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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 12122/2024 promosso da: rappresentato e difeso dall'avv. Femia Rocco e dall'avv. Morabito Parte_1
Annunziata, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 24.03.2025):
“Accogliere il ricorso e modificare parzialmente la sentenza di divorzio n. 2916/2023 emessa in data 15.06.2023 e pubblicata in data 06.07.2023 dal Tribunale di Torino, Sezione Settima Civile, e per l'effetto, disporre che il signor , a decorrere dalla data di deposito del presente Parte_1 ricorso, sia tenuto a versare a a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo ridotto, rispetto a ciò che era stato stabilito con la sentenza di divorzio, di € 150,00 mensili (€ 75,00 al mese per figlio). Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2916/2023 del 15.6.2023 il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore. Con ricorso depositato il 05/07/2024 chiedeva al Tribunale disporsi, in Parte_1 parziale modifica della sentenza di divorzio, la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli da E. 350/mese ad E 150/mese (E 75/mese per ciascun figlio).
All'udienza del 24.03.2025, avanti al Giudice Relatore, parte ricorrente compariva e veniva sentita;
parte resistente, pur ritualmente citata, non compariva né si costituiva in giudizio.
Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia della parte convenuta, invitava alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorrente ha domandato la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, motivando la richiesta con le sopraggiunte spese alle quale ha dovuto e deve tuttora fare fronte all'indomani della sentenza di divorzio, e segnatamente:
- E. 500/mese dal mese di settembre 2023 al mese di luglio 2024 per un debito di complessivi
E. 5.373,17 come da decreto ingiuntivo e successivo precetto del 6.7.23 (cfr. docc. 4-5)
- E. 121,82 al mese per la durata di 24 mesi a decorrere dal 25.3.24 per il rimborso di un debito nei confronti di Agenzia delle Entrate di complessivi E. 2.801,51 (cfr. doc. 6);
- E. 215.50 al mese per la durata di 72 mesi a decorrere dal 6.11.23 per il rimborso di un debito nei confronti di Agenzia delle Entrate di complessivi E. 12.521,41 (cfr. doc. 7).
Egli ha esposto di proseguire l'attività lavorativa part-time, come già al tempo del divorzio, alle dipendenze della carrozzeria Daytona Srl con una retribuzione mensile di circa E. 800 e di dover ora sostenere esborsi mensili di circa E. 340 al mese. A fronte dell'aggravamento della situazione economica, il ricorrente si è determinato a domandare la riduzione del contributo al mantenimento dovuto per i figli.
La domanda del ricorrente, ad avviso, del Collegio è accoglibile nei termini di seguito esposti.
I sopravvenuti esborsi che il si trova oggi a sostenere sono documentali. Pt_2
D'altra parte, egli ha allegato che la propria situazione reddituale è rimasta immutata rispetto al tempo della sentenza di divorzio e non è provato il contrario.
Non sono allegate, e tantomeno provate, altre modifiche né per quel che concerne la situazione economica della resistente, che è rimasta contumace, nè per quel che attiene ai tempi di frequentazione padre-figli che, peraltro, al tempo del divorzio erano assenti.
Orbene, alla luce dell'esposta e documentata situazione debitoria del ricorrente ed in assenza di altri e contrari elementi di valutazione, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda formulata dal , seppur nei limiti di una riduzione ad E. 250 mensili, tenuto pur sempre conto della Pt_1 capacità economica del che ha terminato il periodo detentivo e ben potrebbe reperire nel Pt_1 prossimo futuro un'attività lavorativa full-time (anziché part-time qual è quella attuale), non essendo allegati né provati impedimenti di sorta. La riduzione è dovuta a far data dalla domanda giudiziale.
Tenuto conto della natura della causa, dell'accoglimento solo parziale della domanda del ricorrente e della mancata opposizione della resistente, non si accollano a quest'ultima le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2916/2023 del 15.6.2023, così provvede:
Dispone che, a far data dalla domanda giudiziale, corrisponda a Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile Controparte_1 complessiva di E. 250 (E. 125/mese per figlio), entro il 5 di ogni mese, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come già prevista dalla sentenza di divorzio;
Conferma, nel resto, la sentenza di divorzio n. 2916/2023;
Nulla in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 12122/2024 promosso da: rappresentato e difeso dall'avv. Femia Rocco e dall'avv. Morabito Parte_1
Annunziata, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 24.03.2025):
“Accogliere il ricorso e modificare parzialmente la sentenza di divorzio n. 2916/2023 emessa in data 15.06.2023 e pubblicata in data 06.07.2023 dal Tribunale di Torino, Sezione Settima Civile, e per l'effetto, disporre che il signor , a decorrere dalla data di deposito del presente Parte_1 ricorso, sia tenuto a versare a a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo ridotto, rispetto a ciò che era stato stabilito con la sentenza di divorzio, di € 150,00 mensili (€ 75,00 al mese per figlio). Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2916/2023 del 15.6.2023 il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore. Con ricorso depositato il 05/07/2024 chiedeva al Tribunale disporsi, in Parte_1 parziale modifica della sentenza di divorzio, la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli da E. 350/mese ad E 150/mese (E 75/mese per ciascun figlio).
All'udienza del 24.03.2025, avanti al Giudice Relatore, parte ricorrente compariva e veniva sentita;
parte resistente, pur ritualmente citata, non compariva né si costituiva in giudizio.
Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia della parte convenuta, invitava alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorrente ha domandato la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, motivando la richiesta con le sopraggiunte spese alle quale ha dovuto e deve tuttora fare fronte all'indomani della sentenza di divorzio, e segnatamente:
- E. 500/mese dal mese di settembre 2023 al mese di luglio 2024 per un debito di complessivi
E. 5.373,17 come da decreto ingiuntivo e successivo precetto del 6.7.23 (cfr. docc. 4-5)
- E. 121,82 al mese per la durata di 24 mesi a decorrere dal 25.3.24 per il rimborso di un debito nei confronti di Agenzia delle Entrate di complessivi E. 2.801,51 (cfr. doc. 6);
- E. 215.50 al mese per la durata di 72 mesi a decorrere dal 6.11.23 per il rimborso di un debito nei confronti di Agenzia delle Entrate di complessivi E. 12.521,41 (cfr. doc. 7).
Egli ha esposto di proseguire l'attività lavorativa part-time, come già al tempo del divorzio, alle dipendenze della carrozzeria Daytona Srl con una retribuzione mensile di circa E. 800 e di dover ora sostenere esborsi mensili di circa E. 340 al mese. A fronte dell'aggravamento della situazione economica, il ricorrente si è determinato a domandare la riduzione del contributo al mantenimento dovuto per i figli.
La domanda del ricorrente, ad avviso, del Collegio è accoglibile nei termini di seguito esposti.
I sopravvenuti esborsi che il si trova oggi a sostenere sono documentali. Pt_2
D'altra parte, egli ha allegato che la propria situazione reddituale è rimasta immutata rispetto al tempo della sentenza di divorzio e non è provato il contrario.
Non sono allegate, e tantomeno provate, altre modifiche né per quel che concerne la situazione economica della resistente, che è rimasta contumace, nè per quel che attiene ai tempi di frequentazione padre-figli che, peraltro, al tempo del divorzio erano assenti.
Orbene, alla luce dell'esposta e documentata situazione debitoria del ricorrente ed in assenza di altri e contrari elementi di valutazione, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda formulata dal , seppur nei limiti di una riduzione ad E. 250 mensili, tenuto pur sempre conto della Pt_1 capacità economica del che ha terminato il periodo detentivo e ben potrebbe reperire nel Pt_1 prossimo futuro un'attività lavorativa full-time (anziché part-time qual è quella attuale), non essendo allegati né provati impedimenti di sorta. La riduzione è dovuta a far data dalla domanda giudiziale.
Tenuto conto della natura della causa, dell'accoglimento solo parziale della domanda del ricorrente e della mancata opposizione della resistente, non si accollano a quest'ultima le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2916/2023 del 15.6.2023, così provvede:
Dispone che, a far data dalla domanda giudiziale, corrisponda a Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile Controparte_1 complessiva di E. 250 (E. 125/mese per figlio), entro il 5 di ogni mese, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come già prevista dalla sentenza di divorzio;
Conferma, nel resto, la sentenza di divorzio n. 2916/2023;
Nulla in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento