Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 06.11.2024 iscritta al n. 371/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
06.03.2025
d a
in persona Parte_1
del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
OGGETTO: dello Stato Distrettuale di Brescia.
Risarcimento danni: altre
RICORRENTE APPELLANTE
ipotesi c o n t r o
Parte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo
Galazzo ed Eleonora Gavoni del foro di Pavia, domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 325 del 2024 del Tribunale di
Cremona.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 325 del 11.10.2024, il Tribunale di
Cremona, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento della retribuzione professionale docenti,
ha accertato l'illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati dal con la docente ricorrente Parte_1
tra l'a.s. 2012/2013 e l'a.s. 2022/2023 e, per l'effetto, Parte_2
ha condannato il a corrispondere alla docente un'indennità Parte_1
risarcitoria pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il Tribunale
ha poi accolto anche le ulteriori domande della docente, dichiarando il suo diritto di percepire le differenze retributive eventualmente dovute per effetto del ricalcolo dell'anzianità di servizio e della conseguente posizione stipendiale, nonché il suo diritto di ottenere la carta docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di 500,00 euro annui, oltre interessi legali o rivalutazione,
dichiarando la prescrizione del diritto per le annualità anteriori e condannando il a mettere a disposizione della ricorrente la Parte_1 - 3 -
carta docente o altro equipollente, così che la stessa ne potesse fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Per quel che ancora interessa, il
Tribunale ha dato atto che la ricorrente aveva sottoscritto contratti a tempo determinato su organico di fatto con scadenza al 30.6 dall'a.s.
2011/2012 all'a.s. 2015/2016 e su organico di diritto dall'a.s.
2016/2017 all'a.s. 2022/2023 e che la reiterazione delle assunzioni a termine doveva ritenersi illegittima in considerazione delle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione intervenute sul punto, con conseguente liquidazione dell'indennità di cui all'art. 36
comma 5 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Il primo giudice ha escluso l'efficacia sanante del concorso sostenuto e superato dalla ricorrente,
indetto ai sensi dell'art. 59 comma 9 bis del d.l. n. 73 del 2021, sia perché la stabilizzazione era riconducibile all'esigenza di reperire nuovo personale, senza alcun legame con la riparazione dell'illecito,
sia perché la procedura era risultata agevolata solo sotto il profilo delle modalità di espletamento della prova, ma era rimasta ancorata alla valutazione delle competenze possedute dal singolo candidato,
valorizzando il servizio a termine in maniera assai limitata rispetto al punteggio totale conseguibile, sicchè non vi era la ragionevole certezza di stabilizzazione. Quanto, poi, al beneficio della c.d. carta docente, il giudice a quo ha accolto la domanda richiamando e facendo proprie le motivazioni della sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.. Infine, il Tribunale ha compensato per ¼ le spese di lite, condannando il alla rifusione in favore della ricorrente Parte_1 - 4 -
dei residui ¾.
Con ricorso del 6.11.2024, ha proposto appello il , Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza in punto di illegittima reiterazione dei contratti a termine, riconoscimento del beneficio della c.d. carta docente e regolamentazione delle spese di lite.
Con memoria del 21.2.2025 si è costituita Parte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
***
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, all'esito della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo di sentenza.
***
Con il primo motivo di appello, il ha contestato Parte_1
l'accertamento compiuto dal giudice circa l'abusiva reiterazione dei contratti a termine derivante dalla violazione della normativa comunitaria sui rapporti di lavoro a tempo determinato. Ha sostenuto che il giudice non avrebbe potuto desumere alcuna responsabilità del
Contr
per la reiterata assegnazione di supplenze dalla pretesa violazione della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE attesa la natura non direttamente esecutiva della stessa;
la clausola 5 è priva di efficacia diretta nell'ordinamento interno con la conseguenza che essa, a detta del , non può essere utilizzata come parametro Parte_1
di legittimità dei contratti stipulati dal . Ha aggiunto che non Parte_1
avrebbe neppure violato alcuna norma dell'ordinamento interno,
attesa la specialità della legislazione del comparto scuola, sottratto,
per espressa previsione di legge, all'applicazione della disciplina - 5 -
limitativa della durata dei contratti a tempo determinato;
ha richiamato al riguardo l'art. 10, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del
2001 (comma aggiunto dall'art.9, comma 18, del D.L. n. 70/2011)
che prevedeva che “sono altresì esclusi dall'applicazione del presente
decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento
delle supplenze del personale docente ed ATA” nonché, più
recentemente, l'art. 29 del D.lgs. n. 81 che al comma 2 contenente analoga disposizione. Di conseguenza, non potrebbe trovare applicazione l'art. 36 comma 5 quinquies del D. Lgs. n. 165/2001. Ha
aggiunto, sempre in conseguenza del carattere non self-executing
della Clausola 5, che le domande avrebbero potuto semmai essere rivolte contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il mancato recepimento della Direttiva. Infine, ha escluso che fosse configurabile una propria condotta omissiva illecita, essendo state perfezionate negli scorsi anni – compatibilmente con i limiti della finanza pubblica sui quali non aveva potere decisionale – decine di migliaia di assunzioni e banditi concorsi cui anche l'appellata aveva potuto partecipare.
L'appellata ha contestato la fondatezza di tali rilievi e affermato che il principio di unità dello Stato-ordinamento impedisce una frammentazione della responsabilità tra articolazioni dello Stato,
che finirebbe per svuotare di contenuto la tutela del cittadino danneggiato. Quanto alla illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, ha affermato la conformità della sentenza gravata ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2552/2016, - 6 -
dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 26.11.2014 e dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 187/2016, quest'ultima dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n.
124/1999 sulle supplenze, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi della durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili.
Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
L'appellata sentenza ha dichiarato l'illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati dal Parte_1
con la docente ricorrente tra l'a.s. 2012/2013 e
[...] Parte_2
l'a.s. 2022/2023.
In diritto, va rammentato che la Corte di Giustizia con la sentenza del 26 novembre 2014 e altri (nelle cause riunite C- Per_1
22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), richiamata anche dal giudice di primo grado, investita dai giudici del merito e dalla Corte
Costituzionale, ha affermato che la normativa nazionale anteriore alla legge n. 107/2015 non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idonea a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro;
ha affermato, in particolare, che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso - 7 -
che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei
procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento
delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo
delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo
determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti
nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza
indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali
ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto
personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito
a causa di un siffatto rinnovo". La Corte di Giustizia si è basata sul fatto che il termine di immissione in ruolo dei docenti era tanto variabile quanto incerto secondo la normativa dell'ordinamento interno.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia, con sent. n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n.
124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla
durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo
potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato
per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni
obiettive lo giustifichino". La Corte Cost., peraltro, ha aggiunto che grazie alla legge n. 107 del 2015 l'illecito di cui si era reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto - 8 -
dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
ha sottolineato che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione
dell'UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro
Paese per la violazione della normativa europea in oggetto,
archiviazione disposta proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta.
La Corte di Cassazione, a sua volta, nella sentenza n.
22552/2016, ha affermato che la prima condizione perché sia configurabile un abusivo ricorso alla stipulazione di contratti a termine va individuata nel superamento del termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del
T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti,
trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola. La seconda condizione perché sia configurabile un abusivo ricorso alla stipulazione di contratti a termine è che si tratti di supplenze c.d. su organico di diritto, e cioè
con termine al 31 agosto, posto che su tale tipo di contratti soltanto vertono le pronunce della Corte di Giustizia e della Corte
Costituzionale. Non può invece configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” con scadenza al
30.6 e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva - 9 -
1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e quindi prospettandosi non già la sola reiterazione ma le Parte_1
condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa CP_2
cattedra). Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che la L. n.
107/2015 ha cancellato l'illecito comunitario perché ha previsto misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola. Ed infatti, le disposizioni transitorie di cui all'art. 1 comma 95 avevano autorizzato il , per l'anno CP_3
2015/2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del T.U di cui al D. Lgs. 297/1994, al termine delle quali sono state soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012; il comma 131 dell'art. 1 L.
107/2015, inoltre, aveva previsto un limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato su posti del cd. organico di diritto (“a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche - 10 -
ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili,
non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche
se non continuativi”).
Nel periodo successivo alla L. 107/2015, il panorama normativo è ulteriormente cambiato;
la normativa interna è stata in parte modificata e il legislatore ha previsto un nuovo articolato sistema di reclutamento del personale scolastico. In primo luogo, va rilevato che l'art. 4 bis del D.L. n.87/2018 ha abrogato il comma 131
dell'art. 1 L. 107/2015, che prevedeva il limite massimo di durata dei contratti a termine del settore scolastico per la copertura di posti vacanti e disponibili di 36 mesi. Tale disposizione, che nell'impianto della L. 107/2015 si affiancava alla indizione con cadenza triennale di concorsi nazionali su base regionale per la copertura di posti vacanti e disponibili, era stata adottata con la chiara finalità del legislatore di rendere compatibile l'ordinamento interno con la Clausola 5
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato successivamente alla decisione della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014 in quanto nell'ordinamento interno il settore della scuola è
espressamente escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui limiti di durata del contratto a tempo determinato (v. le norme, sopra richiamate, di cui all'art. 10 comma 4 bis d.lgs. 368/2001 ed ora l'art. 29 comma 2 del d.lgs. 81/2015).
La soppressione del citato comma 131, peraltro, non ha di per sé ripristinato la condizione di incompatibilità con la clausola 5,
antecedente alla L. 107/2015 e oggetto del vaglio della CGUE, Corte - 11 -
Cost. e Cassazione nelle pronunce sopra citate. Secondo
l'interpretazione consolidata della Corte di Giustizia, infatti, gli Stati
membri dispongono di un'ampia discrezionalità a tale riguardo, dal momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al punto 1, lettere da a) a c), della clausola 5, oppure a norme giuridiche equivalenti già esistenti, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori. In altre parole, la clausola 5 dell'Accordo quadro fissa agli
Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell'abuso, lasciando loro la scelta dei mezzi per conseguire ciò,
purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'Accordo quadro (v. sentenza e a., EU:C:2014:2044, Per_2
punto 60 e sent. sopra richiamata). Inoltre, è stato affermato Per_1
sempre dalla Corte di Giustizia che quando, come nel caso di specie,
il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo quadro. In
sintesi, la giurisprudenza comunitaria non richiede un cumulo di misure essendo sufficiente anche una sola misura purchè
proporzionata, energica e dissuasiva.
Ciò detto, occorre rammentare, sempre sul piano della normativa interna, che il legislatore con il D.lgs. 59 del 2017
(successivamente modificato dalla L. 145 del 2018 e dalla L. n. 159 - 12 -
del 2019) ha adottato un nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico stabilendo : -che le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50 % dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e 18); -che vengano indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che,
presumibilmente, si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali ( v. art. 3 comma 3 : “Il concorso è bandito, fermo
restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la
copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano
vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico
successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove
concorsuali”). - che i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale (v. art. 3 comma 3 : “Sulla base della
graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo
in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti
che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel
primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è
previsto l'espletamento delle prove concorsuali.”); - che i vincitori che non dovessero essere assunti nel biennio mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi (art. 3 comma 3: “Rimane fermo - 13 -
il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche
negli anni successivi”).
Mentre nel sistema delineato dall'art. 400 del TU n. 297/94
(“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base
regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e
disponibili”) e dalla L. n. 197/2015 i concorsi dovevano essere banditi ogni tre anni, l'attuale sistema di reclutamento scolastico dispone l'indizione di concorsi biennali e prevede che i vincitori che nell'arco del biennio non vengano immessi in ruolo conservino il diritto all'assunzione a tempo indeterminato negli anni successivi.
La previsione di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola costituito dai concorsi nazionali biennali e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle GAE per il 50% dei posti da effettuarsi annualmente (art. 17), rappresentano, secondo questa
Corte, misure proporzionate e idonee sul piano del diritto interno a prevenire l'abuso per violazione della normativa comunitaria sul contratto a termine nel settore della scuola in quanto consentono, da un lato, ai docenti precari che siano ancora inseriti nelle GAE di essere stabilizzati in tempi brevi e sicuri e, al contempo, ai docenti che non siano nelle GAE di partecipare in tempi ravvicinati e certi
(ogni due anni) ai concorsi nazionali per l'immissione in ruolo.
D'altronde deve essere anche considerata la specialità e complessità
della disciplina del settore scolastico nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza, se, all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle GAE, rimangano - 14 -
eventualmente scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì,
come noto, che vi sia la necessità periodica per il di Parte_1
attingere anche alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4,
comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti mediante contratti a tempo determinato all'esito delle procedure sopra descritte.
In base alla normativa del settore scolastico vigente, dunque,
il docente abilitato inserito nelle graduatorie per le supplenze che aspiri ad essere assunto in ruolo ha la possibilità di partecipare ai concorsi periodici che il deve bandire ogni Parte_1
due anni per la copertura dei posti vacanti e disponibili e di essere così inserito nelle graduatorie di merito per i docenti vincitori di
Contr concorso, dalle quali, poi, il è tenuto ad attingere annualmente per la copertura dei posti che risultano vacanti e disponibili. Per
inciso, non può sottacersi che, ove il docente abilitato inserito nelle
GPS, pur potendo partecipare ai concorsi per cattedre banditi dall'Amministrazione, non lo faccia, il medesimo sarà destinato a rimanere all'interno del circuito delle supplenze che lo esporrà (in base a un sistema che, si ribadisce, è basato su sequenze procedimentali prestabilite per legge) alla possibilità di essere nuovamente reclutato per ulteriori servizi a tempo determinato;
e, ove
Contr l'assunzione a termine ripetuta del predetto docente da parte del fosse sempre e comunque censurata, senza tener conto delle circostanze del caso concreto, si potrebbe verificare la situazione - 15 -
paradossale in base alla quale tale docente, al superamento di ogni triennio di supplenze svolte fino al 31 agosto, sarebbe periodicamente legittimato a chiedere al il risarcimento del danno Parte_1
“comunitario” da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Ciò detto e così ricostruito il quadro normativo vigente in tema di reclutamento del personale docente, va osservato che la previsione di concorsi a cadenza biennale, pur consentendo di ritenere la disciplina interna astrattamente conforme ai principi del diritto eurounitario in tema di contratto a termine, deve essere calata nella fattispecie concreta: al fine di stabilire se vi è stato o meno un utilizzo abusivo dei rapporti a termine nel caso specifico è necessario verificare se nel periodo in considerazione l'Amministrazione abbia anche attuato quanto astrattamente previsto dal legislatore e se i concorsi previsti siano stati effettivamente indetti e svolti.
Tanto premesso in generale e venendo al caso di specie, dal
“curriculum giuridico” prodotto dal e dai contratti risulta Parte_1
che ha sottoscritto in qualità di docente contratti di Parte_2
supplenza brevi e/o con scadenza al 30.6 negli a.s. dal 2012/2013 al
2015/2016 e contratti di supplenza “su organico di diritto” con scadenza al 31.8 negli a.s. dal 2016/2017 al 2022/2023. La docente è
stata immessa in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 9 bis, del d.l. n. 73
del 2021, con decorrenza dall'1.9.2024. Nell'a.s. 2023/2024,
successivo al superamento della procedura selettiva, ha svolto l'anno di prova previsto dalla procedura stessa e prodromico alla definitiva immissione in ruolo. - 16 -
Ciò posto, si ritiene che, in conformità ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con la già citata sentenza n. 22552/2016,
non possano considerarsi illegittimi i contratti brevi e con scadenza al
30.6 sottoscritti dalla prof. negli a.s. dal 2012/2013 al Parte_2
2015/2016. Si tratta, infatti, di supplenze brevi o “su organico di fatto” conferite per genuini motivi sostitutivi e/o comunque temporanei, né del resto la appellata ha offerto specifici elementi per ritenere il contrario. Anzi, dall'esame dei documenti risulta che sulla base di tali contratti la docente ha insegnato non solo in molti Istituti
Scolastici diversi (Istituto Tecnico Commerciale Pacioli di Crema;
; Scuola di primo grado Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6
Scuola di primo grado Fermi di
[...]
Montodine; Istituto Tecnico Industriale Galilei di Crema;
Scuola di primo grado Vailati di Crema), ma sia su posto “normale” come docente di matematica e scienze, che su posto di “sostegno psicofisico”. In alcuni contratti, poi, è espressamente indicato il nome del docente temporaneamente sostituito.
Venendo poi ai contratti “su organico di diritto” con scadenza al 31.8 sottoscritti negli a.s. dal 2016/2017 al 2022/2023, si ritiene che anche per essi vada esclusa l'abusiva reiterazione di contratti a termine, e ciò sulla base di quanto già detto circa il mutato panorama normativo e la previsione dell'indizione di concorsi a breve distanza uno dall'altro. Ed infatti, risultano esperite nel corso degli anni di svolgimento delle supplenze su posti vacanti da parte della prof. - 17 -
oltre alla procedura alla quale ella stessa ha partecipato Pt_2
venendo immessa in ruolo, almeno le seguenti procedure concorsuali:
• D.D. 106 del 23.02.2016 - Concorso per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado –
16.174 posti previsti per la scuola secondaria di primo grado e 17.232
per la secondaria di secondo grado;
• D.D. 85 del 01.02.2018 -
Concorso indetto ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lett. b) del
Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017- riservato ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento; • D.D. n. 510 del
23.04.2020, successivamente rettificato con D.D. n. 783 del
08.07.2020 - concorso straordinario per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado – 24.000 posti previsti;
• D.D. n. 499 del
21.04.2020, successivamente rettificato con D.D. n. 649 del
03.06.2020 - concorso ordinario per il personale docente della scuola
Secondaria – 25.000 posti previsti.
Risulta dunque che l'Amministrazione in tutto l'arco temporale di riferimento ha bandito - in maniera sistematica, con cadenza periodica e già prima del superamento del termine di 36 mesi di durata della serie di contratti con scadenza al 31.8 stipulati dalle parti - procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale anche per la classe di concorso dell'appellata. Così stando le cose,
l'appellata ha avuto la possibilità di partecipare ai concorsi indetti dal
Contr
con cadenza periodica e, in particolare, ancora prima del triennio che, come noto, esprime il lasso di tempo che l'ordinamento, - 18 -
in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del
D.lgs. n. 297/1994). In sintesi, è corretto affermare che l'appellata durante lo svolgimento dei servizi a tempo determinato alle
Contr dipendenze del ha goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati all'immissione in ruolo mediante la partecipazione ai concorsi che sono stati periodicamente banditi dall'Amministrazione ancor prima del superamento dei 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile.
In definitiva, ritiene il Collegio che nello specifico caso la
Contr condotta tenuta dal non sia censurabile non essendosi configurato alcun abuso per illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro su posto vacante e disponibile per oltre 36 mesi: la normativa interna oggi in vigore è compatibile con i principi della Direttiva sul lavoro a termine e il ha provveduto a darvi concreta Parte_1
attuazione mediante lo svolgimento di concorsi a cadenza ravvicinata anche per posti vacanti e disponibili della classe di concorso dell'appellata.
Quanto esposto comporta dunque la necessità di riformare la sentenza con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Ne
deriva altresì che risulta superfluo esaminare e restano assorbite tutte le ulteriori questioni giuridiche sollevate dall'appellante, anche con il secondo e terzo motivo di appello, comprese quelle relative alla natura non direttamente esecutiva della clausola 5 e all'accertamento e quantificazione del danno con riferimento all'art. 28, comma 2, del - 19 -
d.lgs. n.81/2015 applicato nella sentenza.
***
Con il quarto motivo di appello, il ha censurato la Parte_1
sentenza gravata nel capo relativo alla c.d. carta docente. In
particolare, l'appellante non ha contestato l'accertamento giurisdizionale dell'illegittimità del limite soggettivo previsto dall'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e la disapplicazione della norma in parte qua. Tuttavia, ha censurato la sentenza laddove, pur riconoscendo la natura non retributiva del bonus in esame e la sua fruibilità nel rispetto dei “vincoli di legge”, aveva comunque liquidato la somma da accreditare sull'eroganda carta docente, condannando addirittura al pagamento di interessi o rivalutazione sulle somme accertate. La sentenza avrebbe dovuto invece limitarsi ad indicare gli anni in relazione ai quali sussisteva astrattamente il diritto, rimettendo all'Amministrazione il compito di liquidare la somma effettivamente erogabile.
L'appellato ha chiesto il rigetto del motivo, richiamando le sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione
intervenute sul punto.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Con la sentenza gravata il Tribunale, dato atto del carattere non retributivo del beneficio, ha accertato il diritto della docente di ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di euro
500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra - 20 -
rivalutazione ed interessi legali come per legge. Per l'effetto, ha condannato il a “mettere a disposizione della ricorrente Parte_1
detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa
fruire nel rispetto dei vincoli di legge.”
La pronuncia è corretta ed appare perfettamente in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961 del 2023, secondo la quale ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché
iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
E' vero, come osservato dal , che l'art. 1 comma Parte_1
121 della L. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 123 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado” e che, a sua volta, il comma 123 ha previsto che “per le
finalità di cui al somma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137
milioni annui a decorrere dall'anno 2015”. - 21 -
Il , in sostanza, ha ragione nell'affermare che Parte_1
l'erogazione della carta docente è subordinata alla verifica contabile delle risorse disponibili, ma l'accertamento della capienza dei fondi disponibili costituisce un vincolo imposto direttamente dalla legge, di cui il dovrà autonomamente tenere conto in sede Parte_1
amministrativa e contabile;
tale accertamento assume rilievo soltanto nella fase successiva dell'esecuzione della decisione e non in quella dell'accertamento del diritto.
Non vi è dunque alcuna necessità di riformare sotto tale profilo la sentenza, che peraltro ha sì provveduto all'accertamento del diritto della ricorrente, limitando però la pronuncia di condanna alla messa a disposizione della carta, o di altro equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge.
***
La riforma della decisione rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente assorbimento del quinto motivo di appello, con il quale il ha chiesto l'integrale compensazione delle spese di lite tra Parte_1
le parti.
La complessità e la novità della questione giuridica affrontata
(reiterazione contratti a termine post L. n.107/2015) integrano motivi,
analoghi a quelli gravi ed eccezionali previsti dall'art. 92 c.p.c.,
interpretato in conformità a Costituzione, che giustificano la compensazione per metà delle spese di primo e di secondo grado tra le parti. La residua metà va invece posta a carico del , tenuto Parte_1 - 22 -
conto del fatto che l'accoglimento delle domande della docente in tema di ricalcolo dell'anzianità di servizio e di riconoscimento della carta docente appare in linea con giurisprudenza di legittimità ormai consolidata.
P.Q.M.
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 325
del 2024, rigetta la domanda di accertamento dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine e di condanna al pagamento della relativa indennità risarcitoria;
2) conferma nel resto;
3) compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna il alla rifusione in favore dell'appellata della Parte_1
residua metà, liquidata in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il primo grado ed in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per l'appello.
Brescia, 6.3.2025.
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Laura Corazza)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)