Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/12/2025, n. 24073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24073 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15116/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15116 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alba Giordano e Umberto Verdacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento, reso noto con foglio prot. n. -OMISSIS-, datato 8.11.2022, del Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, II° Reparto, notificato il giorno 11 novembre 2022 con il quale è stato comunicato il rigetto dell'istanza di cessazione dal servizio permanente, presentata in data 9 luglio 2022;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. FE PE RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 24 novembre 2022 e corredato da istanza cautelare, il sig. -OMISSIS- impugnava il provvedimento, reso noto con foglio prot. n. -OMISSIS- dell’8.11.2022, del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale veniva comunicato il rigetto dell’istanza di cessazione dal servizio permanente, presentata in data 9 luglio 2022;
- il Ministero intimato si costituiva in giudizio, deducendo l’infondatezza del gravame;
- questo T.A.R., all’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- respingeva la domanda di sospensiva;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 2 dicembre 2025 la parte ricorrente rilevava al Collegio il venir meno del proprio interesse alla prosecuzione del giudizio;
- all’udienza pubblica straordinaria del 12 dicembre 2025, all’esito della relativa discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 2 dicembre 2025 il ricorrente ha dichiarato al Collegio che “è stato congedato dall'Amministrazione nel mese di gennaio 2025 ”, per poi proseguire che “ chiede l’estinzione del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL NA, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
FE PE RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE PE RU | LL NA |
IL SEGRETARIO