Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/04/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2201/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2201/2024 promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]9 scala B ed elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via XX Settembre 12/3, presso e nello studio degli Avv.ti VELLE GENNARO (C.F.
) e PALOMBO DEBORA (C.F. ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono in forza di mandato in atti
Nei confronti di
, (C.F. ), nata a [...] [...], residente in CP_1 C.F._4
Genova (GE), Piazza Gaetano Alimonda 2/16 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Via di San Sebastiano 4/7, presso e nello studio dell'Avv. VIRGA MONICA (C.F.
) che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._5
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Pt_1 data 7.10.2001, con la sig.ra ; CP_1 b) in via principale: stabilire l'affidamento condiviso della LI NO ad Persona_1 entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione abitativa prevalente presso il padre SI in Genova
Pt_1 via Di Francia n. 7/9 scala B, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi come da genitoriale allegato al ricorso introduttivo (doc.12 piano genitoriale e riassunto spese mensili sig. ) che qui si richiama integralmente e si intende quindi
Pt_1 parte integrante delle presenti conclusioni;
c) in via principale: stabilire a carico del SI il solo obbligo di sostenere al 100%
Pt_1 le spese straordinarie della LI NO come indicate dal Protocollo sottoscritto dai Per_1
Giudici del Tribunale di Genova, Sezione IV Civile in data 16.09.2016; d) in via principale: Stabilire a carico del SI il solo obbligo di sostenere al 100% Pt_1 le spese straordinarie del figlio maggiorenne come indicate dal Protocollo sottoscritto Per_2 dai Giudici del Tribunale di Genova, Sezione IV Civile in data 16.09.2016; e) in via subordinata: stabilire a carico del sig. la corresponsione alla moglie della Pt_1 somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento della LI NOnne oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo sottoscritto dai Giudici del Tribunale di Genova, Sezione IV Civile in data 16.09.2016;
f) in via subordinata: stabilire a carico del sig. la corresponsione della somma di euro Pt_1
200,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, da versare direttamente a mani del ragazzo, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo sottoscritto dai
Giudici del Tribunale di Genova, Sezione IV Civile in data 16.09.2016; g) in via principale: attribuire l'assegno unico per la LI alla sig.ra al Per_1 CP_1 100%, oltre agli arretrati dal 2021;
h) Dare atto che non sussistono i presupposti in fatto ed in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
i) Condannare la sig.ra alla restituzione in favore del sig. delle mensilità CP_1 Pt_1 percepite per il mantenimento dei figli, pur essendone venuti meno i presupposti di fatto e di diritto, a far data dal mese di giugno 2023 e fino alla decisione del Tribunale;
j) Condannare la sig.ra al rimborso delle spese straordinarie per il mantenimento CP_1 dei figli stabilite a suo carico in sede di separazione nella misura del 30% e mai versate, dalla data della separazione fino alla decisione del Tribunale.”
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
Respingere le domande di parte ricorrente per i motivi meglio esposti in atti ad eccezione della domanda di scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- Disporre l'affido condiviso dei figli e e statuirne la collocazione presso la Per_1 Per_2 madre, confermando, per i motivi sopra meglio esposti, lo stesso regime di visita del verbale di separazione omologato e con ammonizione al SI. di tenere un comportamento Pt_1 rispettoso della figura materna e quindi consultandola con anticipo su ogni iniziativa che riguardi i figli che comportino un impegno di spesa o meno e/o comunque che riguardino la salute, l'educazione, l'istruzione, l'assistenza o più in generale la crescita dei figli ed in particolare della LI NO;
- Condanna a carico del SI. al versamento di un assegno mensile di mantenimento di Pt_1 Euro 400 per la LI e di Euro 400 per il figlio fino a quando gli stessi non Per_1 Per_2 saranno economicamente autosufficienti da versarsi entro il giorno 01 di ogni mese con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 bonifico sul c/c della madre (o anche direttamente per il solo figlio maggiorenne), oltre rivalutazione ISTAT al 75% dopo il primo anno di versamenti, con spese straordinarie al 70% a carico del padre secondo Protocollo in uso presso il Tribunale di Genova quantomeno fino a CP_ che la SI.ra non avrà una situazione reddituale/lavorativa migliore rispetto all'attuale come meglio esposto in atti;
- Condanna a carico del SI. , ricorrendone i presupposti, del pagamento di assegno Pt_1 CP_ divorzile alla SI.ra per un importo non inferiore a Euro 500 mensili come meglio esposto in atti e con rivalutazione ISTAT al 75% e/o della somma inferiore o superiore meglio ritenuta dal Tribunale;
- Condanna a carico del SI. al versamento dei primi 7 mesi di mantenimento (Euro Pt_1 1.250 complessivi al mese, complessivi Euro 8.250) non versati a partire dalla separazione con rivalutazione e interessi dalla scadenza al saldo;
- Assegnare l'assegno unico per i figli al 50% o, preso atto della disponibilità del SI. , Pt_1 assegnarlo al 100% alla madre;
- In ogni caso, vinte le spese.”
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO: “DICHIARA di intervenire in giudizio ad ogni effetto di legge e si riserva eventuale conclusione ad istruttoria espletata. Poiché le risultanze istruttorie provano la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, assume le seguenti conclusioni e CHIEDE che il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra
i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
CHIEDE inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione secondo le modalità concordate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Visti gli atti di causa e gli accordi parziali raggiunti in udienza dalle parti
Rilevato:
a) che le parti si sono sposate in Genova (GE) in data 07/10/2001 e che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova (GE), N. 674, Parte I, Serie, Anno 2001, Uff. 1;
b) che dalla loro unione sono nati (nato a [...] il [...] - Persona_3
C.F. ) e , in oggi NOnne (nata a [...] il C.F._6 Persona_1
22/07/2008 - C.F. ); C.F._7
c) che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Tribunale di Genova in data 09/07/2020 ha omologato verbale di separazione consensuale (R.G. 3420/2020) e che quindi sono trascorsi i termini di legge dalla data della separazione;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 d) che in data 04/03/2024, mediante ricorso per scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis 47 e ss. c.p.c., il SI. ha instaurato il presente procedimento Pt_1 nei confronti della SI.ra CP_1
e) che all'udienza del 02/07/2024 le parti si sono accordate sulla pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74;
Va pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2. Mediante il richiamato atto introduttivo, in relazione al regime di mantenimento e collocamento della LI NO , il SI. : Per_1 Pt_1
- ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso lo stesso, determinando, altresì, i tempi e le modalità della permanenza della NO presso ciascuno di essi mediante piano genitoriale che ha allegato;
- ha dedotto che dal mese di giugno 2023 ha dimorato stabilmente nella Per_1 sua abitazione unitamente al fratello maggiore;
Per_2
- ha domandato che l'adito Tribunale stabilisca a suo carico il solo obbligo di sostenere al 100% le spese straordinarie della LI NO . Per_1
A tal riguardo la SI. costituendosi in data 20/05/2024: CP_1
- si è opposta alla richiesta di collocazione di presso l'abitazione del Per_1 padre, evidenziando che la LI NO, ad oggi sedicenne, ha mostrato negli ultimi due anni e mezzo difficoltà nella gestione della fase adolescenziale;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - ha dedotto quanto accaduto per grandi linee negli ultimi due anni nella vita di
, affermando che ogni episodio sgradevole e con frequentazione di Per_1 brutte compagnie è avvenuto sempre e solo mentre la stessa era affidata al padre che le concede una libertà eccessiva in relazione all'età;
- ha richiesto che il SI. versi un assegno mensile di mantenimento di Pt_1
Euro 400 per la LI . Per_1
Con memoria ex. art. 473 bis 17 co.1 c.p.c del 01/06/2024 il SI. , tenuto Pt_1 comunque conto delle richieste della SI.ra ha modificato le proprie CP_1 richieste domandando:
- in via principale, il solo obbligo di sostenere al 100% le spese straordinarie della LI NO , nonché l'attribuzione alla SI.ra dell'assegno Per_1 Pt_1 unico per la LI , oltre ad arretrati dal 2021; Per_1
- in via subordinata, la corresponsione alla moglie della somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento della LI NOnne oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con successiva memoria ex. art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c del 07/06/2024 la SI.ra ha insistito sul mantenimento della collocazione prevalente della NO CP_1 presso la sua abitazione e con memoria ultima ex. art. 473 bis 17 co. 3 c.p.c del 11/06/2024 il SI. ha concluso come da precedente memoria del Pt_1
01/06/2024.
All'udienza del 28/06/2024 davanti al dr. Domenico Pellegrini Giudice Delegato sono state ampiamente sentite entrambe le parti le quali hanno ripreso quanto già dedotto nei rispettivi atti.
Alla luce dei fatti esposti è stato predisposto l'ascolto della NO , la Per_1 quale in data 02/07/2024 davanti al dr. Domenico Pellegrini, ha dichiarato:
“Attualmente sto di più da mio papà sia perché è più vicino al mio fidanzato sia perché ho un rapporto un po' più stretto con lui. Vorrei però stare sia con la mamma che con papà perché voglio bene ad entrambi e mi trovo bene anche da mia mamma con cui il rapporto sta migliorando molto ultimamente. Ad ottobre 2023 ci siamo trasferiti a Sampierdarena, mamma in quel momento non aveva la casa, la stava arredando e quindi stava dal suo compagno. Poi circa tre mesi fa mia mamma è andata nella nuova casa e ho ripreso a frequentarla. In questi tre mesi all'inizio, per quattro settimane, ho fatto una settimana da papà e una settimana da mamma. Poi ho avuto un po' di litigi con mia
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 mamma perché abbiamo caratteri diversi e sono stata di più da mio papà. La sera non esco. Quando abitavo a Pedemonte uscivo di sera ora no, esco di pomeriggio con il fidanzato, da quando sono a Sampierdarena sono uscita due volte di sera. A scuola sta andando bene, da settembre comincio i corsi regolarmente, io vorrei prendere un diploma e poi lavorare con i bambini”.
3. Mediante il richiamato ricorso introduttivo, circa il contributo economico in favore del figlio maggiorenne il SI. aveva originariamente Per_2 Pt_1 chiesto che l'adito Tribunale stabilisse a suo carico il solo obbligo di sostenere al 100% le spese straordinarie dello stesso, evidenziando che è un ragazzo Per_2 volenteroso già adoperatosi ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
Con comparsa di costituzione e risposta la SI.ra ha domandato che il SI. CP_1
sia, per contro, condannato al versamento di un assegno mensile di Pt_1 mantenimento di Euro 400 per il figlio , il quale pur essendo Per_2 maggiorenne non è economicamente autosufficiente, avendo lo stesso finora svolto unicamente lavoretti che non gli consentono una sicura autonomia.
Con memoria ex. art. 473 bis 17 co.1 c.p.c del 01/06/2024 il SI. , altresì in Pt_1 relazione al figlio maggiore , ha modificato le proprie richieste Per_2 domandando:
- in via principale, di essere esentato dal pagamento del contributo al mantenimento del figlio, pur rendendosi disponibile a farsi carico delle spese straordinarie al 100%;
- in subordine, di versare in favore e direttamente a mani del figlio la somma di euro 200,00, oltre a farsi carico delle spese straordinarie al 50%.
Con successiva memoria ex. art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c del 07/06/2024 la SI.ra ha sostenuto che l'attuale attività svolta dal figlio di agente immobiliare a CP_1 partita IVA ha per sua natura ha un carattere di insicurezza.
4. Circa la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra il SI. CP_1
ha dedotto che la SI.ra mentre in costanza di matrimonio ha Pt_1 CP_1 intrapreso diversi lavori ed ha dimostrato di avere un'adeguata capacità lavorativa, successivamente, a seguito della separazione, non si è proficuamente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 attivata per reperire un impiego stabile che potesse garantirle un'indipendenza economica, nonostante lo stesso le abbia segnalato diverse occasioni di lavoro, deducendo quindi l'insussistenza dei presupposti per la previsione di un assegno divorzile.
A tal proposito, al fine di illustrare la propria situazione reddituale e patrimoniale, il SI. : Pt_1
- ha allegato al ricorso introduttivo copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- ha prodotto gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
- ha specificato che dall'anno 1997 è socio della Compagnia Lavoratori Merci Varie Paride Batini (CULMV) del Porto di Genova e come tale lavora con contratto a tempo indeterminato a norma di statuto;
- ha precisato di essere attualmente proprietario di due immobili, l'uno sito in Genova, via di Francia n. 7/9 scala B e l'altro sito in Genova, via di Francia 11/2 scala E e di possedere l'autovettura Volvo modello “XC60” targata FG193NX ed un motociclo tipo scooter “XMax 250” targato EC71969.
Con comparsa di costituzione e risposta la SI.ra CP_1
- ha dedotto di svolgere attualmente attività lavorativa part-time per 10 ore settimanali presso le refezioni scolastiche e per il solo periodo di apertura scolastica guadagnando un compenso di circa Euro 450,00 in media (sul punto ha precisato: che l'importo non è sempre lo stesso potendo lo stesso variare in base al numero delle ore effettivamente lavorate;
che la stessa non viene pagata nei periodi di chiusura anche delle vacanze natalizie, pasquali, ponti durante l'anno e per tutto il periodo in cui non si svolge l'attività didattica da giugno a settembre;
che, trattandosi di contratto a tempo determinato, per i mesi estivi non c'è possibilità alcuna di percepire la NASPI);
- ha prodotto il modulo dello stato patrimoniale, l'ISEE, la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, il saldo del c/c, due buste paghe mensili per attestare quanto esposto, nonché l'elenco spese;
- ha sostenuto di aver cercato di migliorare la propria situazione reddituale/lavorativa e di essersi, a tale fine, recata presso l'ispettorato del lavoro;
- ha affermato di aver intrapreso un corso per estetista, ma di non essere riuscita a trovare lavoro in tale ambito e neppure un'altra collocazione lavorativa che
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 consideri il suo grado di istruzione scolastica (terza media) nonchè le sue esperienze precedenti;
- ha negato che il SI. le abbia segnalato delle reali e concrete occasioni di Pt_1 lavoro;
- ha affermato di non avere in programma per il futuro alcuna convivenza;
- ha precisato di essere proprietaria dell'immobile sito in Genova, Piazza Gaetano Alimonda 2/16 ove vive e risiede e di essere proprietaria dell'automobile smart modello “forfour”;
- ha contestato la riportata situazione reddituale, lavorativa e patrimoniale del SI. , sostenendo che lo stesso ha delineato una situazione parziale, Pt_1 omettendo almeno altre due attività lavorative (attività di affitta case sul noto sito Airbnb in relazione all'immobile di sua proprietà in Via di Francia 11/2 scala E, nonché attività di procacciatore/broker di nuove utenze per il mercato libero per ); Persona_4
- ha sostenuto che il SI. ha ottenuto un margine di risparmio mediante Pt_1 la vendita di due immobili (immobile sito a San Bartolomeo al Mare ed immobile coniugale) ed il successivo acquisto degli immobili situati a Sampierdarena;
- ha insistito affinchè il Tribunale mantenga l'assegno, di mantenimento prima, divorzile ora, di un importo non inferiore a Euro 500,00;
Con memoria ex. art. 473 bis 17 co.1 c.p.c del 01/06/2024 il SI. : Pt_1
- ha replicato che l'assegno di mantenimento in sede di separazione era stato determinato proprio tenendo conto delle differenze reddituali esistenti in quel momento tra i coniugi, e che ad oggi, invece, non sussistono i presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
- ha contestato la ricostruzione di controparte rispetto alle proprie consistenze patrimoniali e reddituali affermando che:
• egli, come si evince da una semplice consultazione dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, all'unico fine di incrementare il modesto stipendio percepito come operaio della CULMV, ha intrapreso un secondo lavoro autonomo a partita Iva, avente ad oggetto le medesime mansioni del primo;
• per quanto attiene l'attività presso iniziata a fine settembre 2023, Per_4 la stessa ha generato uscite per corsi di formazione ed accesso alla piattaforma pari ad euro 500,00 ed entrate pari ad euro 411,00, tassati alla fonte con la ritenuta d'acconto del 17,94% e derivanti da attività
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 riconducibile al porta a porta, che fino all'importo di euro 6000,00 segue un differente regime di tassazione e non fa dunque cumulo con gli altri redditi;
• con riferimento all'appartamento arredato ad uso turistico, lo stesso risulta regolarmente registrato ed è stato pubblicizzato per la prima volta sulla piattaforma “booking” in data 26/12/2023. Tuttavia, le entrate generate da questa attività sono caricate dalla piattaforma al proprietario solo dopo il check-out degli ospiti, e quindi saranno indicate nella dichiarazione dei redditi che verrà regolarmente presentata per l'anno
2024;
• la vendita dei suddetti immobili ed il relativo acquisto dei due appartamenti a Sampierdarena hanno generato una minusvalenza di euro 148.000,00 e per questo motivo lo stesso ha contratto un mutuo ventennale di euro 100.000,00 a rata mensile fissa pari ad euro 626.69,00 ed ha rateizzato in trentasei mensilità l'importo di euro 39.306,60 necessario per i lavori di ristrutturazione.
Con successiva memoria ex. art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c del 07/06/2024 la SI.ra ha replicato che: CP_1
- riguardo alle retribuzioni presso la CULMV esse potrebbero non essere corrispondenti a quelle effettive dal momento che i soci possano richiedere di effettuare più o meno turni a seconda delle necessità;
- in relazione all'attività presso nonché in relazione all'abitazione ad Per_4 uso turistico, l'intento non era quello di contestare al SI. il suo rapporto Pt_1 con il fisco, bensì di evidenziare che lo stesso non avesse dichiarato ai fini del presente procedimento tale entrata, omettendo quindi parte dei propri guadagni;
- in merito plus o minusvalenza derivata dalla vendita degli immobili sarebbe stato necessario che lo stesso avesse prodotto anche i suoi reali risparmi, non essendo sufficiente l'allegazione sulla contrazione del mutuo.
5. All'udienza del 02/07/2024 dinanzi al Giudice delegato il SI. e la Pt_1
SI.ra si sono accordati oltre che sul richiamato divorzio, altresì CP_1 sull'affidamento congiunto di con una settimana a testa da ciascun Per_1 genitore e sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento versato direttamente al figlio maggiorenne . Persona_3
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 All'esito dell'ascolto della NO le parti dichiaravano di essere d'accordo che stia una settimana a testa da ciascun genitore. Per_1
Il sig. dichiarava di essere disponibile a lasciare il 50% del proprio Pt_1 assegno alla madre per un valore di 85 Euro (totale al 100% è di 170 Euro al mese). La sig.ra dichiara che è disponibile a che l'assegno per sia versato CP_1 Per_2 direttamente al figlio.
6. Di conseguenza, in forza di quanto verbalizzato all'udienza di comparizione delle parti in data 02/07/2024 va evidenziato che le parti hanno raggiunto all'udienza i seguenti accordi: a) Pronuncia del Divorzio
b) Affidamento congiunto di ( è maggiorenne) Per_1 Per_2
c) Collocazione di una settimana a testa da ciascun genitore Per_1
d) Versamento dell'assegno per il figlio direttamente a Per_2 Per_2
(dichiarazione della madre in udienza) da parte del padre.
Permangono invece le seguenti differenze nelle richieste delle parti: a) La madre chiede un mantenimento di 400 Euro per . Per_1
b) Contestualmente la madre chiede che siano poste a carico del padre il 70% delle spese straordinarie per i figli;
c) Il padre chiede di non versare alcun contributo al mantenimento della LI
(in conseguenza del mantenimento diretto) e propone di accollarsi il Per_1
100% delle spese straordinarie per ciascuno dei figli d) La moglie chiede un assegno divorzile di 500 Euro di assegno divorzile a cui il marito si oppone deducendo che non ne sussistono i presupposti.
Va rilevato che in udienza il sig. ha dichiarato di essere disponibile a Pt_1 lasciare il 50% del proprio assegno per alla madre per un valore di 85 Per_1
Euro (totale al 100% è di 170 Euro al mese)
7. All'ultima udienza le parti dichiaravano quanto segue:
dichiara. Per quanto riguarda sono disponibile ad Parte_1 Per_2 accollarmi in ogni caso il 100% delle spese straordinarie. sta direttamente da me Per_2
e lo sto mantenendo io. Per sono disponibile ad accollarmi il 100% delle spese Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 ma senza assegno di mantenimento. Ho trovato due possibilità di lavoro per mia moglie ma lei non si è presentata al colloquio finale. Ho ceduto gli assegni familiari a mia moglie. La bambina sta di più a casa mia. Io sarei dell'idea che a si possa togliere il mantenimento diretto. Per_2
Io so che al centro estetico la ragazza non è stata tenuta e ci sarebbe posto per la mia ex- moglie: ma non ho avuto ritorni
, dichiara: ha un tenore di vita permessogli dal padre che io CP_1 Per_1 non riesco a garantire. mi dice che spesso usa la carta ricaricabile anche quando Per_1
è dal padre. Dal parrucchiere c'è andata su sua scelta usando la carta. Per Per_1 quanto riguarda il lavoro non è vero quanto ha detto mio marito: un lavoro era al centro estetico, me l'ha detto alle 11.00 ma quando sono andata mi ha detto che aveva già assunto un'altra ragazza e alle 11.30 avevo già finito. Nell'altro lavoro delle pulizie ugualmente mi hanno detto che avevano già assunto un'altra persona. Sono andata anche al a fare dei colloqui e sono andato anche a fare pratica da una estetista. Per_5
Non è vero che non mi do da fare per cercare un lavoro. Io chiedo i 7 mesi di arretrati che mi vengono dalla separazione.
dichiara: Circa questi sette mesi di arretrati devo dire che glieli Parte_1 ho dato in contanti. Non ho prove mi fidavo. Chiedo la restituzione delle somme precedenti alla presente domanda almeno per il periodo in cui i ragazzi stavamo con me e non stavano con la madre. E' il periodo in cui la madre ha acquistato la casa nuova e ho dovuto tenere io i ragazzi per sei mesi.
8. Ritiene questo tribunale che, per quanto riguarda il figlio possa essere Per_2 disposto il mantenimento diretto da parte del padre in ordine alle esigenze ordinarie e straordinarie di quest'ultimo, visto che vive con lui e che lo stesso padre ha dichiarato di essere disponibile ad accollarsi le spese straordinarie al 100%. In realtà il padre all'ultima udienza ha dichiarato che guadagna ora Per_2 tra 1500 e 2000 Euro, ha uno stipendio da mesi. Vive con me e non ha nessuna spesa. Neppure ha spese per l'auto. In ogni caso la madre non ha più alcun diritto a percepire l'assegno di mantenimento per il figlio che non vive con lei: il padre potrà mettersi d'accordo direttamente con il figlio per il mantenimento e le spese straordinarie.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 9. Prima invece di affrontare il tema del mantenimento della LI va decisa la questione dell'assegno divorzile.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti si evincono i seguenti redditi:
ANNO FISCALE 2020 2020 2021 2021 2022 2022
(marito/moglie) Per_6 CP_2 CP_2 CP_2
REDDITO IMPONIBILE 38759 45419 3310 49363 10934 IMPOSTA -4786 -8390 0 -9675 -289 CP_3
ADD. IRPEF REGIONALE -668 -822 3 -913 -87 ADD. IRPEF COMUNALE -233 273 2 -296 -26 Bonus Irpef
Trattamento integrativo
Locazione immobile
Cedolare secca
REDDITO EFFETTIVO 33072 0 36480 3315 38479 10532
Reddito medio mensile 12 mesi 2756 0 3040 276,25 3206,583 877,66
Reddito medio triennale 3000,86 576,95
Vi è una evidente differenza di retribuzione tra le parti.
Anche a voler considerare il reddito della moglie del 2022, ossia il più alto, su 12 mesi, pari ad Euro 877 e la media di quelli del marito (che sono in costante crescita) vi è un rapporto tra i due redditi di quasi 1 a 4. Anche la situazione patrimoniale è di netto favore per il marito che è proprietario di due immobili (uno dei quali viene affittato e i redditi saranno dichiarati, come precisato dal marito, dal 2024 per cui il suo reddito aumenterà ancora) mentre la moglie è proprietaria di un solo immobile in cui vive.
Va ricordato che durante il matrimonio la sig.ra ha lavorato per una CP_1 azienda riconducibile al marito e comunque non a tempo pieno dovendosi occupare della famiglia e dei due figli. Dopo la separazione ha dovuto re-inventarsi professionalmente con tutte le conseguenti difficoltà legate al mercato del lavoro odierno e della sua condizione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 Sussistono quindi i presupposti per l'ottenimento dell'assegno divorzile.
Invero: a) la situazione reddituale della sig.ra è nettamente inferiore a quella del CP_1 marito;
b) il matrimonio è durato 20 anni circa e dal matrimonio sono nati due figli;
c) la moglie si è dovuta occupare prevalentemente dei figli e non ha maturato una propria autonoma capacità lavorativa tale da permettere di avere redditi simili a quelli del marito: ad oggi ha un reddito che è praticamente ¼ di quello del marito e possiede un immobile contro i due posseduti dal marito, circostanze che impongono la previsione di un assegno sotto il profilo compensativo;
d) la moglie si è sicuramente impegnata per trovare nuovi lavori e sta lavorando ma evidentemente il reddito prodotto è sicuramente più basso di quello di cui poteva godere in fase di convivenza, circostanza che impone la previsione di un assegno sotto il profilo assistenziale;
e) il minor reddito determinerà una posizione pensionistica di netto sfavore per la moglie rispetto al marito circostanza che da sola impone la corresponsione di un assegno perequativo.
Appare quindi accoglibile la richiesta della moglie di vedersi attribuito un assegno di divorzio che risponde alla triplice esigenza assistenziale, compensativa e perequativa.
Quanto all'importo si ritiene di confermare quello originario (previsto in sede di separazione) pari ad Euro 450,00. A tale proposito va osservato che tale assegno era dovuto dal luglio 2020 (verbale di separazione del 9 giugno 2020) per cui, in oggi, previa rivalutazione, tale assegno è di Euro 528,25. Di conseguenza va previsto un assegno di Euro 450,00 con decorrenza dalla separazione (luglio 2020) in oggi rivalutato ad Euro 528,25.
Va ricordato, a tale proposito, che sull'assegno divorzile la parte che lo corrisponde ha un recupero fiscale pari alla percentuale dell'imposta ossia, nel caso in questione, de 24,78% per il marito. Di conseguenza il risparmio fiscale per il marito sarà di 130,90 Euro e l'effettivo esborso del marito per l'assegno divorzile sarà in realtà pari ad Euro 397,34 (laddove invece la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 moglie dovrà pagare un contributo fiscale sull'assegno di 528 Euro che quindi sarà inferiore a tale cifra).
10. In relazione alla LI va preliminarmente ricordato che il padre ha Per_1 deciso di lasciare alla madre l'assegno unico (pari ad Euro 170,00) per cui, di fatto, lo stesso sta versando indirettamente 85,00 Euro alla madre per il mantenimento della LI.
Con la previsione dell'assegno divorzile sopra stabilito il reddito del padre scenderà a Euro 2500,00 circa e quello della madre salirà oltre 1100,00 Euro.
Sulla base degli accordi raggiunti di fatto è collocata pariteticamente Per_1 presso entrambi i genitori.
Ne consegue che va previsto un contributo per il mantenimento della LI a favore della madre ed a carico del padre stante la differenza di redditi e la necessità che la LI possa usufruire di un tenore di vita similare quando è con ciascuno dei genitori.
Tale contributo va però ridotto, rispetto alle richieste della madre, tenendo conto che la LI è mantenuta in via diretta dal padre per 15 giorni al mese.
Poiché in sede di separazione era stato previsto un contributo di 400,00 Euro per figlio si ritiene di dimezzare tale contributo, per la LI , in Per_1 considerazione del tempo paritetico passato con ciascun genitore e del fatto che la madre percepisce l'intero assegno unico universale. Le spese straordinarie vanno quindi suddivise al 50%.
11. Va infine rilevato che le parti hanno proposto le seguenti domande accessorie: e) sig. : Condannare la sig.ra alla restituzione in favore Pt_1 CP_1 del sig. delle mensilità percepite per il mantenimento dei figli, pur Pt_1 essendone venuti meno i presupposti, a far data dal mese di giugno 2023 e fino alla decisione del Tribunale, oltre al rimborso della sua parte di spese straordinarie mai versate f) sig. : Condanna a carico del SI. al versamento dei primi 7 mesi CP_1 Pt_1 di mantenimento (Euro 1.250 complessivi al mese, complessivi Euro 8.250) non
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14 versati a partire dalla separazione con rivalutazione e interessi dalla scadenza al saldo;
Va osservato che, in ordine alla collocazione e mantenimento del figlio le Per_2 parti hanno raggiunto un accordo in udienza: per cui il versamento del contributo al mantenimento del figlio da versarsi alla madre, come Per_2 previsto in sede di separazione, va sospeso dalla data dell'accordo ossia dal luglio 2024 e dovranno essere restituiti eventuali versamenti del padre alla madre successivi a tale data.
In ordine alle spese straordinarie per il figlio va evidenziato che la Per_2 domanda, in questa sede, è inammissibile in quanto generica non essendo state provate né le spese, né l'accordo con controparte in ordine a quelle per cui occorre tale accordo, né l'avvenuto sostenimento delle stesse.
Per quanto riguarda la domanda della sig.ra va evidenziato che il verbale CP_1 di separazione, omologato, costituisce già titolo esecutivo per il recupero di eventuali somme non versate: per cui in questa sede la domanda è inammissibile potendo già la sig.ra procedere al recupero coattivo di tali CP_1 somme ove ritenga di averne diritto. Di fatto una pronuncia di condanna in questa sede costituirebbe un chiaro ne bis in idem.
12. Stante l'avvenuto accordo sulla frequentazione e la reciproca soccombenza delle parti su altre domande si ritiene di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di
Genova il 07/10/2001 (N. 674, Parte I, Serie, Anno 2001, Uff. 1) dai
SIi
, codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE) il 18/08/1969
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 15 E
, codice fiscale , nata a CP_1 C.F._4
GENOVA (GE) 18/09/1974
Affida in modo congiunto la LI NO ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione presso ciascun genitore per una settimana a testa e con suddivisione paritaria delle altre festività, compresi i periodi delle ferie estive, previ accordi tra i genitori e sentita la LI.
Dispone che il sig. , codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...], versi C.F._1 un assegno divorzile a favore della sig.ra , codice CP_1 fiscale , nata a [...] [...] C.F._4 che determina in € 450,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese in continuità con l'assegno di separazione e quindi con rivalutazione annua a decorrere dal luglio 2020 (rivalutazione al febbraio 2025 pari ad Euro 528,25) con successiva rivalutazione annua in base alla variazione dell'indice Istat.
Dispone che il padre, sig. , codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] versi un C.F._1 assegno per contributo al mantenimento della LI NOnne
che determina in € 200,00 mensili in totale per 12 mensilità Per_1 annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra , codice fiscale , CP_1 C.F._4 nata a GENOVA (GE) [...] a [...] luglio 2024 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal luglio 2025.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 16
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la LI . Per_1
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Revoca il contributo di mantenimento per il figlio a carico del Per_2 padre e a favore della madre a decorrere dal luglio 2024 (con restituzione di eventuali somme versate dal luglio 2024 e con mantenimento diretto a carico del padre del figlio).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Genova, lì 21 marzo 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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