Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovanni Zecca, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Antonio Romanello, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 4/04/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07/02/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Leverano (LE) il 24/06/2002;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 9/09/2002, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e , il 15/06/2009, minorenne;
Per_2
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
1) i coniugi vivranno separatamente l'uno dall'altro, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare, sita in Leverano alla via Trentino n. 22, di proprietà di
, inclusiva di parte di arredi e mobilio, rimarrà nella di lui Parte_2 disponibilità, in quanto la moglie si è trasferita, d'intesa col Parte_1 marito, nell'abitazione, di proprietà del padre, in Leverano alla via Otranto
s.n.c., recentemente ristrutturata, con collocazione presso di lei del figlio minore (n. il 15.06.2009). Anche la figlia maggiorenne , Per_2 Per_1 economicamente autonoma, vivrà con la madre fino a quando lo vorrà;
3) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, che Per_2 avranno un ruolo paritario nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali, per cui le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 17.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con pernotto presso il padre;
- nel corso di ciascuna settimana, durante il periodo scolastico potrà tenerlo con sé il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00; nel periodo non scolastico gli stessi due giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
- per le festività di Natale e di fine anno il padre potrà tenere con sé il minore, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi, con pernotto, dalle ore 17.00 del 24 dicembre sino alle 21.00 del 26 dicembre o dalle ore
17.00 del 30 dicembre sino alle 21.00 del 1 gennaio;
- per la festività della Befana il minore resterà con il padre, ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
- in ordine alle festività Pasquali, il padre, ad anni alterni, trascorrerà con il minore la domenica di Pasqua dalle ore 11.00 fino alle ore 21.00, ovvero il lunedì dell'Angelo sempre dalle ore 11.00 alle ore 21.00;
2 - nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con il padre dieci giorni consecutivi a luglio e dieci ad agosto dalle ore 10.00 alle 19.00, con pernotto il venerdì, sabato e domenica, salva la facoltà dei coniugi di meglio concordare tra loro le modalità di frequentazione in ragione delle rispettive esigenze;
- per le altre festività civili e religiose, e per il giorno del compleanno del minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- per altre ricorrenze particolari non previste (fra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, battesimi, cresime, matrimoni, compleanni di collaterali, parenti ed affini dei genitori etc.,) entrambi i genitori si impegnano a prestare il consenso affinché il minore possa parteciparvi, previa comunicazione telefonica;
5) si obbliga a concorrere al mantenimento del figlio minore Parte_2
corrispondendo alla moglie, a decorrere da gennaio 2025 Per_2
(mediante accredito su Postepay all'IBAN
[...]), un assegno di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) entro il 15 (quindici) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio (spese sanitarie, non coperte dal
S.S.N., sportive, scolastiche ed extrascolastiche), così come indicate nel protocollo d'intesa in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di
Lecce. L'Assegno Unico ex lege per il minore, previsto quale misura a sostegno delle famiglie, andrà equamente diviso tra padre e madre e quindi sarà percepito da ciascun genitore in misura del 50%. Pertanto, ciascuno dei genitori potrà autonomamente presentare presso gli Organi Competenti
e nei modi e termini di legge la richiesta per l'ottenimento in suo favore del
50% dell'assegno unico;
6) nessun assegno di mantenimento viene posto, invece, a carico dell'uno o dell'altro coniuge e, pertanto, gli stessi vi rinunciano reciprocamente;
7) provvederà al pagamento delle rate mensili del finanziamento Parte_2 dallo stesso contratto con la BCC di Leverano fino alla sua estinzione;
8) terrà gli arredi ed i mobili della casa familiare con esclusione Parte_2 di un comò in legno scuro e di uno specchio posti nell'ingresso
3 dell'abitazione, nonché di un tavolino in pietra collocato nel salone, che vengono invece assegnati a la quale provvederà a farli Parte_1 trasportare nella sua nuova abitazione a sua cura e spese;
9) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto di natura economica e si danno reciprocamente atto di non aver altro a pretendere, giacché ogni questione risulta tra loro definita;
10) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, nonché
l'assenso per il rilascio in favore del figlio minore della carta di identità;
11) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
12) le modalità e i termini di cui al presente ricorso avranno efficacia sin dall'atto di deposito dello stesso.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Leverano (Le), il 24/06/2002
[...]
4 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 29, parte II, serie A, anno 2002), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
5