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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 27/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
506/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza di rimessione in decisione;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
(CF. ), nato ad [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Aosta (Ao), via Clavalité, n. 16, int. 01, elettivamente domiciliato in La Salle (Ao), P.za Cavalieri di
Vittorio Veneto, 5, presso lo studio dell'avv. Genny Bouc, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata in [...], in data [...], residente in CP_1 C.F._2
Courmayeur, via Colle del Gigante 1B ed in Aosta elettivamente domiciliata in Via C. Promis 3a, presso l'avv. Carola Rosa Marzi (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._3
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il ricorrente, premesso che le parti hanno avuto una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio in Aosta (AO), il 01.06.2017, ha chiesto di regolare l'affido e il mantenimento del Persona_1
minore mediante l'affido condiviso e la collocazione del figlio presso la madre, indicando “calendario” circa la permanenza del figlio con i genitori, proponendo per il relativo mantenimento contributo di euro 250 ogni mese a proprio carico.
pagina 1 di 3 La convenuta si è costituita proponendo “correttivi” circa il “calendario”, essendo il padre residente ad
Aosta e la madre residente a [...], e chiedendo quale contributo per il mantenimento del minore a carico del padre la somma mensile di euro 550.
Nelle successive memorie, il ricorrente ha dichiarato di non volere rinunciare a stare con il figlio nella giornata del mercoledì con pernotto e si è opposto alla previsione del contributo nella misura richiesta dalla convenuta, mentre quest'ultima ha insistito affinché, nelle due settimane in cui il figlio non è con il padre ad Aosta nel weekend, sia esclusa la possibilità di pernotto al mercoledì in modo che siano limitati gli spostamenti del minore tra Courmayeur ed Aosta.
Nulla quaestio sull'affido condiviso del minore e la relativa collocazione presso la madre, come richiesto da entrambi i genitori.
Sui tempi di permanenza del figlio presso il padre, considerata la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori (circa 35 km) e ritenuta l'opportunità, nell'interesse del minore, di ridurre spostamenti ravvicinati nell'arco della settimana, con sottrazione di tempo ed energie che il minore potrebbe proficuamente dedicare allo studio, allo sport o al gioco, la soluzione ottimale risulta quella per cui il minore starà con il padre per tre fine settimana al mese, da concordare tra le parti in base alle esigenze proprie e del figlio, e tra il mercoledì ed il giovedì, con pernotto, nella quarta settimana.
Quanto alle vacanze estive e alle festività laiche e religiose, si dispone secondo il criterio dell'alternanza.
Circa il contributo per il mantenimento del figlio a carico del padre, si rileva che è Maresciallo Pt_1
Capo in servizio presso la Guardia di Finanza di Aosta ed ha dichiarato, per l'anno di imposta 2023, redditi lordi per euro 37.144; è alle dipendenze del Comune di Courmayeur, con la qualifica di CP_1
collaboratore C, ed ha dichiarato per l'anno di imposta nel 2023 redditi lordi per euro 25.997.
Considerato che il minore trascorrerà la maggior parte del tempo con la madre e che le relative esigenze, in relazione all'età, sono contenute, risulta equa e proporzionata la somma di euro 350 a titolo di contributo mensile per il figlio.
Spese compensate per intero atteso che, sulle questioni controverse, le parti sono entrambe soccombenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con relativa collocazione presso l'abitazione e la residenza materna;
il padre avrà con sé il figlio per tre fine settimana al mese, da concordare tra le parti in base alle esigenze proprie e del figlio, e tra il mercoledì ed il giovedì, con pernotto, nella quarta settimana,
pagina 2 di 3 nonché per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive
(giugno/settembre) e secondo il criterio dell'alternanza durante le festività laiche e religiose (fatta salva in ogni caso una settimana durante le vacanze natalizie, alternativamente tra il 24 dicembre e il 30 dicembre o tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio, nonché tutti i giorni dedicati alle vacanze pasquali alternativamente a tutti quelli dedicati alle vacanze invernali/carnevale); pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di euro 350, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre adeguamento istat, nonché il 50% delle spese extra secondo protocollo in uso a questo Tribunale;
spese di causa compensate.
Aosta, 24.3.2025
Il giudice rel. est. dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza di rimessione in decisione;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
(CF. ), nato ad [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Aosta (Ao), via Clavalité, n. 16, int. 01, elettivamente domiciliato in La Salle (Ao), P.za Cavalieri di
Vittorio Veneto, 5, presso lo studio dell'avv. Genny Bouc, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata in [...], in data [...], residente in CP_1 C.F._2
Courmayeur, via Colle del Gigante 1B ed in Aosta elettivamente domiciliata in Via C. Promis 3a, presso l'avv. Carola Rosa Marzi (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._3
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il ricorrente, premesso che le parti hanno avuto una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio in Aosta (AO), il 01.06.2017, ha chiesto di regolare l'affido e il mantenimento del Persona_1
minore mediante l'affido condiviso e la collocazione del figlio presso la madre, indicando “calendario” circa la permanenza del figlio con i genitori, proponendo per il relativo mantenimento contributo di euro 250 ogni mese a proprio carico.
pagina 1 di 3 La convenuta si è costituita proponendo “correttivi” circa il “calendario”, essendo il padre residente ad
Aosta e la madre residente a [...], e chiedendo quale contributo per il mantenimento del minore a carico del padre la somma mensile di euro 550.
Nelle successive memorie, il ricorrente ha dichiarato di non volere rinunciare a stare con il figlio nella giornata del mercoledì con pernotto e si è opposto alla previsione del contributo nella misura richiesta dalla convenuta, mentre quest'ultima ha insistito affinché, nelle due settimane in cui il figlio non è con il padre ad Aosta nel weekend, sia esclusa la possibilità di pernotto al mercoledì in modo che siano limitati gli spostamenti del minore tra Courmayeur ed Aosta.
Nulla quaestio sull'affido condiviso del minore e la relativa collocazione presso la madre, come richiesto da entrambi i genitori.
Sui tempi di permanenza del figlio presso il padre, considerata la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori (circa 35 km) e ritenuta l'opportunità, nell'interesse del minore, di ridurre spostamenti ravvicinati nell'arco della settimana, con sottrazione di tempo ed energie che il minore potrebbe proficuamente dedicare allo studio, allo sport o al gioco, la soluzione ottimale risulta quella per cui il minore starà con il padre per tre fine settimana al mese, da concordare tra le parti in base alle esigenze proprie e del figlio, e tra il mercoledì ed il giovedì, con pernotto, nella quarta settimana.
Quanto alle vacanze estive e alle festività laiche e religiose, si dispone secondo il criterio dell'alternanza.
Circa il contributo per il mantenimento del figlio a carico del padre, si rileva che è Maresciallo Pt_1
Capo in servizio presso la Guardia di Finanza di Aosta ed ha dichiarato, per l'anno di imposta 2023, redditi lordi per euro 37.144; è alle dipendenze del Comune di Courmayeur, con la qualifica di CP_1
collaboratore C, ed ha dichiarato per l'anno di imposta nel 2023 redditi lordi per euro 25.997.
Considerato che il minore trascorrerà la maggior parte del tempo con la madre e che le relative esigenze, in relazione all'età, sono contenute, risulta equa e proporzionata la somma di euro 350 a titolo di contributo mensile per il figlio.
Spese compensate per intero atteso che, sulle questioni controverse, le parti sono entrambe soccombenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con relativa collocazione presso l'abitazione e la residenza materna;
il padre avrà con sé il figlio per tre fine settimana al mese, da concordare tra le parti in base alle esigenze proprie e del figlio, e tra il mercoledì ed il giovedì, con pernotto, nella quarta settimana,
pagina 2 di 3 nonché per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive
(giugno/settembre) e secondo il criterio dell'alternanza durante le festività laiche e religiose (fatta salva in ogni caso una settimana durante le vacanze natalizie, alternativamente tra il 24 dicembre e il 30 dicembre o tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio, nonché tutti i giorni dedicati alle vacanze pasquali alternativamente a tutti quelli dedicati alle vacanze invernali/carnevale); pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di euro 350, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre adeguamento istat, nonché il 50% delle spese extra secondo protocollo in uso a questo Tribunale;
spese di causa compensate.
Aosta, 24.3.2025
Il giudice rel. est. dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 3 di 3