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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3365/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3365/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Elisa Larentis e
(c.f. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Furlani Katiuscia
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Cavedine (TN) in data 27 settembre 2014, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cavedine, Parte I, N. 7, Anno
2014, e che dalla loro unione è nata la figlia ad Arco (TN) il 19 marzo 2012. Per_1
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è titolare di un'impresa individuale che CP_1 si occupa di installazione impianti, isolamento, posa in opera e manutenzione in qualità di elettricista con reddito annuo pari ad €26.125,00, mentre la sig.ra lavora presso i supermercati Poli in qualità di commessa con contratto a Parte_1 tempo indeterminato e reddito annuo pari ad € 23.567,00.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare è sita a Cavedine ed è di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che il sig. si è trasferito in altra abitazione. CP_1
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“
1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2. la sig. continuerà a vivere presso la casa coniugale sita a Cavedine Parte_1
(Trento) in via IV Novembre 39, insieme alla figlia e presso di lei collocata in via principale;
3. la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
4. in merito alla frequentazione della figlia, a fronte dell'età di , ormai Per_1
13enne, la stessa starà col padre a weekend alternati dal venerdì alle 20.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30/21.00 con onere del padre di prenderla presso la residenza materna e qui riaccompagnarla. Durante la settimana il sig. starà CP_1 con la figlia una sera sino alle ore 21.00 con onere di riaccompagnamento presso la residenza materna o dove stabilito concordemente dai genitori.
5. le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà fra i genitori con alternanza, in merito alle prime, del giorno 24 e del 25 dicembre ed ad anni alterni, la giornata del 31 gennaio;
6. nel corso delle vacanze estive, la figlia starà col padre 2 settimane anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro fine aprile;
nei restanti periodi di vacanze, proseguirà la frequentazione di cui al punto 4);
7. il sig. provvederà al mantenimento ordinario mensile della figlia CP_1 nell'ammontare di 300,00 euro da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat,
2 e da accreditare sul conto corrente intestato alla sig. entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025;
8. il sig provvederà al rimborso di 600,00 euro a titolo di mantenimento CP_1 ordinario della figlia per i mesi di aprile e maggio 2025 entro 10 giorni Per_1 dalla data di pubblicazione della omologa della separazione;
9. L'assegno unico così come ogni altro contributo o aiuto erogato dall'ente pubblico verrà goduto unicamente dalla sig. a prescindere da chi ne Parte_1 faccia richiesta;
10. i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del 60% a carico del padre ed il 40% a carico della madre, preventivamente concordate se superiori ad € 100 e documentate. Ciascun genitore, ove possibile, provvederà in maniera diretta al pagamento della sua quota;
in caso contrario, il rimborso della propria quota avverrà entro una settimana dall'avvenuto esborso;
ai fini dell'individuazione di tali spese, i genitori faranno riferimento alle linee guida del CNF (doc. 6);
11. Le spese relative all'assistenza legale nel presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3365/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Elisa Larentis e
(c.f. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Furlani Katiuscia
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Cavedine (TN) in data 27 settembre 2014, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cavedine, Parte I, N. 7, Anno
2014, e che dalla loro unione è nata la figlia ad Arco (TN) il 19 marzo 2012. Per_1
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è titolare di un'impresa individuale che CP_1 si occupa di installazione impianti, isolamento, posa in opera e manutenzione in qualità di elettricista con reddito annuo pari ad €26.125,00, mentre la sig.ra lavora presso i supermercati Poli in qualità di commessa con contratto a Parte_1 tempo indeterminato e reddito annuo pari ad € 23.567,00.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare è sita a Cavedine ed è di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che il sig. si è trasferito in altra abitazione. CP_1
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“
1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2. la sig. continuerà a vivere presso la casa coniugale sita a Cavedine Parte_1
(Trento) in via IV Novembre 39, insieme alla figlia e presso di lei collocata in via principale;
3. la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
4. in merito alla frequentazione della figlia, a fronte dell'età di , ormai Per_1
13enne, la stessa starà col padre a weekend alternati dal venerdì alle 20.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30/21.00 con onere del padre di prenderla presso la residenza materna e qui riaccompagnarla. Durante la settimana il sig. starà CP_1 con la figlia una sera sino alle ore 21.00 con onere di riaccompagnamento presso la residenza materna o dove stabilito concordemente dai genitori.
5. le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà fra i genitori con alternanza, in merito alle prime, del giorno 24 e del 25 dicembre ed ad anni alterni, la giornata del 31 gennaio;
6. nel corso delle vacanze estive, la figlia starà col padre 2 settimane anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro fine aprile;
nei restanti periodi di vacanze, proseguirà la frequentazione di cui al punto 4);
7. il sig. provvederà al mantenimento ordinario mensile della figlia CP_1 nell'ammontare di 300,00 euro da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat,
2 e da accreditare sul conto corrente intestato alla sig. entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025;
8. il sig provvederà al rimborso di 600,00 euro a titolo di mantenimento CP_1 ordinario della figlia per i mesi di aprile e maggio 2025 entro 10 giorni Per_1 dalla data di pubblicazione della omologa della separazione;
9. L'assegno unico così come ogni altro contributo o aiuto erogato dall'ente pubblico verrà goduto unicamente dalla sig. a prescindere da chi ne Parte_1 faccia richiesta;
10. i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del 60% a carico del padre ed il 40% a carico della madre, preventivamente concordate se superiori ad € 100 e documentate. Ciascun genitore, ove possibile, provvederà in maniera diretta al pagamento della sua quota;
in caso contrario, il rimborso della propria quota avverrà entro una settimana dall'avvenuto esborso;
ai fini dell'individuazione di tali spese, i genitori faranno riferimento alle linee guida del CNF (doc. 6);
11. Le spese relative all'assistenza legale nel presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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