Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza breve 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 08/05/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01581/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01892/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosa Suma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, via Padova 133;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del Provvedimento di Archiviazione Prot. N -OMISSIS- dell’istanza di emersione PROT. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Milano in data 18/06/2024 e notificato al ricorrente in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati, in cui si espone che in data 11/8/2020 il sig. -OMISSIS- presentava domanda di emersione da lavoro irregolare in favore dell’odierno ricorrente, che in sede di convocazione il 16/3/2024 l’Amministrazione prendeva atto che il rapporto di lavoro era cessato il 30/8/2022 e, non avendo ricevuto dal Comune notizia della nuova convocazione per il 17/6/2024, è intervenuto il provvedimento impugnato come adottato sul presupposto della mancata presenza senza giustificato motivo;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1013 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame “Ritenuto che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché il rigetto è stato motivato con esclusivo riguardo alla mancata comparizione per la firma del contratto il giorno 17 giugno 2024, di cui parte ricorrente ha avuto conoscenza solo con la notifica del provvedimento impugnato”;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, tra cui il nuovo provvedimento di rigetto del 18/12/2024 notificato in tale data e non oggetto di impugnazione con motivi aggiunti;
Visto l’art. 35, co.1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale di udienza;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Considerato:
che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
che, in particolare, tale forma di definizione del giudizio, secondo una valutazione effettuata "con la necessaria prudenza" (Cons. Stato, VI, ord.za 21.4.2020, n.2538), non compromette alcun diritto processuale delle parti, anche perché, come affermato in termini generali dalla Corte di Cassazione (I, 12.3.2020, n.7055), il canone del contraddittorio non è formale, bensì elastico proprio "perché plasmato sulla vicenda processuale concreta" (cfr. TAR Lombardia, Milano, II, 23.4.2020, n.677; TAR Campania, Napoli, VI, 29.4.2020, n. 1593);
che in data 18/12/2024, all’esito del riesame, l’Amministrazione adottava il provvedimento, depositato dall’Avvocatura erariale nel fascicolo di causa il 16 aprile 2025, con cui veniva confermato il rigetto dell’istanza di emersione presentata in favore di parte ricorrente;
che quest’ultima non ha proposto motivi aggiunti diretti all’impugnazione del suddetto atto di conferma;
che il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo della causa decidenda non risulta attualmente lesivo degli interessi del Sig. -OMISSIS-, in quanto la fattispecie afferente il rigetto dell’istanza di emersione è oggi disciplinata dal nuovo atto del 18/12/2024 (allo stato, per quanto in atti, non impugnato);
che il Collegio, ravvisata la sopravvenuta carenza di interesse del Sig. -OMISSIS- alla decisione del giudizio, ritiene di dover adottare sentenza dichiarativa di improcedibilità ex art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.;
che le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della complessità della vicenda fattuale e della reciproca natura delle stesse,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e l’atto impugnato.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO