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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9793 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N 41841/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.11.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Pagnottella Fabio e Avv. Viarengo Adriano Marco Stefano presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Grippo Agnese presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] cittadino italiano Persona_1 FATTO La Sig.ra con ricorso depositato in data 26.11.2024 contenente l'indicazione delle Parte_1 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, chiedeva di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
- affidare il figlio minore alla madre, odierna ricorrente, Sig.ra in Persona_1 Pt_1 via esclusiva con collocamento dello stesso presso la residenza della ricorrente sita in Milano, via Soperga n.42, con facoltà per il padre Sig. di vedere e tenere con sé il figlio con le Parte_2 seguenti modalità: a) un giorno durante la settimana da individuarsi in regione delle esigenze scolastiche del figlio e lavorative dei genitori, dall'uscita di scuola (indicativamente alle ore 16) sino alle 21, impegnandosi il padre e riportare il figlio presso l'abitazione materna dopo che Per_1 questi abbia cenato;
b) un sabato o una domenica alternata dalle ore 8:00 alle ore 21:00, impegnandosi il padre e riportare il figlio presso l'abitazione materna e non potendosi Per_1 disporre alcunchè in merito ad un eventuale pernotto del figlio presso il padre non essendo nota la situazione alloggiativa del medesimo;
c) 10 giorni da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 30.4 di ogni anno;
d) festività e ponti da concordare tenuto conto della situazione alloggiativa del padre;
- ordinare altresì al Sig. di versare alla sig.ra entro il Parte_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di Per_1
€400,00 mensili, rivalutabile automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla prima erogazione, oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano, che si intendono integralmente qui ritrascritte;
- disporre che l'assegno unico venga assegnato al 100% alla madre collocataria del minore, affinchè possa adeguatamente provvedere alle spese da effettuarsi in favore del figlio. Il Sig. con comparsa di costituzione contenente l'indicazione delle condizioni Parte_2 reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, si costituiva nel presente giudizio e chiedeva di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1-Disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso Persona_1 la madre e frequentazione del padre secondo il seguente calendario, che comunque potrà essere variato di volta in volta in base ad esigenze del minore e dei genitori: secondo le seguenti modalità: Giorno a settimana dall'uscita da scuola di fino al giorno Per_1 successivo quando il padre lo riporta a scuola (anche considerando che i genitori non vivono nella stessa città); Fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena;
15 giorni anche non consecutivi di vacanze estive da comunicare e concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
Tutte le festività invernali e infra annuali ad anni alterni.
2- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di euro 200,00 oltre aggiornamento ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, previamente concordate, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano che si intende noto.
3- Respingere ogni altra domanda. In occasione dell'udienza del 26.11.2025 avanti il GOT delegato, Dott.ssa Cristina Ceci, le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: - affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] il [...] cittadino Persona_1 italiano con collocamento presso la madre;
il padre eserciterà il proprio diritto di visita con le seguenti modalità:
- un giorno durante la settimana da individuarsi in ragione delle esigenze scolastiche del figlio e lavorative dei genitori, dall'uscita di scuola (indicativamente alle ore 16) sino alle 21, impegnandosi il padre e riportare il figlio presso l'abitazione materna dopo che questi abbia cenato;
Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 della domenica, impegnandosi il padre e riportare il figlio presso l'abitazione materna dopo che Per_1 questi abbia cenato;
- per le vacanze estive: negli anni pari, dal 01 al 16 Agosto, il figlio minore starà Persona_1 con il papà, e dal 16 al 31 Agosto con la mamma, negli anni dispari dal 01 al 16 Agosto con la mamma, e dal 16 al 31 Agosto con il papà;
- nelle vacanze natalizie nel rispetto del principio dell'alternanza, dal 24 Dicembre al 26 Dicembre con un genitore e dal 30 Dicembre al 02 Gennaio con l'altro, con la precisazione che per Natale 2025 il figlio minore starà con il padre;
- per le vacanze pasquali, nel rispetto del principio dell'alternanza, di anno in anno dal venerdì santo a Pasquetta con un genitore, con la precisazione che per il 2026 il figlio minore starà con la madre;
- festività e ponti da concordare tenuto conto della situazione alloggiativa del padre;
- ordinare altresì al Sig. di versare alla sig.ra entro il giorno 5 Parte_2 Parte_1 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di € 200,00 mensili, Per_1 rivalutabile automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla prima erogazione, sino a quando il resistente non avrà reperito una attività lavorativa, con la precisazione che quando il resistente avrà reperito un'attività lavorativa con un reddito mensile di euro 1.300,00/1,400,00 mensili, l'assegno sarà commisurato ad euro 300,00 mensili, impegnandosi il padre a comunicare tempestivamente (entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto lavorativo) la nuova attività lavorativa;
- all'importo di cui sopra dovrà aggiungersi in ogni caso la refusione del 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano, che si intendono integralmente qui ritrascritte;
- disporre che l'assegno unico venga assegnato al 100% alla madre collocataria del minore, affinché possa adeguatamente provvedere alle spese da effettuarsi in favore del figlio;
- spese compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di procedersi ex art. 473bis 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473bis 17 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, rinunciando altresì al deposito della documentazione di cui all'art.473bis 12 comma III c.p.c., oltre che all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG