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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/08/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
RG N. 3187 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 , promossa dall'avv. LUCA SEBASTIANI, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Biondi
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 84-170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. Luca Sebastiani proponeva opposizione avverso il decreto emesso il 05.11.2024 dal Tribunale di Rimini
– Ufficio G.I.P con il quale gli veniva liquidato il compenso per l'attività difensiva prestata a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il provvedimento in questa sede contestato, liquidava il compenso nella misura di euro € 533 – già applicata la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR 115/02, - oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge, di cui euro 300, 00 per la fase studio, euro 400,00 per la fase decisoria.
Esponeva il ricorrente di aver svolto l'attività di difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 16.05.2023 nel procedimento che lo vedeva imputato, di aver redatto atto di opposizione a decreto penale di condanna, quindi di aver prestato la propria attività nella fase introduttiva, in due udienze e fino alla sentenza.
1 Nel merito il ricorrente - rilevando l'erroneità del provvedimento di liquidazione che ometteva di liquidare le spese di trasferta sostenute, indicava importi non corrispondenti ai valori medi previsti dal DM 55/14 ed ometteva la liquidazione della fase introduttiva ritenuta, invece, applicabile in ragione della redazione dell'opposizione al decreto penale di condanna- chiedeva di rideterminare la liquidazione spettante al difensore nella misura di € 1.008,67 oltre accessori di legge, € 281,80 per spese di trasferta, oltre rivalutazione monetaria, interessi e con vittoria di spese.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il decreto impugnato ha immotivatamente escluso la liquidazione del compenso per la fase introduttiva sebbene effettivamente svolta dal difensore, ed applicato la riduzione del compenso senza motivare adeguatamente con riferimento ai parametri assunti dal DM 55/2014, relativi alla natura del procedimento e al pregio dell'attività prestata.
Il compenso dovuto al ricorrente deve essere determinato in relazione a tutte le fasi del procedimento nelle quali si è effettivamente articolata l'attività difensiva ovvero: la fase studio, la fase introduttiva, concretizzatasi nel deposito dell'opposizione e la fase decisoria con riferimento ai valori minimi – stante la minima complessità ed attività difensiva svolta;
si stima, pertanto, equo liquidare il compenso nella misura di € 426 per la fase studio, di € 378 per la fase introduttiva ed € 709 per la fase decisionale, cui deve essere applicata la decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02, così per un totale di euro 1.008,67, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di Legge.
Quanto alle spese di trasferta atteso che le udienze alle quali il ricorrente ha partecipato e svolto attività difensiva sono state due, risulta equo riconoscere il rimborso chilometrico e pedaggio autostradale per la complessiva somma di € 218,80.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto,
- liquida a carico dell'Erario, in favore dell'avv. Sebastiani Luca euro 1.008,67, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge ed € 218,80 per spese di trasferta;
- condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente Controparte_2 procedimento, che liquida in euro 232,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 29.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 , promossa dall'avv. LUCA SEBASTIANI, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Biondi
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 84-170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. Luca Sebastiani proponeva opposizione avverso il decreto emesso il 05.11.2024 dal Tribunale di Rimini
– Ufficio G.I.P con il quale gli veniva liquidato il compenso per l'attività difensiva prestata a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il provvedimento in questa sede contestato, liquidava il compenso nella misura di euro € 533 – già applicata la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR 115/02, - oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge, di cui euro 300, 00 per la fase studio, euro 400,00 per la fase decisoria.
Esponeva il ricorrente di aver svolto l'attività di difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 16.05.2023 nel procedimento che lo vedeva imputato, di aver redatto atto di opposizione a decreto penale di condanna, quindi di aver prestato la propria attività nella fase introduttiva, in due udienze e fino alla sentenza.
1 Nel merito il ricorrente - rilevando l'erroneità del provvedimento di liquidazione che ometteva di liquidare le spese di trasferta sostenute, indicava importi non corrispondenti ai valori medi previsti dal DM 55/14 ed ometteva la liquidazione della fase introduttiva ritenuta, invece, applicabile in ragione della redazione dell'opposizione al decreto penale di condanna- chiedeva di rideterminare la liquidazione spettante al difensore nella misura di € 1.008,67 oltre accessori di legge, € 281,80 per spese di trasferta, oltre rivalutazione monetaria, interessi e con vittoria di spese.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il decreto impugnato ha immotivatamente escluso la liquidazione del compenso per la fase introduttiva sebbene effettivamente svolta dal difensore, ed applicato la riduzione del compenso senza motivare adeguatamente con riferimento ai parametri assunti dal DM 55/2014, relativi alla natura del procedimento e al pregio dell'attività prestata.
Il compenso dovuto al ricorrente deve essere determinato in relazione a tutte le fasi del procedimento nelle quali si è effettivamente articolata l'attività difensiva ovvero: la fase studio, la fase introduttiva, concretizzatasi nel deposito dell'opposizione e la fase decisoria con riferimento ai valori minimi – stante la minima complessità ed attività difensiva svolta;
si stima, pertanto, equo liquidare il compenso nella misura di € 426 per la fase studio, di € 378 per la fase introduttiva ed € 709 per la fase decisionale, cui deve essere applicata la decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02, così per un totale di euro 1.008,67, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di Legge.
Quanto alle spese di trasferta atteso che le udienze alle quali il ricorrente ha partecipato e svolto attività difensiva sono state due, risulta equo riconoscere il rimborso chilometrico e pedaggio autostradale per la complessiva somma di € 218,80.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto,
- liquida a carico dell'Erario, in favore dell'avv. Sebastiani Luca euro 1.008,67, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge ed € 218,80 per spese di trasferta;
- condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente Controparte_2 procedimento, che liquida in euro 232,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 29.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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