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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2441/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis 51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DELLA BONZANA MATTEO
- ricorrente -
e
(C.F. , nata ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ANSELMO ELISA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia Pronunciare sentenza di separazione consensuale tra i ricorrenti con ogni conseguenza di legge;
alle seguenti definitive CONCLUSIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I coniugi convengono congiuntamente che la sig.ra si Controparte_1
1 impegna a trasferire in favore del coniuge sig. la propria quota di proprietà (½) Parte_1 dell'immobile, quale casa di famiglia, sito in Incisa Scapaccino ( Al) Via Pozzomagna n.37 censito al Catasto fabbricati e terreni del Comune di Incisa Scapaccino Via Pozzomagna n.37 piano T-1, foglio 9, particella 5 rendita catastale euro 173,01, Categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, per una somma di euro 14.000,00 (diconsi euro quattordicimila/00) che il coniuge provvederà a versare, in favore della moglie, a mezzo di assegno circolare all'atto di OG Notarile che dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine di un mese dalla sentenza di omologa della presente separazione.
Gli arredi presenti nell'immobile rimarranno di proprietà del SInor . 3) La sig.ra Parte_1
si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il Controparte_1 trasferimento della propria quota di proprietà dell'immobile di cui al § 2. 4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e con il perfezionamento di quanto indicato al §2 di aver definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25 ottobre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 4 dicembre 1998 in AS ER (AT).
Dall'unione nascevano i figli , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nata ad [...] il [...], maggiorenni ed economicamente indipendenti.
[...]
Le parti rappresentavano di aver stabilito la casa famigliare in Incisa Scapaccino (AL), Via
Pozzomagna n. 37 e che, essendo la convivenza divenuta intollerabile, erano pervenuti alla decisione di separarsi. Le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Si dà atto delle ulteriori condizioni pattuite tra i coniugi.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. , che avevano contratto matrimonio in Controparte_1 C.F._2
AS ER (AT), in data 4 dicembre 1998 (Anno 1998 Parte II Serie A N. 3);
dà atto che la SI.ra si impegna a trasferire in favore del coniuge SI. Controparte_1 Parte_1
la propria quota di proprietà (½) dell'immobile, quale casa di famiglia, sito in Incisa
[...]
Scapaccino (AL), Via Pozzomagna n. 37, censito al Catasto fabbricati e terreni del Comune di
Incisa Scapaccino, Via Pozzomagna n. 37 piano T-1, foglio 9, particella 5, rendita catastale €
173,01, Categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, per una somma di € 14.000,00 (diconsi euro quattordicimila/00) che il coniuge provvederà a versare, in favore della moglie, a mezzo di assegno circolare all'atto di OG Notarile che dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine di un mese dalla sentenza di omologa della presente separazione. Gli arredi presenti nell'immobile rimarranno di proprietà del SI. ; Parte_1
dà atto che la SI.ra si impegnerà a trasferire altrove la propria residenza entro e Controparte_1 non oltre il trasferimento della propria quota di proprietà dell'immobile di cui sopra;
dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e con il perfezionamento del trasferimento di cui sopra di aver definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 14 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2441/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis 51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DELLA BONZANA MATTEO
- ricorrente -
e
(C.F. , nata ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ANSELMO ELISA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia Pronunciare sentenza di separazione consensuale tra i ricorrenti con ogni conseguenza di legge;
alle seguenti definitive CONCLUSIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I coniugi convengono congiuntamente che la sig.ra si Controparte_1
1 impegna a trasferire in favore del coniuge sig. la propria quota di proprietà (½) Parte_1 dell'immobile, quale casa di famiglia, sito in Incisa Scapaccino ( Al) Via Pozzomagna n.37 censito al Catasto fabbricati e terreni del Comune di Incisa Scapaccino Via Pozzomagna n.37 piano T-1, foglio 9, particella 5 rendita catastale euro 173,01, Categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, per una somma di euro 14.000,00 (diconsi euro quattordicimila/00) che il coniuge provvederà a versare, in favore della moglie, a mezzo di assegno circolare all'atto di OG Notarile che dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine di un mese dalla sentenza di omologa della presente separazione.
Gli arredi presenti nell'immobile rimarranno di proprietà del SInor . 3) La sig.ra Parte_1
si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il Controparte_1 trasferimento della propria quota di proprietà dell'immobile di cui al § 2. 4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e con il perfezionamento di quanto indicato al §2 di aver definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25 ottobre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 4 dicembre 1998 in AS ER (AT).
Dall'unione nascevano i figli , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nata ad [...] il [...], maggiorenni ed economicamente indipendenti.
[...]
Le parti rappresentavano di aver stabilito la casa famigliare in Incisa Scapaccino (AL), Via
Pozzomagna n. 37 e che, essendo la convivenza divenuta intollerabile, erano pervenuti alla decisione di separarsi. Le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Si dà atto delle ulteriori condizioni pattuite tra i coniugi.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. , che avevano contratto matrimonio in Controparte_1 C.F._2
AS ER (AT), in data 4 dicembre 1998 (Anno 1998 Parte II Serie A N. 3);
dà atto che la SI.ra si impegna a trasferire in favore del coniuge SI. Controparte_1 Parte_1
la propria quota di proprietà (½) dell'immobile, quale casa di famiglia, sito in Incisa
[...]
Scapaccino (AL), Via Pozzomagna n. 37, censito al Catasto fabbricati e terreni del Comune di
Incisa Scapaccino, Via Pozzomagna n. 37 piano T-1, foglio 9, particella 5, rendita catastale €
173,01, Categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, per una somma di € 14.000,00 (diconsi euro quattordicimila/00) che il coniuge provvederà a versare, in favore della moglie, a mezzo di assegno circolare all'atto di OG Notarile che dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine di un mese dalla sentenza di omologa della presente separazione. Gli arredi presenti nell'immobile rimarranno di proprietà del SI. ; Parte_1
dà atto che la SI.ra si impegnerà a trasferire altrove la propria residenza entro e Controparte_1 non oltre il trasferimento della propria quota di proprietà dell'immobile di cui sopra;
dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e con il perfezionamento del trasferimento di cui sopra di aver definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 14 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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