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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1536/22 promossa da
– rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Rossi con studio in Parte_1
Piacenza, via Pantalini 7 e domiciliata presso lo studio di detto difensore:
ATTORE
Contro
– in persona del sindaco pro tempore – rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Andrea Girardi, con studio in Trento, via del Brennero n.139, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Crevani del Foro di Pavia (c.f. CP_2 [...]
), con studio in Pavia, Piazza della Vittoria n. 2, presso il quale è eletto C.F._1
domicilio;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la
“coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudicio Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1
all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, per le causali in narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla sig.ra
ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; Parte_1
- per l'effetto condannare il a risarcire tutti i danni in favore Controparte_1
dell'attrice nella misura di euro 25.066,30 per danni materiali, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiari antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Sosteneva l'attrice che:
- Il giorno 10.08.2020 alle ore 11.20, ella in sella al suo velocipede percorreva in Piacenza via Giordani con direzione Stradone Farnese provenendo da via Alberici;
-
- Giunta in prossimità dell'intersezione semaforizzata con quest'ultima via, la ruota anteriore del velocipede si bloccava ed ella perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, a causa di un avvallamento della sede stradale dove era posizionato anche un tombino, come visibile dalle foto rilevata a seguito di intervento della polizia locale (doc.1);
- A seguito dell'incidente occorso, ella aveva riportati una “frattura sottocapitata femore sinistro trattata con viti cannulate,” come diagnosticato dai sanitari del nosocomio nell'immediatezza e confermato da esami strumentali: attualmente permaneva una sindrome algodisfunzionale a carico dell'arto inferiore sinistro e disturbi del rachide, gravato da preesistenze, che configurano la presenza di esiti certi, clinicamente stabili, ormai consolidati ed inemendabili;
- L'avvallamento e il dissesto stradale non erano né visibili/prevedibili né in alcuno modo segnalati, così che sussisteva la responsabilità ex art. 2051 cc, per non aver provveduto alle necessarie manutenzioni affinché la strada non costituisse fonte di pericolo ovvero ex art. 2043 cc del convenuto, con conseguente obbligo di risarcimento di ogni CP_1
danno sofferto;
Con comparsa di risposta si costituiva l'Ente convenuto, contestando le avversarie ragioni e in particolare eccependo che: - La domanda avversaria era infondata, in quanto l'evento caduta era da ricondursi alla condotta di guida dell'attrice: difatti, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presupponeva l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia ed il danno patito dal danneggiato, nesso eziologico che viene interrotto quando la condotta del danneggiato medesimo si atteggia come assolutamente abnorme ed imprevedibile, incidendo sul dinamismo causale del danno e facendo degradare la cosa in custodia a mera occasione,
e non già a causa, del danno medesimo. Applicando alla fattispecie oggetto del presente giudizio i criteri valutativi sopra richiamati emergeva chiaramente che era stata l'imprudente condotta di guida della Conducente ad aver causato il danno e non la cosa asseritamente pericolosa.
- il era totalmente estraneo al sinistro per cui è causa non essendo Controparte_1 custode ex art. 2051 c.c. del chiusino che avrebbe causato la caduta dell'attrice: l'unico proprietario e/o comunque custode del manufatto era ente al quale pertanto CP_2
doveva essere ascritto qualsivoglia profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c. invocato dall'attrice, come risultava dalla documentazione allegata alla comparsa;
- che dunque era l'unica responsabile dell'occorso, la quale non aveva CP_2
correttamente monitorato la sede stradale ove esso si trovava, omettendo di provvedere alla sua manutenzione e messa in sicurezza: solo successivamente al sinistro, CP_2 provvedeva alla sistemazione della copertura durante i lavori di asfaltatura della via
Giordani, come riferiscono gli stessi agenti della Polizia Locale nel verbale di rilevazione di incidente stradale che viene dimesso e come riferisce il convenuto nella missiva CP_1
di data 13.10.2020.
- Da contestarsi era anche il quantum richiesto: segnatamente, si contestava il nesso causale tra l'evento e i danni lamentati da controparte. I referti medici ex adverso prodotti evidenziavano semplicemente l'esistenza di una lesione ed il percorso diagnostico e terapeutico svolto, ma non attestavano né provano l'esistenza di postumi permanenti invalidanti. La stessa perizia allegata all'atto di citazione, non era opponibile al convenuto, stante la sua formazione esclusivamente unilaterale.
Ciò esposto così concludeva il convenuto: in via preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 269
c.p.c., lo spostamento dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., la citazione del terzo (Già quindi e poi CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Gruppo IVA e P.IVA ) con sede legale in Genova, via
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Piacenza n. 54, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attrice nei confronti dell'esponente, condannare (Già CP_2 Controparte_3
quindi e poi Gruppo IVA e P.IVA ), CP_4 Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Genova, via Piacenza n. 54, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevato il – ai sensi dell'art. 11, comma Controparte_1
5, della Convenzione di cui al doc. 3 dell'esponente – da ogni somma che fosse tenuta a versare all'esito del presente giudizio, ivi compresa l'eventuale somma dovuta alla parte attrice a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre alla rivalutazione monetaria e oltre agli interessi legali maturati e maturandi, dalla data di notifica della citazione per chiamata in garanzia all'effettivo saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
Con comparsa di risposta di costituiva la terza chiama la quale si associava alle CP_2
eccezioni dell' in punto an e quantum della pretesa dell'attrice, CP_6
segnatamente che:
- Si evidenziava che la stessa attrice aveva riferito agli Agenti intervenuti di essere certa di quale fosse stato il motivo della caduta: neppure la stessa - ascoltata Testimone_1
nell'immediatezza del fatto – aveva saputo riferire circa le ragioni per cui vi era stata la caduta, essendosi anch'essa limitata a riferire un'ipotesi (la testimone aveva Tes_1 fatto riferimento ad una “cunetta”, affermazione che non emergeva dalle e fotografie prodotte);
- Lo stato dei luoghi (presenza del chiusino e lieve dislivello) era ben visibile (peraltro era estate, in pieno giorno e la visibilità era buona), essendo il fatto avvenuto di giorno, in condizioni di assoluta visibilità e con luce naturale: peraltro era evidente che tanto la presenza del chiusino quanto il dislivello non fossero minimamente idonei a determinare la caduta da una bicicletta, sicché si doveva escludere a priori che agli stessi potessero essere attribuita rilevanza causale. Per vero, era più verosimile che l'attrice, accortasi di avere superato la linee di arresto senza doverosamente arrestare la marcia, abbia autonomamente perso il controllo del mezzo così cadendo a terra;
- D'altronde, anche alla luce delle fotografie in atti, non vi era dubbio che se l'attrice avesse tenuto una condotta normale, mediamente diligente, una caduta sarebbe stata impossibile;
- Inoltre, la domanda era infondata anche in punto quantum, essendo contestabile la metodologia di accertamento delle lesioni, nonché per il fatto che la relazione allegata era di formazioni unilaterale;
- Riguardo alla chiamata in causa di la motivazione del era evidentemente CP_2 CP_1
infondata, considerato che non sarebbe stato il chiusino/tombino a causare la caduta, bensì, semmai (ma, come detto, la responsabilità non può che ricadere in via esclusiva sull'attrice), lo stato del manto stradale attorno al tombino: dalle foto prodotte, si evinceva facilmente che il chiusino era in perfette condizioni, mentre il manto stradale
(di competenza del Comune e non di aveva leggermente ceduto, quindi – al limite
– l'unico responsabile era il Convenuto, che era obbligato a mantenere in sicurezza le proprie strade;
- Anche considerando la Convenzione, è evidente che non era il tombino ad avere bisogno di manutenzione, quanto l'asfalto della strada che, non era una infrastruttura del servizio idrico integrato. Ciò che dunque controparte erroneamente imputava a
(cfr., in particolare, i due punti dell'elenco puntato a pag. 5 della comparsa: omessa verifica, omessa manutenzione, omessa messa in sicurezza dei luoghi), non poteva che essere imputato conseguentemente al CP_1
Ciò esposto in difesa, così concludeva la Terza chiamata: “Contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso;
contestato tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, richiesto, eccepito e prodotto sia in fatto che in diritto, sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà considerarsi pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente e ciò anche ai fini di cui all'art. 115 c.p.c. Rigettare le domande avversarie
(innanzitutto quella di parte attrice ma, comunque, anche quella di parte convenuta) perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. In mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame): accertare il prevalente concorso del fatto colposo della signora e per l'effetto diminuire il risarcimento Pt_1 eventualmente dovuto in favore della stessa secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato). Assolvere in ogni caso l'esponente da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico dell'esponente. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.”
In corso di causa sono state concesse le memorie di cui all'art. 183 VI comma cpc, regolarmente depositate, escussi i testi ammessi, infine la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*** Orbene, ritiene chi scrive che l'ipotesi di responsabilità dedotta in causa sia quella prevista dall'art. 2051 cc (danni da cose in custodia), applicabile anche nei confronti della PA: la
Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza 13 maggio 2024, n. 12988 ha confermato detto assunto. I giudici di legittimità ricordano che la responsabilità per il danno da cose in custodia (art. 2051 c.c.) è oggettiva e non presunta. Al fine del suo accertamento è sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra l'evento (la caduta del ciclista) e la cosa custodita (la strada comunale). La responsabilità è esclusa se viene provato il caso fortuito, che può essere riconducibile anche alla condotta del danneggiato e rileva sotto il profilo dell'efficienza causale nella produzione dell'evento. Tanto più la situazione di danno appare prevedibile e superabile usando l'ordinaria diligenza, quanto più il comportamento imprudente del danneggiato assume un'efficienza causale nel dinamismo del danno, sino alla possibilità di interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
Difatti, come è noto l'Ente proprietario della strada ha un potere di controllo sulla cosa e un correlativo dovere di custodia sancito espressamente dalla legge: dunque, deve sorvegliarla, tenerla in buono stato di manutenzione, e mantenerla in condizioni adeguate alla percorribilità degli utenti. Tra questi figurano anche i ciclisti, che anzi vanno considerati come utenti “deboli”, perché non protetti dalla struttura di cui sono dotati i veicoli chiusi e a quattro ruote.
Dunque, per liberarsi dalla responsabilità, il custode deve provare il caso fortuito, con tale espressione s'intende tutto ciò che non può prevedersi ed è costituito da eventi che interrompono la serie causale e che consistono in condotte di terzi o del danneggiato, purché non siano conoscibili né eliminabili con immediatezza. In altre parole, la condotta del terzo, di per sé sola, non è sufficiente a spezzare il nesso eziologico, ma occorre che sia connotata da caratteristiche di imprevedibilità e non conoscibilità.
La giurisprudenza ha più volte affermato che se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato (Cass. Civ. n. 16034/2023). L'art. 2051 c.c. impone un dovere di precauzione al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
del pari, impone un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che obbliga il soggetto ad adottare «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile» (Cass. Civ. n.17443/2019).
In sostanza, il caso fortuito, consistente nella condotta del danneggiato, riguarda l'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; e a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1» (Cass. Sez. Un.. 20943/2022). Quindi, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso una condotta cauta e prudente del danneggiato, esigibile in base alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La pericolosità della cosa o la sua potenzialità di essere tale va valutata in considerazione dell'uso e del suo stato: costituisce dato di comune esperienza che le strade non presentano un manto perfettamente liscio e regolare, ma – sottoposte a intemperie e uso continuo – possono presentare irregolarità, che rientrano nella normalità e che proprio per questo motivo, l'utente deve prestare adeguata attenzione - in particolare se viaggia su un mezzo a due ruote – già di per sé instabile. Per vero ritiene chi scrive, che la strada rappresentata nelle foto in atti, presentino sì delle irregolarità, ma che esse rientrino nel normale stato delle strade ad alta frequentazione, con dislivelli, crepe e piccoli avvallamenti che è normale siano presenti e peraltro ben visibili , come – appunto -nel caso in esame. Inoltre, il sinistro di è verificato in un giorno di estate e in piena luce, così i lamentati difetti erano assolutamente visibili e ben percepibili dall'utente e che le avrebbero dovute imporre un adeguato grado di attenzione, tanto più se a bordo di un mezzo come una bicicletta, suscettibile di “ingovernabilità” e instabilità e potenziale
“sbilanciamento” a ogni minima irregolarità. In sostanza, lo stato della strada mostrata nelle foto appare assolutamente ordinario e tipico delle strade della città, senza presentare eccezionali buche o avvallamenti, così che la caduta era assolutamente evitabile con una appropriata diligenza, essendo lo stato del manto stradale visibile anche a “distanza”, come
è evincibile dalle foto già richiamate, anche tenuto conto della bassa velocità tenuto dalla ciclista (cfr. dichiarazioni della teste assunta): la caduta è quindi frutto della disattenzione della danneggiata, la quale – essendo visibile lo stato del tombino e delle aree limitrofe- doveva tenere una condotta di guida particolarmente accorta, nel momento in cui transitava in quelle zone: detta disattenzione nella guida si ritiene idonea a integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. E ciò a prescindere che la teste escussa all'udienza 01.12.23 abbia confermato la dinamica della caduta, cioè che la caduta è stata determinata dallo sbilanciamento della bicicletta su cui viaggiava l'attrice, la cui ruota rimase incastrata nella caditoia del tombino: lo stato della strada attorno a detto manufatto era perfettamente evidente nelle sue imperfezioni e sgretolature, anche da lontano, così da poter permettere alla conducente una condotta di guida di maggiore prudenza, evitando di transitare proprio nelle sue vicinanze.
Inoltre, va rilevato che le affermazioni della teste escussa in causa contrastano con quanto dichiarato a sommarie informazioni alle Autorità intervenute nell'immediatezza dell'occorso, cioè che essa si trovava “dietro il bancone della propria tabaccheria” e vedeva l'attrice rallentare e, probabilmente entrando con le ruote in una cunetta di un tombino, cadere rovinosamente a terra: in quella occasione, la donna ha espresso quindi una semplice propria supposizione, anche perché alla distanza dal punto ove ella si trovava
(dietro il bancone del proprio esercizio commerciale) rispetto al punto di caduta vi sono diversi metri, che rendono difficilmente credibile che possa essere stata in grado di riferire una causa così precisa, mentre in sede testimoniale, la teste – confermando l'accaduto – riferisce un punto di osservazione diverso (“Preciso che ho potuto vedere la dinamica come descritta in capitolo in quanto ero sulla porta della mia tabaccheria” cfr. verbale di udienza
01.12.23). Riferisce la teste che la caduta si sarebbe verificata quando la ciclista era quasi ferma. Detta affermazione contrasta non solo con quanto descritto in atto di citazione riguardo la dinamica del sinistro “la signora in sella al suo velocipide Parte_1
percorreva in Piacenza via Giordani con direzione Stradone Farnese provenendo da via
Alberici; Giunta in prossimità dell'intersezione semaforizzata con quest'ultima via, si bloccava la ruota anteriore della sua bicicletta, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, a causa di un avvallamento della sede stradale dove c'è anche un tombino”. Orbene, costituisce dato di normale esperienza che un mezzo a due ruote che si blocchi improvvisamente causa o lo sbalzamento in avanti del conducente, ovvero nel caso di lenta velocità o di bassissima velocità al limite dello “stop”, essa dovrebbe permettere al suo conducente – come naturale istinto – il posare immediatamente i piedi a terra, onde evitare di cadere: in sostanza incerta è anche la dinamica della caduta, fermo restando quanto espresso ut supra riguardo allo stato dei luoghi
Quando alla valutazione processuale della chiamata di essa è indubbiamente CP_2 giustificata dalla Convenzione prodotta dal convenuto, ma – in via astratta – non si ritiene condivisibile la linea difensiva del , stante l'obbligo da un lato l'obbligo Controparte_1
generale manutentivo dell'ente e dall'altro quello della Terza chiamata di garantire la corretta e continua posizione dei propri manufatti. Le considerazioni sopra riportate esonerano chi scrive dallo scrutinio di ogni altra eccezione o istanza.
L'oggetto della domanda – risarcimento per lesioni personali – la disponibilità dell'attrice ad accettare l'offerta di definizione bonaria della controversia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – nella causa promossa da ei confronti di e con la chiamata Parte_1 Controparte_1
in causa di , definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezioni CP_2
disattesa:
Rigetta la domanda in quanto infondata.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa, per le ragioni di cui alla parte motiva.
Così deciso in Piacenza 24.02.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1536/22 promossa da
– rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Rossi con studio in Parte_1
Piacenza, via Pantalini 7 e domiciliata presso lo studio di detto difensore:
ATTORE
Contro
– in persona del sindaco pro tempore – rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Andrea Girardi, con studio in Trento, via del Brennero n.139, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Crevani del Foro di Pavia (c.f. CP_2 [...]
), con studio in Pavia, Piazza della Vittoria n. 2, presso il quale è eletto C.F._1
domicilio;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la
“coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudicio Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1
all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, per le causali in narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla sig.ra
ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; Parte_1
- per l'effetto condannare il a risarcire tutti i danni in favore Controparte_1
dell'attrice nella misura di euro 25.066,30 per danni materiali, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiari antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Sosteneva l'attrice che:
- Il giorno 10.08.2020 alle ore 11.20, ella in sella al suo velocipede percorreva in Piacenza via Giordani con direzione Stradone Farnese provenendo da via Alberici;
-
- Giunta in prossimità dell'intersezione semaforizzata con quest'ultima via, la ruota anteriore del velocipede si bloccava ed ella perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, a causa di un avvallamento della sede stradale dove era posizionato anche un tombino, come visibile dalle foto rilevata a seguito di intervento della polizia locale (doc.1);
- A seguito dell'incidente occorso, ella aveva riportati una “frattura sottocapitata femore sinistro trattata con viti cannulate,” come diagnosticato dai sanitari del nosocomio nell'immediatezza e confermato da esami strumentali: attualmente permaneva una sindrome algodisfunzionale a carico dell'arto inferiore sinistro e disturbi del rachide, gravato da preesistenze, che configurano la presenza di esiti certi, clinicamente stabili, ormai consolidati ed inemendabili;
- L'avvallamento e il dissesto stradale non erano né visibili/prevedibili né in alcuno modo segnalati, così che sussisteva la responsabilità ex art. 2051 cc, per non aver provveduto alle necessarie manutenzioni affinché la strada non costituisse fonte di pericolo ovvero ex art. 2043 cc del convenuto, con conseguente obbligo di risarcimento di ogni CP_1
danno sofferto;
Con comparsa di risposta si costituiva l'Ente convenuto, contestando le avversarie ragioni e in particolare eccependo che: - La domanda avversaria era infondata, in quanto l'evento caduta era da ricondursi alla condotta di guida dell'attrice: difatti, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presupponeva l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia ed il danno patito dal danneggiato, nesso eziologico che viene interrotto quando la condotta del danneggiato medesimo si atteggia come assolutamente abnorme ed imprevedibile, incidendo sul dinamismo causale del danno e facendo degradare la cosa in custodia a mera occasione,
e non già a causa, del danno medesimo. Applicando alla fattispecie oggetto del presente giudizio i criteri valutativi sopra richiamati emergeva chiaramente che era stata l'imprudente condotta di guida della Conducente ad aver causato il danno e non la cosa asseritamente pericolosa.
- il era totalmente estraneo al sinistro per cui è causa non essendo Controparte_1 custode ex art. 2051 c.c. del chiusino che avrebbe causato la caduta dell'attrice: l'unico proprietario e/o comunque custode del manufatto era ente al quale pertanto CP_2
doveva essere ascritto qualsivoglia profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c. invocato dall'attrice, come risultava dalla documentazione allegata alla comparsa;
- che dunque era l'unica responsabile dell'occorso, la quale non aveva CP_2
correttamente monitorato la sede stradale ove esso si trovava, omettendo di provvedere alla sua manutenzione e messa in sicurezza: solo successivamente al sinistro, CP_2 provvedeva alla sistemazione della copertura durante i lavori di asfaltatura della via
Giordani, come riferiscono gli stessi agenti della Polizia Locale nel verbale di rilevazione di incidente stradale che viene dimesso e come riferisce il convenuto nella missiva CP_1
di data 13.10.2020.
- Da contestarsi era anche il quantum richiesto: segnatamente, si contestava il nesso causale tra l'evento e i danni lamentati da controparte. I referti medici ex adverso prodotti evidenziavano semplicemente l'esistenza di una lesione ed il percorso diagnostico e terapeutico svolto, ma non attestavano né provano l'esistenza di postumi permanenti invalidanti. La stessa perizia allegata all'atto di citazione, non era opponibile al convenuto, stante la sua formazione esclusivamente unilaterale.
Ciò esposto così concludeva il convenuto: in via preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 269
c.p.c., lo spostamento dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., la citazione del terzo (Già quindi e poi CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Gruppo IVA e P.IVA ) con sede legale in Genova, via
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Piacenza n. 54, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attrice nei confronti dell'esponente, condannare (Già CP_2 Controparte_3
quindi e poi Gruppo IVA e P.IVA ), CP_4 Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Genova, via Piacenza n. 54, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevato il – ai sensi dell'art. 11, comma Controparte_1
5, della Convenzione di cui al doc. 3 dell'esponente – da ogni somma che fosse tenuta a versare all'esito del presente giudizio, ivi compresa l'eventuale somma dovuta alla parte attrice a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre alla rivalutazione monetaria e oltre agli interessi legali maturati e maturandi, dalla data di notifica della citazione per chiamata in garanzia all'effettivo saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
Con comparsa di risposta di costituiva la terza chiama la quale si associava alle CP_2
eccezioni dell' in punto an e quantum della pretesa dell'attrice, CP_6
segnatamente che:
- Si evidenziava che la stessa attrice aveva riferito agli Agenti intervenuti di essere certa di quale fosse stato il motivo della caduta: neppure la stessa - ascoltata Testimone_1
nell'immediatezza del fatto – aveva saputo riferire circa le ragioni per cui vi era stata la caduta, essendosi anch'essa limitata a riferire un'ipotesi (la testimone aveva Tes_1 fatto riferimento ad una “cunetta”, affermazione che non emergeva dalle e fotografie prodotte);
- Lo stato dei luoghi (presenza del chiusino e lieve dislivello) era ben visibile (peraltro era estate, in pieno giorno e la visibilità era buona), essendo il fatto avvenuto di giorno, in condizioni di assoluta visibilità e con luce naturale: peraltro era evidente che tanto la presenza del chiusino quanto il dislivello non fossero minimamente idonei a determinare la caduta da una bicicletta, sicché si doveva escludere a priori che agli stessi potessero essere attribuita rilevanza causale. Per vero, era più verosimile che l'attrice, accortasi di avere superato la linee di arresto senza doverosamente arrestare la marcia, abbia autonomamente perso il controllo del mezzo così cadendo a terra;
- D'altronde, anche alla luce delle fotografie in atti, non vi era dubbio che se l'attrice avesse tenuto una condotta normale, mediamente diligente, una caduta sarebbe stata impossibile;
- Inoltre, la domanda era infondata anche in punto quantum, essendo contestabile la metodologia di accertamento delle lesioni, nonché per il fatto che la relazione allegata era di formazioni unilaterale;
- Riguardo alla chiamata in causa di la motivazione del era evidentemente CP_2 CP_1
infondata, considerato che non sarebbe stato il chiusino/tombino a causare la caduta, bensì, semmai (ma, come detto, la responsabilità non può che ricadere in via esclusiva sull'attrice), lo stato del manto stradale attorno al tombino: dalle foto prodotte, si evinceva facilmente che il chiusino era in perfette condizioni, mentre il manto stradale
(di competenza del Comune e non di aveva leggermente ceduto, quindi – al limite
– l'unico responsabile era il Convenuto, che era obbligato a mantenere in sicurezza le proprie strade;
- Anche considerando la Convenzione, è evidente che non era il tombino ad avere bisogno di manutenzione, quanto l'asfalto della strada che, non era una infrastruttura del servizio idrico integrato. Ciò che dunque controparte erroneamente imputava a
(cfr., in particolare, i due punti dell'elenco puntato a pag. 5 della comparsa: omessa verifica, omessa manutenzione, omessa messa in sicurezza dei luoghi), non poteva che essere imputato conseguentemente al CP_1
Ciò esposto in difesa, così concludeva la Terza chiamata: “Contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso;
contestato tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, richiesto, eccepito e prodotto sia in fatto che in diritto, sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà considerarsi pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente e ciò anche ai fini di cui all'art. 115 c.p.c. Rigettare le domande avversarie
(innanzitutto quella di parte attrice ma, comunque, anche quella di parte convenuta) perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. In mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame): accertare il prevalente concorso del fatto colposo della signora e per l'effetto diminuire il risarcimento Pt_1 eventualmente dovuto in favore della stessa secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato). Assolvere in ogni caso l'esponente da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico dell'esponente. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.”
In corso di causa sono state concesse le memorie di cui all'art. 183 VI comma cpc, regolarmente depositate, escussi i testi ammessi, infine la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*** Orbene, ritiene chi scrive che l'ipotesi di responsabilità dedotta in causa sia quella prevista dall'art. 2051 cc (danni da cose in custodia), applicabile anche nei confronti della PA: la
Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza 13 maggio 2024, n. 12988 ha confermato detto assunto. I giudici di legittimità ricordano che la responsabilità per il danno da cose in custodia (art. 2051 c.c.) è oggettiva e non presunta. Al fine del suo accertamento è sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra l'evento (la caduta del ciclista) e la cosa custodita (la strada comunale). La responsabilità è esclusa se viene provato il caso fortuito, che può essere riconducibile anche alla condotta del danneggiato e rileva sotto il profilo dell'efficienza causale nella produzione dell'evento. Tanto più la situazione di danno appare prevedibile e superabile usando l'ordinaria diligenza, quanto più il comportamento imprudente del danneggiato assume un'efficienza causale nel dinamismo del danno, sino alla possibilità di interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
Difatti, come è noto l'Ente proprietario della strada ha un potere di controllo sulla cosa e un correlativo dovere di custodia sancito espressamente dalla legge: dunque, deve sorvegliarla, tenerla in buono stato di manutenzione, e mantenerla in condizioni adeguate alla percorribilità degli utenti. Tra questi figurano anche i ciclisti, che anzi vanno considerati come utenti “deboli”, perché non protetti dalla struttura di cui sono dotati i veicoli chiusi e a quattro ruote.
Dunque, per liberarsi dalla responsabilità, il custode deve provare il caso fortuito, con tale espressione s'intende tutto ciò che non può prevedersi ed è costituito da eventi che interrompono la serie causale e che consistono in condotte di terzi o del danneggiato, purché non siano conoscibili né eliminabili con immediatezza. In altre parole, la condotta del terzo, di per sé sola, non è sufficiente a spezzare il nesso eziologico, ma occorre che sia connotata da caratteristiche di imprevedibilità e non conoscibilità.
La giurisprudenza ha più volte affermato che se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato (Cass. Civ. n. 16034/2023). L'art. 2051 c.c. impone un dovere di precauzione al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
del pari, impone un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che obbliga il soggetto ad adottare «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile» (Cass. Civ. n.17443/2019).
In sostanza, il caso fortuito, consistente nella condotta del danneggiato, riguarda l'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; e a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1» (Cass. Sez. Un.. 20943/2022). Quindi, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso una condotta cauta e prudente del danneggiato, esigibile in base alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La pericolosità della cosa o la sua potenzialità di essere tale va valutata in considerazione dell'uso e del suo stato: costituisce dato di comune esperienza che le strade non presentano un manto perfettamente liscio e regolare, ma – sottoposte a intemperie e uso continuo – possono presentare irregolarità, che rientrano nella normalità e che proprio per questo motivo, l'utente deve prestare adeguata attenzione - in particolare se viaggia su un mezzo a due ruote – già di per sé instabile. Per vero ritiene chi scrive, che la strada rappresentata nelle foto in atti, presentino sì delle irregolarità, ma che esse rientrino nel normale stato delle strade ad alta frequentazione, con dislivelli, crepe e piccoli avvallamenti che è normale siano presenti e peraltro ben visibili , come – appunto -nel caso in esame. Inoltre, il sinistro di è verificato in un giorno di estate e in piena luce, così i lamentati difetti erano assolutamente visibili e ben percepibili dall'utente e che le avrebbero dovute imporre un adeguato grado di attenzione, tanto più se a bordo di un mezzo come una bicicletta, suscettibile di “ingovernabilità” e instabilità e potenziale
“sbilanciamento” a ogni minima irregolarità. In sostanza, lo stato della strada mostrata nelle foto appare assolutamente ordinario e tipico delle strade della città, senza presentare eccezionali buche o avvallamenti, così che la caduta era assolutamente evitabile con una appropriata diligenza, essendo lo stato del manto stradale visibile anche a “distanza”, come
è evincibile dalle foto già richiamate, anche tenuto conto della bassa velocità tenuto dalla ciclista (cfr. dichiarazioni della teste assunta): la caduta è quindi frutto della disattenzione della danneggiata, la quale – essendo visibile lo stato del tombino e delle aree limitrofe- doveva tenere una condotta di guida particolarmente accorta, nel momento in cui transitava in quelle zone: detta disattenzione nella guida si ritiene idonea a integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. E ciò a prescindere che la teste escussa all'udienza 01.12.23 abbia confermato la dinamica della caduta, cioè che la caduta è stata determinata dallo sbilanciamento della bicicletta su cui viaggiava l'attrice, la cui ruota rimase incastrata nella caditoia del tombino: lo stato della strada attorno a detto manufatto era perfettamente evidente nelle sue imperfezioni e sgretolature, anche da lontano, così da poter permettere alla conducente una condotta di guida di maggiore prudenza, evitando di transitare proprio nelle sue vicinanze.
Inoltre, va rilevato che le affermazioni della teste escussa in causa contrastano con quanto dichiarato a sommarie informazioni alle Autorità intervenute nell'immediatezza dell'occorso, cioè che essa si trovava “dietro il bancone della propria tabaccheria” e vedeva l'attrice rallentare e, probabilmente entrando con le ruote in una cunetta di un tombino, cadere rovinosamente a terra: in quella occasione, la donna ha espresso quindi una semplice propria supposizione, anche perché alla distanza dal punto ove ella si trovava
(dietro il bancone del proprio esercizio commerciale) rispetto al punto di caduta vi sono diversi metri, che rendono difficilmente credibile che possa essere stata in grado di riferire una causa così precisa, mentre in sede testimoniale, la teste – confermando l'accaduto – riferisce un punto di osservazione diverso (“Preciso che ho potuto vedere la dinamica come descritta in capitolo in quanto ero sulla porta della mia tabaccheria” cfr. verbale di udienza
01.12.23). Riferisce la teste che la caduta si sarebbe verificata quando la ciclista era quasi ferma. Detta affermazione contrasta non solo con quanto descritto in atto di citazione riguardo la dinamica del sinistro “la signora in sella al suo velocipide Parte_1
percorreva in Piacenza via Giordani con direzione Stradone Farnese provenendo da via
Alberici; Giunta in prossimità dell'intersezione semaforizzata con quest'ultima via, si bloccava la ruota anteriore della sua bicicletta, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, a causa di un avvallamento della sede stradale dove c'è anche un tombino”. Orbene, costituisce dato di normale esperienza che un mezzo a due ruote che si blocchi improvvisamente causa o lo sbalzamento in avanti del conducente, ovvero nel caso di lenta velocità o di bassissima velocità al limite dello “stop”, essa dovrebbe permettere al suo conducente – come naturale istinto – il posare immediatamente i piedi a terra, onde evitare di cadere: in sostanza incerta è anche la dinamica della caduta, fermo restando quanto espresso ut supra riguardo allo stato dei luoghi
Quando alla valutazione processuale della chiamata di essa è indubbiamente CP_2 giustificata dalla Convenzione prodotta dal convenuto, ma – in via astratta – non si ritiene condivisibile la linea difensiva del , stante l'obbligo da un lato l'obbligo Controparte_1
generale manutentivo dell'ente e dall'altro quello della Terza chiamata di garantire la corretta e continua posizione dei propri manufatti. Le considerazioni sopra riportate esonerano chi scrive dallo scrutinio di ogni altra eccezione o istanza.
L'oggetto della domanda – risarcimento per lesioni personali – la disponibilità dell'attrice ad accettare l'offerta di definizione bonaria della controversia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – nella causa promossa da ei confronti di e con la chiamata Parte_1 Controparte_1
in causa di , definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezioni CP_2
disattesa:
Rigetta la domanda in quanto infondata.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa, per le ragioni di cui alla parte motiva.
Così deciso in Piacenza 24.02.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina