Articolo 2 della Legge 29 aprile 1976, n. 186
Articolo 1
Versione
25 maggio 1976
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 75 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 maggio 1976