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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5/2024 R.G., promossa
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Capo d'Orlando via Cordovena 50/B, c.f. elettivamente C.F._1
domiciliata in Patti, via Letterio D'Amico n. 3 presso lo studio dell'avv. Catena
Mastrantonio, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], c. f. CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via S. Giuseppe n.51 presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera Martino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
in data 05.09.1996 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
[...]
Sant'Agata di Militello, P. II, S. A, atto n. 41, anno 1996 - che dalla relazione erano nate due figlie, e la prima maggiorenne ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente mentre la seconda studentessa universitaria, che, successivamente,
l'affectio coniugalis era venuta meno in quanto la convivenza era divenuta intollerabile a causa di reciproche incomprensioni, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito al marito e la corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 350,00 mensili;
in subordine, ha chiesto un contributo di natura alimentare da quantificarsi in via equitativa
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di Controparte_1 separazione, ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la pronuncia della separazione giudiziale con addebito, il risarcimento dei danni morali e materiali subìti, nonché la pronuncia di divorzio.
Con memoria integrativa depositata in atti la ricorrente ha chiesto l'assegno di divorzio nei propri confronti di € 500,00 mensili e il 40% dell'indennità di fine rapporto da percepirsi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del resistente.
All'udienza del 27.06.2025 il Giudice delegato, sentiti i coniugi e preso atto della mancata conciliazione, su istanza dei procuratori ivi presenti, ha rinviato la causa;
successivamente, ha assunto la causa in decisione previa trasmissione degli atti al P.M.
Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla base dell'art. 151 comma I, c.c., la pronuncia di separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
2 Nel caso di specie i coniugi non si sono riconciliati e vivono da tempo separati circostanza, questa, che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio;
è evidente, pertanto, che il rapporto tra i coniugi è privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
Con riferimento alla domanda di addebito avanzata da entrambe le parti si osserva quanto segue.
Il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Orbene nella fattispecie in esame le parti non hanno in alcun modo provato – non avendo articolato mezzi di prova sul punto – che la crisi coniugale era imputabile alla condotta della controparte, conseguentemente, le reciproche domande di addebito devono essere rigettate in quanto non sono state supportate da elementi probatori posti a fondamento delle stesse.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere
3 dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene nella fattispecie in esame, dall'esame della documentazione depositata in atti, sussiste la disparità economica tra i coniugi e, inoltre, la ricorrente ha dimostrato di avere un problema di salute alle mani, per come documentato in atti, che non le consente - verosimilmente - di lavorare con regolarità. La stessa, all'udienza del
27.6.2025, ha dichiarato quanto segue: “Faccio la domestica quando mi chiamano e riesco a guadagnare circa 400/500 euro mensili. Pago un affitto di 420,00 euro mensili, metà del quale viene corrisposto dai miei fratelli in quanto stanno bene economicamente. Sono disponibile a chiedere un mantenimento di euro 250,00. Soffro di artrosi alle mani e diabete”.
Il resistente ha dichiarato quanto segue: “Sono disponibile a contribuire al mantenimento di mia moglie con € 100,00. Per mia figlia, che vive con me e studia a
Messina, spendo circa 300,00 euro al mese per la casa in affitto e spese varie, oltre le spese universitarie”.
Ritiene il Collegio che, tenuto conto della disparità economica tra i coniugi, della disponibilità del resistente di contribuire al mantenimento della moglie e considerato
4 altresì che, comunque, la ricorrente continua a lavorare come domestica, sebbene saltuariamente - appare equo che il resistente versi alla controparte la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento.
L'importo sopra indicato dovrà essere corrisposto dal resistente entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, tale importo è annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT.
La domanda del resistente avente ad oggetto la condanna della controparte al risarcimento dei danni morali e materiali è inammissibile per la seguente motivazione.
Nella specie, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la suddetta domanda deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di una connessione c.d. “forte” con le domande proprie del giudizio di divorzio.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili, il risarcimento del danno, la restituzione di somme, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima
In materia la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha più volte affermato il principio secondo il quale “L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n.
353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103,
5 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (In applicazione del succitato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che il rapporto di accessorietà delle domande restitutorie rispetto alla causa di separazione personale fosse sufficiente a permetterne la trattazione unitaria”. (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I
8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I, 29.1.2010
n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015 Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296).
Con riferimento, infine, alla domanda di divorzio formulata ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c. , la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande avanzate dalle parti.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5/2024 R.G. così provvede:
1 dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2 rigetta la domanda di addebito avanzata da entrambe le parti;
3 condanna il a corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 150,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della attrice o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT
4 dichiara inammissibile la domanda di risarcimento avanzata dal resistente;
5 compensa le spese di lite tra le parti.
6 rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
6 Rossella Busacca
Mario Samperi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5/2024 R.G., promossa
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Capo d'Orlando via Cordovena 50/B, c.f. elettivamente C.F._1
domiciliata in Patti, via Letterio D'Amico n. 3 presso lo studio dell'avv. Catena
Mastrantonio, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], c. f. CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via S. Giuseppe n.51 presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera Martino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
in data 05.09.1996 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
[...]
Sant'Agata di Militello, P. II, S. A, atto n. 41, anno 1996 - che dalla relazione erano nate due figlie, e la prima maggiorenne ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente mentre la seconda studentessa universitaria, che, successivamente,
l'affectio coniugalis era venuta meno in quanto la convivenza era divenuta intollerabile a causa di reciproche incomprensioni, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito al marito e la corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 350,00 mensili;
in subordine, ha chiesto un contributo di natura alimentare da quantificarsi in via equitativa
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di Controparte_1 separazione, ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la pronuncia della separazione giudiziale con addebito, il risarcimento dei danni morali e materiali subìti, nonché la pronuncia di divorzio.
Con memoria integrativa depositata in atti la ricorrente ha chiesto l'assegno di divorzio nei propri confronti di € 500,00 mensili e il 40% dell'indennità di fine rapporto da percepirsi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del resistente.
All'udienza del 27.06.2025 il Giudice delegato, sentiti i coniugi e preso atto della mancata conciliazione, su istanza dei procuratori ivi presenti, ha rinviato la causa;
successivamente, ha assunto la causa in decisione previa trasmissione degli atti al P.M.
Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla base dell'art. 151 comma I, c.c., la pronuncia di separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
2 Nel caso di specie i coniugi non si sono riconciliati e vivono da tempo separati circostanza, questa, che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio;
è evidente, pertanto, che il rapporto tra i coniugi è privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
Con riferimento alla domanda di addebito avanzata da entrambe le parti si osserva quanto segue.
Il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Orbene nella fattispecie in esame le parti non hanno in alcun modo provato – non avendo articolato mezzi di prova sul punto – che la crisi coniugale era imputabile alla condotta della controparte, conseguentemente, le reciproche domande di addebito devono essere rigettate in quanto non sono state supportate da elementi probatori posti a fondamento delle stesse.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere
3 dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene nella fattispecie in esame, dall'esame della documentazione depositata in atti, sussiste la disparità economica tra i coniugi e, inoltre, la ricorrente ha dimostrato di avere un problema di salute alle mani, per come documentato in atti, che non le consente - verosimilmente - di lavorare con regolarità. La stessa, all'udienza del
27.6.2025, ha dichiarato quanto segue: “Faccio la domestica quando mi chiamano e riesco a guadagnare circa 400/500 euro mensili. Pago un affitto di 420,00 euro mensili, metà del quale viene corrisposto dai miei fratelli in quanto stanno bene economicamente. Sono disponibile a chiedere un mantenimento di euro 250,00. Soffro di artrosi alle mani e diabete”.
Il resistente ha dichiarato quanto segue: “Sono disponibile a contribuire al mantenimento di mia moglie con € 100,00. Per mia figlia, che vive con me e studia a
Messina, spendo circa 300,00 euro al mese per la casa in affitto e spese varie, oltre le spese universitarie”.
Ritiene il Collegio che, tenuto conto della disparità economica tra i coniugi, della disponibilità del resistente di contribuire al mantenimento della moglie e considerato
4 altresì che, comunque, la ricorrente continua a lavorare come domestica, sebbene saltuariamente - appare equo che il resistente versi alla controparte la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento.
L'importo sopra indicato dovrà essere corrisposto dal resistente entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, tale importo è annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT.
La domanda del resistente avente ad oggetto la condanna della controparte al risarcimento dei danni morali e materiali è inammissibile per la seguente motivazione.
Nella specie, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la suddetta domanda deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di una connessione c.d. “forte” con le domande proprie del giudizio di divorzio.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili, il risarcimento del danno, la restituzione di somme, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima
In materia la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha più volte affermato il principio secondo il quale “L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n.
353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103,
5 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (In applicazione del succitato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che il rapporto di accessorietà delle domande restitutorie rispetto alla causa di separazione personale fosse sufficiente a permetterne la trattazione unitaria”. (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I
8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I, 29.1.2010
n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015 Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296).
Con riferimento, infine, alla domanda di divorzio formulata ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c. , la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande avanzate dalle parti.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5/2024 R.G. così provvede:
1 dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2 rigetta la domanda di addebito avanzata da entrambe le parti;
3 condanna il a corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 150,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della attrice o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT
4 dichiara inammissibile la domanda di risarcimento avanzata dal resistente;
5 compensa le spese di lite tra le parti.
6 rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
6 Rossella Busacca
Mario Samperi
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