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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15392/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/08/1964), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NAPOLITANO LETIZIA;
E
(ROMA (RM), 30/12/1965), con il patrocinio dell'avv. CP_1
MASTROLUCA ALESSIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato in data 10/09/1990 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1990, n. 01797p. 1, s. 01).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 437/2025 pubbl. il 27/02/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- La casa coniugale sita in Roma, alla via Giovanni Marinelli n. 3, interno 2, di proprietà esclusiva della sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, rimarrà assegnata CP_1 alla medesima;
- Il sig. si è allontanato dalla casa coniugale già dal novembre 2023; Pt_1
- Il figlio , di anni 27, ha trasferito la propria residenza in altro appartamento sito Per_1 in Roma, alla via Giovanni Marinelli n. 3, interno 1, di proprietà della madre che la medesima gli ha concesso e gli concede in comodato d'uso gratuito almeno sino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente;
- Il sig. corrisponderà, direttamente nelle mani del figlio, la somma di € 850,00 Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario sino al mese di giugno 2025. A partire dal mese di luglio 2025, il sig. corrisponderà, direttamente nelle mani del figlio, la minor Pt_1 somma di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario e ciò sino al mese di giugno 2027;
- Il sig. si farà carico integralmente delle spese straordinarie relativo al figlio Pt_1
sino al mese di giugno 2027; Per_1 - I coniugi hanno ricostruito l'esistenza di un conguaglio dare/avere per le spese sostenute reciprocamente in costanza di matrimonio risultando che il sig. deve, Pt_1 in favore della Sig.ra l'importo complessivo di €43.200,00. Nelle more CP_1 dell'iscrizione del presente ricorso il Sig. ha già corrisposto l'importo di € Pt_1 7.200,00e le parti hanno convenuto che il residuo importo di € 36.000,00 sarà restituito a mezzo di rateizzazione con pagamento di € 1.200,00 bimestrale a partire dal mese di dicembre 2024 e che detto importo non sarà oggetto né di rivalutazione ISTAT né di interessi;
- La sig.ra riconosce che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile e che l'importo CP_1 corrisposto dal sig. costituisce meramente una compensazione dare/avere tra i Pt_1 coniugi, che gli stessi hanno concordato di rateizzare nelle modalità sopra esposte;
- La sig.ra dà atto, altresì, che con la corresponsione della suddetta somma a titolo CP_1 di conguaglio, i coniugi hanno regolato reciprocamente le rispettive partite dare/avere così come maturate sino alla data del deposito del ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio e che null'altro è dovuto alla stessa ad alcun titolo, dedotto e/o deducibile, e per alcuna ragione, diretta e/o indiretta.
- Il sig. si obbliga a rimborsare alla Sig.ra la complessiva somma di Pt_1 CP_1
€25.000,00 pari al credito di imposta del 50% a lui spettante sull'importo di €50.000,00 spesa dalla medesima per i lavori di ristrutturazione intervenuta nel 2023. La predetta somma è restituita dal Sig. alla Sig.ra in 10 rate annuali dell'importo di Pt_1 CP_1
€2.500,00 ciascuna, e la prima e seconda rata sono state già versate rispettivamente al 30 ottobre 2023 ed al 30 ottobre 2024, rimanendo, conseguentemente, ulteriori 8 rate da onorare. Resta inteso che le residue somme saranno corrisposte solo ove detto beneficio fiscale sia effettivamente riconosciuto dallo Stato e con modalità di pagamento entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, sino al termine del beneficio riconosciuto dallo Stato”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 10/09/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15392/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/09/1990 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1990, n. 01797p. 1, s. 01) tra (ROMA (RM), 23/08/1964) e (ROMA Parte_1 CP_1
(RM), 30/12/1965), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 29/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15392/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/08/1964), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NAPOLITANO LETIZIA;
E
(ROMA (RM), 30/12/1965), con il patrocinio dell'avv. CP_1
MASTROLUCA ALESSIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato in data 10/09/1990 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1990, n. 01797p. 1, s. 01).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 437/2025 pubbl. il 27/02/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- La casa coniugale sita in Roma, alla via Giovanni Marinelli n. 3, interno 2, di proprietà esclusiva della sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, rimarrà assegnata CP_1 alla medesima;
- Il sig. si è allontanato dalla casa coniugale già dal novembre 2023; Pt_1
- Il figlio , di anni 27, ha trasferito la propria residenza in altro appartamento sito Per_1 in Roma, alla via Giovanni Marinelli n. 3, interno 1, di proprietà della madre che la medesima gli ha concesso e gli concede in comodato d'uso gratuito almeno sino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente;
- Il sig. corrisponderà, direttamente nelle mani del figlio, la somma di € 850,00 Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario sino al mese di giugno 2025. A partire dal mese di luglio 2025, il sig. corrisponderà, direttamente nelle mani del figlio, la minor Pt_1 somma di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario e ciò sino al mese di giugno 2027;
- Il sig. si farà carico integralmente delle spese straordinarie relativo al figlio Pt_1
sino al mese di giugno 2027; Per_1 - I coniugi hanno ricostruito l'esistenza di un conguaglio dare/avere per le spese sostenute reciprocamente in costanza di matrimonio risultando che il sig. deve, Pt_1 in favore della Sig.ra l'importo complessivo di €43.200,00. Nelle more CP_1 dell'iscrizione del presente ricorso il Sig. ha già corrisposto l'importo di € Pt_1 7.200,00e le parti hanno convenuto che il residuo importo di € 36.000,00 sarà restituito a mezzo di rateizzazione con pagamento di € 1.200,00 bimestrale a partire dal mese di dicembre 2024 e che detto importo non sarà oggetto né di rivalutazione ISTAT né di interessi;
- La sig.ra riconosce che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile e che l'importo CP_1 corrisposto dal sig. costituisce meramente una compensazione dare/avere tra i Pt_1 coniugi, che gli stessi hanno concordato di rateizzare nelle modalità sopra esposte;
- La sig.ra dà atto, altresì, che con la corresponsione della suddetta somma a titolo CP_1 di conguaglio, i coniugi hanno regolato reciprocamente le rispettive partite dare/avere così come maturate sino alla data del deposito del ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio e che null'altro è dovuto alla stessa ad alcun titolo, dedotto e/o deducibile, e per alcuna ragione, diretta e/o indiretta.
- Il sig. si obbliga a rimborsare alla Sig.ra la complessiva somma di Pt_1 CP_1
€25.000,00 pari al credito di imposta del 50% a lui spettante sull'importo di €50.000,00 spesa dalla medesima per i lavori di ristrutturazione intervenuta nel 2023. La predetta somma è restituita dal Sig. alla Sig.ra in 10 rate annuali dell'importo di Pt_1 CP_1
€2.500,00 ciascuna, e la prima e seconda rata sono state già versate rispettivamente al 30 ottobre 2023 ed al 30 ottobre 2024, rimanendo, conseguentemente, ulteriori 8 rate da onorare. Resta inteso che le residue somme saranno corrisposte solo ove detto beneficio fiscale sia effettivamente riconosciuto dallo Stato e con modalità di pagamento entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, sino al termine del beneficio riconosciuto dallo Stato”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 10/09/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15392/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/09/1990 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1990, n. 01797p. 1, s. 01) tra (ROMA (RM), 23/08/1964) e (ROMA Parte_1 CP_1
(RM), 30/12/1965), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 29/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi