TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 16392 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Ester Parte_1
Ferrari Morandi che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA CP_1
come da mandato in atti
-parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha emesso la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione ex art. 80 c. 3, Legge 388/2000 nonché per la pensione di vecchiaia anticipata.
L' si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della CP_1
domanda relativamente al riconoscimento in capo al ricorrente dei requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata e concludendo per il rigetto del ricorso.
Ritenuta fondata l'eccezione dell' di improponibilità del ricorso relativamente alla CP_1
pensione di vecchiaia anticipata, mancando la relativa domanda amministrativa, la causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa Persona_1
Il Tribunale osserva quanto segue. pagina 1 di 3 Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso le operazioni peritali, ritenendo che:
“Il Sig. di anni 65, è affetto da: “Cardiopatia ipertensiva e lieve Parte_1
insufficienza aortica;
pregressa TVP arto inferiore sinistro in terapia con eliquis ed elastocompressione (I classe); spondilodiscoartrosi lombare ad incidenza funzionale;
limitazione funzionale delle anche (> a sinistra per borsite peri-trocanterica); gonartrosi bilaterale, sottoposto ad intervento di artroprotesi al ginocchio destro
(3/2024); lieve piede piatto e alluce valgo bilaterale;
osteopenia lombare e femorale”. Il quadro clinico-menomativo riscontrato permette di riconoscere il periziato: -
INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'80% (ottanta per cento) a decorrere da Marzo 2024”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione possono essere complessivamente compensate per 1/2, attesa la decorrenza differita del requisito sanitario per la prestazione richiesta rispetto alla domanda amministrativa, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per la fruizione della prestazione ex art. 80 c. 3, Legge 388/2000. a decorrere dal marzo 2024;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente di CP_1
1/2 delle spese di lite per la fase di ATP e di opposizione, ovvero al pagamento della somma di € 2.032,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per la restante frazione;
pagina 2 di 3 - pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 26.3.2025
Il GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 16392 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Ester Parte_1
Ferrari Morandi che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA CP_1
come da mandato in atti
-parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha emesso la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione ex art. 80 c. 3, Legge 388/2000 nonché per la pensione di vecchiaia anticipata.
L' si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della CP_1
domanda relativamente al riconoscimento in capo al ricorrente dei requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata e concludendo per il rigetto del ricorso.
Ritenuta fondata l'eccezione dell' di improponibilità del ricorso relativamente alla CP_1
pensione di vecchiaia anticipata, mancando la relativa domanda amministrativa, la causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa Persona_1
Il Tribunale osserva quanto segue. pagina 1 di 3 Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso le operazioni peritali, ritenendo che:
“Il Sig. di anni 65, è affetto da: “Cardiopatia ipertensiva e lieve Parte_1
insufficienza aortica;
pregressa TVP arto inferiore sinistro in terapia con eliquis ed elastocompressione (I classe); spondilodiscoartrosi lombare ad incidenza funzionale;
limitazione funzionale delle anche (> a sinistra per borsite peri-trocanterica); gonartrosi bilaterale, sottoposto ad intervento di artroprotesi al ginocchio destro
(3/2024); lieve piede piatto e alluce valgo bilaterale;
osteopenia lombare e femorale”. Il quadro clinico-menomativo riscontrato permette di riconoscere il periziato: -
INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'80% (ottanta per cento) a decorrere da Marzo 2024”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione possono essere complessivamente compensate per 1/2, attesa la decorrenza differita del requisito sanitario per la prestazione richiesta rispetto alla domanda amministrativa, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per la fruizione della prestazione ex art. 80 c. 3, Legge 388/2000. a decorrere dal marzo 2024;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente di CP_1
1/2 delle spese di lite per la fase di ATP e di opposizione, ovvero al pagamento della somma di € 2.032,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per la restante frazione;
pagina 2 di 3 - pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 26.3.2025
Il GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3