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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 568/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PLESSI GIANNI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili
(recte scioglimento del matrimonio) del matrimonio depositata il 13/02/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 11 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 5/03/2024 sentenza di separazione consensuale n. 41/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. - Cessazione della convivenza
1.1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
1.2.- I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno pagina 2 di 11 e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna e obbliga a comunicare all'altro l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 337-sexies c.c., tramite invio di raccomandata a/r all'altro genitore o con altro mezzo idoneo.
2.- Casa familiare
2.1.- La sig.ra mantiene, sin d'ora, la residenza anagrafica nell'immobile, sito in Parte_1
Carpi (MO), in Via Renzo Baraldi n. 1 i. 30, di sua esclusiva proprietà, acquistato ante matrimonio, unitamente ai mobili che lo arredano e corredano.
2.2.- Le utenze e le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria dell'immobile saranno, quindi, a carico in via esclusiva della sig.ra , che ha già provveduto a volturare a Parte_1
proprio nome i contratti di fornitura e le relative utenze (quali acqua, luce, gas, telefonia fissa etc…), al cui pagamento provvederà in via esclusiva tenendo conseguentemente indenne il marito.
3. -Affidamento dei figli minori e calendario di frequentazione
3.1.- I figli minorenni sono affidati a entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, quali quelle attinenti alla salute, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
3.2.- I coniugi condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale sui minori e saranno pertanto corresponsabili della loro salute, della loro educazione, della loro cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico.
pagina 3 di 11 3.3.- La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione dei minori sarà assunta in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, ne avrà la custodia, tenendo conto del regime delle spese di cui alla condizione 4.3.
3.4.- I figli rimarranno collocati presso la madre e con la medesima avranno la residenza anagrafica.
3.5 – Il padre potrà vedere i figli minori e tenerli con sé liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche e dei desideri dei figli.
Orientativamente e in caso di mancato accordo, la frequentazione infrasettimanale padre/figli avverrà dal mercoledì dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva;
nei giorni di sua competenza, il padre (o un altro parente incaricato) dovrà accompagnare il figlio alla stazione dei treni, Persona_1
consentendogli di raggiungere l'istituto tecnico sito in Palidano (MN); mentre la figlia, , Persona_2
dovrà essere accompagnata nei pressi dell'edificio scolastico in Carpi (MO).
Inoltre, il padre trascorrerà con i figli un week-end a settimane alterne, dal venerdì (all'uscita da scuola) sino a domenica alle ore 22.30 circa, allorquando i minori verranno riaccompagnati presso la dimora prevalente.
Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro, con un giorno di preavviso (o appena possibile, in caso di urgenze impreviste) eventuali richieste di modificare i giorni/orari di visita/permanenza con i figli di rispettiva competenza.
3.6 I genitori concorderanno di volta in volta i periodi feriali che trascorreranno con i figli;
in caso di mancato accordo, le parti si impegnano fin d'ora a rispettare il seguente calendario di frequentazione, presi in considerazione gli impegni ed i desideri dei figli:
pagina 4 di 11 - nel periodo natalizio (da intendersi per tale quello coincidente con le vacanze scolastiche), i minori trascorreranno con il padre sette giorni, compresivi del giorno di Natale o del giorno di Capodanno ad anni alterni;
- durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli almeno tre settimane, anche non consecutive, anche all'estero, previo accordo con la madre entro il 30 aprile di ogni anno in relazione al luogo ed al periodo di villeggiatura. In caso di mancato accordo sui rispettivi periodi vacanzieri di spettanza di ciascun genitore, le parti concordano ora per allora che negli anni pari prevarrà la decisione della madre, negli anni dispari la decisione del padre.
3.7 I genitori avranno cura di applicare il regime dell'alternanza della permanenza dei minori presso ciascuno di loro anche ai ponti festivi del calendario.
3.8 I figli, inoltre, trascorreranno ad anni alterni il proprio compleanno con ciascun genitore, e sempre fatti salvi i loro diversi desideri ed impegni o diverse pattuizioni fra le parti.
3.9 I coniugi si impegnano comunque a garantire il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale nell'interesse dei minori.
4. – Rapporto con i figli minorenni e mantenimento della prole
4.1. – Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze ed ai propri redditi.
pagina 5 di 11 4.2. – Il sig. si impegna ed obbliga inoltre a versare alla sig.ra Parte_2 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 200,00 (Euro
[...]
duecento/00) al mese per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT
a far tempo dal mese di febbraio 2025 e da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente personale della moglie, fino a quando i figli convivranno con la madre e non saranno economicamente autosufficienti.
4.3 - Il sig. si impegna ed obbliga, altresì, fino a quando i figli convivranno Parte_2
con la madre e non saranno economicamente autosufficiente, a corrispondere alla sig.ra il Parte_1
50% delle spese straordinarie per la prole, mediante anticipo diretto ovvero mediante rimborso, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 6 di 11 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore - a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc…) - dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore o con il ramo parentale di quest'ultimo saranno esclusivamente a carico del medesimo genitore.
5 - Pattuizioni economiche tra i coniugi.
5.1 I coniugi dichiarano di essere entrambi occupati ed economicamente autosufficienti, rinunciando pertanto a qualsiasi contributo al mantenimento l'uno a favore dell'altro.
pagina 7 di 11 5.2 I beni mobili e gli arredi della casa coniugale resteranno a corredo della medesima, di proprietà esclusiva della sig.ra . Parte_1
5.3 Le due vetture familiari sono formalmente intestate al sig. Parte_2
- Suzuki modello Ignis, targa FY732GW immatricolata il 05/02/2020
- Opel modello Meriva, targa FB791MD immatricolata il 30/11/2015.
5.3.1. L'autovettura Suzuki, utilizzata dal sig. è stata acquistata con un Parte_2
finanziamento in scadenza nel 2026, le cui rate, pari ad € 225,00 circa mensili, sono ora addebitate mensilmente sul c/c personale del sig. acceso prezzo Banca Sella. Il sig. Parte_2 Parte_2
dichiara e si impegna sin ora a farsi carico del finanziamento di cui sopra, manlevando la
[...]
moglie.
5.3.2. L'autovettura Opel Meriva è attualmente in uso alla sig.ra e, pertanto, il Parte_1
sig. riconosce sin ora alla moglie il diritto di utilizzare il veicolo. Restano a carico Parte_2
della sig.ra tutti gli eventuali oneri, le tasse, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità Parte_1
civile ed ogni pratica amministrativa connessa al possesso e alla circolazione dell'autovettura.
5.3.3 Le autovetture vengono, quindi, assegnate ai coniugi secondo l'attuale uso e destinazione, indipendentemente dall'intestazione formale.
A tal fine, a richiesta della sig.ra il sig. si impegna a Parte_1 Parte_2
trasferire alla moglie, che accetta, la proprietà della predetta autovettura Opel, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla richiesta successivamente all'omologazione della separazione consensuale. L'atto di trasferimento costituirà atto esecutivo dei patti di separazione e, quindi, gode dell'esenzione da qualunque pagina 8 di 11 imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di registro, ai sensi dell'art. 19 L. 6/3/1987 n. 74, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 29/4-10/5/1999 relativa alla procedura di separazione tra i coniugi e a tutti gli atti, i provvedimenti e i documenti ad essa relativi. Le spese dell'atto sono a carico dei coniugi in parti uguali.
5.4 I coniugi dichiarano altresì di essere comproprietari di una roulette, che rimarrà cointestata, utilizzata anche per le vacanze dei figli, le cui spese ordinarie e straordinarie saranno ripartite al 50% ciascuno. Saranno altresì ripartite nella misura del 50% ciascuno le relative spese di rimessaggio e campeggio.
5.5 I coniugi provvederanno ad estinguere il c/c comune n. Z252420573290 acceso presso Banca
Sella S.p.A., Agenzia di Carpi, dividendosi in parti uguali il relativo saldo attivo.
6. - Altre pattuizioni.
6.1 - I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
6.2. - Con l'adempimento delle statuizioni e degli impegni assunti nel presente ricorso, i coniugi si danno reciprocamente atto anche ora per allora che i beni e le poste attive e passive intestate ad ognuno o detenute dai ricorrenti sono e rimangono di esclusiva proprietà e pertinenza di ciascuno e conseguentemente si riconoscono reciprocamente di nulla aver più a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro.
6.3. - Le spese legali e gli oneri del presente procedimento saranno a carico dei coniugi in parti uguali.
6.4. – Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia contrattuale vincolante subordinatamente alla condizione sospensiva pagina 9 di 11 dell'omologazione del verbale di separazione consensuale alle condizioni qui previste, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
6.5 I coniugi dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR 2016/679 e autorizzano espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni, nonché il trattamento dei dati personali anche sensibili, comunque utili ai fini del presente procedimento.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CANOSSA (RE) il 20/09/2014
fra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte
[...]
il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CANOSSA (RE) di procedere pagina 10 di 11 all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 11 Parte II Serie C
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 568/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PLESSI GIANNI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili
(recte scioglimento del matrimonio) del matrimonio depositata il 13/02/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 11 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 5/03/2024 sentenza di separazione consensuale n. 41/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. - Cessazione della convivenza
1.1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
1.2.- I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno pagina 2 di 11 e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna e obbliga a comunicare all'altro l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 337-sexies c.c., tramite invio di raccomandata a/r all'altro genitore o con altro mezzo idoneo.
2.- Casa familiare
2.1.- La sig.ra mantiene, sin d'ora, la residenza anagrafica nell'immobile, sito in Parte_1
Carpi (MO), in Via Renzo Baraldi n. 1 i. 30, di sua esclusiva proprietà, acquistato ante matrimonio, unitamente ai mobili che lo arredano e corredano.
2.2.- Le utenze e le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria dell'immobile saranno, quindi, a carico in via esclusiva della sig.ra , che ha già provveduto a volturare a Parte_1
proprio nome i contratti di fornitura e le relative utenze (quali acqua, luce, gas, telefonia fissa etc…), al cui pagamento provvederà in via esclusiva tenendo conseguentemente indenne il marito.
3. -Affidamento dei figli minori e calendario di frequentazione
3.1.- I figli minorenni sono affidati a entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, quali quelle attinenti alla salute, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
3.2.- I coniugi condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale sui minori e saranno pertanto corresponsabili della loro salute, della loro educazione, della loro cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico.
pagina 3 di 11 3.3.- La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione dei minori sarà assunta in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, ne avrà la custodia, tenendo conto del regime delle spese di cui alla condizione 4.3.
3.4.- I figli rimarranno collocati presso la madre e con la medesima avranno la residenza anagrafica.
3.5 – Il padre potrà vedere i figli minori e tenerli con sé liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche e dei desideri dei figli.
Orientativamente e in caso di mancato accordo, la frequentazione infrasettimanale padre/figli avverrà dal mercoledì dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva;
nei giorni di sua competenza, il padre (o un altro parente incaricato) dovrà accompagnare il figlio alla stazione dei treni, Persona_1
consentendogli di raggiungere l'istituto tecnico sito in Palidano (MN); mentre la figlia, , Persona_2
dovrà essere accompagnata nei pressi dell'edificio scolastico in Carpi (MO).
Inoltre, il padre trascorrerà con i figli un week-end a settimane alterne, dal venerdì (all'uscita da scuola) sino a domenica alle ore 22.30 circa, allorquando i minori verranno riaccompagnati presso la dimora prevalente.
Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro, con un giorno di preavviso (o appena possibile, in caso di urgenze impreviste) eventuali richieste di modificare i giorni/orari di visita/permanenza con i figli di rispettiva competenza.
3.6 I genitori concorderanno di volta in volta i periodi feriali che trascorreranno con i figli;
in caso di mancato accordo, le parti si impegnano fin d'ora a rispettare il seguente calendario di frequentazione, presi in considerazione gli impegni ed i desideri dei figli:
pagina 4 di 11 - nel periodo natalizio (da intendersi per tale quello coincidente con le vacanze scolastiche), i minori trascorreranno con il padre sette giorni, compresivi del giorno di Natale o del giorno di Capodanno ad anni alterni;
- durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli almeno tre settimane, anche non consecutive, anche all'estero, previo accordo con la madre entro il 30 aprile di ogni anno in relazione al luogo ed al periodo di villeggiatura. In caso di mancato accordo sui rispettivi periodi vacanzieri di spettanza di ciascun genitore, le parti concordano ora per allora che negli anni pari prevarrà la decisione della madre, negli anni dispari la decisione del padre.
3.7 I genitori avranno cura di applicare il regime dell'alternanza della permanenza dei minori presso ciascuno di loro anche ai ponti festivi del calendario.
3.8 I figli, inoltre, trascorreranno ad anni alterni il proprio compleanno con ciascun genitore, e sempre fatti salvi i loro diversi desideri ed impegni o diverse pattuizioni fra le parti.
3.9 I coniugi si impegnano comunque a garantire il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale nell'interesse dei minori.
4. – Rapporto con i figli minorenni e mantenimento della prole
4.1. – Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze ed ai propri redditi.
pagina 5 di 11 4.2. – Il sig. si impegna ed obbliga inoltre a versare alla sig.ra Parte_2 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 200,00 (Euro
[...]
duecento/00) al mese per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT
a far tempo dal mese di febbraio 2025 e da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente personale della moglie, fino a quando i figli convivranno con la madre e non saranno economicamente autosufficienti.
4.3 - Il sig. si impegna ed obbliga, altresì, fino a quando i figli convivranno Parte_2
con la madre e non saranno economicamente autosufficiente, a corrispondere alla sig.ra il Parte_1
50% delle spese straordinarie per la prole, mediante anticipo diretto ovvero mediante rimborso, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 6 di 11 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore - a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc…) - dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore o con il ramo parentale di quest'ultimo saranno esclusivamente a carico del medesimo genitore.
5 - Pattuizioni economiche tra i coniugi.
5.1 I coniugi dichiarano di essere entrambi occupati ed economicamente autosufficienti, rinunciando pertanto a qualsiasi contributo al mantenimento l'uno a favore dell'altro.
pagina 7 di 11 5.2 I beni mobili e gli arredi della casa coniugale resteranno a corredo della medesima, di proprietà esclusiva della sig.ra . Parte_1
5.3 Le due vetture familiari sono formalmente intestate al sig. Parte_2
- Suzuki modello Ignis, targa FY732GW immatricolata il 05/02/2020
- Opel modello Meriva, targa FB791MD immatricolata il 30/11/2015.
5.3.1. L'autovettura Suzuki, utilizzata dal sig. è stata acquistata con un Parte_2
finanziamento in scadenza nel 2026, le cui rate, pari ad € 225,00 circa mensili, sono ora addebitate mensilmente sul c/c personale del sig. acceso prezzo Banca Sella. Il sig. Parte_2 Parte_2
dichiara e si impegna sin ora a farsi carico del finanziamento di cui sopra, manlevando la
[...]
moglie.
5.3.2. L'autovettura Opel Meriva è attualmente in uso alla sig.ra e, pertanto, il Parte_1
sig. riconosce sin ora alla moglie il diritto di utilizzare il veicolo. Restano a carico Parte_2
della sig.ra tutti gli eventuali oneri, le tasse, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità Parte_1
civile ed ogni pratica amministrativa connessa al possesso e alla circolazione dell'autovettura.
5.3.3 Le autovetture vengono, quindi, assegnate ai coniugi secondo l'attuale uso e destinazione, indipendentemente dall'intestazione formale.
A tal fine, a richiesta della sig.ra il sig. si impegna a Parte_1 Parte_2
trasferire alla moglie, che accetta, la proprietà della predetta autovettura Opel, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla richiesta successivamente all'omologazione della separazione consensuale. L'atto di trasferimento costituirà atto esecutivo dei patti di separazione e, quindi, gode dell'esenzione da qualunque pagina 8 di 11 imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di registro, ai sensi dell'art. 19 L. 6/3/1987 n. 74, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 29/4-10/5/1999 relativa alla procedura di separazione tra i coniugi e a tutti gli atti, i provvedimenti e i documenti ad essa relativi. Le spese dell'atto sono a carico dei coniugi in parti uguali.
5.4 I coniugi dichiarano altresì di essere comproprietari di una roulette, che rimarrà cointestata, utilizzata anche per le vacanze dei figli, le cui spese ordinarie e straordinarie saranno ripartite al 50% ciascuno. Saranno altresì ripartite nella misura del 50% ciascuno le relative spese di rimessaggio e campeggio.
5.5 I coniugi provvederanno ad estinguere il c/c comune n. Z252420573290 acceso presso Banca
Sella S.p.A., Agenzia di Carpi, dividendosi in parti uguali il relativo saldo attivo.
6. - Altre pattuizioni.
6.1 - I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
6.2. - Con l'adempimento delle statuizioni e degli impegni assunti nel presente ricorso, i coniugi si danno reciprocamente atto anche ora per allora che i beni e le poste attive e passive intestate ad ognuno o detenute dai ricorrenti sono e rimangono di esclusiva proprietà e pertinenza di ciascuno e conseguentemente si riconoscono reciprocamente di nulla aver più a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro.
6.3. - Le spese legali e gli oneri del presente procedimento saranno a carico dei coniugi in parti uguali.
6.4. – Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia contrattuale vincolante subordinatamente alla condizione sospensiva pagina 9 di 11 dell'omologazione del verbale di separazione consensuale alle condizioni qui previste, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
6.5 I coniugi dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR 2016/679 e autorizzano espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni, nonché il trattamento dei dati personali anche sensibili, comunque utili ai fini del presente procedimento.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CANOSSA (RE) il 20/09/2014
fra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte
[...]
il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CANOSSA (RE) di procedere pagina 10 di 11 all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 11 Parte II Serie C
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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