'ipoteca non era stata iscritta per un importo esorbitante rispet-
pagina 5 di 20 to al credito in oggetto né aveva investito immobili di valore tale da superare i limiti stabiliti dall'art. 2874 c.c.
*
Con sentenza n. 1562 pubblicata il 17 maggio 2021, dichiarata la parziale compensazione tra le ragioni di credito vantate dalle parti in lite, il Tribunale di
Cagliari revocò il decreto ingiuntivo n. 1097/2015 del Tribunale di Cagliari in data 24 aprile 2015 e, per l'effetto, condannò l'opponente al pagamento in fa- vore del di euro 2.986.028,15, oltre interessi al tasso legale dall'11 CP_1
marzo 2015 al saldo.
Sul rilievo che l'exceptio non rite adimpleti contractus opera esclusivamen- te nella prospettiva di esecuzione del contratto, il primo giudice respinse l'eccezione atteso che il credito da restituzione del era conseguenza CP_1
di legge dell'avvenuta dichiarazione di risoluzione del contratto.
In merito all'eccezione di compensazione, sull'assunto che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusiva- mente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, il Tribunale ritenne operante la compensazione limitatamente alle spese giudi- ziali liquidate con l'ordinanza del 14 maggio 2010, dato che il capo della deci- sione contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo, senza che rilevi la natura della pronuncia cui accede.
Quanto all'invocata condanna (generica) al risarcimento dei danni, dall'opponente ricollegata alle somme necessarie per la liberazione dei beni pagina 6 di 20 dall'ipoteca, il primo giudice rilevò come il credito in questione fosse stato contestato dal , il quale aveva evidenziato che nel procedimento RG CP_1
803/2010 la non aveva allegato di aver subito danni a causa della Parte_1
iscrizione ipotecaria effettuata dalla ma aveva lamentato il pregiudizio CP_1
derivante dal mancato pagamento del residuo prezzo e comunque dalla manca- ta disponibilità giuridica del bene alienato, posto che ha ripetutamente ricevu- to da terzi offerte di acquisto ben vantaggiose che ha dovuto ovviamente rifiu- tare in virtù della vigenza del vincolo contrattuale assunto con la CP_1
Per l'effetto, data la natura controversa dell'an debeatur, il Tribunale ritenne l'inammissibilità della compensazione.
Ancora il Tribunale rigettò la domanda di condanna al risarcimento dei dan- ni derivanti dalle iscrizioni ipotecarie eseguite in data 21 maggio 2015, sulla scorta dell'insegnamento di legittimità per cui l'iscrizione di un'ipoteca giudi- ziale per un valore superiore alla cautela da somministrarsi non integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, poiché il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato a rispondere per danni da illecito aquiliano non consen- tendolo le disposizioni di cui agli artt. 2740, 2828 e 2877 c.c., restando, infatti, salva la possibilità di configurare, a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale – ex art. 96, primo comma, c.p.c. – solo qualora il convenuto per la riduzione dell'ipoteca abbia resistito con mala fede o colpa grave.
Il Tribunale, dunque, condannò l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del opposto. CP_1
pagina 7 di 20 ***
2. Contro tale sentenza, la ha proposto impugnazione. Parte_1
2.1 Con il primo motivo, la ha denunciato la ritenuta inappli- Parte_1
cabilità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sull'assunto che essa possa trovare applicazione in genere a tutte le obbligazioni derivanti non solo dai contratti ancora validi ma anche con riferimento alle obbligazioni di resti- tuzione derivanti in genere da contratto, da fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle, se del caso anche per analogia o quale principio gene- rale dell'ordinamento ex art. 12 secondo comma delle disposizioni generali del codice civile.
Ancora, l'appellante ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 1175
c.c., in relazione al dovere di correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni, norma compresa nel Libro IV delle obbligazioni, e, dunque, da osservare con riferimento a tutte le obbligazioni, sia a quelle nascenti da contratto, sia a quel- le derivanti da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle.
In questa prospettiva, la ha osservato che il dovere di corret- Parte_1
tezza implica il rispetto di regole di lealtà, di onestà e di solidarietà compor- tamentale che, nel caso in esame, fanno sì che non sia ammissibile che chi, con la grave violazione delle previsioni contrattuali, abbia causato la risoluzione del negozio stipulato possa poi legittimamente ottenere la restituzione delle sue prestazioni senza procedere da parte sua alla regolare restituzione di quanto ricevuto, ossia nel nostro caso, senza restituzione dell'immobile libero da iscrizioni ipotecarie.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la pagina 8 di 20 sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la valutazione del- la effettiva certezza, liquidità ed esigibilità del credito potesse essere rimessa alla volontà del debitore, malgrado nella fattispecie:
• certezza ed esigibilità derivassero dalla dichiarazione giudiziale della risoluzione per grave inadempimento dell'acquirente, con conse- guente obbligo, ex art. 1458 c.c., di restituzione dell'immobile nelle condizioni in cui era stato trasferito e, in particolare, senza iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli;
• la liquidità riguardasse un credito di importo indeterminato ma cer- tamente maggiore di quello azionato dal , posto che ri- CP_1
guardava un'iscrizione ipotecaria per euro 6.000.000,00, somma su- periore all'importo del credito riconosciuto dal Tribunale a favore del , ossia euro 2.986.028,15, eccepito solo per neutraliz- CP_1
zare la pretesa della controparte.
L'appellante ha denunciato ulteriormente di non avere eccepito la compen- sazione legale bensì quella giudiziale, implicante per natura l'intervento del giudice per pervenire alla liquidazione, e ha precisato come, nella fattispecie, il credito opposto in compensazione traesse origine da un unico contratto e dalla risoluzione di esso, dichiarata con provvedimento passato in giudicato, che aveva disposto l'obbligo di restituire il bene libero da ipoteche.
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha denunciato la vio- lazione delle norme sul giudicato, in relazione alla condanna generica al risar- cimento dei danni posta con l'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 19 mag- gio 2010, la quale non avrebbe più potuto essere messa in discussione, atteso pagina 9 di 20 che il relativo giudicato riguardava ogni possibile danno riconducibile alla vi- cenda ed impedi[va] inoltre, a ben vedere, che sull'”an debeatur” si possa ulte- riormente discutere e limita[va] il giudizio al “quantum debeatur”, ossia alla concreta determinazione dei danni.
In questa prospettiva, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva affermato che il credito dedotto in compensazione era contestato dalla difesa del , in quanto nel giudizio di risoluzione essa CP_1
venditrice non aveva mai allegato di aver subito danni a causa della iscrizione ipotecaria effettuata dalla ma aveva solo lamentato il pregiudizio deri- CP_1
vante dal mancato pagamento del residuo prezzo e comunque dalla mancata disponibilità giuridica del bene alienato, posto che ha ripetutamente ricevuto da terzi offerte di acquisto ben vantaggiose che ha dovuto ovviamente rifiutare in virtù della vigenza del vincolo contrattuale assunto con la CP_1
L'appellante ha opposto, dunque, di aver chiesto in primo grado un accer- tamento sull'entità dei danni, superiori alla somma pretesa dal , de- CP_1
rivanti da:
a) l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla sino alla somma di euro CP_1
6.000.000,00;
b) i danni derivanti dall'incertezza e dalla sostanziale indisponibilità dei beni derivanti anche dall'azione giudiziale promossa nanti la Corte
d'Appello di Cagliari dal (che aveva condotto a una Controparte_1
situazione di stallo durata sino alla dichiarazione di estinzione nel 2015), con conseguente impossibilità di commercializzare il bene.
2.4 Con il quarto motivo di appello, la ha lamentato Parte_1
pagina 10 di 20 l'erroneità della sentenza in ordine al lamentato abuso nelle iscrizioni ipoteca- rie.
L'appellante ha riproposto le medesime argomentazioni svolte in primo gra- do in merito alla violazione da parte del degli artt. 2874 c.c. in ra- CP_1
gione della iscrizione del vincolo su beni di valore superiore a un terzo dell'ammontare del proprio credito.
Infine, la ha precisato di non aver rinunziato alla domanda di Parte_1
riduzione ex art. 2874 c.c. e di riservarsi di proporla in separato giudizio.
*
2.5 Il Fallimento SS ha resistito.
* * *
3. Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Il Tribunale ha escluso, in maniera certamente condivisibile, che l'eccezione di inadempimento possa trovare applicazione con riguardo agli obblighi conse- guenti alla risoluzione del contratto;
essa opera solo con riferimento alle pre- stazioni relative a contratti (a prestazioni corrispettive) ancora in essere.
In tale senso, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato come, una volta sciolto il contratto, neanche la parte non inadempiente possa invocare l'eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della pre- stazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora ri- solto (in tale senso, Cass., 6 marzo 2015, n. 4616).
Una volta che il contratto si sia sciolto, per qualsiasi causa, l'art. 1460 c.c. non può, dunque, essere invocato e trovano, invece, applicazione le norme che disciplinano gli effetti dello scioglimento.
pagina 11 di 20 L'eccezione di inadempimento è un rimedio necessariamente temporaneo, che non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti so- spensivi transeunti della forza di legge del contratto.
Gli effetti liberatori possono scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (Cass., ord. 29 marzo 2019, n.
8760).
Non porta a soluzioni differenti la giurisprudenza invocata dall'appellante, non pertinente al caso in esame:
- il primo riferimento è relativo a contratti a esecuzione continuata;
- il secondo riguarda pur sempre il dispiegamento dell'eccezione di inadempimento nei casi in cui il contratto sia ancora in essere.
Nei contratti a prestazioni corrispettive la retroattività della pronuncia costi- tutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a ca- rico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, in- dipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, e toglie operatività al meccanismo dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (oltre alle pronunce già citate, cfr. Cass. 9 settembre 2004, n. 18143).
Del resto, l'obbligo di restituire le prestazioni ricevute si fonda sul venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali (già eseguite) e riesce del tutto slegato da ogni vincolo sinallagmatico, nel senso che il venir meno del passaggio di proprietà non costituisce il corrispettivo della restituzio- ne del prezzo.
Né tale (insussistente) sinallagmaticità può essere recuperata attraverso il ri-
pagina 12 di 20 chiamo al principio di correttezza.
La buona fede in senso oggettivo ispira, anzi, il principio per cui, determina- tosi lo scioglimento del contratto, devono essere restituite le prestazioni già eseguite in forza di esso ma divenute sine titulo.
L'eventuale danno che la venditrice debba subire a causa dell'ipoteca iscrit- ta sul bene oggetto della compravendita non comporta in sé l'obbligo di cancel- lazione dell'iscrizione pregiudizievole, in quanto gli obblighi derivanti dalla ri- soluzione del contratto ex art. 1458 c.c. sono solo quelli restitutori e, nel ricorso di tutti i presupposti, quello risarcitori.
*
4. Stante la loro palese connessione, il secondo e il terzo motivo di grava- me possono essere trattati unitariamente.
4.1 Poiché i presupposti di ammissibilità della compensazione dei debiti e dei crediti nei confronti di un soggetto fallito sono pacifici tra le parti
(l'appellante ha, invero, espressamente riconosciuto la correttezza della rico- struzione dogmatica effettuata dal primo giudice), occorre considerare che le doglianze della si appuntano sulla verifica da parte del Tribunale Parte_1
della sussistenza in concreto dei presupposti per la compensazione (legale o giudiziale) dei crediti.
Con affermazione affatto condivisibile, il primo giudice ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la compensazione del credito da restituzione con quello da danno da iscrizione ipotecaria invocato dalla Parte_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora nel medesimo giu- dizio promosso dal creditore principale sia controversa l'esistenza del
contro
-
pagina 13 di 20 credito opposto in compensazione (ai sensi dell'art. 35 c.p.c.), il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225 e, più recentemente, Cass., ord. 5 settembre 2024,
n. 23924).
In particolare, affinché possa operare la compensazione legale, il titolo del controcredito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione non solo nella sua esattezza, ma an- che nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur).
Perciò, alla nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo si è affiancata una nozione di liquidità processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesti, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso)
(così, Cass. n. 23225/2016 cit.).
Nella fattispecie, il primo giudice ha preso atto della contestazione da parte del del credito da iscrizione ipotecaria invocato dall'opponente e CP_1
l'ha ritenuta non pretestuosa (anzi invero fondata) perciò che nel procedimento di risoluzione della compravendita l'odierna appellante non aveva denunciato danni derivanti dall'iscrizione ipotecaria autorizzata dalla bensì aveva CP_1
lamentato di aver subito un pregiudizio dal mancato pagamento del residuo prezzo e comunque dalla mancata disponibilità giuridica del bene alienato, posto che ha ripetutamente ricevuto da terzi offerte di acquisto ben vantaggio- se che ha dovuto ovviamente rifiutare in virtù della vigenza del vincolo con- trattuale assunto con la (sentenza pag. 7 e s.). CP_1
Non vale osservare che la contestazione la valutazione della effettiva esi-
pagina 14 di 20 stenza della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito non p[ossa], peraltro, essere rimessa alla volontà di una delle parti, nel caso specifico il
come in concreto finisce con il fare il Tribunale (atto di Controparte_1
appello, pag. 12).
Si è già sottolineato come il limite di rilevanza della contestazione del con- trocredito eccepito in compensazione sia dato dalla sua pretestuosità, la quale, nella fattispecie esaminata dal Tribunale, deve univocamente escludersi, avuto riguardo alle rispettive allegazioni delle parti.
4.2 A questo proposito occorre considerare -così introducendo il terzo moti- vo di appello- che la certezza del credito non può ricavarsi dalla pronuncia resa all'esito del giudizio di risoluzione che condannò l'acquirente al risar- CP_1
cimento del danno in misura da determinarsi in separato giudizio.
In maniera pienamente condivisibile la sentenza qui impugnata ha escluso che il controcredito (da iscrizione ipotecaria a favore della banca mutuante) po- tesse qualificarsi come certo in forza della citata condanna generica, giacché - come ricavabile dalla sentenza, non impugnata nella parte in cui ha ricostruito le domande proposte nel precedente giudizio di risoluzione- la Parte_1
aveva lamentato un danno da inadempimento all'obbligazione di prezzo e non già un danno da iscrizione ipotecaria.
Né vale invocare il passaggio in giudicato dell'ordinanza che aveva disposto la risoluzione.
È innegabile che ai fini della pronuncia di condanna generica sia sufficiente la prova generica o presuntiva della potenzialità di un danno.
Tanto non comporta, però, che nel giudizio di determinazione in concreto pagina 15 di 20 del danno possa farsi valere una pretesa risarcitoria slegata al danno allegato nel primo giudizio perché potenzialmente ricollegabile all'illecito fatto valere nel giudizio a quo ma non invocato in esso.
In caso di condanna generica, oltre alla domanda di liquidazione del danno accertato, il danneggiato può proporre anche altre domande volte all'accerta- mento e alla liquidazione di danni ulteriori, riconducibili a fatti diversi da quel- li dedotti nel primo giudizio.
In tal caso, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica preclude che nel giudizio sulla quantificazione possano essere proposte ed esaminate deduzioni di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi anteriori alla pronuncia sull'an, ma non estende i propri effetti ai danni ricollegabili a fatti diversi da quelli dedotti nel relativo giudizio.
Consegue che, ove nel giudizio di liquidazione vengano richiesti danni non collegabili a fatti rientranti nella prima domanda, il giudice deve preliminar- mente accertarne la sussistenza ed eventualmente procedere alla loro quantifi- cazione, senza con ciò incorrere nella violazione del giudicato (Cass., 3 maggio
2018, n. 10498).
In maniera condivisibile, dunque, il primo giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti per la compensazione legale, in quanto il credito da iscrizione ipotecaria risultava, evidentemente, riconducibile a un fatto diverso da quello dedotto nel primo giudizio e come tale non poteva dirsi certo, in quanto non fondato su un provvedimento passato in giudicato.
4.3 Per censurare il rigetto dell'eccezione di compensazione, l'appellata ha precisato di avere invocato, in primo grado, non già la compensazione legale pagina 16 di 20 bensì quella giudiziale e che il controcredito eccepito non aveva fonte diversa dal credito del ma traeva origine dallo stesso rapporto, in quanto de- CP_1
rivava dalla dichiarata risoluzione giudiziale.
Pur fondato, tale rilievo non giustifica conclusioni differenti in ordine alle sorti dell'appello, in quanto:
- l'eccezione di compensazione (anche giudiziale) per un asserito con- trocredito pari a quello per cui è iscritta ipoteca convenzionale sul bene mirerebbe, nella sostanza, a ottenere il medesimo risultato per- seguito con l'eccezione dell'art. 1460 c.c.;
- in ogni caso, le allegazioni della non avrebbero consen- Parte_1
tito al primo giudice -né lo consentono a questa Corte- di procedere alla facile o pronta liquidazione del controcredito.
In disparte il fatto che l'appellante -tanto in primo che in secondo grado- ha concluso per il riconoscimento ai fini della compensazione del credito per il ri- sarcimento dei danni riconosciuto a [suo] favore […] nella predetta ordinanza
14/19 maggio 2010, la assoluta genericità delle allegazioni dell'odierna appel- lante in punto di danno da (mantenimento della) iscrizione di ipoteca non per- mette di individuare il danno invocato, non avendo l'appellante spiegato se il danno consista:
a) nel minore valore del bene (siccome gravato dal diritto reale di garan- zia);
b) nel pericolo di evizione, la quale -come correttamente osservato dal
[...]
presupporrebbe l'avvio di una procedura esecutiva di cui, però, Pt_2
l'appellante non ha in alcun modo dato conto.
pagina 17 di 20 Sempre sotto il profilo della possibilità di liquidazione del danno, occorre considerare ancora come la formalità di cui si duole la sia costi- Parte_1
tuita da un'ipoteca di secondo grado. In assenza di allegazioni e prove circa la sorte dell'iscrizione di primo grado, anch'essa a favore del medesimo creditore, non è possibile stabilire quale dei due crediti ipotecari sarebbe soddisfatto in caso di espropriazione e, dunque, di determinare il danno ricollegabile all'iscrizione dell'ipoteca di secondo grado.
Deve ritenersi, in conclusione, che il primo giudice abbia correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la compensazione dei crediti.
*
5. Il quarto motivo, con cui l'appellante ha lamentato un abuso del diritto da parte del per aver iscritto ipoteche su beni di valore ecce- Controparte_1
dente rispetto al credito vantato, non è meritevole di accoglimento.
La censura si limita, infatti, a riproporre le argomentazioni già svolte in pri- mo grado, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sen- tenza impugnata, la quale ha escluso la configurabilità di ogni illecito, richia- mando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di ipoteca giudiziale per un valore superiore al credito garantito non integra, di per sé, una condotta illecita, salvo che non sia accertata una responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., fondata su mala fede o colpa grave, nella fattispecie neanche la- mentata.
Inoltre -come già correttamente rilevato dal primo giudice- l'appellante non ha coltivato nel giudizio di primo grado l'azione di riduzione dell'ipoteca ex art. 2874 c.c., riservandosi di proporla in separata sede. La questione è pertanto pagina 18 di 20 rimasta estranea al thema decidendum del presente giudizio.
Il motivo di appello, in definitiva, non si confronta in modo pertinente con le soluzioni accolte dal primo giudice e non instaura con esse un dialogo criti- co, limitandosi a reiterare doglianze già disattese, in violazione dell'insegnamento cui i motivi di impugnazione devono essere pertinenti ri- spetto alle statuizioni della sentenza impugnata e con esse dialogare, non po- tendosi risolvere in una mera riproposizione delle tesi già rigettate (Cass., ord.,
29 agosto 2019, n. 21824).
*
6. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante deve essere con- dannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e conclusionale sullo scaglione euro 2.000.001 -
4.000.000,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, sussi- stono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sen- Parte_1
tenza n. 1562/2021 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 31.283,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
pagina 19 di 20 3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 1 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 307 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Me- Pt_1
loni che, unitamente all'all'avv. Federico Meloni, la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellante contro
(p.i. ), con sede a Ca- Controparte_1 P.IVA_2
gliari e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Angelo Lumi- noso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellato pagina 1 di 20 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello di Cagliari, in to- tale riforma della sentenza appellata,
in via principale
A) confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, riget- tare ogni avversa domanda;
B) dichiarare l'insussistenza del diritto del Fallimento SS alla restitu- zione del prezzo richiesto sino alla liberazione dell'immobile per cui è causa in
Via Tuveri dall'ipoteca per €.6.000.000,00 a suo tempo iscritta a ga- Pt_1
ranzia di debito della società CP_1
C) accertare e dichiarare in via di eccezione la compensazione tra il credito azionato dal e tutti i crediti opposti dalla società Controparte_1 [...]
tra cui in particolare: Parte_1
a) il credito per spese giudiziali per complessivi €.12.690,82 liquidate a fa- vore di nell'ordinanza 14/19 maggio 2010 del Tribuna- Parte_1
le di nel giudizio iscritto al n.803 RAC 2010; Pt_1
b) il credito per risarcimento dei danni riconosciuto a favore di Parte_1
nella predetta ordinanza 14/19 maggio 2010 nella misura liquidata
[...]
nel corso del presente giudizio e corrispondente al valore dell'immobile, ovve- ro liquidata con valutazione equitativa anche alla luce dei redditi ritraibili dallo stesso ove libero da ipoteche;
D) con il rimborso delle spese processuali
Nell'interesse di parte appellata: voglia la Corte d'appello, disattesa ogni pagina 2 di 20 contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado;
2) nel merito, per tutti i motivi dedotti nella superiore espositiva e per quelli dedotti negli atti difensivi del primo grado del giudizio, rigettare l'appello pro- posto dalla e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
impugnata;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio, il Fallimento Controparte_2 Pt_1
chiese l'ingiunzione del pagamento di euro 3.000.000,00 nei confronti della
(in breve , esponendo che: Parte_1 Parte_1
▪ quest'ultima, con rogito del 19 dicembre 2008, aveva ceduto alla la proprietà di alcuni beni immobili ubicati in CP_1 Pt_1
in via Tuveri n. 14 per il prezzo di euro 3.600.000,00, di cui eu- ro 3.000.000,00 corrisposti con le somme ottenute a mutuo fon- diario dalla (Cassa di Risparmio della Provincia di Te- CP_3
ramo s.p.a.); l'importo residuo avrebbe dovuto essere versato entro i successivi 12 mesi;
▪ all'esito di un procedimento nel quale la era rimasta CP_1
contumace (causa n. 803/2010 R.G.), la aveva ot- Parte_1
tenuto dal Tribunale di Cagliari la risoluzione del contratto per mancato versamento del saldo prezzo e la condanna della con-
pagina 3 di 20 venuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudi- zio, nonché la condanna alla rifusione delle spese processuali, pari ad euro 12.690,82 (ordinanza del 19 maggio 2010);
▪ con sentenza del 9 giugno 2010 il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento della CP_1
Contro il decreto ingiuntivo la debitrice ingiunta propose opposizione al fine di ottenere:
a) la revoca del decreto ingiuntivo;
b) la compensazione, in via di eccezione, del credito da restituzione con il proprio maggior credito (spese giudiziali e risarcimento danni) ricono- sciuto dall'ordinanza del 14 maggio 2010;
c) la condanna del Fallimento al risarcimento di tutti i danni cagionati dal- le iscrizioni eseguite in data 21 maggio 2015 in forza del decreto in- giuntivo opposto.
A fondamento delle domande, la spiegò che: Parte_1
- sul complesso immobiliare di via Tuveri in gravava ipoteca Pt_1
iscritta dalla Banca Tercas di Teramo a garanzia del mutuo fondiario erogato in favore della nel contesto della vendita immobi- CP_1
liare del 19 dicembre 2008;
- dalla risoluzione del contratto era sorto in capo all'acquirente ina- dempiente l'obbligo di restituirle l'immobile libero da qualunque gravame e, in particolare, dall'ipoteca volontaria consentita dalla
SS a favore della Banca Tercas;
- conseguentemente, ex art.1460 c.c., al non sarebbe spetta- CP_1
pagina 4 di 20 ta la restituzione del prezzo pagato sino a che non avesse provveduto alla liberazione dall'ipoteca;
- i danni patiti, pari alle somme dovute per la liberazione dei beni dalla ipoteca, erano superiori all'ammontare del credito azionato dal
[...]
; Pt_2
- ulteriori danni erano ascrivibili alla sostanziale indisponibilità giuri- dica dei beni oggetto della vendita del 19 dicembre 2008, conse- guenza del gravame promosso dal davanti alla Corte CP_1
d'Appello contro la pronuncia di risoluzione, che aveva condotto ad una situazione di stallo protrattasi dalla notificazione dell'atto di ap- pello del 12 luglio 2010 sino alla pubblicazione della sentenza in da- ta 3 marzo 2015;
- ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il Falli- mento aveva proceduto a iscrizioni ipotecarie sui beni dell'esponente per un valore non inferiore ad euro 50.000.000,00, dando così luogo ad un palese abuso del diritto ex artt. 2874 e ss. c.c.
*
Nel resistere all'opposizione, il eccepì: CP_1
a) l'inapplicabilità dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., in ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto;
b) l'inoperatività della compensazione in quanto l'opponente nel pro- cedimento di risoluzione non aveva allegato di aver subito danni a causa dell'iscrizione ipotecaria;
c) che l'ipoteca non era stata iscritta per un importo esorbitante rispet-
pagina 5 di 20 to al credito in oggetto né aveva investito immobili di valore tale da superare i limiti stabiliti dall'art. 2874 c.c.
*
Con sentenza n. 1562 pubblicata il 17 maggio 2021, dichiarata la parziale compensazione tra le ragioni di credito vantate dalle parti in lite, il Tribunale di
Cagliari revocò il decreto ingiuntivo n. 1097/2015 del Tribunale di Cagliari in data 24 aprile 2015 e, per l'effetto, condannò l'opponente al pagamento in fa- vore del di euro 2.986.028,15, oltre interessi al tasso legale dall'11 CP_1
marzo 2015 al saldo.
Sul rilievo che l'exceptio non rite adimpleti contractus opera esclusivamen- te nella prospettiva di esecuzione del contratto, il primo giudice respinse l'eccezione atteso che il credito da restituzione del era conseguenza CP_1
di legge dell'avvenuta dichiarazione di risoluzione del contratto.
In merito all'eccezione di compensazione, sull'assunto che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusiva- mente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, il Tribunale ritenne operante la compensazione limitatamente alle spese giudi- ziali liquidate con l'ordinanza del 14 maggio 2010, dato che il capo della deci- sione contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo, senza che rilevi la natura della pronuncia cui accede.
Quanto all'invocata condanna (generica) al risarcimento dei danni, dall'opponente ricollegata alle somme necessarie per la liberazione dei beni pagina 6 di 20 dall'ipoteca, il primo giudice rilevò come il credito in questione fosse stato contestato dal , il quale aveva evidenziato che nel procedimento RG CP_1
803/2010 la non aveva allegato di aver subito danni a causa della Parte_1
iscrizione ipotecaria effettuata dalla ma aveva lamentato il pregiudizio CP_1
derivante dal mancato pagamento del residuo prezzo e comunque dalla manca- ta disponibilità giuridica del bene alienato, posto che ha ripetutamente ricevu- to da terzi offerte di acquisto ben vantaggiose che ha dovuto ovviamente rifiu- tare in virtù della vigenza del vincolo contrattuale assunto con la CP_1
Per l'effetto, data la natura controversa dell'an debeatur, il Tribunale ritenne l'inammissibilità della compensazione.
Ancora il Tribunale rigettò la domanda di condanna al risarcimento dei dan- ni derivanti dalle iscrizioni ipotecarie eseguite in data 21 maggio 2015, sulla scorta dell'insegnamento di legittimità per cui l'iscrizione di un'ipoteca giudi- ziale per un valore superiore alla cautela da somministrarsi non integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, poiché il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato a rispondere per danni da illecito aquiliano non consen- tendolo le disposizioni di cui agli artt. 2740, 2828 e 2877 c.c., restando, infatti, salva la possibilità di configurare, a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale – ex art. 96, primo comma, c.p.c. – solo qualora il convenuto per la riduzione dell'ipoteca abbia resistito con mala fede o colpa grave.
Il Tribunale, dunque, condannò l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del opposto. CP_1
pagina 7 di 20 ***
2. Contro tale sentenza, la ha proposto impugnazione. Parte_1
2.1 Con il primo motivo, la ha denunciato la ritenuta inappli- Parte_1
cabilità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sull'assunto che essa possa trovare applicazione in genere a tutte le obbligazioni derivanti non solo dai contratti ancora validi ma anche con riferimento alle obbligazioni di resti- tuzione derivanti in genere da contratto, da fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle, se del caso anche per analogia o quale principio gene- rale dell'ordinamento ex art. 12 secondo comma delle disposizioni generali del codice civile.
Ancora, l'appellante ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 1175
c.c., in relazione al dovere di correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni, norma compresa nel Libro IV delle obbligazioni, e, dunque, da osservare con riferimento a tutte le obbligazioni, sia a quelle nascenti da contratto, sia a quel- le derivanti da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle.
In questa prospettiva, la ha osservato che il dovere di corret- Parte_1
tezza implica il rispetto di regole di lealtà, di onestà e di solidarietà compor- tamentale che, nel caso in esame, fanno sì che non sia ammissibile che chi, con la grave violazione delle previsioni contrattuali, abbia causato la risoluzione del negozio stipulato possa poi legittimamente ottenere la restituzione delle sue prestazioni senza procedere da parte sua alla regolare restituzione di quanto ricevuto, ossia nel nostro caso, senza restituzione dell'immobile libero da iscrizioni ipotecarie.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la pagina 8 di 20 sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la valutazione del- la effettiva certezza, liquidità ed esigibilità del credito potesse essere rimessa alla volontà del debitore, malgrado nella fattispecie:
• certezza ed esigibilità derivassero dalla dichiarazione giudiziale della risoluzione per grave inadempimento dell'acquirente, con conse- guente obbligo, ex art. 1458 c.c., di restituzione dell'immobile nelle condizioni in cui era stato trasferito e, in particolare, senza iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli;
• la liquidità riguardasse un credito di importo indeterminato ma cer- tamente maggiore di quello azionato dal , posto che ri- CP_1
guardava un'iscrizione ipotecaria per euro 6.000.000,00, somma su- periore all'importo del credito riconosciuto dal Tribunale a favore del , ossia euro 2.986.028,15, eccepito solo per neutraliz- CP_1
zare la pretesa della controparte.
L'appellante ha denunciato ulteriormente di non avere eccepito la compen- sazione legale bensì quella giudiziale, implicante per natura l'intervento del giudice per pervenire alla liquidazione, e ha precisato come, nella fattispecie, il credito opposto in compensazione traesse origine da un unico contratto e dalla risoluzione di esso, dichiarata con provvedimento passato in giudicato, che aveva disposto l'obbligo di restituire il bene libero da ipoteche.
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha denunciato la vio- lazione delle norme sul giudicato, in relazione alla condanna generica al risar- cimento dei danni posta con l'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 19 mag- gio 2010, la quale non avrebbe più potuto essere messa in discussione, atteso pagina 9 di 20 che il relativo giudicato riguardava ogni possibile danno riconducibile alla vi- cenda ed impedi[va] inoltre, a ben vedere, che sull'”an debeatur” si possa ulte- riormente discutere e limita[va] il giudizio al “quantum debeatur”, ossia alla concreta determinazione dei danni.
In questa prospettiva, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva affermato che il credito dedotto in compensazione era contestato dalla difesa del , in quanto nel giudizio di risoluzione essa CP_1
venditrice non aveva mai allegato di aver subito danni a causa della iscrizione ipotecaria effettuata dalla ma aveva solo lamentato il pregiudizio deri- CP_1
vante dal mancato pagamento del residuo prezzo e comunque dalla mancata disponibilità giuridica del bene alienato, posto che ha ripetutamente ricevuto da terzi offerte di acquisto ben vantaggiose che ha dovuto ovviamente rifiutare in virtù della vigenza del vincolo contrattuale assunto con la CP_1
L'appellante ha opposto, dunque, di aver chiesto in primo grado un accer- tamento sull'entità dei danni, superiori alla somma pretesa dal , de- CP_1
rivanti da:
a) l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla sino alla somma di euro CP_1
6.000.000,00;
b) i danni derivanti dall'incertezza e dalla sostanziale indisponibilità dei beni derivanti anche dall'azione giudiziale promossa nanti la Corte
d'Appello di Cagliari dal (che aveva condotto a una Controparte_1
situazione di stallo durata sino alla dichiarazione di estinzione nel 2015), con conseguente impossibilità di commercializzare il bene.
2.4 Con il quarto motivo di appello, la ha lamentato Parte_1
pagina 10 di 20 l'erroneità della sentenza in ordine al lamentato abuso nelle iscrizioni ipoteca- rie.
L'appellante ha riproposto le medesime argomentazioni svolte in primo gra- do in merito alla violazione da parte del degli artt. 2874 c.c. in ra- CP_1
gione della iscrizione del vincolo su beni di valore superiore a un terzo dell'ammontare del proprio credito.
Infine, la ha precisato di non aver rinunziato alla domanda di Parte_1
riduzione ex art. 2874 c.c. e di riservarsi di proporla in separato giudizio.
*
2.5 Il Fallimento SS ha resistito.
* * *
3. Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Il Tribunale ha escluso, in maniera certamente condivisibile, che l'eccezione di inadempimento possa trovare applicazione con riguardo agli obblighi conse- guenti alla risoluzione del contratto;
essa opera solo con riferimento alle pre- stazioni relative a contratti (a prestazioni corrispettive) ancora in essere.
In tale senso, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato come, una volta sciolto il contratto, neanche la parte non inadempiente possa invocare l'eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della pre- stazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora ri- solto (in tale senso, Cass., 6 marzo 2015, n. 4616).
Una volta che il contratto si sia sciolto, per qualsiasi causa, l'art. 1460 c.c. non può, dunque, essere invocato e trovano, invece, applicazione le norme che disciplinano gli effetti dello scioglimento.
pagina 11 di 20 L'eccezione di inadempimento è un rimedio necessariamente temporaneo, che non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti so- spensivi transeunti della forza di legge del contratto.
Gli effetti liberatori possono scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (Cass., ord. 29 marzo 2019, n.
8760).
Non porta a soluzioni differenti la giurisprudenza invocata dall'appellante, non pertinente al caso in esame:
- il primo riferimento è relativo a contratti a esecuzione continuata;
- il secondo riguarda pur sempre il dispiegamento dell'eccezione di inadempimento nei casi in cui il contratto sia ancora in essere.
Nei contratti a prestazioni corrispettive la retroattività della pronuncia costi- tutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a ca- rico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, in- dipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, e toglie operatività al meccanismo dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (oltre alle pronunce già citate, cfr. Cass. 9 settembre 2004, n. 18143).
Del resto, l'obbligo di restituire le prestazioni ricevute si fonda sul venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali (già eseguite) e riesce del tutto slegato da ogni vincolo sinallagmatico, nel senso che il venir meno del passaggio di proprietà non costituisce il corrispettivo della restituzio- ne del prezzo.
Né tale (insussistente) sinallagmaticità può essere recuperata attraverso il ri-
pagina 12 di 20 chiamo al principio di correttezza.
La buona fede in senso oggettivo ispira, anzi, il principio per cui, determina- tosi lo scioglimento del contratto, devono essere restituite le prestazioni già eseguite in forza di esso ma divenute sine titulo.
L'eventuale danno che la venditrice debba subire a causa dell'ipoteca iscrit- ta sul bene oggetto della compravendita non comporta in sé l'obbligo di cancel- lazione dell'iscrizione pregiudizievole, in quanto gli obblighi derivanti dalla ri- soluzione del contratto ex art. 1458 c.c. sono solo quelli restitutori e, nel ricorso di tutti i presupposti, quello risarcitori.
*
4. Stante la loro palese connessione, il secondo e il terzo motivo di grava- me possono essere trattati unitariamente.
4.1 Poiché i presupposti di ammissibilità della compensazione dei debiti e dei crediti nei confronti di un soggetto fallito sono pacifici tra le parti
(l'appellante ha, invero, espressamente riconosciuto la correttezza della rico- struzione dogmatica effettuata dal primo giudice), occorre considerare che le doglianze della si appuntano sulla verifica da parte del Tribunale Parte_1
della sussistenza in concreto dei presupposti per la compensazione (legale o giudiziale) dei crediti.
Con affermazione affatto condivisibile, il primo giudice ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la compensazione del credito da restituzione con quello da danno da iscrizione ipotecaria invocato dalla Parte_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora nel medesimo giu- dizio promosso dal creditore principale sia controversa l'esistenza del
contro
-
pagina 13 di 20 credito opposto in compensazione (ai sensi dell'art. 35 c.p.c.), il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225 e, più recentemente, Cass., ord. 5 settembre 2024,
n. 23924).
In particolare, affinché possa operare la compensazione legale, il titolo del controcredito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione non solo nella sua esattezza, ma an- che nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur).
Perciò, alla nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo si è affiancata una nozione di liquidità processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesti, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso)
(così, Cass. n. 23225/2016 cit.).
Nella fattispecie, il primo giudice ha preso atto della contestazione da parte del del credito da iscrizione ipotecaria invocato dall'opponente e CP_1
l'ha ritenuta non pretestuosa (anzi invero fondata) perciò che nel procedimento di risoluzione della compravendita l'odierna appellante non aveva denunciato danni derivanti dall'iscrizione ipotecaria autorizzata dalla bensì aveva CP_1
lamentato di aver subito un pregiudizio dal mancato pagamento del residuo prezzo e comunque dalla mancata disponibilità giuridica del bene alienato, posto che ha ripetutamente ricevuto da terzi offerte di acquisto ben vantaggio- se che ha dovuto ovviamente rifiutare in virtù della vigenza del vincolo con- trattuale assunto con la (sentenza pag. 7 e s.). CP_1
Non vale osservare che la contestazione la valutazione della effettiva esi-
pagina 14 di 20 stenza della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito non p[ossa], peraltro, essere rimessa alla volontà di una delle parti, nel caso specifico il
come in concreto finisce con il fare il Tribunale (atto di Controparte_1
appello, pag. 12).
Si è già sottolineato come il limite di rilevanza della contestazione del con- trocredito eccepito in compensazione sia dato dalla sua pretestuosità, la quale, nella fattispecie esaminata dal Tribunale, deve univocamente escludersi, avuto riguardo alle rispettive allegazioni delle parti.
4.2 A questo proposito occorre considerare -così introducendo il terzo moti- vo di appello- che la certezza del credito non può ricavarsi dalla pronuncia resa all'esito del giudizio di risoluzione che condannò l'acquirente al risar- CP_1
cimento del danno in misura da determinarsi in separato giudizio.
In maniera pienamente condivisibile la sentenza qui impugnata ha escluso che il controcredito (da iscrizione ipotecaria a favore della banca mutuante) po- tesse qualificarsi come certo in forza della citata condanna generica, giacché - come ricavabile dalla sentenza, non impugnata nella parte in cui ha ricostruito le domande proposte nel precedente giudizio di risoluzione- la Parte_1
aveva lamentato un danno da inadempimento all'obbligazione di prezzo e non già un danno da iscrizione ipotecaria.
Né vale invocare il passaggio in giudicato dell'ordinanza che aveva disposto la risoluzione.
È innegabile che ai fini della pronuncia di condanna generica sia sufficiente la prova generica o presuntiva della potenzialità di un danno.
Tanto non comporta, però, che nel giudizio di determinazione in concreto pagina 15 di 20 del danno possa farsi valere una pretesa risarcitoria slegata al danno allegato nel primo giudizio perché potenzialmente ricollegabile all'illecito fatto valere nel giudizio a quo ma non invocato in esso.
In caso di condanna generica, oltre alla domanda di liquidazione del danno accertato, il danneggiato può proporre anche altre domande volte all'accerta- mento e alla liquidazione di danni ulteriori, riconducibili a fatti diversi da quel- li dedotti nel primo giudizio.
In tal caso, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica preclude che nel giudizio sulla quantificazione possano essere proposte ed esaminate deduzioni di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi anteriori alla pronuncia sull'an, ma non estende i propri effetti ai danni ricollegabili a fatti diversi da quelli dedotti nel relativo giudizio.
Consegue che, ove nel giudizio di liquidazione vengano richiesti danni non collegabili a fatti rientranti nella prima domanda, il giudice deve preliminar- mente accertarne la sussistenza ed eventualmente procedere alla loro quantifi- cazione, senza con ciò incorrere nella violazione del giudicato (Cass., 3 maggio
2018, n. 10498).
In maniera condivisibile, dunque, il primo giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti per la compensazione legale, in quanto il credito da iscrizione ipotecaria risultava, evidentemente, riconducibile a un fatto diverso da quello dedotto nel primo giudizio e come tale non poteva dirsi certo, in quanto non fondato su un provvedimento passato in giudicato.
4.3 Per censurare il rigetto dell'eccezione di compensazione, l'appellata ha precisato di avere invocato, in primo grado, non già la compensazione legale pagina 16 di 20 bensì quella giudiziale e che il controcredito eccepito non aveva fonte diversa dal credito del ma traeva origine dallo stesso rapporto, in quanto de- CP_1
rivava dalla dichiarata risoluzione giudiziale.
Pur fondato, tale rilievo non giustifica conclusioni differenti in ordine alle sorti dell'appello, in quanto:
- l'eccezione di compensazione (anche giudiziale) per un asserito con- trocredito pari a quello per cui è iscritta ipoteca convenzionale sul bene mirerebbe, nella sostanza, a ottenere il medesimo risultato per- seguito con l'eccezione dell'art. 1460 c.c.;
- in ogni caso, le allegazioni della non avrebbero consen- Parte_1
tito al primo giudice -né lo consentono a questa Corte- di procedere alla facile o pronta liquidazione del controcredito.
In disparte il fatto che l'appellante -tanto in primo che in secondo grado- ha concluso per il riconoscimento ai fini della compensazione del credito per il ri- sarcimento dei danni riconosciuto a [suo] favore […] nella predetta ordinanza
14/19 maggio 2010, la assoluta genericità delle allegazioni dell'odierna appel- lante in punto di danno da (mantenimento della) iscrizione di ipoteca non per- mette di individuare il danno invocato, non avendo l'appellante spiegato se il danno consista:
a) nel minore valore del bene (siccome gravato dal diritto reale di garan- zia);
b) nel pericolo di evizione, la quale -come correttamente osservato dal
[...]
presupporrebbe l'avvio di una procedura esecutiva di cui, però, Pt_2
l'appellante non ha in alcun modo dato conto.
pagina 17 di 20 Sempre sotto il profilo della possibilità di liquidazione del danno, occorre considerare ancora come la formalità di cui si duole la sia costi- Parte_1
tuita da un'ipoteca di secondo grado. In assenza di allegazioni e prove circa la sorte dell'iscrizione di primo grado, anch'essa a favore del medesimo creditore, non è possibile stabilire quale dei due crediti ipotecari sarebbe soddisfatto in caso di espropriazione e, dunque, di determinare il danno ricollegabile all'iscrizione dell'ipoteca di secondo grado.
Deve ritenersi, in conclusione, che il primo giudice abbia correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la compensazione dei crediti.
*
5. Il quarto motivo, con cui l'appellante ha lamentato un abuso del diritto da parte del per aver iscritto ipoteche su beni di valore ecce- Controparte_1
dente rispetto al credito vantato, non è meritevole di accoglimento.
La censura si limita, infatti, a riproporre le argomentazioni già svolte in pri- mo grado, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sen- tenza impugnata, la quale ha escluso la configurabilità di ogni illecito, richia- mando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di ipoteca giudiziale per un valore superiore al credito garantito non integra, di per sé, una condotta illecita, salvo che non sia accertata una responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., fondata su mala fede o colpa grave, nella fattispecie neanche la- mentata.
Inoltre -come già correttamente rilevato dal primo giudice- l'appellante non ha coltivato nel giudizio di primo grado l'azione di riduzione dell'ipoteca ex art. 2874 c.c., riservandosi di proporla in separata sede. La questione è pertanto pagina 18 di 20 rimasta estranea al thema decidendum del presente giudizio.
Il motivo di appello, in definitiva, non si confronta in modo pertinente con le soluzioni accolte dal primo giudice e non instaura con esse un dialogo criti- co, limitandosi a reiterare doglianze già disattese, in violazione dell'insegnamento cui i motivi di impugnazione devono essere pertinenti ri- spetto alle statuizioni della sentenza impugnata e con esse dialogare, non po- tendosi risolvere in una mera riproposizione delle tesi già rigettate (Cass., ord.,
29 agosto 2019, n. 21824).
*
6. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante deve essere con- dannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e conclusionale sullo scaglione euro 2.000.001 -
4.000.000,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, sussi- stono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sen- Parte_1
tenza n. 1562/2021 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 31.283,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
pagina 19 di 20 3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 1 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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