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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 675/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 675/2024 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso, promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Leonforte via Venticinque Aprile n. 2, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Edmar
Longo;
-ricorrente- contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._2 in via Pergolesi n. 6, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Sebeto;
-resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data
31.07.2025, a seguito del deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato, con cui le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, sottoscritto personalmente il 6 giugno 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.06.2025.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
a Leonforte in data 9.08.2001 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al
[...] numero 39, parte II, anno 2001, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato Persona_1
a Leonforte il 30.12.2002) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
Il ricorrente ha dedotto che con sentenza emessa in data 29.01.2015 e depositata il 30.01.2015 nell'ambito del procedimento n. 189/2013 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliato con la moglie;
ha chiesto, dunque, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, l'affidamento condiviso del figlio minore e l'assegnazione della casa coniugale, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili.
La resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di divorzio mentre ha avanzato richiesta di assegnazione della casa coniugale in suo favore e ha chiesto, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli ad un importo mensile pari ad € 600,00.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 18.06.2025, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo conciliativo, sottoscritto personalmente dalle stesse il 6 giugno 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.06.2025 e hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni, confermando la condizioni di cui al predetto accordo, da intendersi qui integralmente trascritte.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, valutata la rispondenza delle condizione all'interesse della prole, si osserva che le condizioni ivi contenute non sono contrarie alla legge;
per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, va dato atto che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Pubblico Ministero ha dichiaro di nulla opporre con parere del 6.10.2025.
Va, dunque, pronunciato la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 6 giugno 2025
e depositato nel fascicolo telematico il 13.06.2025.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Leonforte in data 09.08.2001, tra i coniugi (C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
20.09.1977, e (C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Leonforte al numero
39, parte II, anno 2001;
- omologa le condizioni di divorzio, inerenti alla prole e ai rapporti economici, di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 6 giugno 2025 e depositato nel fascicolo telematico il
13.06.2025, le cui condizioni sono da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 675/2024 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso, promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Leonforte via Venticinque Aprile n. 2, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Edmar
Longo;
-ricorrente- contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._2 in via Pergolesi n. 6, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Sebeto;
-resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data
31.07.2025, a seguito del deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato, con cui le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, sottoscritto personalmente il 6 giugno 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.06.2025.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
a Leonforte in data 9.08.2001 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al
[...] numero 39, parte II, anno 2001, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato Persona_1
a Leonforte il 30.12.2002) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
Il ricorrente ha dedotto che con sentenza emessa in data 29.01.2015 e depositata il 30.01.2015 nell'ambito del procedimento n. 189/2013 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliato con la moglie;
ha chiesto, dunque, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, l'affidamento condiviso del figlio minore e l'assegnazione della casa coniugale, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili.
La resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di divorzio mentre ha avanzato richiesta di assegnazione della casa coniugale in suo favore e ha chiesto, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli ad un importo mensile pari ad € 600,00.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 18.06.2025, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo conciliativo, sottoscritto personalmente dalle stesse il 6 giugno 2025 e depositato nel fascicolo telematico il 13.06.2025 e hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni, confermando la condizioni di cui al predetto accordo, da intendersi qui integralmente trascritte.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, valutata la rispondenza delle condizione all'interesse della prole, si osserva che le condizioni ivi contenute non sono contrarie alla legge;
per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, va dato atto che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Pubblico Ministero ha dichiaro di nulla opporre con parere del 6.10.2025.
Va, dunque, pronunciato la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 6 giugno 2025
e depositato nel fascicolo telematico il 13.06.2025.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Leonforte in data 09.08.2001, tra i coniugi (C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
20.09.1977, e (C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Leonforte al numero
39, parte II, anno 2001;
- omologa le condizioni di divorzio, inerenti alla prole e ai rapporti economici, di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 6 giugno 2025 e depositato nel fascicolo telematico il
13.06.2025, le cui condizioni sono da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta