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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8391/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 luglio 2025 da
nata a [...] il [...], cittadina italiana, cod. fisc. Parte_1
residente a [...], C.F._1
e da nato a [...] il [...], cittadino italiano, cod. fisc. Parte_2
, residente a [...] ed effettivamente in C.F._2
Piazza Castello n. 21, entrambi con gli avv.ti Federica Frattini e Benedetta Baracchi presso le quali hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Levanto il 4 giugno 2005 (Anno 2005, Numero 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1) e si sono separati consensualmente con sentenza n. 8649/2023 in data 7 novembre 2023 (passata in giudicato); con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano, e Persona_1 [...] nata a [...] il [...], cittadina italiana. Per_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) La casa familiare sita in Milano, Viale Premuda n. 24, di proprietà esclusiva della signora
[...]
viene a quest'ultima assegnata, con le relative pertinenze (cantina) e con tutti i beni Parte_1 che la arredano e corredano, pure essi di proprietà esclusiva della signora . Parte_1
2) I due figli minori e continueranno a rimanere affidati ad Persona_1 Persona_2 pagina 1 di 6 entrambi i genitori, con fissazione della loro residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per i due figli minori relative alla loro istruzione, alla loro educazione, alla loro salute ed alla scelta della loro residenza abituale dovranno, dunque, continuare ad essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli medesimi. A tale riguardo, si dà atto che i genitori si sono già accordati per confermare, anche per il corrente anno scolastico, l'iscrizione di all'Istituto Cloe Giani – Liceo Scientifico Sportivo di Persona_1
Milano, via Tommaso Gulli n. 39, nonché per iscrivere alla scuola Educandato Persona_2
Statale Setti Carraro Dalla Chiesa, via Passione n. 12. Solo limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. 3) I genitori continueranno ad impegnarsi affinchè i due figli minori mantengano un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno di loro, conservando rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal fine, i due figli minori, salvo diverse modalità da concordarsi con congruo preavviso, che tengano conto dei loro desideri, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici e di quelli lavorativi dei genitori, vedranno e staranno con il padre:
• per due sere infrasettimanali, attualmente il mercoledì ed il giovedì, con pernottamento;
• a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì alle ore 18 al lunedì mattina, con accompagnamento a cura del padre medesimo;
nel caso in cui al fine settimana fosse unito un c.d. “ponte”, i due figli minori trascorreranno l'intero periodo con il padre;
• durante le festività natalizie, alternando annualmente il primo periodo (indicativamente, dal 24 dicembre al 31 dicembre mattina) e il secondo periodo (indicativamente, dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio); i genitori faranno comunque il possibile per trascorrere insieme ai due figli minori la Vigilia di Natale o il giorno di Natale così come i compleanni dei medesimi;
• durante le vacanze di Pasqua o per le vacanze di Carnevale, ad anni alterni;
• durante le vacanze estive, per tre settimane, di cui almeno due settimane consecutive, secondo gli accordi che i genitori assumeranno di anno in anno entro il 30 aprile.
4) Ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento ordinario dei due figli minori nei periodi di rispettiva permanenza degli stessi presso di loro (a titolo esemplificativo: vitto, concorso alle spese di casa – canone di locazione, utenze, spese condominiali, consumi, ecc. –, abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco), ivi compresi i periodi di vacanza.
5) Ciascun genitore contribuirà, in ragione del 50%, alle seguenti spese e nel rispetto del meccanismo qui appresso descritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 2 di 6 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) mensa scolastica;
c) libri di testo;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
e) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Si precisa che i coniugi si sono accordati per una diversa ripartizione della spesa relativa all'attività sciistica esercitata a livello agonistico dal figlio minore sulla cui prosecuzione Persona_1 entrambi concordano, di cui si farà carico per il 90% il padre e per il restante 10% la madre (acquisto abbigliamento e relative attrezzature, costi di trasporto e partecipazioni a corsi, club, lezioni, gare, skipass, hotel). Fa eccezione il costo dell'alloggio a Bormio dove il figlio minore Persona_1 risiede nel periodo degli allenamenti, di cui si fa carico per intero la madre, quanto meno per la prossima stagione. Si precisa infine che il signor è attualmente iscritto al Fasdac- Fondo Assistenza Parte_2
Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali, di cui continuerà a versare in via esclusiva i relativi contributi, a copertura / rimborso delle spese sanitarie dei dirigenti e dei loro familiari, con le modalità e nei limiti stabiliti dal relativo Regolamento, che i coniugi dichiarano di bene conoscere. La contribuzione di ciascun genitore alle spese sanitarie sostenute nell'interesse dei due figli minori dovrà, dunque, intendersi riferita alla sola parte di tali spese non soggette o non suscettibili di pagamento diretto e/o rimborso da parte del Fasdac. Ciò, ovviamente, fin tanto che il signor
[...] manterrà l'iscrizione al detto fondo e senza vincolo alcuno per eventuali rinnovi o Parte_2 pagina 3 di 6 passaggi ad altri fondi.
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico di divorzio o di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
7) I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i due figli minori e si impegnano a cooperare all'espletamento delle relative formalità amministrative.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Levanto il 4 giugno 2005 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Levanto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di
[...]
e di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Pt_3
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
pagina 4 di 6 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6