Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza del 20.5.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato, a seguito della discussione orale, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1260/2022 R.G., vertente
T R A
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonsina Diana Parte_1 C.F._1
( ) e Giuseppe Corvino ( ), presso il cui studio sito in C.F._2 C.F._3
Casal di Principe alla via Cesare Battisti n. 21 è elettivamente domiciliato - - Email_1
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APPELLANTE
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
p.t., e ( , in persona
[...] Controparte_3 P.IVA_2
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(ads80030620639) presso cui per legge domiciliano, alla via Diaz, 11 Napoli -
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APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7593/2021 del Tribunale di Napoli del 20.9.2021, non notificata
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata in data 19.11.2018 , medico specializzato presso l Parte_1 [...] nell'a.a. 1989/1990, conveniva in giudizio la Controparte_5 Controparte_1
il nonché l' presso la cui
[...] Controparte_6 CP_7
Scuola aveva conseguito il diploma, al fine di sentire accertare e dichiarare la sussistenza, in proprio favore, del diritto all'equa retribuzione per ogni anno di frequenza della scuola di specializzazione, o, in subordine, al risarcimento del danno connesso al non avere lo Stato italiano attuato, nei termini stabiliti, le direttive comunitarie in materia di formazione dei medici specialisti e dei relativi corsi di specializzazione, da quantificarsi in misura pari alla borsa di studio istituita con D. Lgs. n. 257/1991, ovvero nella complessiva somma di euro 44.415,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia.
A tal fine premetteva di aver frequentato il corso di specializzazione in malattie infettive nell'arco temporale compreso fra il 1986 ed il 1990, senza percepire alcun compenso.
Si costituivano in giudizio le PP.AA. convenute, che eccepivano la prescrizione quinquennale del diritto azionato e deducevano il difetto di legittimazione passiva dell'Ateneo e, altresì, l'infondatezza della domanda proposta.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il primo giudice, ritenendo maturata la prescrizione della pretesa, rigettava la domanda attorea e dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_5 compensando integralmente le spese di lite.
Riteneva il Tribunale che trovasse applicazione, per i medici che avevano svolto il corso di specializzazione tra il 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 257/91, con cui la
Direttiva 82/76 CEE è stata recepita nell'ordinamento italiano.
2 Sul punto così testualmente argomentava: ritiene la Cassazione che con tale atto legislativo si sia offerto ai medici specializzandi la precisa cognizione circa l'ammontare dei compensi spettanti ai medici specializzandi e quindi alle eventuali indennità riparatorie per il ritardo nel recepimento, oltre ad individuare il soggetto tenuto ad erogarli. Per queste ragioni, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione decennale deve essere individuato nell'entrata in vigore della norma suindicata, ovvero decreto legislativo 257/91 (cfr. anche Cass. 10/04/2012 n. 5642; 08/02/2012 n. 1850;
17/05/2011 n. 10813 e 11/11/2011 n. 23568) (pag. 7 sentenza di primo grado).
Il primo giudice rilevava, oltre a ciò, anche l'intervenuta prescrizione del diritto riguardante la richiesta del risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie, così come previsto dall'art. 11 della legge 19 ottobre 1999. A riguardo, assumeva la decorrenza del termine decennale di prescrizione dall'entrata in vigore (27 ottobre 1999) della citata legge.
Concludeva, per l'effetto, nel senso della maturata prescrizione del diritto azionato, avuto riguardo all'epoca dell'atto di messa in mora indirizzato alle P.A. convenute (maggio 2017).
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata il 18.3.2022 alla Controparte_1
e al (con esclusione, quindi,
[...] Controparte_6 dell'Ateneo, dichiarato dal Tribunale privo di legittimazione passiva), il dott. ha proposto Pt_1 tempestivo appello, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Gli appellati si sono costituiti con comparsa del 25.6.2022 (per l'udienza del 15.7.2022), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione ed il relatore, la causa è stata rinviata per rinviata all'odierna udienza collegiale per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
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L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio
3 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
L'appellante ha dedotto l'erroneo rilievo di prescrizione, censurando la pronuncia di prime cure laddove il Tribunale ha ancorato il dies a quo per reclamare la mancata retribuzione dei corsi di specializzazione ante 1993 all'entrata in vigore del dlgs n. 257/1991, con cui la direttiva n. 82/76/CEE è stata recepita nel nostro ordinamento.
Censura, altresì, la statuizione del primo giudice nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione decennale, per il risarcimento del danno cagionato dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie, dall'entrata in vigore della legge n. 370/1999 (27.10.1999), il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
Invoca, in senso contrario, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Genova, 11.2.2020, n. 353) che, in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea di Giustizia (sentenza Pt_2
25.7.1991), la prescrizione non sarebbe mai iniziata a decorrere, non essendo stata mai attuata la
Direttiva per i medici che hanno frequentato delle Scuole di Specializzazione tra il 1983 e il 1991.
La doglianza è infondata.
La decisione impugnata è conforme alle pronunce rese dalla Suprema Corte in tema di omessa o tardiva trasposizione, da parte del legislatore italiano, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie, ed, in particolare, delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, nella materia della retribuzione della formazione dei medici specializzandi, rispetto alla quale sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di
Giustizia.
Tale diritto va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno.
Tale pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, è quindi, da ritenersi assoggettata all'ordinario termine decennale di prescrizione (vedi Cass. S.U. 17/4/2009 n.9147).
4 Quanto alla problematica inerente alla decorrenza di tale termine, la Corte, con le sentenze gemelle nn.
10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, dopo avere rilevato che la domanda risarcitoria degli specializzandi da inadempimento delle direttive dev'essere inquadrata nei termini di cui a Cass. sez. un.
n.9147 del 2009, cioè come inadempimento di un'obbligazione ex lege di natura contrattuale, ed avere ampiamente ribadito le ragioni a sostegno di detta qualificazione, ha statuito che la prescrizione de qua, di misura decennale, decorre soltanto dal 27 ottobre 1999.
La giurisprudenza di legittimità si è poi andata ulteriormente consolidando, risultando confermata, in ordine all'entità decennale del termine prescrizionale e del suo exordium in data 27.10.99, da numerosissime pronunzie (ex plurimis vedi Cass. 26/6/2013 n. 16104, Cass.20/3/2014 n.6606, Cass.
19/6/2019 n. 16452, Cass. 24/1/2020 n. 1589).
Con esse si è adeguatamente posto in rilievo che, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n.82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991,
n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai «soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
Da ciò discende che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art.11, hanno avuto, da quel momento, la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art.11 (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1676 del 2021).
Nel caso di specie, ha conseguito il diploma in Malattie Infettive, avendo frequentato il Parte_1 corso di studi della Scuola di Specializzazione dal 1986 al 1990.
Ne consegue, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra elencati, che a partire dalla data di entrata in vigore della L. 370/1999, per l'attore erano già percepibili gli effetti lesivi riconducibili all'asserita mancata o tardiva trasposizione di direttive europee concernenti il trattamento economico dei medici specializzandi.
È opportuno, dunque, verificare se, nel decennio decorrente dalla data del 27-10-1999 al 27-10-2009, siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
5 L'attore ha allegato all'atto di citazione la diffida trasmessa a mezzo raccomandata A/R nel maggio
2017, indirizzata alla al Controparte_1 Controparte_6
e all' alla quale è seguita la notificazione dell'atto di
[...] Controparte_5 citazione. Non vi è prova di atti interruttivi antecedenti.
Di conseguenza, la diffida deve ritenersi intempestiva, in quanto intervenuta quando era già decorso il decennio dall'entrata in vigore della L. 370/1999.
Ogni altra questione resta assorbita.
In definitiva, ritenuto, per tutto quanto esposto, che l'appello non fornisca argomenti idonei a rivedere il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, a cui questo Collegio intende conformarsi, l'impugnazione deve essere rigettata e la sentenza appellata integralmente confermata.
Il contrasto giurisprudenziale allegato dall'appellante consente di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte
Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli il 20.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
6 dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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