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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI OL AR, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1894 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/06/2025 , adiva questo Giudice del Controparte_1
Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2011 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta Consorzio PAC Prod. d'Orlando. CP_3
Lamentava che l' , aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 171/2025, emesso dal giudice del CP_2
Lavoro presso il Tribunale di Patti il 16.04.2025, depositato in cancelleria il 17/4/2025, con il quale le era stato intimato il pagamento entro 40 gg dalla notifica, della somma di € 2.023,48 oltre interessi legali e accessori, a titolo di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola 2011.
Ritenendo di aver lavorato in agricoltura come in premessa, e di possedere i requisiti di legge per la prestazione chiesta in restituzione, chiedeva che venisse annullato l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2 chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
si oppone alla richiesta monitoria dell , che riposa sul fatto che Controparte_1 CP_2
l'Ente avrebbe indebitamente erogato l'indennità di DS agricola 2011, avendo cancellato la ricorrente dagli elenchi anagrafici per tale annualità.
La domanda presuppone l'accertamento incidentale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, affermata la tempestività del ricorso.
Difatti, l'atto con cui il presunto disconoscimento delle giornate lavorative sarebbe stato portato a legale conoscenza della destinataria, consistente nel terzo elenco di variazione del 2014, contiene per il 2011 le 102 giornate originarie (cfr. in atti), sicché alcuna modifica né tantomeno cancellazione è evincibile dallo stesso, con la naturale conseguenza che nessuna decadenza può esser maturata con riguardo all'odierno oggetto del contendere.
Nel merito, la ricorrente lamenta che l' inopinatamente avrebbe agito per il recupero CP_2 dell'indennità di DS erogatale nel 2011, nonostante essa possedesse il requisito contributivo.
In realtà, va osservato che dalla documentazione in atti non risulta che l' abbia mai CP_2 provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura di CP_1
per l'annualità dedotta in giudizio.
[...]
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale (come si evince dalla produzione documentale dell' resistente). CP_2
Va, sul punto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte d'Appello in sede che, chiamata a pronunziarsi su un caso simile, ha statuito che “quanto sostenuto dall' Controparte_4 relativamente all'avvenuta cancellazione per l'anno 2011 a seguito della pubblicazione della terza variazione anagrafica 2014, trova smentita nei dati contenuti nel richiamato elenco. A prescindere dalla ritualità della relativa produzione che, comunque, risulta eseguita, seppure per estratto, anche dall'appellato, si evidenzia che proprio in relazione all'anno 2011 nessuna cancellazione è stata operata dall'Istituto previdenziale poiché le giornate dichiarate per quell'anno (in n.102) risultano confermate anche a seguito della variazione. Con l'elenco in questione, viceversa, il SI risulta cancellato per gli anni 2012 e 2013 che risultano del tutto indifferenti ai fini di causa, poiché ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola afferente l'anno 2011 i presupposti del diritto devono essere verificati con riferimento al biennio 2010/2011. Conseguentemente nessun valore di prova dell'avvenuta cancellazione può essere attribuita all'estratto prodotto dall' poiché la prova “principe” Pt_1 CP_2 dell'avvenuta cancellazione può essere offerta soltanto attraverso la pubblicazione degli elenchi del
Comune di residenza (e nel caso di specie quelli prodotti afferiscono alla residenza in Naso del SI). CP_ Ne consegue ineludibilmente che l' non ha mai provveduto a cancellare per Persona_1
l'anno di iscrizione 2011, sicché le giornate riconosciuta per quell'anno anche a seguito della terza variazione trimestrale risultano utili e sufficienti ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Neppure si pone un problema di decadenza dal momento che, per un verso, non Persona_1 era tenuto in alcun modo a proporre ricorso avverso una pubblicazione di elenchi anagrafici che lo manteneva iscritto per n. 102 giornate in relazione all'anno 2011 e, per altro verso, la comunicazione di cancellazione comunicata con la lettera di indebito, non specificando l'anno di riferimento, non poteva che riferirsi all'anno 2010 o all'anno 2011 (ossia alle annualità interessate dalla DS agricola
2011) per i quali non risulta che gli sia mai stato cancellato. CP_ Ritiene questa Corte che in mancanza di un provvedimento di cancellazione da parte dell' per l'anno 2011 vengano meno tutti i presupposti per entrare nel merito della vicenda inerente
l'effettività del rapporto lavorativo intercorso fra e il Consorzio PAC alle cui dipendenze Persona_1 risultava iscritto quale lavoratore agricolo per l'anno in questione. Ciò perché l'obbligo in campo al lavoratore di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti inerente l'effettiva esistenza del rapporto lavorativo in agricoltura sussiste solo qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, presupposto che nel caso di specie è carente” (C. App. Messina, Sez.
Lavoro, n. 31/2021).
Questo Tribunale ritiene di dover aderire all'indirizzo ermeneutico suggerito dalla Corte territoriale ed, in applicazione dello stesso al caso di specie, deve ritenere fondata la domanda, avendo la ricorrente dimostrato di possedere il requisito contributivo utile all'ottenimento dell'indennità di DS
2011, chiesta in restituzione con l'opposto decreto ingiuntivo che va, pertanto, revocato, restando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 16/06/2025 , disattesa Controparte_1 CP_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto, e dichiara che nulla deve restituire Controparte_1 all' a titolo di indennità di DS agricola 2011; CP_2
- Condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio, CP_2 Controparte_1 che liquida in euro 2.200,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 18/12/2025 .
Il Giudice
PI OL AR