CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1059/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa AN OR Presidente
Dott.ssa AR ER NO Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri del foro di Firenze, come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
ARCH. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Francesco SI del foro di Firenze, come da procura in atti;
ARCH. (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Leonardo Lascialfari del foro di Firenze, come da procura in atti;
(C.F. rappresentato e difeso nel Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Leonardo Lascialfari del foro di Firenze, come da procura in atti;
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Canuti e Alessandra Cappelletti del foro di
Firenze, come da procura in atti;
APPELLATI
pagina 1 di 56 APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
(C.F. Controparte_2
) in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'Avv. Antonio Riga del foro di Firenze, come da procura in atti;
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Tanganelli del foro di Siena, come da procura in atti;
(C.F. ) in persona del Controparte_4 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parigi del foro di Firenze, come da procura in atti;
in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Consorti del foro di Lucca, come da procura in atti;
APPELLATI
e contro
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_7
(C.F. CP_8 C.F._4
(C.F. ) CP_9 C.F._5
APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale di Firenze in data 25.04.2022 e pubblicata in data 26.04.2022;
CONCLUSIONI
con ordinanza in data 6.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze 1218 pubblicata il
26.04.2022, resa nel procedimento RG 19511/2016 dal GOT Dott.ssa Liliana Anselmo,
pagina 2 di 56 notificata in data 27.04.2022 IN VIA PRELIMINARE: IN TESI: disporre, anche in via parziale, la immediata sospensione inaudita altera parte ex art. 351 comma 5 c.p.c. della provvisoria esecutività della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze 1218 pubblicata il 26.04.2022, resa nel procedimento RG 19511/2016 dal GOT Dott.ssa Liliana
Anselmo, notificata in data 27.04.2022 ricorrendone i presupposti di legge ed i giusti e provati motivi d'urgenza, per tutto quanto esposto nel presente atto, con fissazione di udienza ai soli fini della conferma del decreto con ordinanza motivata, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
IN IPOTESI: disporre la suddetta sospensione, previa audizione delle parti, della provvisoria esecutività della sentenza emessa dal Tribunale
Ordinario di Firenze 1218 pubblicata il 26.04.2022, resa nel procedimento RG
19511/2016 dal GOT Dott.ssa Liliana Anselmo, notificata in data 27.04.2022, ricorrendone tutti i presupposti di legge per i motivi esposti e dedotti in atto di citazione in appello, e rendendo ogni consequenziale provvedimento;
NEL MERITO: - IN VIA
PRINCIPALE accogliere i motivi di appello, ACCERTARE E DICHIARARE la inoperatività della polizza assicurativa inter partes azionata in giudizio dall'Arch. per le CP_1 ragioni esposte al punto 2 del presente atto di citazione in appello e per l'effetto
RIGETTARE la domanda di manleva così come ogni altra domanda spiegata dall'Arch. nei confronti di . IN IPOTESI ACCERTARE E CP_1 Parte_1
DICHIARARE la decadenza e/o prescrizione, infondatezza, non debenza e/o eccessività delle domande attoree, con conseguente reiezione e/o riduzione delle domande stesse, quindi, anche di quella di manleva, per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto di citazione in appello ai punti 4-5 e 6. IN IPOTESI SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse confermata la domanda del , Controparte_2 accertata comunque una qualunque responsabilità dell'Assicurato Arch. e CP_1 accolta la domanda di manleva da questi avanzata nei confronti di Parte_1 perché ritenuta operativa la polizza assicurativa inter partes la stessa alla CP_10 personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di ogni responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza, applicando lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00 per sinistro, fino al limite del massimale contrattuale di € 1.000.000,00. Il tutto per le ragioni esposte al punto 3 del presente atto. IN VIA ISTRUTTORIA Reitera richiesta ammissione CTU tecnica volta ad individuare le effettive cause dei danni lamentati dal ed Controparte_2 il nesso eziologico con gli effettivi responsabili nonché all'esito le opere essenziali per pagina 3 di 56 ovviare ai medesimi con la determinazione del loro costo reale. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente e del primo grado dei giudizi”;
Per la parte appellata/appellante incidentale ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte di CP_1
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n.1218/2022 emessa dal Tribunale Civile di
Firenze, contrariis reiectis: -preliminarmente, per i motivi meglio esposti in narrativa e per quelli che eventualmente potrebbero essere ulteriormente esposti nel ricorso ex art.351 Cpc, disporre la sospensione integrale della provvisoria esecuzione della sentenza emessa, con ogni conseguente ulteriore provvedimento. Nel merito: -in via principale, respingere, per tutti i motivi e le eccezioni meglio esposte in atti, l'appello principale promosso da sub punti 2 dell'atto di citazione in appello notificato il Parte_1
26.05.2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare integralmente il quarto capo del dispositivo della ridetta sentenza, in riferimento al quale
l'appellante è stata condannata a manlevare l'assicurato da quanto dallo stesso tenuto a corrispondere al;
-in ipotesi, Controparte_2 in accoglimento anche parziale delle conclusioni formulate in ipotesi dall'appellante e dell'appello incidentale svolto dall 'Arch. , accogliere le domande meglio CP_1 esposte nel giudizio di primo grado e di conseguenza, in accoglimento anche delle eccezioni preliminari meglio esposte in atti riformare la sentenza n.1218/2022 del
Tribunale di Firenze e di conseguenza respingere le domande promosse dal CP_2 nel corso del giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche parziale delle domande proposte dal o comunque dalle altre parti del giudizio, Controparte_2 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, a riforma parziale della sentenza impugnata ed a conferma delle conclusioni rassegnate dal comparente nel giudizio di primo grado, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, nonché i terzi Parte_4 chiamati Arch. e Arch. ciascuno secondo la quota di Parte_2 Parte_3 propria eventuale responsabilità e/o co -responsabilità (così come verrà eventualmente accertata) a pagare quanto eventualmente il comparente dovesse essere condannato a pagare in favore del e/o di ogni altra parte in causa, manlevando e CP_2 comunque tenendo indenne il comparente da ogni domanda da chiunque formulata nei suoi confronti. Sempre in tali ipotesi comunque confermare il capo quarto della sentenza impugnata e dunque confermare che la compagnia , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, in forza della garanzia assicurativa in atti sia tenuta a tenere indenne e manlevare l'Arch. dalle pretese risarcitorie formulate nei CP_1 pagina 4 di 56 suoi confronti dal condominio attore – e di eventuali altri soggetti – e per l'effetto condannare la ridetta compagnia assicurativa a corrispondere in favore dell'Arch. le somme che eventualmente il predetto professionista fosse tenuto a CP_1 pagare a favore delle altre parti del presente giudizio. In via istruttoria, l'Arch. CP_1 conclude altresì richiamando anche in questa sede quanto già ampiamente dedotto
[...] ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e ciò a ribadita critica dell'elaborato peritale dell'Ing. , tanto da insistere nella rinnovazione della consulenza, per come già Per_1 chiesta nel corso del giudizio di primo grado e proposta anche da parte appellante, richiesta alla quale il comparente si associa. In ogni caso con refusione delle spese di lite, di CTU e CTP del presente giudizio e di quello del primo grado, e con condanna di
[...]
alla restituzione delle spese di lite già corrisposte”; Controparte_4
Per le parti appellate/appellanti incidentali ( e : “Gli Architetti Parte_2 Pt_3
e richiamato integralmente quanto dedotto, eccepito Parte_2 Parte_3 ed esposto nei loro precedenti scritti difensivi, da intendersi in questa sede integralmente trascritti, nel riportarsi integralmente alle domande, eccezioni, istanze, anche istruttorie,
e deduzioni svolte negli scritti difensivi spiegate nel corso del giudizio di primo grado, da intendersi integralmente richiamate, aderiscono: a) Ai motivi di appello incidentale formulati dall'Arch. ai punti II.(i), II.(ii), III, IV della comparsa di costituzione con CP_1 appello incidentale dell'Arch. come richiamati nella parte in diritto della CP_1 comparsa di costituzione in appello degli Architetti e b) Ai motivi di Parte_2 Pt_3 appello principale formulati da ai punti 4, 5 e 6 dell'atto di appello Parte_1 di come richiamati nella parte in diritto della comparsa di Parte_1 costituzione in appello degli Architetti e chiedendone l'accoglimento in Parte_2 Pt_3 riforma della sentenza di primo grado, e di conseguenza, in accoglimento anche delle eccezioni preliminari, oltre a quelle di merito, riformare la sentenza n.1218/2022 del
Tribunale di Firenze e per l'effetto respingere le domande promosse dal nel CP_2 corso del giudizio di primo grado, anche nei confronti degli Architetti e Parte_2 Pt_3 in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, le domande formulate dall'Arch. nei confronti degli Architetti e Gli Architetti e CP_1 Pt_3 Parte_2 Parte_2
aderiscono altresì in via istruttoria, all'istanza formulata dall'Arch. e da Pt_3 CP_1 di rinnovazione della CTU svoltasi in primo grado. Con vittoria di Parte_1 spese e competenze, anche di CTP e di CTU, del primo grado di giudizio e del presente giudizio di appello”;
pagina 5 di 56 Per la parte appellata/appellante incidentale ( : “Voglia Parte_4
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva: si associa alla richiesta di parte attrice;
- ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
in relazione ai motivi di appello rubricati ai numeri 2, 3 e 4; - nel Parte_4 merito, accogliere i motivi di appello rubricati al numero 5 e al numero 6 limitatamente alla parte in cui afferma il difetto di motivazione della sentenza in quanto aderisce pedissequamente alla CTU e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accertare
e dichiarare l'infondatezza o non debenza delle domande attoree di primo grado o, in subordine, escludere il vincolo di solidarietà delle parti anche in relazione all'obbligo di risarcimento in forma specifica posto in capo al;
In ogni caso, con Parte_4 vittoria di spese ed onorari dalle parti soccombenti”;
Per la parte appellata ( ): “Il appellato insiste Controparte_2 CP_2 per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni – e, quindi, per il rigetto di tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti il rapporto assicurativo fra l'Arch. e le CP_1
, in relazione ai quali ultimi il appellato non ha interesse a Parte_1 CP_2 contraddire – opponendosi alla richiesta rinnovazione della C.T.U. per tutte le ragioni illustrate nella comparsa conclusionale agli atti, difesa conclusionale alla quale il
si riporta integralmente anche in riferimento alla infondatezza dei motivi di CP_2 appello”;
Per la parte appellata ( : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_3
Firenze, contrariis reictis: in via preliminare: 1. rigettare la istanza di sospensione integrale della provvisoria esecutività della sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale
Ordinario di Firenze all'esito del giudizio RG n. 19511/2016 perché infondata in fatto ed in diritto;
2. e/o in subordine, disporre, anche in via parziale, la provvisoria esecutività della sopradetta sentenza n. 1218/2022 nella parte in cui viene previsto il pagamento a favore della delle spese processuali sostenute dalla difesa liquidate Controparte_3 rispettivamente in euro 4.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge a carico dell'Arch. Nel merito, in CP_1 tesi: 3. Rigettare l'appello principale promosso da perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze all'esito del giudizio R.G. n. 19511/2016; sempre nel merito, in tesi: Rigettare l'appello principale promosso dall'Arch. CP_1
pagina 6 di 56 perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare la Sentenza n. CP_1
1218/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze all'esito del giudizio RG n.
19511/2016; Nella denegata ipotesi, di accoglimento della richiesta istruttoria di ammissione di CTU tecnica volta ad individuare le effettive cause dei danni lamentati dal condominio , confermare l'assenza di vizi e/o difetti di natura progettuale CP_2 sugli impianti tecnologici con riferimento alle prestazioni professionali eseguite dalla
[...]
già , sul complesso edilizio per cui è causa. Si Controparte_3 Controparte_11 precisa e si conferma di non accettare il contraddittorio su alcuna eccezione
e domanda nuova avanzata dagli Appellanti proposta per la prima volta nel giudizio di appello. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata ( ): “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_4
Firenze, contrariis reiectis: - IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione promossa da e dall'Arch. perché infondata in fatto ed Parte_1 CP_1 in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- NEL MERITO, IN TESI: rigettare l'appello principale promosso da perché infondato in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1218/2022, resa dal Tribunale di Firenze all'esito del giudizio RG n. 19511/2016; -
SEMPRE NEL MERITO, IN TESI: rigettare l'appello incidentale promosso dall'Arch. perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, CP_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1218/2022, resa dal Tribunale di
Firenze all'esito del giudizio RG n. 19511/2016; - NELLA SUBORDINATA, DENEGATA E
NON CREDUTA IPOTESI in cui l'appello principale e/o l'appello incidentale dovessero essere ritenuti in tutto o in parte fondati e dovesse essere ritenuta sussistente, anche solo in parte, la responsabilità di accertare la mancata Controparte_3 riproposizione in appello della domanda di manleva nei confronti di;
Controparte_12
- NELL'ULTERIORMENTE SUBORDINATA, DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI in cui
l'appello principale e/o l'appello incidentale dovessero essere ritenuti in tutto o in parte fondati e dovesse essere ritenuta sussistente, anche solo in parte, la responsabilità di
[...]
e dovesse essere ritenuta validamente riproposta la domanda di Controparte_3 manleva nei confronti di rigettare comunque tale domanda per le Controparte_12 ragioni esposte in narrativa;
- NELL'ULTERIORMENTE SUBORDINATA, DENEGATA E NON
CREDUTA IPOTESI in cui l'appello principale e/o l'appello incidentale dovessero essere ritenuti in tutto o in parte fondati, dovesse essere ritenuta sussistente, anche solo in parte, la responsabilità di dovesse essere ritenuta validamente Controparte_3 pagina 7 di 56 riproposta la domanda di manleva nei confronti di e dovesse essere Controparte_12 accertata l'operatività della garanzia assicurativa, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1) liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato;
2) accertare incidenter tantum le quote di responsabilità imputabili a tutti i soggetti coinvolti;
3) dichiarare tenuta a garantire per la sola CP_12 Controparte_3 quota di responsabilità alla medesima direttamente attribuibile e nei limiti di quanto previsto dalla polizza e dalle CGA, entro il massimale e sotto massimale previsto, con
l'esclusione delle spese legali e tecniche connesse alla sua costituzione in giudizio, e con
l'ulteriore decurtazione dello scoperto/franchigia contrattualmente posto a carico dell'assicurato. Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi giudizio ex D.M. 55/2014”;
Per parte appellata ( ): “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_5 ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, decidere secondo giustizia con riferimento all'appello proposto da , in ogni caso rigettando la richiesta Parte_1 di rinnovazione della Ctu svolta in primo grado, respingendo le domande da chiunque svolte nei confronti del sig. In via subordinata, nella denegata ipotesi di CP_8 accoglimento delle domande svolte nei confronti del sig. , respingere la CP_8 domanda di manleva da questo ultimo avanzata nei confronti della Controparte_5 per i motivi tutti di cui sopra, dichiarando la inoperatività della polizza e il
[...] rischio escluso ovvero la decadenza dalla copertura;
In denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro il sig. e della domanda di manleva CP_8 da quest'ultimo proposta contro la comparente, limitare il risarcimento ai danni direttamente oggetto di assicurazione con esclusione di ogni altra e qualsiasi ipotesi nonché limitare lo stesso risarcimento al limite della quota di responsabilità imputabile in via diretta allo stesso, dedotto la franchigia/scoperto e nel limite del massimale previsto dalla polizza o dei submassimali, franchigie e scoperti previsti dalla singola condizione particolare eventualmente riconosciuta operante, con esclusione del rimborso delle spese di lite per violazione del patto di gestione della lite. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, il CP_1 Parte_2 Parte_3
, il , Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_13 Controparte_7
pagina 8 di 56 , e la società proponendo Pt_1 CP_8 CP_9 Controparte_5 gravame avverso la sentenza n. 1218/2022, emessa il 25.04.2022 e pubblicata il
26.04.2022, con cui il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda di risarcimento proposta dal per le infiltrazioni dannose che si erano verificate Controparte_2 all'interno dell'autorimessa posta a livello inferiore di Piazza Dallapiccola in Firenze.
La decisione interveniva all'esito del giudizio promosso dal al Controparte_2 fine di accertare la concorrente responsabilità dell'architetto e del CP_1 [...]
nella causazione delle infiltrazioni riscontrate all'interno della suddetta Parte_4 autorimessa e ad ottenere la condanna dei convenuti, ciascuno in proporzione alla percentuale di accertata responsabilità: “quanto all'Arch. al risarcimento dei danni, CP_1 commisurato al costo degli interventi che risulteranno necessari per ovviare ai difetti di progettazione ed esecuzione;
2) quanto al : in tesi, per la condanna Parte_4 dell'Ente all'esecuzione di tutti gli interventi necessari ad eliminare le infiltrazioni in quanto connessi alla condizione delle griglie delle canalette di raccolta delle acque, delle sottostanti guaine di impermeabilizzazione e della pavimentazione della Piazza
Dallapiccola; in ipotesi: per la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni, commisurato al costo degli interventi che risulteranno necessari per ovviare alle infiltrazioni in quanto connessi alla condizione delle griglie delle canalette di raccolta delle acque, delle sottostanti guaine di impermeabilizzazione e della pavimentazione della Piazza
Dallapiccola.al risarcimento dei danni commisurato al costo degli interventi che sarebbero risultati necessari per l'eliminazione delle stesse” (conclusioni così precisate nella memoria n. 1 ex art. 183, primo comma, c.p.c.).
Segnatamente, il , a fondamento della domanda, aveva esposto di essere CP_2 costituito da un'autorimessa interrata posta al livello inferiore di Piazza Dallapiccola, con accesso carrabile da via Monteverdi n. 22/a, composta da due livelli (primo interrato e secondo interrato), ospitanti box chiusi e posti auto aperti, facente parte di un più ampio complesso immobiliare realizzato nella stessa piazza e insistente sull'isolato compreso tra via Doni, via LI, via Lulli e Ciò premesso, deduceva che le aree CP_2 comuni e i box di entrambi i piani interrati, di proprietà superficiaria dei condomini, erano da tempo afflitti da copiose infiltrazioni di acqua meteorica che compromettevano la funzionalità dell'autorimessa. Pertanto, sin dal 2011, era stato sollecitato l'intervento del
, quale ente proprietario della piazza da cui originavano le infiltrazioni, Parte_4
e nel 2014 era stata contestata all'architetto la sua responsabilità in ordine alla CP_1
pagina 9 di 56 progettazione delle opere architettoniche e alla direzione dei lavori;
infine, dalla relazione tecnica datata 17.10.2014 fatta redigere all'ingegnere era emerso che le cause Per_2 dei fenomeni infiltrativi erano riconducibili sia all'utilizzazione della piazza per attività non compatibili con la sua destinazione pedonale ed al conseguente deterioramento delle griglie, delle canalette e delle pavimentazioni e, verosimilmente, delle sottostanti guaine di impermeabilizzazione, e sia dalle carenze e dagli errori progettuali non emendati in sede di esecuzione delle opere.
Dichiarato inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis c.p.c. (iscritto al n. 18244/2014 R.G.) promosso dal condominio l'1.12.2014, veniva notificato in data 16.12.2016 atto di citazione all'architetto e al CP_1 Parte_4
affinché, ne fosse accertata la responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., quanto
[...] al in qualità di coprogettista e codirettore dei lavori del complesso immobiliare, e ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c., quanto al , quale custode ed ente proprietario della CP_2 piazza.
Radicatosi il contraddittorio, si aveva la chiamata in causa da parte del nei confronti CP_1 degli architetti e in qualità di co-progettisti e co- Parte_2 Parte_3 direttori dei lavori, nonché della società quale progettista della Controparte_3 parte impiantistica, e della società già INA Assitalia s.p.a., quale Parte_1 compagnia assicuratrice del professionista.
a sua volta, chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, Controparte_3
. Controparte_12
Il chiamava in causa società alla quale Parte_4 Controparte_13
l'ente comunale aveva concesso, tra il 2011 ed il 2013, l'uso della piazza per lo svolgimento di attività ludiche.
Quest'ultima a sua volta chiamava in causa quale propria Controparte_7 compagnia assicuratrice, nonché , , CP_8 CP_14 CP_15 CP_16
e quali effettivi utilizzatori e custodi
[...] CP_9 Controparte_17 CP_18 della piazza nel periodo compreso tra il 2.12.2011 e il 16.01 2012; tra questi, si costituivano in giudizio e;
quest'ultimo, a sua volta, chiamava CP_9 CP_8 in causa la società che rimaneva contumace. Controparte_5
pagina 10 di 56 La causa veniva istruita mediante prove documentali e CTU affidata all'Ing. Per_3
che si concludeva con relazione depositata in data 30.04.2020, seguita
[...] dall'elaborato integrativo del 20.01.2021.
All'esito, il Tribunale di Firenze, sulla scorta delle risultanze acquisite, superate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e dai terzi chiamati in causa, con la sentenza n. 1218/2022, qui impugnata, così statuiva:
- accerta la concorrente responsabilità del e dei coprogettisti e Parte_4 condirettori delle opere di edificazione de quibus - arch. CP_1 Parte_2
e - nella causazione dei danni lamentati dal
[...] Parte_3 [...]
in Firenze;
per l'effetto li condanna, in solido Parte_5 tra loro, al risarcimento in forma specifica dei danni patiti dall'attore. In particolare condanna il , in persona del Sindaco p.t., ad eseguire gli Parte_4 interventi necessari atti ad eliminare le infiltrazioni verificatesi, tenendo conto della percentuale di accertata corresponsabilità dell'ente pubblico, pari al 24,71% e condanna gli arch. in CP_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, al risarcimento in forma specifica dei danni per cui è stata causa in favore del attore mediante la corresponsione della somma calcolata CP_2 dal CTU ing. per l'esecuzione delle opere ripristinatorie pari ad Persona_3 euro 467.615,15, tenendo conto della percentuale accertata di corresponsabilità dei tecnici pari alla quota del 65.75%;
- condanna il , arch. arch. arch. Parte_4 CP_1 Parte_3
in solido tra loro, a pagare le spese di C.T.U. e le spese del CTP Parte_2 ing. (v. notula del gennaio 2021 di euro 9.501,79, oltre accessori di Per_2 legge detratto l'importo di cui alla fattura del 3.7.2020 dell'acconto già versato di euro 5.000) e le spese processuali sostenute da parte attrice liquidate nella misura di euro 25.254,00, oltre spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva
e cap come per legge.
- rigetta la domanda di manleva proposta dall'arch. nei riguardi della CP_1 società e per l'effetto la domanda di manleva che a sua volta Controparte_3 la soc. ha proposto avverso la Controparte_3 Controparte_4 non viene esaminata;
le spese processuali sostenute dalla difesa di
[...] [...]
e dalla sono liquidate rispettivamente in Controparte_3 Controparte_12 euro 4.000 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e vengono poste tutte a carico dell'arch. CP_1 pagina 11 di 56 - condanna a manlevare l'arch. da quanto Parte_1 CP_1 tenuto a corrispondere a parte attrice, applicando lo scoperto del 10% contrattualmente previsto.
- rigetta la domanda di manleva proposta dal nei riguardi della Parte_4 società e per l'effetto la domanda di manleva che a sua Controparte_13 volta detta società ha proposto avverso la Soc. UnipolSai Ass.ni s.p.a. non viene esaminata;
le spese processuali sostenute dalla difesa di Controparte_13
e dalla sono liquidate rispettivamente in euro 4.000 per Controparte_19 compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e vengono poste tutte a carico del . Le spese del CTP ing. Parte_4 di di cui alla notula del 27.10.2021 sono poste Per_4 Controparte_13 sempre a carico del . Parte_4
- rigetta la domanda di manleva avanzata da avverso i Controparte_13 sigg.ri e;
le spese processuali di quest'ultimi sono CP_9 CP_8 liquidate rispettivamente in euro 4.000 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e vengono poste tutte a carico del
”. Parte_4
Avverso tale decisione, (d'ora innanzi, per brevità soltanto Parte_1 Pt_1 proponeva tempestiva impugnazione dinanzi a questa Corte di Appello, sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza sottoscritta dall'architetto con CP_1 Parte_1
(violazione degli articoli 1882 c.c. 1905 c.c. e 2697 c.c.);
[...]
2. omessa pronuncia sulla limitazione della domanda di manleva dell'architetto CP_1 alla sua quota di responsabilità (violazione artt. 1882 c.c. 1905 c.c. e 2697 c.c. e
[...] violazione art. 115 c.p.c.);
3. erroneità della sentenza impugnata per non aver dichiarato la decadenza e la prescrizione dell'azione attorea promossa contro l'architetto (violazione dell'art. CP_1
1669 c.c. e violazione dell'art. 2943 c.c.);
4. erroneità della sentenza impugnata per aver disposto, in assenza di domanda, la condanna solidale di convenuti e terzi chiamati: a) violazione articoli 112 c.p.c e 2055
c.c.; b) violazione dell'art. 2055 c.c. per aver previsto la condanna solidale tra il
(condannato ad uno specifico obbligo di facere) ed i progettisti e Parte_4 direttori lavori (condannati al risarcimento danni in forma specifica); pagina 12 di 56 5. erroneità della sentenza impugnata per insufficiente motivazione sotto il profilo della individuazione della responsabilità; omessa motivazione alle critiche della ctu e omessa decisione sulla richiesta di rinnovazione della ctu (violazione dell'art. 132
c.p.c.).
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma Pt_1 della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria di spese di lite, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e rinnovazione della CTU.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati, CP_1
, , Controparte_2 Parte_4 Controparte_3 Parte_2 Pt_3
e . CP_5 Controparte_4
L'architetto chiedeva il rigetto dei motivi di appello formulati da CP_1 Pt_1 sub nn. 1 e 2 (della numerazione data da quest'ufficio) e proponeva a sua volta appello incidentale con il quale si doleva: (I) del rigetto delle eccezioni di prescrizione e di decadenza della domanda formulata dal ai sensi dell'art. 1669 c.c.; (II) CP_2 dell'errata pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione di passiva di esso convenuto;
(III) dell'erronea condanna solidale dei progettisti assieme al in Pt_4 assenza di una specifica domanda;
(IV) dell'errata motivazione della sentenza e dell'elaborato del CTU.
Il , dal suo canto, contestava, sì come infondate, le censure Controparte_2 mosse nei confronti della sentenza impugnata di cui chiedeva per contro la conferma, con integrale rigetto dei motivi di appello, sia principale che incidentale.
Il , a sua volta, dichiarava di condividere le censure formulate Parte_4 dall'appellante principale con il motivo di appello sub n. 4 (della numerazione data da quest'ufficio) e, quanto al motivo sub n. 5 (della numerazione data da quest'ufficio), pur condividendone le premesse, deduceva di disapprovare l'assunto secondo il quale la responsabilità delle infiltrazioni sarebbe da addebitarsi esclusivamente all'uso non pedonale della piazza e non a difetti di progettazione;
donde, concludeva per l'accoglimento dei suddetti motivi di appello limitatamente, quanto al numero 5, alla parte in cui in esso si affermava il difetto di motivazione della sentenza in quanto pedissequamente adesiva alla CTU e, per l'effetto, instava affinché, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea o,
pagina 13 di 56 in subordine, fosse escluso il vincolo di solidarietà anche in relazione all'obbligo di risarcimento in forma specifica posto in capo ad esso Pt_4
chiedeva il rigetto di entrambi gli appelli, principale ed incidentale. Controparte_3
e con un'unica comparsa, dichiaravano di aderire ai Parte_3 Parte_6 motivi di appello formulati: sub I) dall'appellante incidentale e sub 3) (della CP_1 numerazione data da quest'ufficio) dall'appellante principale sub II) Parte_1 dall'appellante incidentale sub III) dall'appellante incidentale e sub 4) (della CP_1 CP_1 numerazione data da quest'ufficio) dall'appellante principale sub Parte_1
IV) dall'appellante incidentale e sub 5) (della numerazione data da quest'ufficio) CP_1 dall'appellante principale con conseguente riforma della sentenza di Parte_1 primo grado e rigetto delle domande promosse dal nel corso del giudizio di CP_2 primo grado, anche nei confronti degli architetti e in quanto infondate Parte_2 Pt_3 in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, le domande formulate dall'architetto nei CP_1 confronti degli architetti e Pt_3 Parte_2
si rimetteva a giustizia in ordine alla decisione sull'appello Controparte_5 principale e formulava conclusioni subordinate nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti di . CP_8
chiedeva il rigetto di entrambe gli appelli e formulava conclusioni Controparte_4 subordinate per il caso in cui l'appello principale e/o l'appello incidentale dovessero essere ritenuti in tutto o in parte fondati e dovesse essere ritenuta sussistente, anche solo in parte, la responsabilità di Controparte_3
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 23.01.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta dell'11.01.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/10.03.2025); infine, con ordinanza del 6.6.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.5.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
1. Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 14 di 56 Preliminarmente, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante principale deve ritenersi assorbita dal trattenimento in decisione della causa.
2. Sull'operatività della polizza assicurativa
In ordine di priorità, essendo stati gli altri tre motivi formulati in via di mero subordine, debbono essere esaminati i primi due motivi del gravame principale proposto da Pt_1 attinenti al rapporto di garanzia tra la compagnia assicuratrice e l'assicurato . CP_1
Con il primo di essi, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di inoperatività della polizza sottoscritta dal CP_1
Si deduce, in particolare, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, sia dal frontespizio della polizza, in cui risulta specificato “escluso il danno alle opere”, che dalla
CGA (art. 1 intitolato “Rischi assicurati” (pag. 3 polizza) che esclude il danno alle opere, nonché art. 2 lett. c “esclusioni”), emergerebbe il dato chiarissimo, e tutt'altro che ambiguo, secondo cui la copertura assicurativa sarebbe esclusa per “i danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono lavori”. A suo dire, <se un polizza per la “responsabilità civile terzi” prevede l'opzione “compreso il danno alle opere” ed
“escluso il danno alle opere” e l'assicurato sceglie la formula “escluso il danno alle opere”, su cui viene commisurato il premio, non v'è alcuna ambiguità ma una scelta precisa che comporta che i danni provocati alle opere sono totalmente esclusi>>. Donde, nella prospettazione dell'appellante, il richiamo del tutto pleonastico compiuto dal giudice di prime cure all'art. 1369 c.c., stante la chiarezza delle norme sulla limitazione del rischio.
Parimenti, a suo dire, alla luce dei suddetti espliciti richiami all'esclusione del danno alle opere, sarebbe del tutto erronea l'interpretazione compiuta dal Tribunale secondo cui il contratto complessivamente individuerebbe la copertura assicurativa;
così come erroneo sarebbe il richiamo all'inciso dei danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori che riguarderebbe pur sempre i danni non riferiti all'opera, tanto più che, in base alla condizioni particolari A, l'assicurazione sarebbe in ogni caso prestata “per i danni verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dell' ”. Parte_7
Infine, un ulteriore errore sarebbe rappresentato dall'inconferente richiamo all'art. 3 relativo alla nota informativa che fa riferimento al concetto di “perdite patrimoniali” del tutto avulso da quello di “danni alle opere”.
pagina 15 di 56 Il motivo deve essere disatteso, alla luce delle considerazioni che seguono.
L'art. 1 delle condizioni generali, intitolato “rischi assicurati”, stabilisce che la garanzia copre le attività di progettazione e/o direzione e/o collaudo relative (tra le tante) a costruzioni civili, come quella oggetto del presente giudizio.
Inoltre, la lettera A del citato art. 1 (pag. 3 della polizza), prevede altresì che l'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato “di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza”.
Orbene, non vi è dubbio che si ricade in un'ipotesi di piena operatività della polizza in oggetto essendo stato il condannato al risarcimento dei danni procurati CP_1 all'autorimessa di proprietà del , terzo rispetto alle opere Controparte_2 realizzate attraverso l'attività di progettazione e di direzione dei lavori svolta dall'assicurato.
Nella lettera A delle condizioni particolari, intitolata “escluso il danno alle opere” e nella lettera B, “incluso il danno alle opere” (pag. 14 polizza), risulta solo il riferimento ai danni cagionati dal professionista alle opere in costruzione, in quanto la clausola stabilisce testualmente: “escluso il danno alle opere in costruzione, su cui ed in cui si eseguono lavori - per danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori”.
Detta clausola non trova applicazione nella fattispecie, nella quale non si discorre di danni cagionati dal professionista alle opere in costruzione ma di danni cagionati alla proprietà di terzi a causa della costruzione mal progettata e mal diretta dal professionista.
Analogamente, l'esclusione “danni alle opere in costruzione e in cui e su cui si eseguono i lavori” riportata nel citato art. 2, alla lettera c) delle condizioni generali si riferisce unicamente ai danni cagionati alle opere in corso di esecuzione.
Né vale ad escludere la copertura assicurativa, l'ulteriore formulazione riportata nelle condizioni particolari A, secondo cui la garanzia è prestata “per i danni verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dell' ”. Parte_7
Tale clausola, invero, letta in modo sistematico con le altre, ed in particolare con l'art. 1 paragrafo A) Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi delle CGA, a tenore del pagina 16 di 56 quale la garanzia è operante “per i danni verificatisi durante e dopo l'esecuzione dei lavori di costruzione o collaudo, fermo restando quanto indicato all'Art. 7” va interpretata nel senso che la copertura dei danni che si siano manifestati dopo le opere ultimate è operante purché si tratti di danni connessi al verificarsi dei rischi assicurati durante il periodo di esecuzione dei lavori. Ciò che rileva, in altri termini, non è lo stato di ultimazione dell'opera, quanto piuttosto il fatto che il danno si sia verificato a causa dell'esercizio dell'attività professionale oggetto di copertura assicurativa e durante l'esecuzione di essa, anche se la manifestazione lesiva sia successiva al completamento dell'opera.
Ciò anche in omaggio al principio enunciato dalla Suprema Corte in base al quale, nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla
"ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
31811 del 10/12/2024).
Ne deriva, che va respinta la fuorviante interpretazione proposta da fondata su Pt_1 una lettura capziosa delle clausole negoziali resa possibile da una ambigua formulazione delle condizioni contrattuali, ben lontana dai principi di chiarezza e esaustività che, alla luce della previsione dell'art. 166, primo comma, D.lgs. n. 209/2005 dovrebbero presidiare la redazione dei contratti assicurativi.
Infine, pure da respingere è il rilievo relativo alla delimitazione temporale dell'ambito di operatività della polizza fondato sulla previsione dell'art. 7 delle CGA (“La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere in tale periodo e comunque non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'assicurazione”).
Sebbene, a giudizio di questa Corte, la delimitazione del rischio, in questo caso, si atteggi come fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, con la conseguenza che la relativa eccezione integra un'eccezione in senso lato, anche alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 1469 del
21/01/2025), e dunque non soggetta alle preclusioni assertive, tuttavia, essa si profila infondata.
pagina 17 di 56 Invero, risulta ed è incontestato che la polizza azionata in causa fu sottoscritta dall'assicurato in sostituzione e in continuità con una precedente polizza per responsabilità civile, di talché al momento della sottoscrizione il era già assicurato CP_1 con la medesima compagnia. Ciò premesso, tra le condizioni particolari di polizza
“applicabile nei casi di polizze emesse a favore di soggetti già assicurati” vi è quella prevista dal Cod. 412 denominata “Retroattività dell'assicurazione”, a termini della quale
“Fermo quanto indicato all'Art. 7 – inizio e termine della garanzia nelle Norme Comuni alle Sezioni I e II, la garanzia è estesa a tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all' nel corso del periodo di efficacia della presente polizza, Parte_7 anche se originate da errori commessi nel quinquennio precedente ai tre anni previsto dall'Art. 7 sopramenzionato”.
Alla luce di tale clausola pattizia, considerato che l'efficacia della polizza di cui si discute ha avuto inizio dal 13.11.2009, e che i lavori, come affermato da parte appellante, sono stati collaudati in data 14.3.2006 e consegnati in data 3.4.2006, l'eccezione di inoperatività è destituita di fondamento.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, condannando essa compagnia a tenere indenne il da quanto lo stesso era tenuto a CP_1 corrispondere a parte attrice applicando lo scoperto del 10% contrattualmente previsto, avrebbe completamente omesso di pronunciare “sulla domanda subordinata di
[...]
, la quale aveva richiesto, nella ipotesi in cui la garanzia assicurativa fosse stata Parte_1 ritenuta operante, che la stessa fosse limitata alla personale e diretta responsabilità dell' , con esclusione quindi di ogni responsabilità che fosse potuta derivare in Parte_7 via solidale dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la polizza stessa”.
In particolare, si deduce che a fronte della chiara previsione della clausola n. 12 delle
CGA denominata “Vincolo di solidarietà” (“L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato con esclusione, quindi, di ogni responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza”), il giudice di prime cure avrebbe dovuto limitare la condanna di alla quota parte di responsabilità dell'assicurato, Parte_1 escludendo il vincolo di solidarietà.
Il motivo non può trovare accoglimento.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in pagina 18 di 56 solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 8686 del 31/05/2012; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
In quest'ultima sentenza, la Suprema Corte, nel rilevare come il contratto di assicurazione della responsabilità civile svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento e che, pertanto, l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere, quale responsabile ai sensi di legge, al terzo per i danni arrecati, ha evidenziato che per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può non essere conformata dall'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale (art.2055 cod. civ., comma 1).
Di conseguenza, la copertura assicurativa non può che riferirsi alla obbligazione assicurata, venendo meno, altrimenti, la stessa causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di difficile solvibilità. Infatti, la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento (così in motivazione, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
Ancora, più di recente, è stato ribadito che “se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, (…), l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire
pagina 19 di 56 la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi
l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 17656 del 20/06/2023).
L'appellante ritiene invece che, nel caso di specie, si versi nell'ipotesi, affatto diversa, in cui le parti del contratto assicurativo con la clausola n. 12 delle CGA hanno convenuto di limitare il rischio garantito, nel caso di condanna in solido dell'assicurato, alla sola quota di responsabilità diretta dello stesso.
Tale impostazione difensiva, quand'anche si ritenesse di condividerne i presupposti, deve essere tuttavia disattesa alla luce delle considerazioni che seguono.
L'art. 12 delle CGA nel prevedere che la copertura operi unicamente per la responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità solidale derivante dal rapporto con altri professionisti, ha l'effetto di ridurre sensibilmente l'oggetto dell'assicurazione, esponendo l'assicurato al rischio di dover rispondere in prima persona della pretesa risarcitoria qualora gli altri coobbligati in solido risultino insolventi.
Ciò premesso, osserva il Collegio che l'art. 166 del Decreto legislativo, 7 settembre 2005,
n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), collocato sotto il Titolo XII "Norme relative ai contratti di assicurazione", al Capo I "Disposizioni generali", e rubricato "Criteri di redazione" dispone, al primo comma, che "il contratto ed ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente", ed al secondo comma che "le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza".
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “la previsione del requisito formale indicato dall'art. 166 del Dlgs n. 209/2005 non amplia (…) l'elenco delle clausole vessatorie, ma normativizza in via generale la esigenza del requisito sostanziale di
"leggibilità" delle clausole (che viene ora tipizzato e formalizzato) già in precedenza diffusamente considerato dalla giurisprudenza di questa Corte - con riferimento alle
"clausole onerose" per le quali era richiesta la chiara individuazione mediante una netta separazione grafica dalle altre clausole non onerose contenute nel medesimo contratto o nelle CGA -, e che deve sussistere tanto agli effetti della prova della "conoscenza o conoscibilità" delle clausole standard non onerose (art. 1341, comma 1, c.c.), quanto pagina 20 di 56 delle altre clausole vessatorie (art. 1341, comma 2, c.c.)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15598 del 11/06/2019).
Di conseguenza, il requisito formale della redazione con "caratteri di particolare evidenza”, pur non configurando nuova fattispecie dell'elenco tassativo dell'art. 1341, comma 2, c.c., si riflette sull'accertamento della conoscibilità della clausola secondo l'ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1, c.c.), specificando la condizione di leggibilità che unitamente a quella di comprensibilità erano già richieste dalla giurisprudenza ai fini della prova della effettiva conoscenza del testo della clausola e quindi della sua efficacia nei confronti dell'aderente: “il requisito formale previsto dalla norma del CAP assolve infatti allo scopo di tutela della parte debole del rapporto, in quanto rivolto ad assicurare la sua attenzione in ordine alla esistenza ed al contenuto di clausole comunque svantaggiose -pur non qualificabili vessatorie- inserite in un testo contrattuale unilateralmente predisposto (art. 1341, comma 1, c.c.) ovvero contenute in moduli o formulari standard non modificabili (art. 1342, comma 1, c.c.)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15598 del 11/06/2019).
Va poi da sé che l'accertamento della "conoscenza" o della oggettiva "conoscibilità" della clausola contrattuale è questione di fatto la cui prova nel caso di specie ricade sull'assicurazione che, invocandone il contenuto dispositivo, deve fornire dimostrazione della sua effettiva conoscenza o conoscibilità da parte dell'aderente.
Nel caso di specie, l'art. 12 delle CGA è collocato all'interno di una pagina delle Condizioni di Assicurazione nella quale la quasi totalità delle clausole è graficamente evidenziata, con la conseguenza che manca una distinzione visiva effettiva tra le previsioni che contengono limitazioni di garanzia e quelle di contenuto neutro o descrittivo. Una tale uniformità grafica vanifica la funzione segnaletica dell'evidenziazione imposta dall'art. 166, poiché impedisce all'assicurato di cogliere, al momento della sottoscrizione, la particolare natura e gli effetti restrittivi della clausola negoziale.
Alla luce di tali rilievi, non potendosi ritenere assolto l'onere formale di evidenziazione della clausola, spettava alla compagnia fornire la prova dell'effettiva conoscenza o conoscibilità della clausola da parte dell'aderente, onere che non è stato minimamente assolto non avendo neppure allegato che la limitazione fosse conosciuta o Pt_1 conoscibile da parte del e, in ogni caso, non evincendosi dagli atti di causa alcuna CP_1 circostanza che consenta di pervenire a tale conclusione.
pagina 21 di 56 Ne deriva l'inopponibilità all'assicurato della clausola in questione, ai sensi dell'art. 1341, primo comma, c.c.
3. Sull'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Vengono in rilievo, a questo punto, il terzo motivo del gravame principale proposto da nonché il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal Pt_1 CP_1
Preliminarmente, si rileva che e nel costituirsi in giudizio hanno Parte_2 Pt_3 dichiarato di aderire a tale motivo e hanno chiesto il suo accoglimento “in riforma della sentenza di primo grado”.
Come noto, “In tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
21615 del 15/11/2004; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4860 del 23/02/2021).
Nel caso di specie, i suddetti appellati hanno formulato rilievi a sostegno della tesi degli appellanti e e hanno svolto autonome considerazioni con cui hanno Pt_1 CP_1 contestato la decisione di prime cure. Il che consente di affermare che gli stessi hanno proposto a loro volta un'impugnazione incidentale, di contenuto adesivo.
Sempre in via preliminare, occorre verificare la tempestività delle impugnazioni incidentali proposte da e CP_1 Parte_2 Pt_3
La sentenza di primo grado è stata notificata dal in data Controparte_2
27.4.2022, con conseguente applicazione del termine breve per impugnare ai sensi dell'art. 325 c.p.c., che risulta essere spirato il 27.5.2022.
Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 30.09.2022; e CP_1 Parte_2 si sono costituiti con comparsa depositata il 12.3.2024. Pt_3
Ne deriva, che gli appelli incidentali proposti sono tardivi.
Come noto, in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c., a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva pagina 22 di 56 inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 8486 del 28/03/2024; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
Ciò premesso, l'impugnazione proposta da nei confronti del capo della sentenza Pt_1 di prime cure con cui è stata respinta l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c. è tesa ad una modifica della decisione che giova direttamente anche all'assicurato, per cui essa va nella medesima direzione di quella proposta dal Ed invero gli stessi motivi che hanno indotto la giurisprudenza ad CP_1 affermare che “In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria),
l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato,
è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31071 del 28/11/2019), ben consentono di affermare che l'appello sull'eccezione di prescrizione proposta dall'assicuratore giova anche all'assicurato quand'anche questo non abbia proposto tempestiva impugnazione.
Similmente, quanto all'eccezione di decadenza, può ritenersi che un eventuale accoglimento dell'appello proposto dall'assicuratore giovi pure all'assicurato sussistendo l'interesse del primo a che non si produca nella sua sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia proposto appello.
Sicché, non potendosi certo ritenere posto in discussione dall'appello principale proposto da l'assetto di interessi cui il aveva prestato acquiescenza, l'appello Pt_1 CP_1 incidentale tardivo proposto da quest'ultimo risulta inammissibile.
Ugualmente inammissibile è l'appello incidentale tardivo proposto da e Parte_2 Pt_3
Rispetto all'appello principale proposto da si osserva che e Pt_1 Parte_2 Pt_3 sono decaduti dalla facoltà di proporre impugnazione incidentale dal momento che essi si sono costituiti in giudizio oltre il termine previsto l'art. 343 c.p.c.
Tale norma, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”. pagina 23 di 56 Secondo pacifica esegesi, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017).
Nello specifico, dall'esame degli atti si riscontra che l'udienza di prima comparizione dinanzi a questa Corte, fissata in citazione per il 24.10.2022, venne differita con decreto ex art. 168 bis ult. comma all'11.1.2024.
Orbene, la costituzione di e è avvenuta il 12/3/2024 e dunque Parte_2 Pt_3 successivamente rispetto all'udienza differita.
Con riferimento all'appello incidentale tardivo proposto dal - oltre al fatto già CP_1 dirimente che l'interesse ad impugnare per e era già sorto con l'appello Parte_2 Pt_3 principale proposto da astrattamente produttivo di effetti diretti in favore Pt_1 dell'assicurato, donde la decadenza dalla facoltà di proporre appello per quanto già sopra rilevato - vi è ulteriormente da rilevare che, in base al disposto del secondo comma dell'art. 343, 2° comma, c.p.c, “Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”, per cui anche in questo caso l'appello incidentale avrebbe dovuto essere proposto al più tardi l'11.1.204, prima udienza successiva all'appello proposto dal mentre è stato CP_1 inammissibilmente proposto il 12/3/2024.
Tanto premesso, il motivo di appello proposto da deve essere disatteso. Pt_1
Con esso, l'appellante deduce che l'architetto ed essa compagnia assicuratrice, CP_1 avevano eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione promossa ai sensi dell'art. 1669 c.c. poiché i “gravi difetti” lamentati erano stati conosciuti dal condominio fin dal
2011 allorché lo stesso ebbe ripetutamente a contestarli al , laddove Parte_4 invece la prima contestazione rivolta al sarebbe datata 26/05/2014, dopo che la sua CP_1 attività professionale si era conclusa nel 2005, in concomitanza con la realizzazione definitiva del complesso immobiliare, addirittura prima del collaudo del 31/03/2006.
Ciò premesso, sostiene che la pronuncia resa dal Tribunale di Firenze sarebbe erronea in quanto il giudice di prime cure, disattendendo le argomentazioni poste a sostegno delle suddette eccezioni, aveva ritenuto che la scoperta dei vizi da parte del fosse CP_2 avvenuta soltanto con la dimissione della perizia del fiduciario di parte attrice, ingegner pagina 24 di 56 datata 17.10.2014 e che il ricorso per ATP, notificato all'architetto il Per_2 CP_1
23.3.2015, avesse prodotto effetto interruttivo permanente, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c., laddove invece l'effetto interruttivo doveva ritenersi istantaneo dal momento che il ricorso per ATP era stato dichiarato inammissibile;
cosicché dal
23.3.2015 fino alla notifica del successivo atto di citazione sarebbe intercorso un di tempo superiore all'anno.
Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.
Come noto, “in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause (…)” (cfr. ex plurimis Sez. 2,
Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10048 del
24/04/2018), con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Sez. 2,
Sentenza n. 12011 del 28/11/1997).
Alla luce di tale consolidato orientamento, appaiono privi di consistenza i rilievi dell'appellante.
Quanto all'affermazione secondo cui i gravi difetti costruttivi sarebbero stati conosciuti dal condominio fin dal 2011 allorché lo stesso ebbe ripetutamente a contestarli al si osserva come dalle raccomandate a firma dell'avv. Allegretti Parte_4 prodotte in atti (cfr. doc.
4-8 allegati all'atto di citazione) non si evinca affatto la conoscenza dei deficit professionali del progettista e direttore dei lavori, architetto CP_1
Invero, in tali lettere di contestazione recapitate al (datate novembre Parte_4
2011, giugno 2012, settembre 2012, novembre 2012 e dicembre 2013), il condominio di
Piazza Dallapiccola lamentava: “gravi problemi infiltrativi causati dalle percolazioni di acqua piovana che, dalla pubblica piazza pedonale sovrastante il de quo e CP_2 attraverso il loro costante ed abbondante ristagno nelle griglie di raccolta, si riversano direttamente all'interno dei garages e dei posti auto facenti parte del stesso, CP_2 dando luogo ad ingenti danni (…) Vi invito pertanto a prendere tutti i provvedimenti del caso con la massima urgenza al fine di svuotare le griglie di raccolta delle acque nonché pagina 25 di 56 ad occuparVi da ora in poi e con assoluta regolarità della manutenzione delle stesse (…)”
(doc. 4: lettera 22.11.2011); la mancata risoluzione dei problemi (doc. 5: lettera
6.6.2012; doc. 6: lettera 10.9.2012); “(…) lo stato di carente manutenzione delle cisterne di raccolta delle acque meteoriche del )” (doc. 7: lettera 6.11.2012); CP_20 il perdurare delle infiltrazioni a danno del “e sempre provenienti dal calpestio CP_2 della piazza”, evocando la “piena responsabilità della pubblica amministrazione ex art.
2051 c.c. (…).
A ben vedere, quindi, se è vero che con tali missive vengono denunciate dal CP_2 le manifestazioni lesive, tuttavia, non solo si indicano ipotetiche cause, di natura manutentiva, del tutto estranee all'operato dei professionisti ma emerge altresì come fosse lontana dalla percezione del sia l'effettiva estensione e dinamica del CP_2 fenomeno infiltrativo sia la sua riconducibilità anche alle carenze progettuali e di esecuzione dell'opera.
Quanto alla contestazione rivolta dal Condominio all'architetto con la raccomandata CP_1 del 26/05/2014 (cfr. doc. 11 all. atto di citazione), si osserva, non solo come risulti perfettamente tempestivo rispetto al termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 1669 c.c. il ricorso per ATP notificato al il 23/3/2015, ma anche come dal tenore CP_1 della lettera, estremamente generico e privo di riferimenti a effettivi riscontri di riconducibilità del fenomeno all'operato del professionista, non emerga affatto la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
A tal proposito, è opportuno rilevare come l'indagine tecnica condotta dall'ingegner su incarico del , abbia fatto emergere aspetti complessi ed Per_2 CP_2 eterogenei circa l'eziologia delle infiltrazioni (quali, la inidoneità della soluzione costruttiva adottata per la impermeabilizzazione della piazza, la carenza progettuale nel prevedere un cavedio non ispezionabile protetto unicamente da una griglia aperta su uno spazio pubblico, la carenza di impermeabilizzazione sulle porzioni di solaio poste a livello intermedio nello scannafosso, la cattiva realizzazione delle condotte di scarico del fabbricato, l'insufficienza del sistema di rilancio delle acque, la mancanza di una corretta pendenza del pavimento, la mancata previsione in sede progettuale di opportuni particolari costruttivi per evitare lo scorrimento delle acque sugli elementi del solaio circostanti le griglie), tali da richiedere un elevato livello di approfondimento tecnico e da far apparire assolutamente priva di attendibilità l'ipotesi che il , già prima CP_2
pagina 26 di 56 delle verifiche compiute dal proprio consulente, potesse disporre di dati sufficienti per ritenere imputabile al progettista e direttore dei lavori, architetto con sufficiente CP_1 grado di verosimiglianza, la causa del fenomeno infiltrativo (cfr. relazione in atti datata
17.10.2014 sub. doc. 14 all. atto di citazione).
Infine, è nel termine decennale che devono verificarsi le condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo o il grave difetto della costruzione – cosa nel caso di specie pacificamente verificatasi atteso il conclamarsi delle infiltrazioni sin dall'anno 2011 rispetto all'epoca di compimento dei lavori databile all'ottobre 2005 - mentre l'azione giudiziaria di responsabilità può essere promossa anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi, la quale a sua volta deve farsi entro il termine di un anno dalla scoperta dei vizi, secondo le ulteriori scansioni temporali divisate dall'art. 1669 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5920 del 26/05/1993; Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023).
Ne consegue che non è censurabile la decisione del primo giudice che ha respinto l'eccezione di decadenza “in considerazione del fatto che dalla redazione della relazione da parte dell'ing. (UNICO atto dal quale il Condominio attoreo ha compreso la Per_2 gravità della situazione) alla proposizione del ricorso ex art 696 bis c.p.c. non è decorso
l'anno”.
Parimenti da respingere sono i rilievi sollevati con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale di Firenze ha osservato che “Nella specie il ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis
c.p.c. ha dato vita ad un procedimento terminato per “inammissibilità”, in quanto il
Giudice non ha ritenuto che le problematiche delineate nel ricorso fossero determinate sotto il profilo eminentemente “temporale” e per tale motivo non ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris (oltre a rappresentare che le questioni proposte nel ricorso non erano agevolmente risolvibili in quella sede, attese le eccezioni mosse sul piano della prescrizione e della decadenza dall'azione). L'effetto sospensivo permanente invece sussiste in relazione alla pendenza del processo e solo se quest'ultimo si concluda con sentenza idonea a definire il giudizio, anche se sfocia in una sentenza di rigetto in rito, con l'unica eccezione rappresentata dal fatto che il processo si è concluso con una sentenza definitiva che accerti l'avvenuta estinzione del procedimento o dell'azione”.
Secondo l'appellante un tale ragionamento non persuaderebbe in quanto l'effetto interruttivo dell'ATP (in quanto poi dichiarato inammissibile) deve ritenersi istantaneo al pagina 27 di 56 momento della notifica di esso (in data 25/03/2015), mentre la successiva azione di cognizione ordinaria è stata introdotta soltanto con l'atto di citazione notificato il
16/12/2016.
La censura non è fondata.
Come noto, “La notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis
c.p.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell'accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall'intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all'accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l'esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell'ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di mancata conciliazione” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
29643 del 18/11/2024).
Ciò premesso, il Collegio osserva che dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. emerge che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, e che, in questi casi, essa “non corre” fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Ora, se è vero che, normalmente, nelle ipotesi di ricorso per ATP, tale momento viene a coincidere con il rituale deposito della relazione del consulente nominato (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3357 del 19/02/2016, più di recente, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 29643 del 18/11/2024), ciò non significa che il medesimo effetto permanente non sia da riconoscere anche nelle ipotesi in cui il procedimento di ATP si concluda con un'ordinanza di inammissibilità, dal momento che l'effetto interruttivo istantaneo è previsto soltanto per le ipotesi di estinzione del giudizio (art. 2945, 3° comma, c.c.).
Nel caso di specie, il giudice investito del ricorso per ATP ha ritenuto che fosse indeterminato il riferimento alle problematiche che affliggevano il condominio e che il quesito formulato fosse eccessivamente generico “specie in considerazione dell'ampia cornice cronologica all'interno della quale sarebbero intervenute le varie condotte lesive lamentate dal ricorrente”. pagina 28 di 56 Una tale pronuncia, quindi, lungi dal dichiarare l'estinzione del giudizio ha accertato la non ricorrenza dei presupposti dell'azione conservativa, concludendosi con un'ordinanza del tutto assimilabile ad una pronuncia in rito.
Tale conclusione trova conforto nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, sebbene espresso con riferimento al giudizio ordinario di cognizione, detta principi validi anche per i giudizi conservativi, laddove afferma che “L'effetto interruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale;
tale principio trova tuttavia deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato, conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l'estinzione del processo” (cfr., ex plurimis, Cass.
Civ. sentenza n. 27352 del 22/10/2024; v. anche 8367/96, 7664/95, 5085/87, 7023/83
e 4120/82). Ed ancora: “La domanda giudiziale pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla;
in tal caso, permane altresì l'effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.” (cfr. Cass., sentenza n. 22238 del
23/10/2007). Parimenti “In tema di interruzione della prescrizione, l'inammissibilità della domanda (nella specie, per difetto di procura alla lite) non ne esclude l'efficacia interruttiva, che, anche in questo caso, permane fino al giudicato” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 23017 del 14/12/2012; Cass. Sez. III, 11/01/2006, n. 255).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per ATP, notificato all'architetto il 23.3.2015, è stata emessa dal Tribunale di Firenze il CP_1
27.09.2016, mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato ai convenuti il 16.12.2016, quindi entro il termine di prescrizione di un anno previsto dall'art. 1669 c.c.
4. Sulla legittimazione passiva dell'architetto CP_1
Nell'ordine logico delle questioni, va ora esaminato il secondo motivo di appello incidentale proposto dal relativo al suo preteso difetto di legittimazione passiva. CP_1 pagina 29 di 56 Premesso che non si discorre di un profilo attinente ai presupposti dell'azione, ma al merito della domanda, l'appellante incidentale lamenta, da un lato, che “non si vede a che titolo parte ricorrente possa rivolgere richieste risarcitorie direttamente nei confronti del comparente, non avendo alcuna azione diretta nei suoi confronti”, dall'altro, che il avrebbe individuato quale legittimato a rispondere delle lamentate CP_2 infiltrazioni prevalentemente ed esclusivamente il . Parte_4
Vi è poi da rilevare che gli appellati e hanno aderito a tale motivo di Parte_2 Pt_3 appello, rilevando che “come dedotto dall'Arch. nel secondo motivo di appello CP_1 incidentale a cui si aderisce – in mancanza di qualsivoglia incarico conferito dal
Condominio agli Architetti e nulla hanno a che vedere i suddetti Pt_3 Parte_2 CP_1 professionisti con le circostanza e le contestazione oggetto del presente giudizio, in cui erroneamente sono stati coinvolti nonostante abbiano esaurito il loro incarico ormai oltre
20 anni fa. Non si vede quindi a che titolo il abbia agito nei confronti CP_2 dell'Arch. e – di conseguenza – a che titolo questi possa coinvolgere gli esponenti CP_1 nella responsabilità attribuitagli dal ”. CP_2
Alcune considerazioni di carattere preliminare s'impongono.
Invero, occorre verificare anche in questo caso l'ammissibilità degli appelli incidentali tardivi proposti dal e da e alla luce dei principi espressi nella CP_1 Parte_2 Pt_3 materia dalla giurisprudenza di legittimità, già richiamata nel precedente paragrafo n. 3
(cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 8486 del 28/03/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
L'impugnazione proposta dal deve ritenersi in questo caso ammissibile dal momento CP_1 che l'interesse ad impugnare il capo relativo al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva può ritenersi sorto nell'appellante con l'impugnazione principale proposta da contro il capo della sentenza che ha condannato tale compagnia Pt_1 assicuratrice a manlevare l'assicurato con l'evidente effetto di porre a rischio il CP_1 risultato pratico derivante al garantito dalla sentenza impugnata;
donde l'interesse del a proporre tardivamente l'impugnazione nei confronti dell'originario attore tesa ad CP_1 escludere la propria responsabilità.
Per quanto concerne invece l'impugnazione incidentale tardiva proposta dagli appellati e pur avendo interesse costoro all'impugnazione tardiva dal momento Parte_2 Pt_3 che un eventuale accoglimento dell'appello proposto dal ridonderebbe a loro CP_1 sfavore, quali coobbligati solidali, tuttavia, si è prodotta decadenza dalla relativa facoltà pagina 30 di 56 in quanto, a norma dell'art. 343, 2° comma, c.p.c (“Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”), l'impugnazione incidentale avrebbe dovuto essere proposta al più tardi l'11.1.2024, prima udienza successiva all'appello proposto dal (30.9.2022), CP_1 mentre la comparsa di costituzione è stata depositata il 12/3/2024.
Nel merito, il motivo di appello proposto dall'appellante non può trovare CP_1 accoglimento.
Si osserva che, prima ancora che infondato, esso si presenta inammissibile dal momento che l'appellante ha riproposto l'eccezione già sollevata in primo grado, senza minimamente confrontarsi con l'iter decisionale della sentenza impugnata dal quale emerge che il Tribunale di Firenze ha respinto la prospettazione dell'eccipiente osservando che “Sul titolo di responsabilità contestato all'arch. valga richiamare CP_1
l'art. 1669 c.c. per cui per dei gravi difetti di costruzione, risponde non solo l'appaltatore, ma anche i coadiutori di questo, ovvero il direttore dei lavori ed il progettista. È noto che il primo deve vigilare e garantire sulla regolare realizzazione dell'opera oltre ad essere tenuto a verificare con le ditte esecutrici che vengano rispettate le varie regole di esecuzione e norme tecniche, e soprattutto è chiamato a controllare la corrispondenza tra il progettato e il realizzato per tutto il tempo della progressiva realizzazione dell'opera, rilevandone eventuali inesattezze, mentre il progettista viene chiamato ad operare in particolare nella fase ideativa e di genesi dell'opera, fornendo il proprio contributo tramite la redazione del progetto iniziale e provvedendo agli eventuali successivi aggiustamenti resi necessari in corso d'opera. Quanto alla responsabilità del progettista – che nella specie risultano essere oltre all'arch. anche gli arch. e CP_1 Pt_3
- la giurisprudenza prevalente ritiene che tale responsabilità per vizi debba Parte_2 estendersi ai medesimi, atteso che “non si vedrebbe la ragione per cui al medesimo titolo essa non debba estendersi a quanti abbiano collaborato alla costruzione (…), tutte le volte che si dimostri che i vizi si siano verificati in dipendenza e a causa di errori commessi nella progettazione, ovvero nei calcoli, oppure, nel contempo, nell'una e negli altri, non potendosi negare, quanto alla legittimazione passiva, la sussistenza di essa in soggetti che, a ragione dell'opera prestata, debbono essere considerati costruttori al pari dell'appaltatore”.
pagina 31 di 56 Ad ogni modo, le considerazioni espresse sul punto dal primo giudice vanno pienamente condivise dal momento che “In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art.
1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile (…)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8811 del 30/05/2003). Inoltre, “il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020).
Né può assumere rilevanza il fatto che non sia stato citato in giudizio l'appaltatore dal momento che si verte in ipotesi di cause scindibili (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18831 del 26/09/2016).
Infine, il fatto che sia stato individuato anche il come corresponsabile Parte_4 non determina il venir meno del titolo di responsabilità del progettista e del direttore dei lavori.
5. Sulla responsabilità dei tecnici
In ordine di priorità, prima del 4° motivo, vengono in rilievo il 5° motivo dell'appello principale proposto da il IV° motivo dell'appello incidentale proposto dal Pt_1 CP_1 adesivo a quello di l'appello incidentale proposto da e adesivo Pt_1 Parte_2 Pt_3 sia all'appello di che all'appello del nonché l'appello incidentale proposto Pt_1 CP_1 dal adesivo a quello di Parte_4 Pt_1
Invero, sia gli appellati e che il hanno formulato Parte_2 Pt_3 Parte_4 rilievi a sostegno della tesi degli appellanti e e hanno svolto autonome Pt_1 CP_1 considerazioni con cui hanno contestato la decisione di prime cure. Il che consente di affermare che gli stessi hanno proposto a loro volta un'impugnazione incidentale, di contenuto adesivo.
pagina 32 di 56 La preliminare verifica di ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive proposte da e conduce ad esiti sfavorevoli per gli CP_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 appellanti incidentali, per ragioni analoghe a quelle svolte nel paragrafo n. 3, che precede.
Invero, l'impugnazione proposta da in relazione alla decisione di prime cure che Pt_1 ha accertato la responsabilità del milita nella stessa direzione di quella proposta dal CP_1 sicché l'assetto di interessi cui quest'ultimo aveva prestato acquiescenza non può CP_1 certo considerarsi posto in discussione dall'appello principale.
Tant'è vero che, in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del
04/12/2015).
Ne deriva, che l'autonomo appello incidentale tardivo adesivo proposto dal sul punto CP_1 va ritenuto inammissibile.
Ugualmente inammissibile è l'appello incidentale tardivo adesivo proposto da e Parte_2
Pt_3
Invero, per quest'ultimi, l'interesse ad impugnare poteva dirsi già sorto con l'appello principale proposto da teso a porre in discussione la responsabilità del proprio Pt_1 assicurato, come non mancano di rilevare gli stessi appellanti incidentali a pagina 26 della propria comparsa conclusionale, sicché l'appello incidentale, ancorché tardivo, dei coobbligati in solido del avrebbe dovuto essere proposto nel rispetto del termine CP_1 decadenziale previsto dall'art. 343, primo comma, c.p.c., a nulla valendo che il CP_1 avesse riproposto appello, peraltro anch'esso tardivo ed inammissibile, contro il medesimo capo della sentenza.
L'art. 343, primo comma, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”.
pagina 33 di 56 Secondo pacifica esegesi, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017).
Nello specifico, dall'esame degli atti si riscontra che l'udienza di prima comparizione dinanzi a questa Corte, fissata in citazione per il 24.10.2022, venne differita con decreto ex art. 168 bis ult. comma all'11.1.2024.
Orbene, la costituzione di e è avvenuta il 12/3/2024, e quindi Parte_2 Pt_3 successivamente rispetto all'udienza differita.
Ad ogni modo, l'appello incidentale proposto da e sarebbe inammissibile Parte_2 Pt_3 anche laddove si potesse ipotizzare un interesse sorto dall'impugnazione incidentale del dal momento a norma dell'art. 343, 2° comma c.p.c. (“Se l'interesse a proporre CP_1
l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia
l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”), l'impugnazione incidentale avrebbe dovuto essere proposta al più tardi l'11.1.2024, prima udienza successiva all'appello proposto dal (30.9.2022), mentre la comparsa di costituzione è stata depositata il 12/3/2024. CP_1
Infine, parimenti decaduto deve ritenersi il , il quale ha proposto Parte_4 appello incidentale tardivo, adesivo a quello proposto da con comparsa di Pt_1 costituzione depositata l'8.1.2024 a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata per l'11.1.2024.
Passando all'esame del motivo di appello proposto da deve rilevarsene Pt_1
l'infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.
L'appellante deduce che la sentenza gravata sarebbe erronea in quanto recepirebbe acriticamente le conclusioni del CTU nonostante gli evidenti errori presenti nell'elaborato peritale e le numerose argomentazioni critiche delle parti a cui non sarebbe stata data un'adeguata risposta.
Le censure riguardano, segnatamente, l'individuazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, l'accertamento delle responsabilità dei coobbligati e la quantificazione del danno.
Sotto il primo profilo, lamenta che il CTU avrebbe fatto ricorso al “criterio per Pt_1 esclusione”, senza indagare l'effettiva origine delle infiltrazioni e assumendo che l'utilizzo pagina 34 di 56 delle “foratelle” per la canaletta fosse inadeguato per l'uso carrabile dell'area e che fosse erroneo il posizionamento nel sottopiano dei modulari in pvc (i c.d. “iglù”), essendo tali elementi utilizzabili solo per aree di superficie limitata e non per quelle estese, come quella oggetto di causa. Sennonché, ad avviso dell'appellante, essendo pacifico e documentato – come confermato dal CTU a pag. 72 – che la piazza fu progettata e realizzata esclusivamente per uso pedonale, l'uso improprio che successivamente ne venne fatto, con finalità carrabili, non avrebbe potuto essere imputato ai coprogettisti e direttori dei lavori, interrompendo di fatto il nesso causale tra la loro condotta e l'evento dannoso. Inoltre, riguardo ai modulari in pvc, l'affermazione del CTU sarebbe del tutto autoreferenziale, e non corrispondente alle leges artis, che al contrario, prescriverebbero una tale modalità costruttiva anche per le piazze.
Entrambi i rilievi sono destituiti di fondamento.
L'indagine peritale prende le mosse da un'analisi storica degli eventi da cui il CTU trae la coerente considerazione che “il ha subito problemi di allagamento in maniera CP_2 pressoché ininterrotta fin dal periodo della sua realizzazione (…)” risalente all'ottobre
2005.
Le attività peritali sono consistite in ispezioni della piazza, dell'intercapedine centrale
(tramite botola verticale) e delle intercapedini perimetrali lato via Doni (tramite doppia porta tagliafuoco posta in adiacenza al box nn. 1 e 2), via Lulli (tramite una porta situata in corrispondenza del posto auto n.130), via LI (tramite una porta situata accanto al box auto n. 124) e (tramite una porta situata in prossimità del CP_2 posto auto n.149 e tramite ingresso collocato a livello piazza in corrispondenza di una griglia dotata di botola e scala verticale) nonché nella visione della pompa di rilancio situata in prossimità del box n.250.
Inoltre, sono stati eseguiti vari saggi conoscitivi e tra questi due hanno evidenziato al di sotto della pavimentazione e di due guaine impermeabilizzanti, la presenza un'intercapedine, realizzata in elementi modulari in pvc sormontata da una soletta in c.a., piena d'acqua (cfr. pag. 31 e pag. 33 della relazione in atti).
Sono stati ispezionati: i corselli del piano -1, con particolare attenzione a due forti percolazioni in corrispondenza di zone sottostanti il condominio in elevazione, Per_5
(zona Asl e zona Student House); inoltre, nell'intercapedine adiacente via Lulli, in prossimità di è stata verificata la presenza di costante gocciolio CP_2 proveniente da un giunto su un tubo proveniente dalla vasca di prima pioggia. pagina 35 di 56 Di poi, è stato descritto il gravissimo stato di degrado dell'autorimessa oggetto di causa ed un sistema di vizi ingente, diffuso e complesso.
In particolare, quanto al primo piano interrato, il CTU ha constatato che la maggior parte della superficie del piano è affetta da gravi e ingenti percolazioni, molto evidenti sia a soffitto che sulla corrispondente porzione di sottostante calpestio, incluse ampie zone sottostanti l'edificio in elevazione. Inoltre, dalla forma delle macchie il tecnico ha potuto rilevare che esse spesso percorrono tratti lineari riconducibili ad alcuni schemi ripetitivi: in molti casi le percolazioni si innestano sul perimetro delle casseforme utilizzate per il getto della soletta in cemento armato;
spesso le macchie a soffitto si concentrano in corrispondenza di percorsi di tubazioni appese al soffitto tramite pendini;
in alcune zone si concentrano intorno a piccole lesioni della soletta;
con particolare riferimento alle zone sottostanti l'edificio in elevazione, le percolazioni si trasformano in veri e propri stillicidi di acqua in corrispondenza dei cavedi presenti a soffitto;
in alcune zone di piano si sono inoltre manifestate evidenti macchie di umidità sullo stacco delle pareti verticali provenienti con ogni evidenza dalle intercapedini laterali (cfr. pag. 47 e 48 della relazione in atti).
Analoghe evidenze sono emerse con riferimento allo “sbarco rampa ai garages”, porzione rispetto alla quale il CTU ha verificato “degrado diffuso dovuto a molteplici macchie di umidità a soffitto, in particolare in corrispondenza del perimetro di tutti i vani a cielo aperto sormontati da griglie metalliche;
anche le longarine di sostegno dell'orso-grill risultano fortemente arrugginite (foto da 1 a 5). Nella relazione di parte ricorrente viene segnalata “La zona adiacente alla rampa di entrata/uscita dell'autorimessa (Fotografia n.
9)”: nella foto richiamata è rappresentata una grossa percolazione a soffitto di colore giallastro;
nel corso delle operazioni peritali è stato accertato che la macchia subisce un aggravio quando viene scaricato il WC situato nella sala polivalente/internet point” (pag.
48 e 49 della relazione in atti).
Anche per quanto riguarda la rampa che conduce dal primo al secondo interrato, il CTU ha accertato che “le parti che sostengono le griglie pedonali, siano esse travi in cemento armato o longarine metalliche sono affette da evidenti segni di degrado similari a quelli descritti al paragrafo precedente” (pag. 49 della relazione in atti).
Quanto alla porzione + corselli di passaggio (foto da 18 a 40)” il CTU l'ha Parte_8 descritta come “affetta quasi ovunque da gravi e diffuse macchie di umidità presenti a soffitto, a pavimento e a parete. In alcune zone particolari del soffitto, ovvero quelle che pagina 36 di 56 ospitano i cavedi provenienti dal piano superiore, si sono verificati veri e propri allagamenti a seguito di eventi pluviali di una certa entità. Con riferimento alla numerazione dei cavedi riportata in Tavola 2 si segnalano i seguenti punti critici: - cavedio 1: è posizionato nella zona sottostante i locali ASL, sono visibili 5 condotte che attraversano il solaio;
nel corso delle operazioni peritali si sono manifestati allagamenti frequenti e di rilevante entità; in corrispondenza della pavimentazione è stata posizionata dalla proprietà della segatura al fine di assorbire l'acqua (foto da 27 a 30); - cavedio 2: in corrispondenza di esso è stata posizionata, sempre dalla proprietà, una piccola vasca metallica per la raccolta delle acque dotata di apposita pompa di sollevamento, a soffitto
è visibile un condotto impiantistico collocato in prossimità del vano ascensore, è stato possibile verificarne l'esistenza anche dal piano terra dopo aver fatto accesso alla
Segreteria dello Student House;
tutto il corsello antistante ha subito pesanti aggravi di percolazioni (foto 26); - cavedio 3: è collocato in corrispondenza dei locali al piano terra denominati “Associazioni di categoria” nelle planimetrie allegate. Il condotto non oltrepassa il solaio ma in corrispondenza della sua impronta a soffitto è visibile una grossa e scura macchia di umidità certamente dovuta a ristagno di acqua (foto 38); - cavedio 4: anch'esso nei medesimi locali di cui sopra, in questo caso sono ben visibili alcune tubazioni che forano il solaio in corrispondenza delle quali si sono manifestate percolazioni con conseguenti macchie a soffitto ed a pavimento (foto 39, 40). In corrispondenza di tutti i posti auto adiacenti alle porzioni di intercapedini perimetrali è stato riscontrato grave deterioramento delle pareti verticali per effetto dell'umidità di risalita (foto 32, 36). All'estremità del corsello (angolo Lulli/Monteverdi), in corrispondenza dell'intercapedine laterale è stato trovato un distacco della valvola di innesto in fognatura di una condotta proveniente dalla vasca di prima pioggia (v. foto
34). Il vizio si è aggravato nel corso delle operazioni peritali e ha manifestato copiose perdite durante i periodi di pioggia. Le perdite recapitano nell'intercapedine -2, quindi tramite apposito pozzetto vengono convogliate verso le pompe di sollevamento;
hanno comportato dunque un aggravio per le stesse nonché un ulteriore contributo alla condizione di dissesto per assorbimento di acqua dal basso del posto auto 146 sito al -2
(Allegato 4 - foto 67)” (cfr. pag. 49 e 50 della relazione in atti).
Conriferimento ai posti auto 266, 267, 280, 281; cavedi 5, 6; box 263, 264, 265 (foto da 41 a 47), il CTU ha evidenziato: “- cavedi 5 e 6: sono in corrispondenza dei locali denominati “Servizi Sociali”, uno a parete e uno a soffitto;
entrambi mostrano percolazioni e stillicidi simili a quelli precedentemente analizzati. Nel corso delle pagina 37 di 56 operazioni peritali si sono aggravate le condizioni del percorso carrabile antistante il box
265, con macchie a soffitto e allagamenti a pavimento;
questi ultimi provengono con ogni evidenza dal box stesso, che è confinante con l'intercapedine a cielo aperto lato
LI (foto 46)” (cfr. pag. 49 e 50 della relazione in atti).
Per quanto riguarda i corselli il CTU ha rilevato (pag. 51 e ss. della relazione in atti): da box 238 a box 360 (foto da 48 a 54), “macchie a soffitto sia nel corsello che nei box dentro i quali il collegio peritale ha potuto fare ingresso (351, 352, 353) e una grossa percolazione antistante il box 279, corrispondente al piano superiore con l'ingresso ai servizi sociali dalla piazza”; da box 338 a box 360 (foto da 55 a 59) che i box 339, 340,
343 “sono affetti da infiltrazioni localizzate a soffitto”; da box 338 a box 360 (foto da 55
a 59) che i box 339, 340, 343 “sono affetti da infiltrazioni localizzate a soffitto”; nel
(foto da 60 a 63) “due grosse macchie di umidità che seguono Parte_9 linearmente le linee di demarcazione dei casseri e si spandono con ramificazioni ortogonali;
ad esse si associano anche macchie a pavimento e sulle pareti di divisione dei box, in particolare 269 e 270; al piano terra le infiltrazioni corrispondono con buona approssimazione a due muretti collocati sopra la soletta piena di piano al fine di sostenere un solaio rialzato in travetti precompressi (come da variante G.C.
15.03.2005)”;nelCorsello baricentrico alla piazza e posti auto adiacenti (foto da 63 a
81) “una delle porzioni di fabbricato che ha subito maggiore pregiudizio per le infiltrazioni subite;
vi sono macchie diffuse praticamente ovunque ed alcune mostrano perfino caratteristiche forme di “stallatiti e stalagmiti”, segno di uno stillicidio costante e prolungato nel tempo che ha incluso anche materiale di tipo calcareo. In questa zona rientra il più volte menzionato box doppio 345/346 (v. foto da 64 a 67). In alcuni box
(349, 247, 248, 249) sono state predisposte dalla proprietà delle canalette provvisorie a soffitto al fine di evitare stillicidi sui mezzi e sulle cose”; nel (foto da 82 a Parte_8
88) “macchie nell'angolo Doni/Monteverdi ed antistanti i box da 217 a 219”.
Con riferimento al piano secondo interrato (pag. 52 e ss. della relazione in atti), il CTU ha evidenziato: relativamente allo “Sbarco rampa -1/-2” (foto da 1 a 8), che la zona “è affetta da infiltrazioni a soffitto prevalentemente longitudinali ed evidenti macchie per ristagno a pavimento. In corrispondenza dei posti auto 51 e 31 è possibile visionare
l'intercapedine che ha generato le macchie di umidità alla base della parete”; nel corsello vicino alla vasca di prima pioggia, lato (foto da 9 a 17), che esso “è affetto da CP_2 gravi e periodici allagamenti provenienti dal cavedio retrostante, a seguito della rottura
pagina 38 di 56 del tubo rappresentato in figura 2 della presente . Il collegio peritale ha fatto Pt_10 ingresso nei box 106 e 108, verificando i segni di ristagno di acqua con risalita dalla parte bassa e la presenza di teli di nylon sul retro evidentemente ivi disposti dalla proprietà per evitare gli schizzi dalla rottura del tubo”; nelle zone in prossimità di
[...]
(foto da 18 a 41), che le stesse sono “affette da infiltrazioni dal soffitto come CP_2 rappresentato in Tavola 3 ma soprattutto da gravi segni di allagamenti con danni di risalita dovuta agli afflussi idrici provenienti dalle intercapedini laterali. Si elencano di seguito le situazioni più gravi: a – posti moto da 401 a 435 sottostanti la palestra: sono afflitti da percolazioni a soffitto provenienti dalla palestra (e quindi dalla piazza) ma soprattutto da gravissimi dissesti assimilabili ad umidità di risalita lungo tutte le pareti verticali;
è stato accertato nel corso delle operazioni peritali che detti locali sono periodicamente interessati da allagamenti di acqua proveniente dall'intercapedine soprastante il locale cisterna;
nel corso delle operazioni peritali è stato difatti verificato che il cordolo estradossato che doveva fungere da bordo per l'acqua è stato eroso per una lunghezza considerevole, permettendo il passaggio della pioggia (v. foto 49 e 50
Allegato 5); b – posti moto fine corsello: si segnalano infiltrazioni a soffitto e macchie da allagamenti e risalita di umidità proveniente dall'intercapedine; c – box da 182 a 188: il corsello antistante è stato trovato bagnato, con acqua proveniente dai box stessi;
l'intercapedine laterale che li affianca su è collocata ad una quota CP_2 superiore rispetto al piano -2, il risvolto della guaina manifesta vizi di esecuzione evidenziati in Allegato 5 – “Documentazione fotografica intercapedini laterali e scale” foto da 55 a 60”; nel corsello centrale parallelo a via Lulli “vizi sia a soffitto che a parete. I primi sono particolarmente gravi in corrispondenza dei box 75 e 76 (cavedi 5 e 6 al piano superiore), i secondi si manifestano in prossimità della vasca di prima pioggia”; nel
+ corselli di passaggio, “macchie a soffitto in corrispondenza dei tombini Parte_8 presenti al piano superiore e ad umidità nelle pareti per acqua proveniente dalle intercapedini lungo tutto il fronte via Lulli”; nella zona centrale (posti auto) + corsello
[...]
con riferimento al corsello che costeggia i box adiacenti l'intercapedine CP_2
LI, “la quasi totalità delle parti basse delle colonnine che separano i garages è viziata da segni di umidità derivante da allagamenti periodici”.
Quanto alle cause del fenomeno infiltrativo, il CTU ha individuato quattro rapporti di causa/effetto (pag. 55 e ss. della relazione in atti).
Causa 1: Infiltrazioni a soffitto del – 1: zona iglù.
pagina 39 di 56 Il consulente incaricato dall'ufficio ha ritenuto che “I vizi in esame sono strettamente correlati per localizzazione, diffusione capillare e deduzione logica alla presenza di acqua piovana stagnante costantemente rilevata nell'intercapedine realizzata con gli iglù” (il
CTU parla di un “enorme invaso che comprende tutta la porzione di piazza interna alle canalette di scolo, i locali coperti ed il solaio in muricci e tavelle lato LI antistante il locale denominato “Servizi Sociali”). Con riferimento alla dinamica del fenomeno infiltrativo, lo stesso ha precisato: “La costante pressione esercitata dal battente idrico (variabile da 2 a 5 cm ma sempre presente) ha permesso all'acqua di penetrare la soletta piena in cemento armato che costituisce il solaio di interpiano, nonostante il suo notevole spessore (32/35 cm). L'acqua piovana, difatti, dopo essersi accumulata in tutte le zone soprastanti la soletta ha potuto insinuarsi laddove erano presenti anche lievi punti di fragilità o piccole discontinuità, successivamente trasformati col tempo in zone preferenziali di facile passaggio, ovvero: - in corrispondenza delle riprese di getto o di fisiologiche fessurazioni da ritiro a cui sono soggette le solette piene in cemento armato;
- in corrispondenza di piccole scanalature intradossali coincidenti con il perimetro delle casseforme utilizzate per il getto;
- in corrispondenza degli allineamenti dei fori praticati per inserire i pendini che sostengono alcune canalizzazioni impiantistiche;
- infine in corrispondenza dei cavedi impiantistici collocati sotto al fabbricato in elevazione, per i quali occorre fare una precisazione. Essi infatti sono evidentemente privi di un'adeguata compartimentazione idraulica a livello del piano terra, dunque non sono semplici “punti di fragilita” o “piccole discontinuita” ma vere e proprie
“soglie a stramazzo” che recapitano da tutta la piazza. Il livello dell'acqua che si accumula nell'intercapedine sottostante la pavimentazione si innalza nei periodi di pioggia e appena raggiunge la quota della soglia (un qualsiasi elemento di altezza 5/6 cm che delimita i cavedi) si riversa a caduta nel piano sottostante tramite i fori praticati nel solaio per i passaggi impiantistici. Questo spiega perché proprio in corrispondenza dei cavedi, che sono sotto l'edificio e quindi potenzialmente distanti dai maggiori apporti pluviali, si registrano le più ingenti e violente quantità di immissioni d'acqua nei periodi di pioggia”.
Circa la metodologia di ingresso dell'acqua sotto gli iglù, il CTU, dopo aver dato atto che si è trattato del punto più complesso e discusso in sede di contraddittorio con i CCTTPP di parte convenuta, ha rilevato che fra i tre possibili motivi di infiltrazioni analizzati (grave deterioramento del doppio strato di guaina impermeabilizzante soprastante la soletta degli iglù, oppure sistematica omissione delle saldature nei giunti di posa;
grave perdita pagina 40 di 56 o rottura di canalizzazioni atte allo smaltimento delle acque piovane; ingresso dell'acqua dai bordi di delimitazione del sistema di iglù), esclusi i primi due, la causa principale è stata accertata nel terzo, alla luce del dettaglio rilevato nel corso dell'ultimo saggio peritale effettuato in corrispondenza della canaletta di demarcazione tra parte di piazza pavimentata e porzione adibita a verde (cfr. pag. 39 della relazione e figura 6 a pag. 58). In particolare, è emerso che “la canaletta di raccolta delle acque provenienti dalla superficie inerbita è appoggiata su una foratella che è risultata completamente impregnata di acqua e facilmente deteriorabile al tatto;
anche il piccolo cordolo prefabbricato antistante la canaletta è appoggiato su una foratella (nelle medesime condizioni della precedente) probabilmente adibita ad elemento “fermagetto” per soletta soprastante gli iglu;
b – l'intradosso della canaletta è privo di impermeabilizzazione (che si trova localmente sotto la foratella); ad ogni piccola rottura della canaletta l'acqua può penetrare nella zona indicata con la lettera C, alzarsi di livello in corrispondenza delle piogge più forti ed insinuarsi nel doppio risvolto delle guaine verso la piazza, punto di facile immissione;
c - le guaine indicate con il numero 2 e 3 risvoltano su un elemento prefabbricato liscio e dotato di una parte concava, con evidente difficoltà di adesione, nonostante la corretta predisposizione di un elemento metallico “ad L” in sommità; d - lo stesso dicasi per la guaina n.1, la quale peraltro in corrispondenza del saggio n.1 permette il passaggio dell'acqua al di sotto di essa;
e -
l'unica guaina continua è la n.4 che è dotata di 4 risvolti, punti di accertata fragilità; f - in corrispondenza della porzione adibita a verde è presente un getto di calcestruzzo alleggerito (risultato sempre asciutto) che funge da bordo dell'invaso; g - l'acqua che piove sul prato si riversa tutta su una superficie che è ad una quota superiore rispetto a quella del fondo degli iglu” (cfr. pag. 55 e ss. della relazione in atti).
Per tutte queste considerazioni, il tecnico incaricato dal Tribunale ha concluso “che il dettaglio analizzato è inadeguato all'utilizzo che ne è stato fatto perché soggetto a rotture della foratella o della canala con conseguenti lacerazioni di guaina e passaggio di acqua da una zona alta (verde) ad una più bassa (sotto iglù). Si ritiene che l'acqua passi sotto la canaletta e non dalle canalette stesse perchè, anche se in cattivo stato manutentivo, esse non hanno manifestato lacerazioni o rotture così evidenti da giustificare l'apporto idrico in esame. Il passaggio di acqua avviene quindi in maniera
“sotterranea” (…) e il “punto preciso di passaggio non coincide con il saggio n.6 ma è collocato in altre porzioni sottostanti le canalette perimetrali, le quali hanno un'estensione totale in lunghezza di 80,00 m circa” (pag. 59 della relazione in atti). pagina 41 di 56 Causa 2: Infiltrazioni a soffitto del piano -1: zona a verde
Il consulente incaricato dall'ufficio ha rilevato che le infiltrazioni sono concentrate in zone che presentano difetti di impermeabilizzazione locali, in corrispondenza di punti singolari: il muretto analizzato nel saggio peritale n.1 (pag. 24 e 25 della relazione in atti), un secondo muretto allineato al primo, alcuni piccoli muri controterra disposti parallelamente a via Doni per superare il dislivello in uno spazio ristretto (pag. 59-60 della relazione in atti).
Causa 3: Infiltrazioni laterali
Il consulente incaricato dall'ufficio ha rilevato in molte zone del fabbricato, sia al -1 che al
-2, “problemi di infiltrazioni provenienti dalle intercapedini laterali adiacenti”, le cui cause
“sono da ricercarsi principalmente nella mancanza di adeguati accorgimenti in corrispondenza del risvolto delle guaine a terra e ad una carente manutenzione dei pozzetti”. Con riferimento alle carenze progettuali ed esecutive, ha evidenziato “a dimostrazione della poca cura con cui sono stati gestiti i dettagli in oggetto si riportano a titolo di esempio due situazioni significative, già presenti nella documentazione fotografica: 1 – risvolto guaina distaccato richiamato al par. 4.1.4.3 (e in Allegato 5 –
“Documentazione fotografica intercapedini laterali e scale” foto da 55 a 60).
2 - cordolo in c.a. rotto con conseguenti allagamenti continui secondo quanto dedotto al §4.1.4.3 con particolare riferimento all'Allegato 5, foto 49 e 50. In questa fattispecie rientrano anche le infiltrazioni in palestra, con riferimento al rapporto diretto tra risvolti della guaina e percolazioni rilevate” (pag. 60 della relazione in atti).
Causa 4: perdita tubo da vasca di prima pioggia
Il consulente incaricato dall'ufficio ha rilevato che l'opera è stata realizzata dal condominio nel corso dell'anno 2007 per ovviare alle problematiche di tracimazione dell'acqua dalla griglia pedonale della piazza e presenta errori concettuali all'origine perché recapita, tramite una normale canala per le piogge, in un vano tecnico che, per innalzamento dell'acqua, può mettere in pressione la condotta. Dal momento che la stessa non ha le caratteristiche per poter lavorare in pressione, il giunto si è rotto, con due gravi conseguenze per i box adiacenti il cavedio.
Alla luce di tali accertamenti, il Collegio ritiene che siano destituite di fondamento le critiche dell'appellante in ordine ad una pretesa omessa indagine da parte del CTU incaricato, il quale al contrario risulta avere adeguatamente approfondito non solo pagina 42 di 56 l'aspetto relativo alle manifestazioni del fenomeno ma anche a quello della dinamica e delle cause dello stesso, pervenendo a conclusioni condivisibili, frutto di un iter logico motivazionale fondato su corrette ed esaustive valutazioni tecniche.
In particolare, non è vero che il CTU non abbia individuato le cause del fenomeno infiltrativo.
Invero, egli ha accertato che la causa n. 1 è ascrivibile ad un errore tecnico consistito non solo nella scelta del materiale in quanto le foratelle non garantiscono una corretta adesione delle guaine sul supporto che dovrebbe essere a tal fine più rigido di una foratella e rappresentano un dettaglio fragile in una zona non ispezionabile ma anche, e soprattutto, nel non aver adeguatamente “compartimentato” il sistema di iglù, soprattutto nella zona a cielo aperto, in modo tale che un guasto locale non si trasformasse in globale;
scelta progettuale, questa, che aveva consentito all'acqua di penetrare in un punto e diffondersi in uno spazio molto ampio rendendo di fatto impossibile la localizzazione del difetto e qualsiasi tipo di manutenzione ordinaria (cfr. pag. 68 e 69 della relazione in atti).
È poi da escludere che l'ingresso di acqua nell'intercapedine dovuta alla rottura delle foratelle sottostanti sia stata soltanto ipotizzata per esclusione nell'elaborato peritale dal momento che il CTU ha posto a base dell'iter motivazionale deduzioni logiche compiute, adeguatamente motivate e basate su elementi di fatto precisamente riscontrati in loco e documentati anche attraverso ampio materiale fotografico.
Parimenti, con riferimento alle cause n. 2 e n. 3, ha ricondotto la causa delle infiltrazioni ad un difetto di esecuzione dell'opera in quanto “con i dovuti accorgimenti tecnici (cordoli in cemento armato, adeguati risvolti della guaina) l'acqua non sarebbe dovuta passare dalle intercapedini verso l'interno dei garages. In questa fattispecie rientrano anche i danni conseguenti alle percolazioni manifestatesi sotto la porzione di piazza adibita a verde” (cfr. pag. 70 della relazione in atti).
Inoltre, ha ravvisato in un errore di progettazione, non emendato dalla Direzione Lavori, la mancata accessibilità degli scannafossi.
Così come non risponde al vero che non siano state prese in esame le osservazioni critiche dei CCTTPP, come emerge dall'ampio contraddittorio tecnico svolto nel corso delle operazioni peritali, alla luce del quale debbono ritenersi del tutto privi di riscontro i rilievi dell'odierno appellante.
pagina 43 di 56 Invero, a fronte delle osservazioni dei CCTTPP di parte e CP_1 Parte_2 Pt_3 Pt_1 in merito all'utilizzo congruo delle foratelle rispetto alla pacifica destinazione d'uso pedonale della piazza prevista in progetto, il CTU ha espresso la motivata necessità “di predisporre cordoli in cemento armato sotto alla canalette” e ha osservato che “sarebbe stato indispensabile prevedere appositi percorsi carrabili sia nel corso delle lavorazioni di cantiere che per il successivo passaggio di mezzi per la manutenzione del prato” mentre una tale eventualità non era stata contemplata né in sede progettuale né era stata emendata dalla direzione dei lavori.
Ciò premesso, appaiono avulse dalla realtà le censure di parte appellante laddove sostiene che la rottura delle foratelle sarebbe da ascrivere all'uso carrabile improprio che sarebbe stato fatto successivamente della piazza.
Invero, è stato documentato da parte del CTU, attraverso materiale fotografico databile tra il settembre 2004 ed il settembre 2005 prodotto in atti dal (foto doc. 9 in atti CP_1
), come anteriormente alla conclusione dei lavori e prima della cessione al CP_1
pesanti mezzi meccanici di cantiere (in particolare in una delle foto è ritratto un Pt_4 bobcat con peso tra i 1.200 e i 1.500 kg) fossero presenti sulla piazza. Una tale circostanza – come opportunamente evidenziato dal perito d'ufficio - testimonia in modo chiaro come nel corso delle lavorazioni si sia mancato di apprestare adeguate cautele per salvaguardare l'estrema delicatezza del manufatto: in nessuna delle foto prodotte si apprezzano segnalazioni di divieti, specifici percorsi obbligati oppure dispositivi di protezione delle canalette quali, ad esempio, rampe carrabili provvisorie. È pertanto pienamente condivisibile il giudizio espresso dal tecnico secondo cui “la fragilità del dettaglio esaminato è stata sistematicamente sottovalutata da tutto il personale tecnico”.
Inoltre, sarebbe stato indispensabile prevedere appositi percorsi carrabili anche che per il successivo passaggio di mezzi per la manutenzione del prato mentre tale eventualità non
è stata contemplata in sede progettuale né emendata dalla D.L. laddove “la conformazione geometrica stessa del dettaglio comporta ad ogni passaggio di qualsiasi mezzo meccanico l'introduzione di carichi dinamici, non sopportabili dalle foratelle” (cfr. pag. 74 della relazione in atti).
Inoltre, quanto specificamente alla scelta del sistema di iglù, il CTU ha specificato che
“Gli iglù sono elementi generalmente adottati nei piani terra o interrati delle costruzioni civili al fine di creare una camera areata in grado di mitigare l'umidità proveniente dal terreno;
per questo motivo è necessario che sia previsto un sistema di areazione,
pagina 44 di 56 assente nel fabbricato oggetto di causa. Nel caso in esame sono stati difatti utilizzati come elemento di alleggerimento al fine di raggiungere la quota di progetto, probabilmente a seguito di un errore di realizzazione (non se ne comprenderebbe altrimenti l'adozione); nulla impedisce comunque che possano essere utilizzati anche con questo fine ma la regola dell'arte impone di farlo su piccole superfici, oppure in zone adeguatamente separate per i motivi che si ritiene inutile e tedioso ribadire” (cfr. pag. 77 della relazione in atti).
Sotto il secondo profilo, deduce che il primo giudice avrebbe acriticamente Pt_1 recepito le conclusioni dell'elaborato peritale in ordine alla ripartizione delle quote di responsabilità tra i coobbligati, sebbene il CTU avesse completamente omesso di indicare i criteri in base ai quali le stesse erano state calcolate.
A tal fine evidenzia ancora una volta come si era trascurato di considerare che l'improprio uso carrabile della piazza, progettata per uso pedonale, aveva contribuito significativamente alla rottura delle foratelle, laddove era stato accertato che la piazza per anni era stata percorsa da mezzi anche pesanti che avevano gravato oltremodo sulla tenuta della struttura, tanto più che le guaine erano risultate pressoché intatte e che le infiltrazioni collegate a quanto lamentato erano state segnalate tra il 2006 ed il 2011.
Le doglianze di parte appellante vanno disattese.
Il CTU ha accertato che, in relazione ai vari vizi riscontrati, le cause delle infiltrazioni erano eziologicamente ascrivibili, per il 65.75%, all'imperita e carente attività di progettazione e di direzione dei lavori svolta dagli architetti e e CP_1 Parte_2 Pt_3 per il restante 24.71% all'utilizzo improprio della piazza da parte del Pt_4
Orbene un tale conclusione si giustifica pienamente alla luce dell'ampio excursus delle cause del fenomeno infiltrativo compiuto dal tecnico incaricato dall'ufficio, sopra ripercorso, dal quale emerge non solo l'inadeguato utilizzo delle foratelle sottostanti alle canalette perimetrali e l'improvvida scelta del sistema di iglù, ma anche la mancanza di appositi percorsi carrabili sia nel corso delle lavorazioni di cantiere che per il successivo passaggio di mezzi per la manutenzione del prato nonché l'errore, imputabile alla direzione dei lavori, di non aver adeguatamente “compartimentato” il sistema di iglù, soprattutto nella zona a cielo aperto, in modo tale che un guasto locale non si trasformasse in globale.
pagina 45 di 56 Invero, per quanto possa ritenersi accertato l'uso improprio della piazza da parte del tale concausa appare senz'altro secondaria rispetto alle primarie carenze di Pt_4 progetto e di direzione dei lavori evidenziate, in assenza delle quali, il fenomeno infiltrativo non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato intercettato e controllato.
Nella specie, infatti, non solo si è omesso di considerare a monte, secondo una rappresentazione assolutamente prevedibile da parte di tecnici progettisti e direttori di lavori, e quindi secondo la perizia e la diligenza esigibili nel caso di specie ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., che la piazza sarebbe stata sicuramente attraversata anche da mezzi meccanici, quali quelli necessari per la manutenzione del verde oltre a quelli utilizzati già nel corso delle lavorazioni, che avrebbero potuto compromettere il sistema già fragile, per cui andavano necessariamente previsti appositi percorsi carrabili che invece non sono stati proprio contemplati né in fase di progettazione e neppure successivamente in fase di esecuzione, ma soprattutto, non si sono adottati quegli indispensabili accorgimenti che si rendevano necessari al fine di controllare e contenere un eventuale possibile fenomeno infiltrativo, mancando adeguate compartimentazioni o cordoli in grado di isolare dal punto di vista idraulico le differenti zone della piazza e i piani terra “in modo tale che un guasto locale non si trasformasse in globale”, il tutto aggravato dall'assenza di punti di ispezione e dalla mancanza di areazione dovuta alla presenza delle guaine soprastanti che ha impedito all'acqua di evaporare nei periodi caldi.
Inoltre, il fatto che le infiltrazioni si sarebbero manifestate dall'anno 2011 non esplica il preteso rilievo dal momento che il CTU ha opportunamente rilevato che “il solaio è realizzato con una soletta piena in cemento armato (sp. 32/35 cm) ossia un elemento estremamente resistente alle infiltrazioni. Il sistema adottato ha permesso che si creasse, col tempo, un battente idrico sull'elemento in c.a. che ha indotto il sistema di infiltrazioni rilevato permettendo all'acqua di infiltrarsi a pressione in ogni piccola cavillatura del cemento armato. In assenza di battente idrico le percolazioni non avrebbero mai avuto pressione sufficiente per attraversare lo strato di calcestruzzo. Le percolazioni al -1 si sono quindi verificate molto tempo dopo le prime infiltrazioni all'interno dell'intercapedine. Per questo motivo si ritiene probabile (ma non provato) che le prime rotture si siano verificate proprio nel corso dei lavori stessi, a causa del passaggio dei mezzi di cantiere sulle canalette” (cfr. pag. 121 e 122 della relazione in atti).
pagina 46 di 56 Infine, quanto al rilievo che le guaine sarebbero state trovate in buone condizioni, appare adeguatamente motivata la risposta fornita dal CTU alle osservazioni dei CCTTPP dei convenuti, laddove, a pag. 77 e ss. della relazione in atti, lo stesso evidenzia attraverso le riproduzioni fotografiche scattate in occasione del saggio n. 6 come, a differenza di quanto accaduto nei saggi effettuati in mezzo alla piazza, “Le guaine rimosse nel saggio
n.6 si presentano da ambo le parti sfilacciate in maniera irregolare e visibilmente deteriorate. Con particolare riferimento alla figura 12 è particolarmente evidente il deterioramento dovuto nello specifico anche alla presenza di troppi risvolti vicini e collocati su un supporto eccessivamente fragile (le foratelle)”. Inoltre, a pag. 55 e ss. il
CTU non ha mancato di precisare come l'acqua piovana, penetrando al di sotto delle canalette perimetrali collocate ai bordi della piazza con la dinamica puntualmente accertata, dopo essersi accumulata in tutte le zone soprastanti la soletta ha potuto insinuarsi laddove erano presenti anche lievi punti di fragilità o piccole discontinuità, successivamente trasformati col tempo in zone preferenziali di facile passaggio ovvero: - in corrispondenza delle riprese di getto o di fisiologiche fessurazioni da ritiro a cui sono soggette le solette piene in cemento armato;
- in corrispondenza di piccole scanalature intradossali coincidenti con il perimetro delle casseforme utilizzate per il getto;
- in corrispondenza degli allineamenti dei fori praticati per inserire i pendini che sostengono alcune canalizzazioni impiantistiche;
- infine in corrispondenza dei cavedi impiantistici collocati sotto al fabbricato in elevazione che, privi di un'adeguata compartimentazione idraulica a livello del piano terra, sono vere e proprie “soglie a stramazzo” che recapitano da tutta la piazza. Infine, è stato accertato che “La guaina disposta sull'estradosso della soletta di piano non ha alcuna efficacia a causa delle lacerazioni presenti ovunque causate dal carico puntuale trasferito dai piedini degli iglù stessi” (cfr. pag. 55 della relazione in atti) e che è gravemente erroneo e fuorviante affermare che “attraverso l'uso esclusivamente pedonale […] mai potrebbe causare i danni riscontrati su questa guaina: nessuna guaina, a meno che non sia stata adeguatamente progettata, è in grado di sopportare carichi concentrati quali quelli trasmessi dai piedini degli iglù” (pag. 98 della relazione in atti).
L'ultima doglianza attiene alla quantificazione del danno, lamentandosi da parte dell'appellante che la stima sarebbe stata effettuata dal CTU in funzione non della individuazione delle opere necessarie per la riparazione delle canalette “incriminate”, bensì per la realizzazione di una piazza carrabile, allorché quella progettata era solo ed esclusivamente pedonale. pagina 47 di 56 La doglianza non è fondata.
Anche in questo caso, infatti, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, è stata fornita puntuale risposta da parte del CTU alle osservazioni dei CCTTPP sul punto.
Il tecnico incaricato dall'ufficio ha convincentemente evidenziato che essendo l'errore tecnico consistito non solo nell'utilizzo delle foratelle ma anche nella realizzazione dell'intercapedine ad iglù sarebbe del tutto inutile “riparare esclusivamente le foratelle rotte, lasciando inalterata la sistemazione superficiale della piazza. In questa ipotesi, qualsiasi tipo di rottura locale di guaina, soletta, tubazioni, canaletta, se non immediatamente intercettata, si trasformerebbe nel tempo in un danno globale impossibile da individuare senza interventi invasivi come quelli messi in atto nella presente CTU”, aggiungendo che: “la conformazione a imbuto della piazza, soprattutto in concomitanza con eventi pluviometrici di forte intensità, aumenta la velocità di deflusso della pioggia sulla superficie inclinata verso il centro favorendo il dilavamento di materiali inerti e la concentrazione di acqua in una zona più ristretta (1400 mq) rispetto alla superficie di pioggia (3400 mq circa) (…)”.
Ciò per dire che gli interventi che il CTU indica come necessari non sono finalizzati a rendere la piazza carrabile ma piuttosto ad eliminare gli originari difetti costruttivi dell'opera e le cause del fenomeno infiltrativo, per come accertate.
Ne deriva, che deve essere respinta la richiesta di rinnovo della CTU formulata dall'appellante.
6. Sulla responsabilità solidale dei tecnici e del Pt_4
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante principale lamenta l'erroneità della Pt_1 sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2055 c.c.
Vi è da rilevare che le stesse doglianze sono state mosse contro la decisione di pure cure anche dagli appellati e , i quali hanno proposto CP_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 sul punto appello incidentale tardivo.
Si tratta tuttavia di appelli incidentali tardivi inammissibili.
Ed invero il non ha certamente tratto dall'impugnazione principale di il CP_1 Pt_1 proprio interesse ad appellare la sentenza di primo grado, potendosi egli addirittura giovare dell'appello proposto dal proprio assicuratore.
pagina 48 di 56 Ugualmente inammissibile è l'appello incidentale tardivo adesivo proposto da e Parte_2
Pt_3
Invero, per quest'ultimi, l'interesse ad impugnare poteva dirsi già sorto con l'appello principale proposto da teso a porre in discussione la responsabilità solidale Pt_1 dell'assicurato, come non mancano di rilevare gli stessi appellanti incidentali a pagina 26 della propria comparsa conclusionale. Sicché l'appello incidentale, ancorché tardivo, dei coobbligati in solido del avrebbe dovuto essere proposto nel rispetto del termine CP_1 decadenziale previsto dall'art. 343, primo comma, c.p.c., a nulla valendo che il CP_1 aveva riproposto appello, peraltro anch'esso tardivo ed inammissibile, contro il medesimo capo della sentenza.
L'art. 343, primo comma, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”.
Secondo pacifica esegesi, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017).
Nello specifico, dall'esame degli atti si riscontra che l'udienza di prima comparizione dinanzi a questa Corte, fissata in citazione per il 24.10.2022, venne differita con decreto ex art. 168 bis ult. comma all'11.1.2024.
Orbene, la costituzione di e è avvenuta il 12/3/2024, e quindi Parte_2 Pt_3 successivamente rispetto all'udienza differita.
Ad ogni modo, l'appello incidentale proposto da e sarebbe inammissibile Parte_2 Pt_3 anche laddove si potesse ipotizzare un interesse sorto dall'impugnazione incidentale del dal momento a norma dell'art. 343, 2° comma c.p.c. (“Se l'interesse a proporre CP_1
l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia
l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”), l'impugnazione incidentale avrebbe dovuto essere proposta al più tardi l'11.1.2024, prima udienza successiva all'appello proposto dal (30.9.2022), mentre la comparsa di costituzione è stata depositata il 12/3/2024. CP_1
Infine, parimenti decaduto dalla facoltà di proporre appello deve ritenersi il Parte_4
, il quale ha proposto impugnazione incidentale tardiva, adesiva a quella proposta
[...]
pagina 49 di 56 da con la comparsa di costituzione depositata l'8.1.2024 a fronte dell'udienza di Pt_1 prima comparizione fissata per l'11.1.2024.
Sul merito delle doglianze formulate da con l'appello principale, premessa la loro Pt_1 ammissibilità a nulla valendo in senso contrario le vicende dell'intrapresa azione esecutiva da parte del nei confronti del , si osserva quanto CP_2 Parte_4 segue.
L'appellante lamenta, anzitutto, che il Tribunale ha statuito il vincolo della solidarietà tra il e gli architetti e “sebbene il Condominio Parte_4 CP_1 Parte_2 Pt_3 attore non avesse in alcun modo chiesto la condanna con il vincolo della solidarietà”, sicché la domanda avrebbe dovuto essere intesa come volta a conseguire il risarcimento da ognuno dei convenuti, in ragione del contributo causale alla determinazione del danno.
Una tale conclusione sarebbe avvalorata dal fatto che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio il aveva chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei CP_2 danni “ciascuno in proporzione alla percentuale di accertata responsabilità nella causazione delle infiltrazioni”; allo stesso modo, nella prima memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., il Condominio attore aveva precisato la propria domanda, chiedendo la condanna dei convenuti senza il vincolo della solidarietà; infine, in sede di precisazione delle conclusioni, l'allora parte attrice, pur estendendo la domanda ai terzi chiamati in causa e di cui chiedeva la condanna solidale con l'architetto non Parte_2 Pt_3 CP_1 aveva domandato la condanna in via solidale tra i tre professionisti ed il Parte_4
.
[...]
Inoltre, a detta dell'appellante, sotto il profilo della condanna solidale, la sentenza appellata presenterebbe una ulteriore grave distonia in quanto applicherebbe “la solidarietà dei professionisti e convenuti verso un obbligo di facere per cui stabilisce impropriamente un inammissibile frazionamento, con tutte le prevedibili conseguenze anche in termini di locupletazione degli importi delle domande, regresso e/o più semplicemente di esecuzione della sentenza”.
Le doglianze non sono fondate.
Il Tribunale adito ha accertato la concorrente responsabilità dei convenuti e, conformemente alle conclusioni rassegnate dall'attore, ha condannato: il ad Pt_4 eseguire gli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni verificatesi, nei limiti della pagina 50 di 56 sua quota di responsabilità accertata dal CTU ing. (pari al 24,71%) e gli Per_1 architetti e a corrispondere in favore del , in solido tra CP_1 Parte_2 Pt_3 CP_2 di loro, la somma calcolata dal CTU per l'esecuzione delle opere ripristinatorie pari ad €
467.615,15, avuto riguardo alla loro percentuale di responsabilità complessiva, pari al
65.75%.
Il giudice di prime cure ha in tal modo ritenuto possibile il risarcimento in forma specifica richiesto nei confronti del osservando in proposito che il bene da riparare — Pt_4
Piazza Dallapiccola — è di proprietà dell'ente comunale e che quindi, nei confronti di quest'ultimo, la domanda di condanna ad un facere specifico (ossia all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni) poteva essere accolta, trattandosi di una soluzione coerente sia con il titolo di proprietà sia con la natura di bene destinato all'uso pubblico. Quanto ai tecnici, ha ritenuto che la domanda potesse essere accolta nei loro confronti commisurando il risarcimento ad una somma di denaro pari ai costi delle opere eliminatorie dei vizi e difetti nei riguardi dei professionisti, che pure qualifica correttamente come risarcimento in forma specifica (vedi sul punto a pagg. 9-10).
Tanto premesso, a giudizio del Collegio, non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che il Tribunale di Firenze, nel pronunciare la condanna solidale dei convenuti, si è correttamente attenuto al petitum e alla causa petendi prospettati dall'attore, il quale aveva chiesto l'accertamento della concorrente responsabilità del e Parte_4 dei professionisti, nonché la condanna degli stessi al risarcimento dei danni in forma specifica.
Si evidenzia del resto che, quand'anche fosse mancata una domanda di parte,
l'attribuzione di una condanna solidale da parte del giudice non avrebbe comportato alcuna pronuncia ultra petita, poiché la solidarietà discende direttamente dalla legge (art. 2055 c.c.) quale effetto consequenziale dell'accertamento della corresponsabilità di più soggetti nella causazione del medesimo danno. In altri termini, il giudice, una volta acclarato che l'illecito è stato commesso da una pluralità di autori, deve disporre la condanna solidale anche in assenza di una specifica istanza in tal senso da parte del danneggiato, poiché la solidarietà opera ex lege e non per effetto della volontà di parte.
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente emesso una pronuncia di condanna in solido avendo accertato che tanto il quanto i progettisti e direttori dei Parte_4 lavori avevano concorso — seppur a titolo e con percentuali diverse — alla produzione del pagina 51 di 56 danno lamentato dal , e conseguentemente li ha condannati al risarcimento CP_2 del relativo danno.
Si osserva, inoltre, che il successivo riparto delle percentuali di responsabilità, compiuto a seguito della domanda di accertamento proposta in tal senso dall'architetto non CP_1 incide sulla natura solidale della condanna, ma risponde alla diversa funzione regolatrice dei rapporti interni tra coobbligati, come precisato anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, in base alla quale “la responsabilità solidale prevista all'art. 2055, primo comma, cod. civ. trova applicazione all'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, con riguardo al creditore principale (…); mentre l'art. 2055, secondo comma c.c, come indicato da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 16810 del 20/06/2008 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19492 del 21/09/2007, trova applicazione nei soli rapporti interni tra consodali, operando una ripartizione interna che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità. In tale ultimo caso • la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente nei confronti del creditore principale, operando solo un frazionamento pro quota, tra gli obbligati solidali, ove ciascuno è chiamato a ristorare l'altro in funzione della propria quota parte di responsabilità (cfr. ex plurimis, Ordinanza sez. 3 n. 12957 del
13 maggio 2021).
In applicazione dei suddetti principi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi, deve dunque ritenersi che la ripartizione delle quote di responsabilità operata dal primo giudice non determini alcun vulnus ed alcuna locupletazione, avendo funzione di mero riparto interno tra i coobbligati, rimanendo in facoltà del danneggiato CP_2 pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, salva l'azione di regresso nei confronti dei coobbligati in ragione delle rispettive responsabilità.
Né, d'altro canto, può ritenersi che la diversa natura delle obbligazioni poste a carico dei coobbligati solidali incida sul carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria. Ai fini dell'art. 2055 c.c. ciò che rileva infatti è l'unicità dell'evento dannoso e la concorrente partecipazione causale degli autori: le diverse modalità di attuazione del risarcimento indicate dal Tribunale devono essere intese non come scissione dell'obbligazione solidale, ma come articolazione concreta delle prestazioni dovute, funzionali al medesimo pagina 52 di 56 risultato: la completa eliminazione delle cause delle infiltrazioni e delle manifestazioni lesive verificatesi in conseguenza delle stesse.
Né infine l'appellante principale può dolersi dell'asserita difficoltà di esecuzione del dispositivo della sentenza appellata, doglianza che eventualmente dovrebbe essere fatta valere dal condominio e che, in ogni caso, involge questioni che dovranno essere affrontate e risolte in sede esecutiva.
7. Le conclusioni.
Logico corollario delle superiori premesse è che deve essere integralmente respinto l'appello principale proposto da così come deve essere respinto l'appello Pt_1 incidentale proposto da in relazione al motivo sub II;
debbono invece CP_1 essere dichiarati inammissibili gli appelli incidentali tardivi proposti dal Parte_4
, da e nonché da quanto ai
[...] Parte_3 Parte_2 CP_1 motivi I, III e IV, e in adesione ai motivi 3, 4 e 5 (della numerazione data da quest'ufficio) proposti da Pt_1
Ne deriva l'assorbimento di ogni ulteriore questione e/o istanza, compresa quella dell'appellante avente ad oggetto la notifica dell'appello incidentale alle parti CP_1 Cont contumaci e . Controparte_13 CP_9 Controparte_7
8. Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte appellata vittoriosa, , devono essere poste a Controparte_2 carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in solido tra loro, e vanno liquidate sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M.
55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 520.001 a € 1.000.000) e l'impegno difensivo (medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: €
18.511,00 per compensi (di cui: € 5.706,00 per la fase di studio;
€ 3.318,00 per la fase introduttiva e € 9.487,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e
IVA, come per legge.
Nel rapporto processuale tra e attesa la soccombenza dell'appellante con Pt_1 CP_1 riferimento ai motivi attinenti al rapporto di garanzia, e valutata l'economia degli stessi nell'ambito dell'intera impugnazione finalizzata a favorire anche l'assicurato, ricorrono i pagina 53 di 56 presupposti per una compensazione per la metà, con condanna della compagnia a rifondere al la restante metà. CP_1
Ritiene il Collegio che debbano invece essere dichiarate irripetibili le spese sostenute da e da , alla stregua delle considerazioni Controparte_3 CP_21 CP_5 che seguono.
Le suddette parti appellate sono state chiamate in causa rispettivamente dal CP_1 [...]
, da ( e da ( Controparte_3 Controparte_3 CP_21 CP_8 CP_5
. La sentenza di primo grado ha respinto le domande avanzate nei confronti di
[...] [...]
Cont e di e, per l'effetto, anche la domanda avanzata nei confronti di Controparte_3
, nulla dicendo sulla posizione di , rimasta contumace. La pronuncia di CP_12 CP_5 primo grado sul punto non risulta investita da impugnazione.
Ciò premesso, versandosi in una tipica ipotesi di cause scindibili - in cui il cumulo delle domande lascia inalterata l'autonomia dei singoli giudizi in relazione alla posizione assunta dalle parti in ognuno di essi – nel presente grado di giudizio non sussiste alcun rapporto processuale fra gli appellanti e le suddette parti terze chiamate, non essendo quest'ultime contraddittori dei primi e rimanendo indifferenti le stesse all'esito della lite.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di
"vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza” (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5508 del 21/03/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34174 del
15/11/2021).
Infine, attesa la domanda di manleva riproposta da nei confronti di CP_1 con riferimento a “le somme che eventualmente il predetto professionista fosse Pt_1 tenuto a pagare a favore delle altre parti del presente giudizio” (cfr. pag. 49 della comparsa di costituzione e pag. 3 delle conclusioni rassegnate per l'udienza di p.c.) va dichiarato l'obbligo della compagnia assicuratrice di tenere indenne l'assicurato dagli effetti della condanna al pagamento delle spese di soccombenza del presente grado di giudizio.
pagina 54 di 56 Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e le impugnazioni sia principale che incidentali sono state respinte e/o dichiarate inammissibili, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Attesa la proposizione di appello incidentale adesivo da parte del Parte_4
s'impone nei confronti dello stesso la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e su quelli incidentali proposti da Parte_1 CP_1 Parte_3
e , contro la sentenza del Tribunale di Firenze n. Parte_2 Parte_4
1218/2022, emessa il 25.04.2022 e pubblicata il 26.04.2022, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) dichiara inammissibili gli appelli incidentali proposti da:
- ; Parte_4
- e Parte_3 Parte_2
- quanto ai motivi I, III e IV formulati con l'appello incidentale;
CP_1
3) rigetta per il resto l'appello incidentale proposto da CP_1
4) condanna in solido con gli appellanti incidentali, Parte_1 CP_1
, a rimborsare al
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
le spese processuali del presente grado di giudizio, che Controparte_2 liquida in complessivi € 18.511,00 in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma
D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e
IVA, come per legge;
5) dichiara compensate per la metà le spese di processuali del presente grado di giudizio nel rapporto processuale tra e e Parte_1 CP_1 condanna a rifondere a la rimanente metà Parte_1 CP_1 della misura intera liquidata in complessivi € 18.511,00 in base al calcolo pagina 55 di 56 specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
6) dichiara tenuta a rilevare indenne dagli effetti Parte_1 CP_1 della condanna di cui al capo 4) che precede;
7) dichiara irripetibili le spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio da e Controparte_3 CP_21 Controparte_5
8) manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti dell'appellante incidentale
, sotto il profilo fiscale. Parte_4
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, compreso il , dell'ulteriore contributo Parte_4 unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 14.11.2025 su relazione della dott.ssa AR ER NO.
Il Consigliere est.
AR ER NO
La Presidente
AN OR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessandra
Botta, magistrato ordinario in tirocinio.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 56 di 56
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa AN OR Presidente
Dott.ssa AR ER NO Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri del foro di Firenze, come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
ARCH. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Francesco SI del foro di Firenze, come da procura in atti;
ARCH. (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Leonardo Lascialfari del foro di Firenze, come da procura in atti;
(C.F. rappresentato e difeso nel Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Leonardo Lascialfari del foro di Firenze, come da procura in atti;
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Canuti e Alessandra Cappelletti del foro di
Firenze, come da procura in atti;
APPELLATI
pagina 1 di 56 APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
(C.F. Controparte_2
) in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'Avv. Antonio Riga del foro di Firenze, come da procura in atti;
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Tanganelli del foro di Siena, come da procura in atti;
(C.F. ) in persona del Controparte_4 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parigi del foro di Firenze, come da procura in atti;
in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Consorti del foro di Lucca, come da procura in atti;
APPELLATI
e contro
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_7
(C.F. CP_8 C.F._4
(C.F. ) CP_9 C.F._5
APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale di Firenze in data 25.04.2022 e pubblicata in data 26.04.2022;
CONCLUSIONI
con ordinanza in data 6.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze 1218 pubblicata il
26.04.2022, resa nel procedimento RG 19511/2016 dal GOT Dott.ssa Liliana Anselmo,
pagina 2 di 56 notificata in data 27.04.2022 IN VIA PRELIMINARE: IN TESI: disporre, anche in via parziale, la immediata sospensione inaudita altera parte ex art. 351 comma 5 c.p.c. della provvisoria esecutività della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze 1218 pubblicata il 26.04.2022, resa nel procedimento RG 19511/2016 dal GOT Dott.ssa Liliana
Anselmo, notificata in data 27.04.2022 ricorrendone i presupposti di legge ed i giusti e provati motivi d'urgenza, per tutto quanto esposto nel presente atto, con fissazione di udienza ai soli fini della conferma del decreto con ordinanza motivata, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
IN IPOTESI: disporre la suddetta sospensione, previa audizione delle parti, della provvisoria esecutività della sentenza emessa dal Tribunale
Ordinario di Firenze 1218 pubblicata il 26.04.2022, resa nel procedimento RG
19511/2016 dal GOT Dott.ssa Liliana Anselmo, notificata in data 27.04.2022, ricorrendone tutti i presupposti di legge per i motivi esposti e dedotti in atto di citazione in appello, e rendendo ogni consequenziale provvedimento;
NEL MERITO: - IN VIA
PRINCIPALE accogliere i motivi di appello, ACCERTARE E DICHIARARE la inoperatività della polizza assicurativa inter partes azionata in giudizio dall'Arch. per le CP_1 ragioni esposte al punto 2 del presente atto di citazione in appello e per l'effetto
RIGETTARE la domanda di manleva così come ogni altra domanda spiegata dall'Arch. nei confronti di . IN IPOTESI ACCERTARE E CP_1 Parte_1
DICHIARARE la decadenza e/o prescrizione, infondatezza, non debenza e/o eccessività delle domande attoree, con conseguente reiezione e/o riduzione delle domande stesse, quindi, anche di quella di manleva, per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto di citazione in appello ai punti 4-5 e 6. IN IPOTESI SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse confermata la domanda del , Controparte_2 accertata comunque una qualunque responsabilità dell'Assicurato Arch. e CP_1 accolta la domanda di manleva da questi avanzata nei confronti di Parte_1 perché ritenuta operativa la polizza assicurativa inter partes la stessa alla CP_10 personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di ogni responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza, applicando lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00 per sinistro, fino al limite del massimale contrattuale di € 1.000.000,00. Il tutto per le ragioni esposte al punto 3 del presente atto. IN VIA ISTRUTTORIA Reitera richiesta ammissione CTU tecnica volta ad individuare le effettive cause dei danni lamentati dal ed Controparte_2 il nesso eziologico con gli effettivi responsabili nonché all'esito le opere essenziali per pagina 3 di 56 ovviare ai medesimi con la determinazione del loro costo reale. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente e del primo grado dei giudizi”;
Per la parte appellata/appellante incidentale ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte di CP_1
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n.1218/2022 emessa dal Tribunale Civile di
Firenze, contrariis reiectis: -preliminarmente, per i motivi meglio esposti in narrativa e per quelli che eventualmente potrebbero essere ulteriormente esposti nel ricorso ex art.351 Cpc, disporre la sospensione integrale della provvisoria esecuzione della sentenza emessa, con ogni conseguente ulteriore provvedimento. Nel merito: -in via principale, respingere, per tutti i motivi e le eccezioni meglio esposte in atti, l'appello principale promosso da sub punti 2 dell'atto di citazione in appello notificato il Parte_1
26.05.2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare integralmente il quarto capo del dispositivo della ridetta sentenza, in riferimento al quale
l'appellante è stata condannata a manlevare l'assicurato da quanto dallo stesso tenuto a corrispondere al;
-in ipotesi, Controparte_2 in accoglimento anche parziale delle conclusioni formulate in ipotesi dall'appellante e dell'appello incidentale svolto dall 'Arch. , accogliere le domande meglio CP_1 esposte nel giudizio di primo grado e di conseguenza, in accoglimento anche delle eccezioni preliminari meglio esposte in atti riformare la sentenza n.1218/2022 del
Tribunale di Firenze e di conseguenza respingere le domande promosse dal CP_2 nel corso del giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche parziale delle domande proposte dal o comunque dalle altre parti del giudizio, Controparte_2 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, a riforma parziale della sentenza impugnata ed a conferma delle conclusioni rassegnate dal comparente nel giudizio di primo grado, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, nonché i terzi Parte_4 chiamati Arch. e Arch. ciascuno secondo la quota di Parte_2 Parte_3 propria eventuale responsabilità e/o co -responsabilità (così come verrà eventualmente accertata) a pagare quanto eventualmente il comparente dovesse essere condannato a pagare in favore del e/o di ogni altra parte in causa, manlevando e CP_2 comunque tenendo indenne il comparente da ogni domanda da chiunque formulata nei suoi confronti. Sempre in tali ipotesi comunque confermare il capo quarto della sentenza impugnata e dunque confermare che la compagnia , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, in forza della garanzia assicurativa in atti sia tenuta a tenere indenne e manlevare l'Arch. dalle pretese risarcitorie formulate nei CP_1 pagina 4 di 56 suoi confronti dal condominio attore – e di eventuali altri soggetti – e per l'effetto condannare la ridetta compagnia assicurativa a corrispondere in favore dell'Arch. le somme che eventualmente il predetto professionista fosse tenuto a CP_1 pagare a favore delle altre parti del presente giudizio. In via istruttoria, l'Arch. CP_1 conclude altresì richiamando anche in questa sede quanto già ampiamente dedotto
[...] ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e ciò a ribadita critica dell'elaborato peritale dell'Ing. , tanto da insistere nella rinnovazione della consulenza, per come già Per_1 chiesta nel corso del giudizio di primo grado e proposta anche da parte appellante, richiesta alla quale il comparente si associa. In ogni caso con refusione delle spese di lite, di CTU e CTP del presente giudizio e di quello del primo grado, e con condanna di
[...]
alla restituzione delle spese di lite già corrisposte”; Controparte_4
Per le parti appellate/appellanti incidentali ( e : “Gli Architetti Parte_2 Pt_3
e richiamato integralmente quanto dedotto, eccepito Parte_2 Parte_3 ed esposto nei loro precedenti scritti difensivi, da intendersi in questa sede integralmente trascritti, nel riportarsi integralmente alle domande, eccezioni, istanze, anche istruttorie,
e deduzioni svolte negli scritti difensivi spiegate nel corso del giudizio di primo grado, da intendersi integralmente richiamate, aderiscono: a) Ai motivi di appello incidentale formulati dall'Arch. ai punti II.(i), II.(ii), III, IV della comparsa di costituzione con CP_1 appello incidentale dell'Arch. come richiamati nella parte in diritto della CP_1 comparsa di costituzione in appello degli Architetti e b) Ai motivi di Parte_2 Pt_3 appello principale formulati da ai punti 4, 5 e 6 dell'atto di appello Parte_1 di come richiamati nella parte in diritto della comparsa di Parte_1 costituzione in appello degli Architetti e chiedendone l'accoglimento in Parte_2 Pt_3 riforma della sentenza di primo grado, e di conseguenza, in accoglimento anche delle eccezioni preliminari, oltre a quelle di merito, riformare la sentenza n.1218/2022 del
Tribunale di Firenze e per l'effetto respingere le domande promosse dal nel CP_2 corso del giudizio di primo grado, anche nei confronti degli Architetti e Parte_2 Pt_3 in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, le domande formulate dall'Arch. nei confronti degli Architetti e Gli Architetti e CP_1 Pt_3 Parte_2 Parte_2
aderiscono altresì in via istruttoria, all'istanza formulata dall'Arch. e da Pt_3 CP_1 di rinnovazione della CTU svoltasi in primo grado. Con vittoria di Parte_1 spese e competenze, anche di CTP e di CTU, del primo grado di giudizio e del presente giudizio di appello”;
pagina 5 di 56 Per la parte appellata/appellante incidentale ( : “Voglia Parte_4
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva: si associa alla richiesta di parte attrice;
- ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
in relazione ai motivi di appello rubricati ai numeri 2, 3 e 4; - nel Parte_4 merito, accogliere i motivi di appello rubricati al numero 5 e al numero 6 limitatamente alla parte in cui afferma il difetto di motivazione della sentenza in quanto aderisce pedissequamente alla CTU e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accertare
e dichiarare l'infondatezza o non debenza delle domande attoree di primo grado o, in subordine, escludere il vincolo di solidarietà delle parti anche in relazione all'obbligo di risarcimento in forma specifica posto in capo al;
In ogni caso, con Parte_4 vittoria di spese ed onorari dalle parti soccombenti”;
Per la parte appellata ( ): “Il appellato insiste Controparte_2 CP_2 per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni – e, quindi, per il rigetto di tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti il rapporto assicurativo fra l'Arch. e le CP_1
, in relazione ai quali ultimi il appellato non ha interesse a Parte_1 CP_2 contraddire – opponendosi alla richiesta rinnovazione della C.T.U. per tutte le ragioni illustrate nella comparsa conclusionale agli atti, difesa conclusionale alla quale il
si riporta integralmente anche in riferimento alla infondatezza dei motivi di CP_2 appello”;
Per la parte appellata ( : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_3
Firenze, contrariis reictis: in via preliminare: 1. rigettare la istanza di sospensione integrale della provvisoria esecutività della sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale
Ordinario di Firenze all'esito del giudizio RG n. 19511/2016 perché infondata in fatto ed in diritto;
2. e/o in subordine, disporre, anche in via parziale, la provvisoria esecutività della sopradetta sentenza n. 1218/2022 nella parte in cui viene previsto il pagamento a favore della delle spese processuali sostenute dalla difesa liquidate Controparte_3 rispettivamente in euro 4.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge a carico dell'Arch. Nel merito, in CP_1 tesi: 3. Rigettare l'appello principale promosso da perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze all'esito del giudizio R.G. n. 19511/2016; sempre nel merito, in tesi: Rigettare l'appello principale promosso dall'Arch. CP_1
pagina 6 di 56 perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare la Sentenza n. CP_1
1218/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze all'esito del giudizio RG n.
19511/2016; Nella denegata ipotesi, di accoglimento della richiesta istruttoria di ammissione di CTU tecnica volta ad individuare le effettive cause dei danni lamentati dal condominio , confermare l'assenza di vizi e/o difetti di natura progettuale CP_2 sugli impianti tecnologici con riferimento alle prestazioni professionali eseguite dalla
[...]
già , sul complesso edilizio per cui è causa. Si Controparte_3 Controparte_11 precisa e si conferma di non accettare il contraddittorio su alcuna eccezione
e domanda nuova avanzata dagli Appellanti proposta per la prima volta nel giudizio di appello. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata ( ): “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_4
Firenze, contrariis reiectis: - IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione promossa da e dall'Arch. perché infondata in fatto ed Parte_1 CP_1 in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- NEL MERITO, IN TESI: rigettare l'appello principale promosso da perché infondato in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1218/2022, resa dal Tribunale di Firenze all'esito del giudizio RG n. 19511/2016; -
SEMPRE NEL MERITO, IN TESI: rigettare l'appello incidentale promosso dall'Arch. perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, CP_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1218/2022, resa dal Tribunale di
Firenze all'esito del giudizio RG n. 19511/2016; - NELLA SUBORDINATA, DENEGATA E
NON CREDUTA IPOTESI in cui l'appello principale e/o l'appello incidentale dovessero essere ritenuti in tutto o in parte fondati e dovesse essere ritenuta sussistente, anche solo in parte, la responsabilità di accertare la mancata Controparte_3 riproposizione in appello della domanda di manleva nei confronti di;
Controparte_12
- NELL'ULTERIORMENTE SUBORDINATA, DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI in cui
l'appello principale e/o l'appello incidentale dovessero essere ritenuti in tutto o in parte fondati e dovesse essere ritenuta sussistente, anche solo in parte, la responsabilità di
[...]
e dovesse essere ritenuta validamente riproposta la domanda di Controparte_3 manleva nei confronti di rigettare comunque tale domanda per le Controparte_12 ragioni esposte in narrativa;
- NELL'ULTERIORMENTE SUBORDINATA, DENEGATA E NON
CREDUTA IPOTESI in cui l'appello principale e/o l'appello incidentale dovessero essere ritenuti in tutto o in parte fondati, dovesse essere ritenuta sussistente, anche solo in parte, la responsabilità di dovesse essere ritenuta validamente Controparte_3 pagina 7 di 56 riproposta la domanda di manleva nei confronti di e dovesse essere Controparte_12 accertata l'operatività della garanzia assicurativa, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1) liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato;
2) accertare incidenter tantum le quote di responsabilità imputabili a tutti i soggetti coinvolti;
3) dichiarare tenuta a garantire per la sola CP_12 Controparte_3 quota di responsabilità alla medesima direttamente attribuibile e nei limiti di quanto previsto dalla polizza e dalle CGA, entro il massimale e sotto massimale previsto, con
l'esclusione delle spese legali e tecniche connesse alla sua costituzione in giudizio, e con
l'ulteriore decurtazione dello scoperto/franchigia contrattualmente posto a carico dell'assicurato. Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi giudizio ex D.M. 55/2014”;
Per parte appellata ( ): “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_5 ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, decidere secondo giustizia con riferimento all'appello proposto da , in ogni caso rigettando la richiesta Parte_1 di rinnovazione della Ctu svolta in primo grado, respingendo le domande da chiunque svolte nei confronti del sig. In via subordinata, nella denegata ipotesi di CP_8 accoglimento delle domande svolte nei confronti del sig. , respingere la CP_8 domanda di manleva da questo ultimo avanzata nei confronti della Controparte_5 per i motivi tutti di cui sopra, dichiarando la inoperatività della polizza e il
[...] rischio escluso ovvero la decadenza dalla copertura;
In denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro il sig. e della domanda di manleva CP_8 da quest'ultimo proposta contro la comparente, limitare il risarcimento ai danni direttamente oggetto di assicurazione con esclusione di ogni altra e qualsiasi ipotesi nonché limitare lo stesso risarcimento al limite della quota di responsabilità imputabile in via diretta allo stesso, dedotto la franchigia/scoperto e nel limite del massimale previsto dalla polizza o dei submassimali, franchigie e scoperti previsti dalla singola condizione particolare eventualmente riconosciuta operante, con esclusione del rimborso delle spese di lite per violazione del patto di gestione della lite. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, il CP_1 Parte_2 Parte_3
, il , Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_13 Controparte_7
pagina 8 di 56 , e la società proponendo Pt_1 CP_8 CP_9 Controparte_5 gravame avverso la sentenza n. 1218/2022, emessa il 25.04.2022 e pubblicata il
26.04.2022, con cui il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda di risarcimento proposta dal per le infiltrazioni dannose che si erano verificate Controparte_2 all'interno dell'autorimessa posta a livello inferiore di Piazza Dallapiccola in Firenze.
La decisione interveniva all'esito del giudizio promosso dal al Controparte_2 fine di accertare la concorrente responsabilità dell'architetto e del CP_1 [...]
nella causazione delle infiltrazioni riscontrate all'interno della suddetta Parte_4 autorimessa e ad ottenere la condanna dei convenuti, ciascuno in proporzione alla percentuale di accertata responsabilità: “quanto all'Arch. al risarcimento dei danni, CP_1 commisurato al costo degli interventi che risulteranno necessari per ovviare ai difetti di progettazione ed esecuzione;
2) quanto al : in tesi, per la condanna Parte_4 dell'Ente all'esecuzione di tutti gli interventi necessari ad eliminare le infiltrazioni in quanto connessi alla condizione delle griglie delle canalette di raccolta delle acque, delle sottostanti guaine di impermeabilizzazione e della pavimentazione della Piazza
Dallapiccola; in ipotesi: per la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni, commisurato al costo degli interventi che risulteranno necessari per ovviare alle infiltrazioni in quanto connessi alla condizione delle griglie delle canalette di raccolta delle acque, delle sottostanti guaine di impermeabilizzazione e della pavimentazione della Piazza
Dallapiccola.al risarcimento dei danni commisurato al costo degli interventi che sarebbero risultati necessari per l'eliminazione delle stesse” (conclusioni così precisate nella memoria n. 1 ex art. 183, primo comma, c.p.c.).
Segnatamente, il , a fondamento della domanda, aveva esposto di essere CP_2 costituito da un'autorimessa interrata posta al livello inferiore di Piazza Dallapiccola, con accesso carrabile da via Monteverdi n. 22/a, composta da due livelli (primo interrato e secondo interrato), ospitanti box chiusi e posti auto aperti, facente parte di un più ampio complesso immobiliare realizzato nella stessa piazza e insistente sull'isolato compreso tra via Doni, via LI, via Lulli e Ciò premesso, deduceva che le aree CP_2 comuni e i box di entrambi i piani interrati, di proprietà superficiaria dei condomini, erano da tempo afflitti da copiose infiltrazioni di acqua meteorica che compromettevano la funzionalità dell'autorimessa. Pertanto, sin dal 2011, era stato sollecitato l'intervento del
, quale ente proprietario della piazza da cui originavano le infiltrazioni, Parte_4
e nel 2014 era stata contestata all'architetto la sua responsabilità in ordine alla CP_1
pagina 9 di 56 progettazione delle opere architettoniche e alla direzione dei lavori;
infine, dalla relazione tecnica datata 17.10.2014 fatta redigere all'ingegnere era emerso che le cause Per_2 dei fenomeni infiltrativi erano riconducibili sia all'utilizzazione della piazza per attività non compatibili con la sua destinazione pedonale ed al conseguente deterioramento delle griglie, delle canalette e delle pavimentazioni e, verosimilmente, delle sottostanti guaine di impermeabilizzazione, e sia dalle carenze e dagli errori progettuali non emendati in sede di esecuzione delle opere.
Dichiarato inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis c.p.c. (iscritto al n. 18244/2014 R.G.) promosso dal condominio l'1.12.2014, veniva notificato in data 16.12.2016 atto di citazione all'architetto e al CP_1 Parte_4
affinché, ne fosse accertata la responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., quanto
[...] al in qualità di coprogettista e codirettore dei lavori del complesso immobiliare, e ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c., quanto al , quale custode ed ente proprietario della CP_2 piazza.
Radicatosi il contraddittorio, si aveva la chiamata in causa da parte del nei confronti CP_1 degli architetti e in qualità di co-progettisti e co- Parte_2 Parte_3 direttori dei lavori, nonché della società quale progettista della Controparte_3 parte impiantistica, e della società già INA Assitalia s.p.a., quale Parte_1 compagnia assicuratrice del professionista.
a sua volta, chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, Controparte_3
. Controparte_12
Il chiamava in causa società alla quale Parte_4 Controparte_13
l'ente comunale aveva concesso, tra il 2011 ed il 2013, l'uso della piazza per lo svolgimento di attività ludiche.
Quest'ultima a sua volta chiamava in causa quale propria Controparte_7 compagnia assicuratrice, nonché , , CP_8 CP_14 CP_15 CP_16
e quali effettivi utilizzatori e custodi
[...] CP_9 Controparte_17 CP_18 della piazza nel periodo compreso tra il 2.12.2011 e il 16.01 2012; tra questi, si costituivano in giudizio e;
quest'ultimo, a sua volta, chiamava CP_9 CP_8 in causa la società che rimaneva contumace. Controparte_5
pagina 10 di 56 La causa veniva istruita mediante prove documentali e CTU affidata all'Ing. Per_3
che si concludeva con relazione depositata in data 30.04.2020, seguita
[...] dall'elaborato integrativo del 20.01.2021.
All'esito, il Tribunale di Firenze, sulla scorta delle risultanze acquisite, superate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e dai terzi chiamati in causa, con la sentenza n. 1218/2022, qui impugnata, così statuiva:
- accerta la concorrente responsabilità del e dei coprogettisti e Parte_4 condirettori delle opere di edificazione de quibus - arch. CP_1 Parte_2
e - nella causazione dei danni lamentati dal
[...] Parte_3 [...]
in Firenze;
per l'effetto li condanna, in solido Parte_5 tra loro, al risarcimento in forma specifica dei danni patiti dall'attore. In particolare condanna il , in persona del Sindaco p.t., ad eseguire gli Parte_4 interventi necessari atti ad eliminare le infiltrazioni verificatesi, tenendo conto della percentuale di accertata corresponsabilità dell'ente pubblico, pari al 24,71% e condanna gli arch. in CP_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, al risarcimento in forma specifica dei danni per cui è stata causa in favore del attore mediante la corresponsione della somma calcolata CP_2 dal CTU ing. per l'esecuzione delle opere ripristinatorie pari ad Persona_3 euro 467.615,15, tenendo conto della percentuale accertata di corresponsabilità dei tecnici pari alla quota del 65.75%;
- condanna il , arch. arch. arch. Parte_4 CP_1 Parte_3
in solido tra loro, a pagare le spese di C.T.U. e le spese del CTP Parte_2 ing. (v. notula del gennaio 2021 di euro 9.501,79, oltre accessori di Per_2 legge detratto l'importo di cui alla fattura del 3.7.2020 dell'acconto già versato di euro 5.000) e le spese processuali sostenute da parte attrice liquidate nella misura di euro 25.254,00, oltre spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva
e cap come per legge.
- rigetta la domanda di manleva proposta dall'arch. nei riguardi della CP_1 società e per l'effetto la domanda di manleva che a sua volta Controparte_3 la soc. ha proposto avverso la Controparte_3 Controparte_4 non viene esaminata;
le spese processuali sostenute dalla difesa di
[...] [...]
e dalla sono liquidate rispettivamente in Controparte_3 Controparte_12 euro 4.000 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e vengono poste tutte a carico dell'arch. CP_1 pagina 11 di 56 - condanna a manlevare l'arch. da quanto Parte_1 CP_1 tenuto a corrispondere a parte attrice, applicando lo scoperto del 10% contrattualmente previsto.
- rigetta la domanda di manleva proposta dal nei riguardi della Parte_4 società e per l'effetto la domanda di manleva che a sua Controparte_13 volta detta società ha proposto avverso la Soc. UnipolSai Ass.ni s.p.a. non viene esaminata;
le spese processuali sostenute dalla difesa di Controparte_13
e dalla sono liquidate rispettivamente in euro 4.000 per Controparte_19 compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e vengono poste tutte a carico del . Le spese del CTP ing. Parte_4 di di cui alla notula del 27.10.2021 sono poste Per_4 Controparte_13 sempre a carico del . Parte_4
- rigetta la domanda di manleva avanzata da avverso i Controparte_13 sigg.ri e;
le spese processuali di quest'ultimi sono CP_9 CP_8 liquidate rispettivamente in euro 4.000 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e vengono poste tutte a carico del
”. Parte_4
Avverso tale decisione, (d'ora innanzi, per brevità soltanto Parte_1 Pt_1 proponeva tempestiva impugnazione dinanzi a questa Corte di Appello, sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza sottoscritta dall'architetto con CP_1 Parte_1
(violazione degli articoli 1882 c.c. 1905 c.c. e 2697 c.c.);
[...]
2. omessa pronuncia sulla limitazione della domanda di manleva dell'architetto CP_1 alla sua quota di responsabilità (violazione artt. 1882 c.c. 1905 c.c. e 2697 c.c. e
[...] violazione art. 115 c.p.c.);
3. erroneità della sentenza impugnata per non aver dichiarato la decadenza e la prescrizione dell'azione attorea promossa contro l'architetto (violazione dell'art. CP_1
1669 c.c. e violazione dell'art. 2943 c.c.);
4. erroneità della sentenza impugnata per aver disposto, in assenza di domanda, la condanna solidale di convenuti e terzi chiamati: a) violazione articoli 112 c.p.c e 2055
c.c.; b) violazione dell'art. 2055 c.c. per aver previsto la condanna solidale tra il
(condannato ad uno specifico obbligo di facere) ed i progettisti e Parte_4 direttori lavori (condannati al risarcimento danni in forma specifica); pagina 12 di 56 5. erroneità della sentenza impugnata per insufficiente motivazione sotto il profilo della individuazione della responsabilità; omessa motivazione alle critiche della ctu e omessa decisione sulla richiesta di rinnovazione della ctu (violazione dell'art. 132
c.p.c.).
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma Pt_1 della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria di spese di lite, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e rinnovazione della CTU.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati, CP_1
, , Controparte_2 Parte_4 Controparte_3 Parte_2 Pt_3
e . CP_5 Controparte_4
L'architetto chiedeva il rigetto dei motivi di appello formulati da CP_1 Pt_1 sub nn. 1 e 2 (della numerazione data da quest'ufficio) e proponeva a sua volta appello incidentale con il quale si doleva: (I) del rigetto delle eccezioni di prescrizione e di decadenza della domanda formulata dal ai sensi dell'art. 1669 c.c.; (II) CP_2 dell'errata pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione di passiva di esso convenuto;
(III) dell'erronea condanna solidale dei progettisti assieme al in Pt_4 assenza di una specifica domanda;
(IV) dell'errata motivazione della sentenza e dell'elaborato del CTU.
Il , dal suo canto, contestava, sì come infondate, le censure Controparte_2 mosse nei confronti della sentenza impugnata di cui chiedeva per contro la conferma, con integrale rigetto dei motivi di appello, sia principale che incidentale.
Il , a sua volta, dichiarava di condividere le censure formulate Parte_4 dall'appellante principale con il motivo di appello sub n. 4 (della numerazione data da quest'ufficio) e, quanto al motivo sub n. 5 (della numerazione data da quest'ufficio), pur condividendone le premesse, deduceva di disapprovare l'assunto secondo il quale la responsabilità delle infiltrazioni sarebbe da addebitarsi esclusivamente all'uso non pedonale della piazza e non a difetti di progettazione;
donde, concludeva per l'accoglimento dei suddetti motivi di appello limitatamente, quanto al numero 5, alla parte in cui in esso si affermava il difetto di motivazione della sentenza in quanto pedissequamente adesiva alla CTU e, per l'effetto, instava affinché, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea o,
pagina 13 di 56 in subordine, fosse escluso il vincolo di solidarietà anche in relazione all'obbligo di risarcimento in forma specifica posto in capo ad esso Pt_4
chiedeva il rigetto di entrambi gli appelli, principale ed incidentale. Controparte_3
e con un'unica comparsa, dichiaravano di aderire ai Parte_3 Parte_6 motivi di appello formulati: sub I) dall'appellante incidentale e sub 3) (della CP_1 numerazione data da quest'ufficio) dall'appellante principale sub II) Parte_1 dall'appellante incidentale sub III) dall'appellante incidentale e sub 4) (della CP_1 CP_1 numerazione data da quest'ufficio) dall'appellante principale sub Parte_1
IV) dall'appellante incidentale e sub 5) (della numerazione data da quest'ufficio) CP_1 dall'appellante principale con conseguente riforma della sentenza di Parte_1 primo grado e rigetto delle domande promosse dal nel corso del giudizio di CP_2 primo grado, anche nei confronti degli architetti e in quanto infondate Parte_2 Pt_3 in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, le domande formulate dall'architetto nei CP_1 confronti degli architetti e Pt_3 Parte_2
si rimetteva a giustizia in ordine alla decisione sull'appello Controparte_5 principale e formulava conclusioni subordinate nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti di . CP_8
chiedeva il rigetto di entrambe gli appelli e formulava conclusioni Controparte_4 subordinate per il caso in cui l'appello principale e/o l'appello incidentale dovessero essere ritenuti in tutto o in parte fondati e dovesse essere ritenuta sussistente, anche solo in parte, la responsabilità di Controparte_3
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 23.01.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta dell'11.01.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/10.03.2025); infine, con ordinanza del 6.6.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.5.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
1. Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 14 di 56 Preliminarmente, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante principale deve ritenersi assorbita dal trattenimento in decisione della causa.
2. Sull'operatività della polizza assicurativa
In ordine di priorità, essendo stati gli altri tre motivi formulati in via di mero subordine, debbono essere esaminati i primi due motivi del gravame principale proposto da Pt_1 attinenti al rapporto di garanzia tra la compagnia assicuratrice e l'assicurato . CP_1
Con il primo di essi, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di inoperatività della polizza sottoscritta dal CP_1
Si deduce, in particolare, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, sia dal frontespizio della polizza, in cui risulta specificato “escluso il danno alle opere”, che dalla
CGA (art. 1 intitolato “Rischi assicurati” (pag. 3 polizza) che esclude il danno alle opere, nonché art. 2 lett. c “esclusioni”), emergerebbe il dato chiarissimo, e tutt'altro che ambiguo, secondo cui la copertura assicurativa sarebbe esclusa per “i danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono lavori”. A suo dire, <se un polizza per la “responsabilità civile terzi” prevede l'opzione “compreso il danno alle opere” ed
“escluso il danno alle opere” e l'assicurato sceglie la formula “escluso il danno alle opere”, su cui viene commisurato il premio, non v'è alcuna ambiguità ma una scelta precisa che comporta che i danni provocati alle opere sono totalmente esclusi>>. Donde, nella prospettazione dell'appellante, il richiamo del tutto pleonastico compiuto dal giudice di prime cure all'art. 1369 c.c., stante la chiarezza delle norme sulla limitazione del rischio.
Parimenti, a suo dire, alla luce dei suddetti espliciti richiami all'esclusione del danno alle opere, sarebbe del tutto erronea l'interpretazione compiuta dal Tribunale secondo cui il contratto complessivamente individuerebbe la copertura assicurativa;
così come erroneo sarebbe il richiamo all'inciso dei danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori che riguarderebbe pur sempre i danni non riferiti all'opera, tanto più che, in base alla condizioni particolari A, l'assicurazione sarebbe in ogni caso prestata “per i danni verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dell' ”. Parte_7
Infine, un ulteriore errore sarebbe rappresentato dall'inconferente richiamo all'art. 3 relativo alla nota informativa che fa riferimento al concetto di “perdite patrimoniali” del tutto avulso da quello di “danni alle opere”.
pagina 15 di 56 Il motivo deve essere disatteso, alla luce delle considerazioni che seguono.
L'art. 1 delle condizioni generali, intitolato “rischi assicurati”, stabilisce che la garanzia copre le attività di progettazione e/o direzione e/o collaudo relative (tra le tante) a costruzioni civili, come quella oggetto del presente giudizio.
Inoltre, la lettera A del citato art. 1 (pag. 3 della polizza), prevede altresì che l'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato “di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza”.
Orbene, non vi è dubbio che si ricade in un'ipotesi di piena operatività della polizza in oggetto essendo stato il condannato al risarcimento dei danni procurati CP_1 all'autorimessa di proprietà del , terzo rispetto alle opere Controparte_2 realizzate attraverso l'attività di progettazione e di direzione dei lavori svolta dall'assicurato.
Nella lettera A delle condizioni particolari, intitolata “escluso il danno alle opere” e nella lettera B, “incluso il danno alle opere” (pag. 14 polizza), risulta solo il riferimento ai danni cagionati dal professionista alle opere in costruzione, in quanto la clausola stabilisce testualmente: “escluso il danno alle opere in costruzione, su cui ed in cui si eseguono lavori - per danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori”.
Detta clausola non trova applicazione nella fattispecie, nella quale non si discorre di danni cagionati dal professionista alle opere in costruzione ma di danni cagionati alla proprietà di terzi a causa della costruzione mal progettata e mal diretta dal professionista.
Analogamente, l'esclusione “danni alle opere in costruzione e in cui e su cui si eseguono i lavori” riportata nel citato art. 2, alla lettera c) delle condizioni generali si riferisce unicamente ai danni cagionati alle opere in corso di esecuzione.
Né vale ad escludere la copertura assicurativa, l'ulteriore formulazione riportata nelle condizioni particolari A, secondo cui la garanzia è prestata “per i danni verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dell' ”. Parte_7
Tale clausola, invero, letta in modo sistematico con le altre, ed in particolare con l'art. 1 paragrafo A) Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi delle CGA, a tenore del pagina 16 di 56 quale la garanzia è operante “per i danni verificatisi durante e dopo l'esecuzione dei lavori di costruzione o collaudo, fermo restando quanto indicato all'Art. 7” va interpretata nel senso che la copertura dei danni che si siano manifestati dopo le opere ultimate è operante purché si tratti di danni connessi al verificarsi dei rischi assicurati durante il periodo di esecuzione dei lavori. Ciò che rileva, in altri termini, non è lo stato di ultimazione dell'opera, quanto piuttosto il fatto che il danno si sia verificato a causa dell'esercizio dell'attività professionale oggetto di copertura assicurativa e durante l'esecuzione di essa, anche se la manifestazione lesiva sia successiva al completamento dell'opera.
Ciò anche in omaggio al principio enunciato dalla Suprema Corte in base al quale, nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla
"ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
31811 del 10/12/2024).
Ne deriva, che va respinta la fuorviante interpretazione proposta da fondata su Pt_1 una lettura capziosa delle clausole negoziali resa possibile da una ambigua formulazione delle condizioni contrattuali, ben lontana dai principi di chiarezza e esaustività che, alla luce della previsione dell'art. 166, primo comma, D.lgs. n. 209/2005 dovrebbero presidiare la redazione dei contratti assicurativi.
Infine, pure da respingere è il rilievo relativo alla delimitazione temporale dell'ambito di operatività della polizza fondato sulla previsione dell'art. 7 delle CGA (“La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere in tale periodo e comunque non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'assicurazione”).
Sebbene, a giudizio di questa Corte, la delimitazione del rischio, in questo caso, si atteggi come fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, con la conseguenza che la relativa eccezione integra un'eccezione in senso lato, anche alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 1469 del
21/01/2025), e dunque non soggetta alle preclusioni assertive, tuttavia, essa si profila infondata.
pagina 17 di 56 Invero, risulta ed è incontestato che la polizza azionata in causa fu sottoscritta dall'assicurato in sostituzione e in continuità con una precedente polizza per responsabilità civile, di talché al momento della sottoscrizione il era già assicurato CP_1 con la medesima compagnia. Ciò premesso, tra le condizioni particolari di polizza
“applicabile nei casi di polizze emesse a favore di soggetti già assicurati” vi è quella prevista dal Cod. 412 denominata “Retroattività dell'assicurazione”, a termini della quale
“Fermo quanto indicato all'Art. 7 – inizio e termine della garanzia nelle Norme Comuni alle Sezioni I e II, la garanzia è estesa a tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all' nel corso del periodo di efficacia della presente polizza, Parte_7 anche se originate da errori commessi nel quinquennio precedente ai tre anni previsto dall'Art. 7 sopramenzionato”.
Alla luce di tale clausola pattizia, considerato che l'efficacia della polizza di cui si discute ha avuto inizio dal 13.11.2009, e che i lavori, come affermato da parte appellante, sono stati collaudati in data 14.3.2006 e consegnati in data 3.4.2006, l'eccezione di inoperatività è destituita di fondamento.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, condannando essa compagnia a tenere indenne il da quanto lo stesso era tenuto a CP_1 corrispondere a parte attrice applicando lo scoperto del 10% contrattualmente previsto, avrebbe completamente omesso di pronunciare “sulla domanda subordinata di
[...]
, la quale aveva richiesto, nella ipotesi in cui la garanzia assicurativa fosse stata Parte_1 ritenuta operante, che la stessa fosse limitata alla personale e diretta responsabilità dell' , con esclusione quindi di ogni responsabilità che fosse potuta derivare in Parte_7 via solidale dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la polizza stessa”.
In particolare, si deduce che a fronte della chiara previsione della clausola n. 12 delle
CGA denominata “Vincolo di solidarietà” (“L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato con esclusione, quindi, di ogni responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza”), il giudice di prime cure avrebbe dovuto limitare la condanna di alla quota parte di responsabilità dell'assicurato, Parte_1 escludendo il vincolo di solidarietà.
Il motivo non può trovare accoglimento.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in pagina 18 di 56 solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 8686 del 31/05/2012; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
In quest'ultima sentenza, la Suprema Corte, nel rilevare come il contratto di assicurazione della responsabilità civile svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento e che, pertanto, l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere, quale responsabile ai sensi di legge, al terzo per i danni arrecati, ha evidenziato che per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può non essere conformata dall'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale (art.2055 cod. civ., comma 1).
Di conseguenza, la copertura assicurativa non può che riferirsi alla obbligazione assicurata, venendo meno, altrimenti, la stessa causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di difficile solvibilità. Infatti, la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento (così in motivazione, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
Ancora, più di recente, è stato ribadito che “se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, (…), l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire
pagina 19 di 56 la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi
l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 17656 del 20/06/2023).
L'appellante ritiene invece che, nel caso di specie, si versi nell'ipotesi, affatto diversa, in cui le parti del contratto assicurativo con la clausola n. 12 delle CGA hanno convenuto di limitare il rischio garantito, nel caso di condanna in solido dell'assicurato, alla sola quota di responsabilità diretta dello stesso.
Tale impostazione difensiva, quand'anche si ritenesse di condividerne i presupposti, deve essere tuttavia disattesa alla luce delle considerazioni che seguono.
L'art. 12 delle CGA nel prevedere che la copertura operi unicamente per la responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità solidale derivante dal rapporto con altri professionisti, ha l'effetto di ridurre sensibilmente l'oggetto dell'assicurazione, esponendo l'assicurato al rischio di dover rispondere in prima persona della pretesa risarcitoria qualora gli altri coobbligati in solido risultino insolventi.
Ciò premesso, osserva il Collegio che l'art. 166 del Decreto legislativo, 7 settembre 2005,
n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), collocato sotto il Titolo XII "Norme relative ai contratti di assicurazione", al Capo I "Disposizioni generali", e rubricato "Criteri di redazione" dispone, al primo comma, che "il contratto ed ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente", ed al secondo comma che "le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza".
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “la previsione del requisito formale indicato dall'art. 166 del Dlgs n. 209/2005 non amplia (…) l'elenco delle clausole vessatorie, ma normativizza in via generale la esigenza del requisito sostanziale di
"leggibilità" delle clausole (che viene ora tipizzato e formalizzato) già in precedenza diffusamente considerato dalla giurisprudenza di questa Corte - con riferimento alle
"clausole onerose" per le quali era richiesta la chiara individuazione mediante una netta separazione grafica dalle altre clausole non onerose contenute nel medesimo contratto o nelle CGA -, e che deve sussistere tanto agli effetti della prova della "conoscenza o conoscibilità" delle clausole standard non onerose (art. 1341, comma 1, c.c.), quanto pagina 20 di 56 delle altre clausole vessatorie (art. 1341, comma 2, c.c.)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15598 del 11/06/2019).
Di conseguenza, il requisito formale della redazione con "caratteri di particolare evidenza”, pur non configurando nuova fattispecie dell'elenco tassativo dell'art. 1341, comma 2, c.c., si riflette sull'accertamento della conoscibilità della clausola secondo l'ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1, c.c.), specificando la condizione di leggibilità che unitamente a quella di comprensibilità erano già richieste dalla giurisprudenza ai fini della prova della effettiva conoscenza del testo della clausola e quindi della sua efficacia nei confronti dell'aderente: “il requisito formale previsto dalla norma del CAP assolve infatti allo scopo di tutela della parte debole del rapporto, in quanto rivolto ad assicurare la sua attenzione in ordine alla esistenza ed al contenuto di clausole comunque svantaggiose -pur non qualificabili vessatorie- inserite in un testo contrattuale unilateralmente predisposto (art. 1341, comma 1, c.c.) ovvero contenute in moduli o formulari standard non modificabili (art. 1342, comma 1, c.c.)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15598 del 11/06/2019).
Va poi da sé che l'accertamento della "conoscenza" o della oggettiva "conoscibilità" della clausola contrattuale è questione di fatto la cui prova nel caso di specie ricade sull'assicurazione che, invocandone il contenuto dispositivo, deve fornire dimostrazione della sua effettiva conoscenza o conoscibilità da parte dell'aderente.
Nel caso di specie, l'art. 12 delle CGA è collocato all'interno di una pagina delle Condizioni di Assicurazione nella quale la quasi totalità delle clausole è graficamente evidenziata, con la conseguenza che manca una distinzione visiva effettiva tra le previsioni che contengono limitazioni di garanzia e quelle di contenuto neutro o descrittivo. Una tale uniformità grafica vanifica la funzione segnaletica dell'evidenziazione imposta dall'art. 166, poiché impedisce all'assicurato di cogliere, al momento della sottoscrizione, la particolare natura e gli effetti restrittivi della clausola negoziale.
Alla luce di tali rilievi, non potendosi ritenere assolto l'onere formale di evidenziazione della clausola, spettava alla compagnia fornire la prova dell'effettiva conoscenza o conoscibilità della clausola da parte dell'aderente, onere che non è stato minimamente assolto non avendo neppure allegato che la limitazione fosse conosciuta o Pt_1 conoscibile da parte del e, in ogni caso, non evincendosi dagli atti di causa alcuna CP_1 circostanza che consenta di pervenire a tale conclusione.
pagina 21 di 56 Ne deriva l'inopponibilità all'assicurato della clausola in questione, ai sensi dell'art. 1341, primo comma, c.c.
3. Sull'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Vengono in rilievo, a questo punto, il terzo motivo del gravame principale proposto da nonché il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal Pt_1 CP_1
Preliminarmente, si rileva che e nel costituirsi in giudizio hanno Parte_2 Pt_3 dichiarato di aderire a tale motivo e hanno chiesto il suo accoglimento “in riforma della sentenza di primo grado”.
Come noto, “In tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
21615 del 15/11/2004; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4860 del 23/02/2021).
Nel caso di specie, i suddetti appellati hanno formulato rilievi a sostegno della tesi degli appellanti e e hanno svolto autonome considerazioni con cui hanno Pt_1 CP_1 contestato la decisione di prime cure. Il che consente di affermare che gli stessi hanno proposto a loro volta un'impugnazione incidentale, di contenuto adesivo.
Sempre in via preliminare, occorre verificare la tempestività delle impugnazioni incidentali proposte da e CP_1 Parte_2 Pt_3
La sentenza di primo grado è stata notificata dal in data Controparte_2
27.4.2022, con conseguente applicazione del termine breve per impugnare ai sensi dell'art. 325 c.p.c., che risulta essere spirato il 27.5.2022.
Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 30.09.2022; e CP_1 Parte_2 si sono costituiti con comparsa depositata il 12.3.2024. Pt_3
Ne deriva, che gli appelli incidentali proposti sono tardivi.
Come noto, in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c., a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva pagina 22 di 56 inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 8486 del 28/03/2024; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
Ciò premesso, l'impugnazione proposta da nei confronti del capo della sentenza Pt_1 di prime cure con cui è stata respinta l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c. è tesa ad una modifica della decisione che giova direttamente anche all'assicurato, per cui essa va nella medesima direzione di quella proposta dal Ed invero gli stessi motivi che hanno indotto la giurisprudenza ad CP_1 affermare che “In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria),
l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato,
è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31071 del 28/11/2019), ben consentono di affermare che l'appello sull'eccezione di prescrizione proposta dall'assicuratore giova anche all'assicurato quand'anche questo non abbia proposto tempestiva impugnazione.
Similmente, quanto all'eccezione di decadenza, può ritenersi che un eventuale accoglimento dell'appello proposto dall'assicuratore giovi pure all'assicurato sussistendo l'interesse del primo a che non si produca nella sua sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia proposto appello.
Sicché, non potendosi certo ritenere posto in discussione dall'appello principale proposto da l'assetto di interessi cui il aveva prestato acquiescenza, l'appello Pt_1 CP_1 incidentale tardivo proposto da quest'ultimo risulta inammissibile.
Ugualmente inammissibile è l'appello incidentale tardivo proposto da e Parte_2 Pt_3
Rispetto all'appello principale proposto da si osserva che e Pt_1 Parte_2 Pt_3 sono decaduti dalla facoltà di proporre impugnazione incidentale dal momento che essi si sono costituiti in giudizio oltre il termine previsto l'art. 343 c.p.c.
Tale norma, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”. pagina 23 di 56 Secondo pacifica esegesi, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017).
Nello specifico, dall'esame degli atti si riscontra che l'udienza di prima comparizione dinanzi a questa Corte, fissata in citazione per il 24.10.2022, venne differita con decreto ex art. 168 bis ult. comma all'11.1.2024.
Orbene, la costituzione di e è avvenuta il 12/3/2024 e dunque Parte_2 Pt_3 successivamente rispetto all'udienza differita.
Con riferimento all'appello incidentale tardivo proposto dal - oltre al fatto già CP_1 dirimente che l'interesse ad impugnare per e era già sorto con l'appello Parte_2 Pt_3 principale proposto da astrattamente produttivo di effetti diretti in favore Pt_1 dell'assicurato, donde la decadenza dalla facoltà di proporre appello per quanto già sopra rilevato - vi è ulteriormente da rilevare che, in base al disposto del secondo comma dell'art. 343, 2° comma, c.p.c, “Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”, per cui anche in questo caso l'appello incidentale avrebbe dovuto essere proposto al più tardi l'11.1.204, prima udienza successiva all'appello proposto dal mentre è stato CP_1 inammissibilmente proposto il 12/3/2024.
Tanto premesso, il motivo di appello proposto da deve essere disatteso. Pt_1
Con esso, l'appellante deduce che l'architetto ed essa compagnia assicuratrice, CP_1 avevano eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione promossa ai sensi dell'art. 1669 c.c. poiché i “gravi difetti” lamentati erano stati conosciuti dal condominio fin dal
2011 allorché lo stesso ebbe ripetutamente a contestarli al , laddove Parte_4 invece la prima contestazione rivolta al sarebbe datata 26/05/2014, dopo che la sua CP_1 attività professionale si era conclusa nel 2005, in concomitanza con la realizzazione definitiva del complesso immobiliare, addirittura prima del collaudo del 31/03/2006.
Ciò premesso, sostiene che la pronuncia resa dal Tribunale di Firenze sarebbe erronea in quanto il giudice di prime cure, disattendendo le argomentazioni poste a sostegno delle suddette eccezioni, aveva ritenuto che la scoperta dei vizi da parte del fosse CP_2 avvenuta soltanto con la dimissione della perizia del fiduciario di parte attrice, ingegner pagina 24 di 56 datata 17.10.2014 e che il ricorso per ATP, notificato all'architetto il Per_2 CP_1
23.3.2015, avesse prodotto effetto interruttivo permanente, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c., laddove invece l'effetto interruttivo doveva ritenersi istantaneo dal momento che il ricorso per ATP era stato dichiarato inammissibile;
cosicché dal
23.3.2015 fino alla notifica del successivo atto di citazione sarebbe intercorso un di tempo superiore all'anno.
Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.
Come noto, “in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause (…)” (cfr. ex plurimis Sez. 2,
Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10048 del
24/04/2018), con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Sez. 2,
Sentenza n. 12011 del 28/11/1997).
Alla luce di tale consolidato orientamento, appaiono privi di consistenza i rilievi dell'appellante.
Quanto all'affermazione secondo cui i gravi difetti costruttivi sarebbero stati conosciuti dal condominio fin dal 2011 allorché lo stesso ebbe ripetutamente a contestarli al si osserva come dalle raccomandate a firma dell'avv. Allegretti Parte_4 prodotte in atti (cfr. doc.
4-8 allegati all'atto di citazione) non si evinca affatto la conoscenza dei deficit professionali del progettista e direttore dei lavori, architetto CP_1
Invero, in tali lettere di contestazione recapitate al (datate novembre Parte_4
2011, giugno 2012, settembre 2012, novembre 2012 e dicembre 2013), il condominio di
Piazza Dallapiccola lamentava: “gravi problemi infiltrativi causati dalle percolazioni di acqua piovana che, dalla pubblica piazza pedonale sovrastante il de quo e CP_2 attraverso il loro costante ed abbondante ristagno nelle griglie di raccolta, si riversano direttamente all'interno dei garages e dei posti auto facenti parte del stesso, CP_2 dando luogo ad ingenti danni (…) Vi invito pertanto a prendere tutti i provvedimenti del caso con la massima urgenza al fine di svuotare le griglie di raccolta delle acque nonché pagina 25 di 56 ad occuparVi da ora in poi e con assoluta regolarità della manutenzione delle stesse (…)”
(doc. 4: lettera 22.11.2011); la mancata risoluzione dei problemi (doc. 5: lettera
6.6.2012; doc. 6: lettera 10.9.2012); “(…) lo stato di carente manutenzione delle cisterne di raccolta delle acque meteoriche del )” (doc. 7: lettera 6.11.2012); CP_20 il perdurare delle infiltrazioni a danno del “e sempre provenienti dal calpestio CP_2 della piazza”, evocando la “piena responsabilità della pubblica amministrazione ex art.
2051 c.c. (…).
A ben vedere, quindi, se è vero che con tali missive vengono denunciate dal CP_2 le manifestazioni lesive, tuttavia, non solo si indicano ipotetiche cause, di natura manutentiva, del tutto estranee all'operato dei professionisti ma emerge altresì come fosse lontana dalla percezione del sia l'effettiva estensione e dinamica del CP_2 fenomeno infiltrativo sia la sua riconducibilità anche alle carenze progettuali e di esecuzione dell'opera.
Quanto alla contestazione rivolta dal Condominio all'architetto con la raccomandata CP_1 del 26/05/2014 (cfr. doc. 11 all. atto di citazione), si osserva, non solo come risulti perfettamente tempestivo rispetto al termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 1669 c.c. il ricorso per ATP notificato al il 23/3/2015, ma anche come dal tenore CP_1 della lettera, estremamente generico e privo di riferimenti a effettivi riscontri di riconducibilità del fenomeno all'operato del professionista, non emerga affatto la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
A tal proposito, è opportuno rilevare come l'indagine tecnica condotta dall'ingegner su incarico del , abbia fatto emergere aspetti complessi ed Per_2 CP_2 eterogenei circa l'eziologia delle infiltrazioni (quali, la inidoneità della soluzione costruttiva adottata per la impermeabilizzazione della piazza, la carenza progettuale nel prevedere un cavedio non ispezionabile protetto unicamente da una griglia aperta su uno spazio pubblico, la carenza di impermeabilizzazione sulle porzioni di solaio poste a livello intermedio nello scannafosso, la cattiva realizzazione delle condotte di scarico del fabbricato, l'insufficienza del sistema di rilancio delle acque, la mancanza di una corretta pendenza del pavimento, la mancata previsione in sede progettuale di opportuni particolari costruttivi per evitare lo scorrimento delle acque sugli elementi del solaio circostanti le griglie), tali da richiedere un elevato livello di approfondimento tecnico e da far apparire assolutamente priva di attendibilità l'ipotesi che il , già prima CP_2
pagina 26 di 56 delle verifiche compiute dal proprio consulente, potesse disporre di dati sufficienti per ritenere imputabile al progettista e direttore dei lavori, architetto con sufficiente CP_1 grado di verosimiglianza, la causa del fenomeno infiltrativo (cfr. relazione in atti datata
17.10.2014 sub. doc. 14 all. atto di citazione).
Infine, è nel termine decennale che devono verificarsi le condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo o il grave difetto della costruzione – cosa nel caso di specie pacificamente verificatasi atteso il conclamarsi delle infiltrazioni sin dall'anno 2011 rispetto all'epoca di compimento dei lavori databile all'ottobre 2005 - mentre l'azione giudiziaria di responsabilità può essere promossa anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi, la quale a sua volta deve farsi entro il termine di un anno dalla scoperta dei vizi, secondo le ulteriori scansioni temporali divisate dall'art. 1669 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5920 del 26/05/1993; Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023).
Ne consegue che non è censurabile la decisione del primo giudice che ha respinto l'eccezione di decadenza “in considerazione del fatto che dalla redazione della relazione da parte dell'ing. (UNICO atto dal quale il Condominio attoreo ha compreso la Per_2 gravità della situazione) alla proposizione del ricorso ex art 696 bis c.p.c. non è decorso
l'anno”.
Parimenti da respingere sono i rilievi sollevati con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale di Firenze ha osservato che “Nella specie il ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis
c.p.c. ha dato vita ad un procedimento terminato per “inammissibilità”, in quanto il
Giudice non ha ritenuto che le problematiche delineate nel ricorso fossero determinate sotto il profilo eminentemente “temporale” e per tale motivo non ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris (oltre a rappresentare che le questioni proposte nel ricorso non erano agevolmente risolvibili in quella sede, attese le eccezioni mosse sul piano della prescrizione e della decadenza dall'azione). L'effetto sospensivo permanente invece sussiste in relazione alla pendenza del processo e solo se quest'ultimo si concluda con sentenza idonea a definire il giudizio, anche se sfocia in una sentenza di rigetto in rito, con l'unica eccezione rappresentata dal fatto che il processo si è concluso con una sentenza definitiva che accerti l'avvenuta estinzione del procedimento o dell'azione”.
Secondo l'appellante un tale ragionamento non persuaderebbe in quanto l'effetto interruttivo dell'ATP (in quanto poi dichiarato inammissibile) deve ritenersi istantaneo al pagina 27 di 56 momento della notifica di esso (in data 25/03/2015), mentre la successiva azione di cognizione ordinaria è stata introdotta soltanto con l'atto di citazione notificato il
16/12/2016.
La censura non è fondata.
Come noto, “La notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis
c.p.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell'accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall'intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all'accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l'esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell'ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di mancata conciliazione” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
29643 del 18/11/2024).
Ciò premesso, il Collegio osserva che dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. emerge che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, e che, in questi casi, essa “non corre” fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Ora, se è vero che, normalmente, nelle ipotesi di ricorso per ATP, tale momento viene a coincidere con il rituale deposito della relazione del consulente nominato (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3357 del 19/02/2016, più di recente, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 29643 del 18/11/2024), ciò non significa che il medesimo effetto permanente non sia da riconoscere anche nelle ipotesi in cui il procedimento di ATP si concluda con un'ordinanza di inammissibilità, dal momento che l'effetto interruttivo istantaneo è previsto soltanto per le ipotesi di estinzione del giudizio (art. 2945, 3° comma, c.c.).
Nel caso di specie, il giudice investito del ricorso per ATP ha ritenuto che fosse indeterminato il riferimento alle problematiche che affliggevano il condominio e che il quesito formulato fosse eccessivamente generico “specie in considerazione dell'ampia cornice cronologica all'interno della quale sarebbero intervenute le varie condotte lesive lamentate dal ricorrente”. pagina 28 di 56 Una tale pronuncia, quindi, lungi dal dichiarare l'estinzione del giudizio ha accertato la non ricorrenza dei presupposti dell'azione conservativa, concludendosi con un'ordinanza del tutto assimilabile ad una pronuncia in rito.
Tale conclusione trova conforto nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, sebbene espresso con riferimento al giudizio ordinario di cognizione, detta principi validi anche per i giudizi conservativi, laddove afferma che “L'effetto interruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale;
tale principio trova tuttavia deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato, conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l'estinzione del processo” (cfr., ex plurimis, Cass.
Civ. sentenza n. 27352 del 22/10/2024; v. anche 8367/96, 7664/95, 5085/87, 7023/83
e 4120/82). Ed ancora: “La domanda giudiziale pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla;
in tal caso, permane altresì l'effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.” (cfr. Cass., sentenza n. 22238 del
23/10/2007). Parimenti “In tema di interruzione della prescrizione, l'inammissibilità della domanda (nella specie, per difetto di procura alla lite) non ne esclude l'efficacia interruttiva, che, anche in questo caso, permane fino al giudicato” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 23017 del 14/12/2012; Cass. Sez. III, 11/01/2006, n. 255).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per ATP, notificato all'architetto il 23.3.2015, è stata emessa dal Tribunale di Firenze il CP_1
27.09.2016, mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato ai convenuti il 16.12.2016, quindi entro il termine di prescrizione di un anno previsto dall'art. 1669 c.c.
4. Sulla legittimazione passiva dell'architetto CP_1
Nell'ordine logico delle questioni, va ora esaminato il secondo motivo di appello incidentale proposto dal relativo al suo preteso difetto di legittimazione passiva. CP_1 pagina 29 di 56 Premesso che non si discorre di un profilo attinente ai presupposti dell'azione, ma al merito della domanda, l'appellante incidentale lamenta, da un lato, che “non si vede a che titolo parte ricorrente possa rivolgere richieste risarcitorie direttamente nei confronti del comparente, non avendo alcuna azione diretta nei suoi confronti”, dall'altro, che il avrebbe individuato quale legittimato a rispondere delle lamentate CP_2 infiltrazioni prevalentemente ed esclusivamente il . Parte_4
Vi è poi da rilevare che gli appellati e hanno aderito a tale motivo di Parte_2 Pt_3 appello, rilevando che “come dedotto dall'Arch. nel secondo motivo di appello CP_1 incidentale a cui si aderisce – in mancanza di qualsivoglia incarico conferito dal
Condominio agli Architetti e nulla hanno a che vedere i suddetti Pt_3 Parte_2 CP_1 professionisti con le circostanza e le contestazione oggetto del presente giudizio, in cui erroneamente sono stati coinvolti nonostante abbiano esaurito il loro incarico ormai oltre
20 anni fa. Non si vede quindi a che titolo il abbia agito nei confronti CP_2 dell'Arch. e – di conseguenza – a che titolo questi possa coinvolgere gli esponenti CP_1 nella responsabilità attribuitagli dal ”. CP_2
Alcune considerazioni di carattere preliminare s'impongono.
Invero, occorre verificare anche in questo caso l'ammissibilità degli appelli incidentali tardivi proposti dal e da e alla luce dei principi espressi nella CP_1 Parte_2 Pt_3 materia dalla giurisprudenza di legittimità, già richiamata nel precedente paragrafo n. 3
(cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 8486 del 28/03/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
L'impugnazione proposta dal deve ritenersi in questo caso ammissibile dal momento CP_1 che l'interesse ad impugnare il capo relativo al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva può ritenersi sorto nell'appellante con l'impugnazione principale proposta da contro il capo della sentenza che ha condannato tale compagnia Pt_1 assicuratrice a manlevare l'assicurato con l'evidente effetto di porre a rischio il CP_1 risultato pratico derivante al garantito dalla sentenza impugnata;
donde l'interesse del a proporre tardivamente l'impugnazione nei confronti dell'originario attore tesa ad CP_1 escludere la propria responsabilità.
Per quanto concerne invece l'impugnazione incidentale tardiva proposta dagli appellati e pur avendo interesse costoro all'impugnazione tardiva dal momento Parte_2 Pt_3 che un eventuale accoglimento dell'appello proposto dal ridonderebbe a loro CP_1 sfavore, quali coobbligati solidali, tuttavia, si è prodotta decadenza dalla relativa facoltà pagina 30 di 56 in quanto, a norma dell'art. 343, 2° comma, c.p.c (“Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”), l'impugnazione incidentale avrebbe dovuto essere proposta al più tardi l'11.1.2024, prima udienza successiva all'appello proposto dal (30.9.2022), CP_1 mentre la comparsa di costituzione è stata depositata il 12/3/2024.
Nel merito, il motivo di appello proposto dall'appellante non può trovare CP_1 accoglimento.
Si osserva che, prima ancora che infondato, esso si presenta inammissibile dal momento che l'appellante ha riproposto l'eccezione già sollevata in primo grado, senza minimamente confrontarsi con l'iter decisionale della sentenza impugnata dal quale emerge che il Tribunale di Firenze ha respinto la prospettazione dell'eccipiente osservando che “Sul titolo di responsabilità contestato all'arch. valga richiamare CP_1
l'art. 1669 c.c. per cui per dei gravi difetti di costruzione, risponde non solo l'appaltatore, ma anche i coadiutori di questo, ovvero il direttore dei lavori ed il progettista. È noto che il primo deve vigilare e garantire sulla regolare realizzazione dell'opera oltre ad essere tenuto a verificare con le ditte esecutrici che vengano rispettate le varie regole di esecuzione e norme tecniche, e soprattutto è chiamato a controllare la corrispondenza tra il progettato e il realizzato per tutto il tempo della progressiva realizzazione dell'opera, rilevandone eventuali inesattezze, mentre il progettista viene chiamato ad operare in particolare nella fase ideativa e di genesi dell'opera, fornendo il proprio contributo tramite la redazione del progetto iniziale e provvedendo agli eventuali successivi aggiustamenti resi necessari in corso d'opera. Quanto alla responsabilità del progettista – che nella specie risultano essere oltre all'arch. anche gli arch. e CP_1 Pt_3
- la giurisprudenza prevalente ritiene che tale responsabilità per vizi debba Parte_2 estendersi ai medesimi, atteso che “non si vedrebbe la ragione per cui al medesimo titolo essa non debba estendersi a quanti abbiano collaborato alla costruzione (…), tutte le volte che si dimostri che i vizi si siano verificati in dipendenza e a causa di errori commessi nella progettazione, ovvero nei calcoli, oppure, nel contempo, nell'una e negli altri, non potendosi negare, quanto alla legittimazione passiva, la sussistenza di essa in soggetti che, a ragione dell'opera prestata, debbono essere considerati costruttori al pari dell'appaltatore”.
pagina 31 di 56 Ad ogni modo, le considerazioni espresse sul punto dal primo giudice vanno pienamente condivise dal momento che “In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art.
1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile (…)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8811 del 30/05/2003). Inoltre, “il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020).
Né può assumere rilevanza il fatto che non sia stato citato in giudizio l'appaltatore dal momento che si verte in ipotesi di cause scindibili (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18831 del 26/09/2016).
Infine, il fatto che sia stato individuato anche il come corresponsabile Parte_4 non determina il venir meno del titolo di responsabilità del progettista e del direttore dei lavori.
5. Sulla responsabilità dei tecnici
In ordine di priorità, prima del 4° motivo, vengono in rilievo il 5° motivo dell'appello principale proposto da il IV° motivo dell'appello incidentale proposto dal Pt_1 CP_1 adesivo a quello di l'appello incidentale proposto da e adesivo Pt_1 Parte_2 Pt_3 sia all'appello di che all'appello del nonché l'appello incidentale proposto Pt_1 CP_1 dal adesivo a quello di Parte_4 Pt_1
Invero, sia gli appellati e che il hanno formulato Parte_2 Pt_3 Parte_4 rilievi a sostegno della tesi degli appellanti e e hanno svolto autonome Pt_1 CP_1 considerazioni con cui hanno contestato la decisione di prime cure. Il che consente di affermare che gli stessi hanno proposto a loro volta un'impugnazione incidentale, di contenuto adesivo.
pagina 32 di 56 La preliminare verifica di ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive proposte da e conduce ad esiti sfavorevoli per gli CP_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 appellanti incidentali, per ragioni analoghe a quelle svolte nel paragrafo n. 3, che precede.
Invero, l'impugnazione proposta da in relazione alla decisione di prime cure che Pt_1 ha accertato la responsabilità del milita nella stessa direzione di quella proposta dal CP_1 sicché l'assetto di interessi cui quest'ultimo aveva prestato acquiescenza non può CP_1 certo considerarsi posto in discussione dall'appello principale.
Tant'è vero che, in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del
04/12/2015).
Ne deriva, che l'autonomo appello incidentale tardivo adesivo proposto dal sul punto CP_1 va ritenuto inammissibile.
Ugualmente inammissibile è l'appello incidentale tardivo adesivo proposto da e Parte_2
Pt_3
Invero, per quest'ultimi, l'interesse ad impugnare poteva dirsi già sorto con l'appello principale proposto da teso a porre in discussione la responsabilità del proprio Pt_1 assicurato, come non mancano di rilevare gli stessi appellanti incidentali a pagina 26 della propria comparsa conclusionale, sicché l'appello incidentale, ancorché tardivo, dei coobbligati in solido del avrebbe dovuto essere proposto nel rispetto del termine CP_1 decadenziale previsto dall'art. 343, primo comma, c.p.c., a nulla valendo che il CP_1 avesse riproposto appello, peraltro anch'esso tardivo ed inammissibile, contro il medesimo capo della sentenza.
L'art. 343, primo comma, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”.
pagina 33 di 56 Secondo pacifica esegesi, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017).
Nello specifico, dall'esame degli atti si riscontra che l'udienza di prima comparizione dinanzi a questa Corte, fissata in citazione per il 24.10.2022, venne differita con decreto ex art. 168 bis ult. comma all'11.1.2024.
Orbene, la costituzione di e è avvenuta il 12/3/2024, e quindi Parte_2 Pt_3 successivamente rispetto all'udienza differita.
Ad ogni modo, l'appello incidentale proposto da e sarebbe inammissibile Parte_2 Pt_3 anche laddove si potesse ipotizzare un interesse sorto dall'impugnazione incidentale del dal momento a norma dell'art. 343, 2° comma c.p.c. (“Se l'interesse a proporre CP_1
l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia
l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”), l'impugnazione incidentale avrebbe dovuto essere proposta al più tardi l'11.1.2024, prima udienza successiva all'appello proposto dal (30.9.2022), mentre la comparsa di costituzione è stata depositata il 12/3/2024. CP_1
Infine, parimenti decaduto deve ritenersi il , il quale ha proposto Parte_4 appello incidentale tardivo, adesivo a quello proposto da con comparsa di Pt_1 costituzione depositata l'8.1.2024 a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata per l'11.1.2024.
Passando all'esame del motivo di appello proposto da deve rilevarsene Pt_1
l'infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.
L'appellante deduce che la sentenza gravata sarebbe erronea in quanto recepirebbe acriticamente le conclusioni del CTU nonostante gli evidenti errori presenti nell'elaborato peritale e le numerose argomentazioni critiche delle parti a cui non sarebbe stata data un'adeguata risposta.
Le censure riguardano, segnatamente, l'individuazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, l'accertamento delle responsabilità dei coobbligati e la quantificazione del danno.
Sotto il primo profilo, lamenta che il CTU avrebbe fatto ricorso al “criterio per Pt_1 esclusione”, senza indagare l'effettiva origine delle infiltrazioni e assumendo che l'utilizzo pagina 34 di 56 delle “foratelle” per la canaletta fosse inadeguato per l'uso carrabile dell'area e che fosse erroneo il posizionamento nel sottopiano dei modulari in pvc (i c.d. “iglù”), essendo tali elementi utilizzabili solo per aree di superficie limitata e non per quelle estese, come quella oggetto di causa. Sennonché, ad avviso dell'appellante, essendo pacifico e documentato – come confermato dal CTU a pag. 72 – che la piazza fu progettata e realizzata esclusivamente per uso pedonale, l'uso improprio che successivamente ne venne fatto, con finalità carrabili, non avrebbe potuto essere imputato ai coprogettisti e direttori dei lavori, interrompendo di fatto il nesso causale tra la loro condotta e l'evento dannoso. Inoltre, riguardo ai modulari in pvc, l'affermazione del CTU sarebbe del tutto autoreferenziale, e non corrispondente alle leges artis, che al contrario, prescriverebbero una tale modalità costruttiva anche per le piazze.
Entrambi i rilievi sono destituiti di fondamento.
L'indagine peritale prende le mosse da un'analisi storica degli eventi da cui il CTU trae la coerente considerazione che “il ha subito problemi di allagamento in maniera CP_2 pressoché ininterrotta fin dal periodo della sua realizzazione (…)” risalente all'ottobre
2005.
Le attività peritali sono consistite in ispezioni della piazza, dell'intercapedine centrale
(tramite botola verticale) e delle intercapedini perimetrali lato via Doni (tramite doppia porta tagliafuoco posta in adiacenza al box nn. 1 e 2), via Lulli (tramite una porta situata in corrispondenza del posto auto n.130), via LI (tramite una porta situata accanto al box auto n. 124) e (tramite una porta situata in prossimità del CP_2 posto auto n.149 e tramite ingresso collocato a livello piazza in corrispondenza di una griglia dotata di botola e scala verticale) nonché nella visione della pompa di rilancio situata in prossimità del box n.250.
Inoltre, sono stati eseguiti vari saggi conoscitivi e tra questi due hanno evidenziato al di sotto della pavimentazione e di due guaine impermeabilizzanti, la presenza un'intercapedine, realizzata in elementi modulari in pvc sormontata da una soletta in c.a., piena d'acqua (cfr. pag. 31 e pag. 33 della relazione in atti).
Sono stati ispezionati: i corselli del piano -1, con particolare attenzione a due forti percolazioni in corrispondenza di zone sottostanti il condominio in elevazione, Per_5
(zona Asl e zona Student House); inoltre, nell'intercapedine adiacente via Lulli, in prossimità di è stata verificata la presenza di costante gocciolio CP_2 proveniente da un giunto su un tubo proveniente dalla vasca di prima pioggia. pagina 35 di 56 Di poi, è stato descritto il gravissimo stato di degrado dell'autorimessa oggetto di causa ed un sistema di vizi ingente, diffuso e complesso.
In particolare, quanto al primo piano interrato, il CTU ha constatato che la maggior parte della superficie del piano è affetta da gravi e ingenti percolazioni, molto evidenti sia a soffitto che sulla corrispondente porzione di sottostante calpestio, incluse ampie zone sottostanti l'edificio in elevazione. Inoltre, dalla forma delle macchie il tecnico ha potuto rilevare che esse spesso percorrono tratti lineari riconducibili ad alcuni schemi ripetitivi: in molti casi le percolazioni si innestano sul perimetro delle casseforme utilizzate per il getto della soletta in cemento armato;
spesso le macchie a soffitto si concentrano in corrispondenza di percorsi di tubazioni appese al soffitto tramite pendini;
in alcune zone si concentrano intorno a piccole lesioni della soletta;
con particolare riferimento alle zone sottostanti l'edificio in elevazione, le percolazioni si trasformano in veri e propri stillicidi di acqua in corrispondenza dei cavedi presenti a soffitto;
in alcune zone di piano si sono inoltre manifestate evidenti macchie di umidità sullo stacco delle pareti verticali provenienti con ogni evidenza dalle intercapedini laterali (cfr. pag. 47 e 48 della relazione in atti).
Analoghe evidenze sono emerse con riferimento allo “sbarco rampa ai garages”, porzione rispetto alla quale il CTU ha verificato “degrado diffuso dovuto a molteplici macchie di umidità a soffitto, in particolare in corrispondenza del perimetro di tutti i vani a cielo aperto sormontati da griglie metalliche;
anche le longarine di sostegno dell'orso-grill risultano fortemente arrugginite (foto da 1 a 5). Nella relazione di parte ricorrente viene segnalata “La zona adiacente alla rampa di entrata/uscita dell'autorimessa (Fotografia n.
9)”: nella foto richiamata è rappresentata una grossa percolazione a soffitto di colore giallastro;
nel corso delle operazioni peritali è stato accertato che la macchia subisce un aggravio quando viene scaricato il WC situato nella sala polivalente/internet point” (pag.
48 e 49 della relazione in atti).
Anche per quanto riguarda la rampa che conduce dal primo al secondo interrato, il CTU ha accertato che “le parti che sostengono le griglie pedonali, siano esse travi in cemento armato o longarine metalliche sono affette da evidenti segni di degrado similari a quelli descritti al paragrafo precedente” (pag. 49 della relazione in atti).
Quanto alla porzione + corselli di passaggio (foto da 18 a 40)” il CTU l'ha Parte_8 descritta come “affetta quasi ovunque da gravi e diffuse macchie di umidità presenti a soffitto, a pavimento e a parete. In alcune zone particolari del soffitto, ovvero quelle che pagina 36 di 56 ospitano i cavedi provenienti dal piano superiore, si sono verificati veri e propri allagamenti a seguito di eventi pluviali di una certa entità. Con riferimento alla numerazione dei cavedi riportata in Tavola 2 si segnalano i seguenti punti critici: - cavedio 1: è posizionato nella zona sottostante i locali ASL, sono visibili 5 condotte che attraversano il solaio;
nel corso delle operazioni peritali si sono manifestati allagamenti frequenti e di rilevante entità; in corrispondenza della pavimentazione è stata posizionata dalla proprietà della segatura al fine di assorbire l'acqua (foto da 27 a 30); - cavedio 2: in corrispondenza di esso è stata posizionata, sempre dalla proprietà, una piccola vasca metallica per la raccolta delle acque dotata di apposita pompa di sollevamento, a soffitto
è visibile un condotto impiantistico collocato in prossimità del vano ascensore, è stato possibile verificarne l'esistenza anche dal piano terra dopo aver fatto accesso alla
Segreteria dello Student House;
tutto il corsello antistante ha subito pesanti aggravi di percolazioni (foto 26); - cavedio 3: è collocato in corrispondenza dei locali al piano terra denominati “Associazioni di categoria” nelle planimetrie allegate. Il condotto non oltrepassa il solaio ma in corrispondenza della sua impronta a soffitto è visibile una grossa e scura macchia di umidità certamente dovuta a ristagno di acqua (foto 38); - cavedio 4: anch'esso nei medesimi locali di cui sopra, in questo caso sono ben visibili alcune tubazioni che forano il solaio in corrispondenza delle quali si sono manifestate percolazioni con conseguenti macchie a soffitto ed a pavimento (foto 39, 40). In corrispondenza di tutti i posti auto adiacenti alle porzioni di intercapedini perimetrali è stato riscontrato grave deterioramento delle pareti verticali per effetto dell'umidità di risalita (foto 32, 36). All'estremità del corsello (angolo Lulli/Monteverdi), in corrispondenza dell'intercapedine laterale è stato trovato un distacco della valvola di innesto in fognatura di una condotta proveniente dalla vasca di prima pioggia (v. foto
34). Il vizio si è aggravato nel corso delle operazioni peritali e ha manifestato copiose perdite durante i periodi di pioggia. Le perdite recapitano nell'intercapedine -2, quindi tramite apposito pozzetto vengono convogliate verso le pompe di sollevamento;
hanno comportato dunque un aggravio per le stesse nonché un ulteriore contributo alla condizione di dissesto per assorbimento di acqua dal basso del posto auto 146 sito al -2
(Allegato 4 - foto 67)” (cfr. pag. 49 e 50 della relazione in atti).
Conriferimento ai posti auto 266, 267, 280, 281; cavedi 5, 6; box 263, 264, 265 (foto da 41 a 47), il CTU ha evidenziato: “- cavedi 5 e 6: sono in corrispondenza dei locali denominati “Servizi Sociali”, uno a parete e uno a soffitto;
entrambi mostrano percolazioni e stillicidi simili a quelli precedentemente analizzati. Nel corso delle pagina 37 di 56 operazioni peritali si sono aggravate le condizioni del percorso carrabile antistante il box
265, con macchie a soffitto e allagamenti a pavimento;
questi ultimi provengono con ogni evidenza dal box stesso, che è confinante con l'intercapedine a cielo aperto lato
LI (foto 46)” (cfr. pag. 49 e 50 della relazione in atti).
Per quanto riguarda i corselli il CTU ha rilevato (pag. 51 e ss. della relazione in atti): da box 238 a box 360 (foto da 48 a 54), “macchie a soffitto sia nel corsello che nei box dentro i quali il collegio peritale ha potuto fare ingresso (351, 352, 353) e una grossa percolazione antistante il box 279, corrispondente al piano superiore con l'ingresso ai servizi sociali dalla piazza”; da box 338 a box 360 (foto da 55 a 59) che i box 339, 340,
343 “sono affetti da infiltrazioni localizzate a soffitto”; da box 338 a box 360 (foto da 55
a 59) che i box 339, 340, 343 “sono affetti da infiltrazioni localizzate a soffitto”; nel
(foto da 60 a 63) “due grosse macchie di umidità che seguono Parte_9 linearmente le linee di demarcazione dei casseri e si spandono con ramificazioni ortogonali;
ad esse si associano anche macchie a pavimento e sulle pareti di divisione dei box, in particolare 269 e 270; al piano terra le infiltrazioni corrispondono con buona approssimazione a due muretti collocati sopra la soletta piena di piano al fine di sostenere un solaio rialzato in travetti precompressi (come da variante G.C.
15.03.2005)”;nelCorsello baricentrico alla piazza e posti auto adiacenti (foto da 63 a
81) “una delle porzioni di fabbricato che ha subito maggiore pregiudizio per le infiltrazioni subite;
vi sono macchie diffuse praticamente ovunque ed alcune mostrano perfino caratteristiche forme di “stallatiti e stalagmiti”, segno di uno stillicidio costante e prolungato nel tempo che ha incluso anche materiale di tipo calcareo. In questa zona rientra il più volte menzionato box doppio 345/346 (v. foto da 64 a 67). In alcuni box
(349, 247, 248, 249) sono state predisposte dalla proprietà delle canalette provvisorie a soffitto al fine di evitare stillicidi sui mezzi e sulle cose”; nel (foto da 82 a Parte_8
88) “macchie nell'angolo Doni/Monteverdi ed antistanti i box da 217 a 219”.
Con riferimento al piano secondo interrato (pag. 52 e ss. della relazione in atti), il CTU ha evidenziato: relativamente allo “Sbarco rampa -1/-2” (foto da 1 a 8), che la zona “è affetta da infiltrazioni a soffitto prevalentemente longitudinali ed evidenti macchie per ristagno a pavimento. In corrispondenza dei posti auto 51 e 31 è possibile visionare
l'intercapedine che ha generato le macchie di umidità alla base della parete”; nel corsello vicino alla vasca di prima pioggia, lato (foto da 9 a 17), che esso “è affetto da CP_2 gravi e periodici allagamenti provenienti dal cavedio retrostante, a seguito della rottura
pagina 38 di 56 del tubo rappresentato in figura 2 della presente . Il collegio peritale ha fatto Pt_10 ingresso nei box 106 e 108, verificando i segni di ristagno di acqua con risalita dalla parte bassa e la presenza di teli di nylon sul retro evidentemente ivi disposti dalla proprietà per evitare gli schizzi dalla rottura del tubo”; nelle zone in prossimità di
[...]
(foto da 18 a 41), che le stesse sono “affette da infiltrazioni dal soffitto come CP_2 rappresentato in Tavola 3 ma soprattutto da gravi segni di allagamenti con danni di risalita dovuta agli afflussi idrici provenienti dalle intercapedini laterali. Si elencano di seguito le situazioni più gravi: a – posti moto da 401 a 435 sottostanti la palestra: sono afflitti da percolazioni a soffitto provenienti dalla palestra (e quindi dalla piazza) ma soprattutto da gravissimi dissesti assimilabili ad umidità di risalita lungo tutte le pareti verticali;
è stato accertato nel corso delle operazioni peritali che detti locali sono periodicamente interessati da allagamenti di acqua proveniente dall'intercapedine soprastante il locale cisterna;
nel corso delle operazioni peritali è stato difatti verificato che il cordolo estradossato che doveva fungere da bordo per l'acqua è stato eroso per una lunghezza considerevole, permettendo il passaggio della pioggia (v. foto 49 e 50
Allegato 5); b – posti moto fine corsello: si segnalano infiltrazioni a soffitto e macchie da allagamenti e risalita di umidità proveniente dall'intercapedine; c – box da 182 a 188: il corsello antistante è stato trovato bagnato, con acqua proveniente dai box stessi;
l'intercapedine laterale che li affianca su è collocata ad una quota CP_2 superiore rispetto al piano -2, il risvolto della guaina manifesta vizi di esecuzione evidenziati in Allegato 5 – “Documentazione fotografica intercapedini laterali e scale” foto da 55 a 60”; nel corsello centrale parallelo a via Lulli “vizi sia a soffitto che a parete. I primi sono particolarmente gravi in corrispondenza dei box 75 e 76 (cavedi 5 e 6 al piano superiore), i secondi si manifestano in prossimità della vasca di prima pioggia”; nel
+ corselli di passaggio, “macchie a soffitto in corrispondenza dei tombini Parte_8 presenti al piano superiore e ad umidità nelle pareti per acqua proveniente dalle intercapedini lungo tutto il fronte via Lulli”; nella zona centrale (posti auto) + corsello
[...]
con riferimento al corsello che costeggia i box adiacenti l'intercapedine CP_2
LI, “la quasi totalità delle parti basse delle colonnine che separano i garages è viziata da segni di umidità derivante da allagamenti periodici”.
Quanto alle cause del fenomeno infiltrativo, il CTU ha individuato quattro rapporti di causa/effetto (pag. 55 e ss. della relazione in atti).
Causa 1: Infiltrazioni a soffitto del – 1: zona iglù.
pagina 39 di 56 Il consulente incaricato dall'ufficio ha ritenuto che “I vizi in esame sono strettamente correlati per localizzazione, diffusione capillare e deduzione logica alla presenza di acqua piovana stagnante costantemente rilevata nell'intercapedine realizzata con gli iglù” (il
CTU parla di un “enorme invaso che comprende tutta la porzione di piazza interna alle canalette di scolo, i locali coperti ed il solaio in muricci e tavelle lato LI antistante il locale denominato “Servizi Sociali”). Con riferimento alla dinamica del fenomeno infiltrativo, lo stesso ha precisato: “La costante pressione esercitata dal battente idrico (variabile da 2 a 5 cm ma sempre presente) ha permesso all'acqua di penetrare la soletta piena in cemento armato che costituisce il solaio di interpiano, nonostante il suo notevole spessore (32/35 cm). L'acqua piovana, difatti, dopo essersi accumulata in tutte le zone soprastanti la soletta ha potuto insinuarsi laddove erano presenti anche lievi punti di fragilità o piccole discontinuità, successivamente trasformati col tempo in zone preferenziali di facile passaggio, ovvero: - in corrispondenza delle riprese di getto o di fisiologiche fessurazioni da ritiro a cui sono soggette le solette piene in cemento armato;
- in corrispondenza di piccole scanalature intradossali coincidenti con il perimetro delle casseforme utilizzate per il getto;
- in corrispondenza degli allineamenti dei fori praticati per inserire i pendini che sostengono alcune canalizzazioni impiantistiche;
- infine in corrispondenza dei cavedi impiantistici collocati sotto al fabbricato in elevazione, per i quali occorre fare una precisazione. Essi infatti sono evidentemente privi di un'adeguata compartimentazione idraulica a livello del piano terra, dunque non sono semplici “punti di fragilita” o “piccole discontinuita” ma vere e proprie
“soglie a stramazzo” che recapitano da tutta la piazza. Il livello dell'acqua che si accumula nell'intercapedine sottostante la pavimentazione si innalza nei periodi di pioggia e appena raggiunge la quota della soglia (un qualsiasi elemento di altezza 5/6 cm che delimita i cavedi) si riversa a caduta nel piano sottostante tramite i fori praticati nel solaio per i passaggi impiantistici. Questo spiega perché proprio in corrispondenza dei cavedi, che sono sotto l'edificio e quindi potenzialmente distanti dai maggiori apporti pluviali, si registrano le più ingenti e violente quantità di immissioni d'acqua nei periodi di pioggia”.
Circa la metodologia di ingresso dell'acqua sotto gli iglù, il CTU, dopo aver dato atto che si è trattato del punto più complesso e discusso in sede di contraddittorio con i CCTTPP di parte convenuta, ha rilevato che fra i tre possibili motivi di infiltrazioni analizzati (grave deterioramento del doppio strato di guaina impermeabilizzante soprastante la soletta degli iglù, oppure sistematica omissione delle saldature nei giunti di posa;
grave perdita pagina 40 di 56 o rottura di canalizzazioni atte allo smaltimento delle acque piovane; ingresso dell'acqua dai bordi di delimitazione del sistema di iglù), esclusi i primi due, la causa principale è stata accertata nel terzo, alla luce del dettaglio rilevato nel corso dell'ultimo saggio peritale effettuato in corrispondenza della canaletta di demarcazione tra parte di piazza pavimentata e porzione adibita a verde (cfr. pag. 39 della relazione e figura 6 a pag. 58). In particolare, è emerso che “la canaletta di raccolta delle acque provenienti dalla superficie inerbita è appoggiata su una foratella che è risultata completamente impregnata di acqua e facilmente deteriorabile al tatto;
anche il piccolo cordolo prefabbricato antistante la canaletta è appoggiato su una foratella (nelle medesime condizioni della precedente) probabilmente adibita ad elemento “fermagetto” per soletta soprastante gli iglu;
b – l'intradosso della canaletta è privo di impermeabilizzazione (che si trova localmente sotto la foratella); ad ogni piccola rottura della canaletta l'acqua può penetrare nella zona indicata con la lettera C, alzarsi di livello in corrispondenza delle piogge più forti ed insinuarsi nel doppio risvolto delle guaine verso la piazza, punto di facile immissione;
c - le guaine indicate con il numero 2 e 3 risvoltano su un elemento prefabbricato liscio e dotato di una parte concava, con evidente difficoltà di adesione, nonostante la corretta predisposizione di un elemento metallico “ad L” in sommità; d - lo stesso dicasi per la guaina n.1, la quale peraltro in corrispondenza del saggio n.1 permette il passaggio dell'acqua al di sotto di essa;
e -
l'unica guaina continua è la n.4 che è dotata di 4 risvolti, punti di accertata fragilità; f - in corrispondenza della porzione adibita a verde è presente un getto di calcestruzzo alleggerito (risultato sempre asciutto) che funge da bordo dell'invaso; g - l'acqua che piove sul prato si riversa tutta su una superficie che è ad una quota superiore rispetto a quella del fondo degli iglu” (cfr. pag. 55 e ss. della relazione in atti).
Per tutte queste considerazioni, il tecnico incaricato dal Tribunale ha concluso “che il dettaglio analizzato è inadeguato all'utilizzo che ne è stato fatto perché soggetto a rotture della foratella o della canala con conseguenti lacerazioni di guaina e passaggio di acqua da una zona alta (verde) ad una più bassa (sotto iglù). Si ritiene che l'acqua passi sotto la canaletta e non dalle canalette stesse perchè, anche se in cattivo stato manutentivo, esse non hanno manifestato lacerazioni o rotture così evidenti da giustificare l'apporto idrico in esame. Il passaggio di acqua avviene quindi in maniera
“sotterranea” (…) e il “punto preciso di passaggio non coincide con il saggio n.6 ma è collocato in altre porzioni sottostanti le canalette perimetrali, le quali hanno un'estensione totale in lunghezza di 80,00 m circa” (pag. 59 della relazione in atti). pagina 41 di 56 Causa 2: Infiltrazioni a soffitto del piano -1: zona a verde
Il consulente incaricato dall'ufficio ha rilevato che le infiltrazioni sono concentrate in zone che presentano difetti di impermeabilizzazione locali, in corrispondenza di punti singolari: il muretto analizzato nel saggio peritale n.1 (pag. 24 e 25 della relazione in atti), un secondo muretto allineato al primo, alcuni piccoli muri controterra disposti parallelamente a via Doni per superare il dislivello in uno spazio ristretto (pag. 59-60 della relazione in atti).
Causa 3: Infiltrazioni laterali
Il consulente incaricato dall'ufficio ha rilevato in molte zone del fabbricato, sia al -1 che al
-2, “problemi di infiltrazioni provenienti dalle intercapedini laterali adiacenti”, le cui cause
“sono da ricercarsi principalmente nella mancanza di adeguati accorgimenti in corrispondenza del risvolto delle guaine a terra e ad una carente manutenzione dei pozzetti”. Con riferimento alle carenze progettuali ed esecutive, ha evidenziato “a dimostrazione della poca cura con cui sono stati gestiti i dettagli in oggetto si riportano a titolo di esempio due situazioni significative, già presenti nella documentazione fotografica: 1 – risvolto guaina distaccato richiamato al par. 4.1.4.3 (e in Allegato 5 –
“Documentazione fotografica intercapedini laterali e scale” foto da 55 a 60).
2 - cordolo in c.a. rotto con conseguenti allagamenti continui secondo quanto dedotto al §4.1.4.3 con particolare riferimento all'Allegato 5, foto 49 e 50. In questa fattispecie rientrano anche le infiltrazioni in palestra, con riferimento al rapporto diretto tra risvolti della guaina e percolazioni rilevate” (pag. 60 della relazione in atti).
Causa 4: perdita tubo da vasca di prima pioggia
Il consulente incaricato dall'ufficio ha rilevato che l'opera è stata realizzata dal condominio nel corso dell'anno 2007 per ovviare alle problematiche di tracimazione dell'acqua dalla griglia pedonale della piazza e presenta errori concettuali all'origine perché recapita, tramite una normale canala per le piogge, in un vano tecnico che, per innalzamento dell'acqua, può mettere in pressione la condotta. Dal momento che la stessa non ha le caratteristiche per poter lavorare in pressione, il giunto si è rotto, con due gravi conseguenze per i box adiacenti il cavedio.
Alla luce di tali accertamenti, il Collegio ritiene che siano destituite di fondamento le critiche dell'appellante in ordine ad una pretesa omessa indagine da parte del CTU incaricato, il quale al contrario risulta avere adeguatamente approfondito non solo pagina 42 di 56 l'aspetto relativo alle manifestazioni del fenomeno ma anche a quello della dinamica e delle cause dello stesso, pervenendo a conclusioni condivisibili, frutto di un iter logico motivazionale fondato su corrette ed esaustive valutazioni tecniche.
In particolare, non è vero che il CTU non abbia individuato le cause del fenomeno infiltrativo.
Invero, egli ha accertato che la causa n. 1 è ascrivibile ad un errore tecnico consistito non solo nella scelta del materiale in quanto le foratelle non garantiscono una corretta adesione delle guaine sul supporto che dovrebbe essere a tal fine più rigido di una foratella e rappresentano un dettaglio fragile in una zona non ispezionabile ma anche, e soprattutto, nel non aver adeguatamente “compartimentato” il sistema di iglù, soprattutto nella zona a cielo aperto, in modo tale che un guasto locale non si trasformasse in globale;
scelta progettuale, questa, che aveva consentito all'acqua di penetrare in un punto e diffondersi in uno spazio molto ampio rendendo di fatto impossibile la localizzazione del difetto e qualsiasi tipo di manutenzione ordinaria (cfr. pag. 68 e 69 della relazione in atti).
È poi da escludere che l'ingresso di acqua nell'intercapedine dovuta alla rottura delle foratelle sottostanti sia stata soltanto ipotizzata per esclusione nell'elaborato peritale dal momento che il CTU ha posto a base dell'iter motivazionale deduzioni logiche compiute, adeguatamente motivate e basate su elementi di fatto precisamente riscontrati in loco e documentati anche attraverso ampio materiale fotografico.
Parimenti, con riferimento alle cause n. 2 e n. 3, ha ricondotto la causa delle infiltrazioni ad un difetto di esecuzione dell'opera in quanto “con i dovuti accorgimenti tecnici (cordoli in cemento armato, adeguati risvolti della guaina) l'acqua non sarebbe dovuta passare dalle intercapedini verso l'interno dei garages. In questa fattispecie rientrano anche i danni conseguenti alle percolazioni manifestatesi sotto la porzione di piazza adibita a verde” (cfr. pag. 70 della relazione in atti).
Inoltre, ha ravvisato in un errore di progettazione, non emendato dalla Direzione Lavori, la mancata accessibilità degli scannafossi.
Così come non risponde al vero che non siano state prese in esame le osservazioni critiche dei CCTTPP, come emerge dall'ampio contraddittorio tecnico svolto nel corso delle operazioni peritali, alla luce del quale debbono ritenersi del tutto privi di riscontro i rilievi dell'odierno appellante.
pagina 43 di 56 Invero, a fronte delle osservazioni dei CCTTPP di parte e CP_1 Parte_2 Pt_3 Pt_1 in merito all'utilizzo congruo delle foratelle rispetto alla pacifica destinazione d'uso pedonale della piazza prevista in progetto, il CTU ha espresso la motivata necessità “di predisporre cordoli in cemento armato sotto alla canalette” e ha osservato che “sarebbe stato indispensabile prevedere appositi percorsi carrabili sia nel corso delle lavorazioni di cantiere che per il successivo passaggio di mezzi per la manutenzione del prato” mentre una tale eventualità non era stata contemplata né in sede progettuale né era stata emendata dalla direzione dei lavori.
Ciò premesso, appaiono avulse dalla realtà le censure di parte appellante laddove sostiene che la rottura delle foratelle sarebbe da ascrivere all'uso carrabile improprio che sarebbe stato fatto successivamente della piazza.
Invero, è stato documentato da parte del CTU, attraverso materiale fotografico databile tra il settembre 2004 ed il settembre 2005 prodotto in atti dal (foto doc. 9 in atti CP_1
), come anteriormente alla conclusione dei lavori e prima della cessione al CP_1
pesanti mezzi meccanici di cantiere (in particolare in una delle foto è ritratto un Pt_4 bobcat con peso tra i 1.200 e i 1.500 kg) fossero presenti sulla piazza. Una tale circostanza – come opportunamente evidenziato dal perito d'ufficio - testimonia in modo chiaro come nel corso delle lavorazioni si sia mancato di apprestare adeguate cautele per salvaguardare l'estrema delicatezza del manufatto: in nessuna delle foto prodotte si apprezzano segnalazioni di divieti, specifici percorsi obbligati oppure dispositivi di protezione delle canalette quali, ad esempio, rampe carrabili provvisorie. È pertanto pienamente condivisibile il giudizio espresso dal tecnico secondo cui “la fragilità del dettaglio esaminato è stata sistematicamente sottovalutata da tutto il personale tecnico”.
Inoltre, sarebbe stato indispensabile prevedere appositi percorsi carrabili anche che per il successivo passaggio di mezzi per la manutenzione del prato mentre tale eventualità non
è stata contemplata in sede progettuale né emendata dalla D.L. laddove “la conformazione geometrica stessa del dettaglio comporta ad ogni passaggio di qualsiasi mezzo meccanico l'introduzione di carichi dinamici, non sopportabili dalle foratelle” (cfr. pag. 74 della relazione in atti).
Inoltre, quanto specificamente alla scelta del sistema di iglù, il CTU ha specificato che
“Gli iglù sono elementi generalmente adottati nei piani terra o interrati delle costruzioni civili al fine di creare una camera areata in grado di mitigare l'umidità proveniente dal terreno;
per questo motivo è necessario che sia previsto un sistema di areazione,
pagina 44 di 56 assente nel fabbricato oggetto di causa. Nel caso in esame sono stati difatti utilizzati come elemento di alleggerimento al fine di raggiungere la quota di progetto, probabilmente a seguito di un errore di realizzazione (non se ne comprenderebbe altrimenti l'adozione); nulla impedisce comunque che possano essere utilizzati anche con questo fine ma la regola dell'arte impone di farlo su piccole superfici, oppure in zone adeguatamente separate per i motivi che si ritiene inutile e tedioso ribadire” (cfr. pag. 77 della relazione in atti).
Sotto il secondo profilo, deduce che il primo giudice avrebbe acriticamente Pt_1 recepito le conclusioni dell'elaborato peritale in ordine alla ripartizione delle quote di responsabilità tra i coobbligati, sebbene il CTU avesse completamente omesso di indicare i criteri in base ai quali le stesse erano state calcolate.
A tal fine evidenzia ancora una volta come si era trascurato di considerare che l'improprio uso carrabile della piazza, progettata per uso pedonale, aveva contribuito significativamente alla rottura delle foratelle, laddove era stato accertato che la piazza per anni era stata percorsa da mezzi anche pesanti che avevano gravato oltremodo sulla tenuta della struttura, tanto più che le guaine erano risultate pressoché intatte e che le infiltrazioni collegate a quanto lamentato erano state segnalate tra il 2006 ed il 2011.
Le doglianze di parte appellante vanno disattese.
Il CTU ha accertato che, in relazione ai vari vizi riscontrati, le cause delle infiltrazioni erano eziologicamente ascrivibili, per il 65.75%, all'imperita e carente attività di progettazione e di direzione dei lavori svolta dagli architetti e e CP_1 Parte_2 Pt_3 per il restante 24.71% all'utilizzo improprio della piazza da parte del Pt_4
Orbene un tale conclusione si giustifica pienamente alla luce dell'ampio excursus delle cause del fenomeno infiltrativo compiuto dal tecnico incaricato dall'ufficio, sopra ripercorso, dal quale emerge non solo l'inadeguato utilizzo delle foratelle sottostanti alle canalette perimetrali e l'improvvida scelta del sistema di iglù, ma anche la mancanza di appositi percorsi carrabili sia nel corso delle lavorazioni di cantiere che per il successivo passaggio di mezzi per la manutenzione del prato nonché l'errore, imputabile alla direzione dei lavori, di non aver adeguatamente “compartimentato” il sistema di iglù, soprattutto nella zona a cielo aperto, in modo tale che un guasto locale non si trasformasse in globale.
pagina 45 di 56 Invero, per quanto possa ritenersi accertato l'uso improprio della piazza da parte del tale concausa appare senz'altro secondaria rispetto alle primarie carenze di Pt_4 progetto e di direzione dei lavori evidenziate, in assenza delle quali, il fenomeno infiltrativo non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato intercettato e controllato.
Nella specie, infatti, non solo si è omesso di considerare a monte, secondo una rappresentazione assolutamente prevedibile da parte di tecnici progettisti e direttori di lavori, e quindi secondo la perizia e la diligenza esigibili nel caso di specie ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., che la piazza sarebbe stata sicuramente attraversata anche da mezzi meccanici, quali quelli necessari per la manutenzione del verde oltre a quelli utilizzati già nel corso delle lavorazioni, che avrebbero potuto compromettere il sistema già fragile, per cui andavano necessariamente previsti appositi percorsi carrabili che invece non sono stati proprio contemplati né in fase di progettazione e neppure successivamente in fase di esecuzione, ma soprattutto, non si sono adottati quegli indispensabili accorgimenti che si rendevano necessari al fine di controllare e contenere un eventuale possibile fenomeno infiltrativo, mancando adeguate compartimentazioni o cordoli in grado di isolare dal punto di vista idraulico le differenti zone della piazza e i piani terra “in modo tale che un guasto locale non si trasformasse in globale”, il tutto aggravato dall'assenza di punti di ispezione e dalla mancanza di areazione dovuta alla presenza delle guaine soprastanti che ha impedito all'acqua di evaporare nei periodi caldi.
Inoltre, il fatto che le infiltrazioni si sarebbero manifestate dall'anno 2011 non esplica il preteso rilievo dal momento che il CTU ha opportunamente rilevato che “il solaio è realizzato con una soletta piena in cemento armato (sp. 32/35 cm) ossia un elemento estremamente resistente alle infiltrazioni. Il sistema adottato ha permesso che si creasse, col tempo, un battente idrico sull'elemento in c.a. che ha indotto il sistema di infiltrazioni rilevato permettendo all'acqua di infiltrarsi a pressione in ogni piccola cavillatura del cemento armato. In assenza di battente idrico le percolazioni non avrebbero mai avuto pressione sufficiente per attraversare lo strato di calcestruzzo. Le percolazioni al -1 si sono quindi verificate molto tempo dopo le prime infiltrazioni all'interno dell'intercapedine. Per questo motivo si ritiene probabile (ma non provato) che le prime rotture si siano verificate proprio nel corso dei lavori stessi, a causa del passaggio dei mezzi di cantiere sulle canalette” (cfr. pag. 121 e 122 della relazione in atti).
pagina 46 di 56 Infine, quanto al rilievo che le guaine sarebbero state trovate in buone condizioni, appare adeguatamente motivata la risposta fornita dal CTU alle osservazioni dei CCTTPP dei convenuti, laddove, a pag. 77 e ss. della relazione in atti, lo stesso evidenzia attraverso le riproduzioni fotografiche scattate in occasione del saggio n. 6 come, a differenza di quanto accaduto nei saggi effettuati in mezzo alla piazza, “Le guaine rimosse nel saggio
n.6 si presentano da ambo le parti sfilacciate in maniera irregolare e visibilmente deteriorate. Con particolare riferimento alla figura 12 è particolarmente evidente il deterioramento dovuto nello specifico anche alla presenza di troppi risvolti vicini e collocati su un supporto eccessivamente fragile (le foratelle)”. Inoltre, a pag. 55 e ss. il
CTU non ha mancato di precisare come l'acqua piovana, penetrando al di sotto delle canalette perimetrali collocate ai bordi della piazza con la dinamica puntualmente accertata, dopo essersi accumulata in tutte le zone soprastanti la soletta ha potuto insinuarsi laddove erano presenti anche lievi punti di fragilità o piccole discontinuità, successivamente trasformati col tempo in zone preferenziali di facile passaggio ovvero: - in corrispondenza delle riprese di getto o di fisiologiche fessurazioni da ritiro a cui sono soggette le solette piene in cemento armato;
- in corrispondenza di piccole scanalature intradossali coincidenti con il perimetro delle casseforme utilizzate per il getto;
- in corrispondenza degli allineamenti dei fori praticati per inserire i pendini che sostengono alcune canalizzazioni impiantistiche;
- infine in corrispondenza dei cavedi impiantistici collocati sotto al fabbricato in elevazione che, privi di un'adeguata compartimentazione idraulica a livello del piano terra, sono vere e proprie “soglie a stramazzo” che recapitano da tutta la piazza. Infine, è stato accertato che “La guaina disposta sull'estradosso della soletta di piano non ha alcuna efficacia a causa delle lacerazioni presenti ovunque causate dal carico puntuale trasferito dai piedini degli iglù stessi” (cfr. pag. 55 della relazione in atti) e che è gravemente erroneo e fuorviante affermare che “attraverso l'uso esclusivamente pedonale […] mai potrebbe causare i danni riscontrati su questa guaina: nessuna guaina, a meno che non sia stata adeguatamente progettata, è in grado di sopportare carichi concentrati quali quelli trasmessi dai piedini degli iglù” (pag. 98 della relazione in atti).
L'ultima doglianza attiene alla quantificazione del danno, lamentandosi da parte dell'appellante che la stima sarebbe stata effettuata dal CTU in funzione non della individuazione delle opere necessarie per la riparazione delle canalette “incriminate”, bensì per la realizzazione di una piazza carrabile, allorché quella progettata era solo ed esclusivamente pedonale. pagina 47 di 56 La doglianza non è fondata.
Anche in questo caso, infatti, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, è stata fornita puntuale risposta da parte del CTU alle osservazioni dei CCTTPP sul punto.
Il tecnico incaricato dall'ufficio ha convincentemente evidenziato che essendo l'errore tecnico consistito non solo nell'utilizzo delle foratelle ma anche nella realizzazione dell'intercapedine ad iglù sarebbe del tutto inutile “riparare esclusivamente le foratelle rotte, lasciando inalterata la sistemazione superficiale della piazza. In questa ipotesi, qualsiasi tipo di rottura locale di guaina, soletta, tubazioni, canaletta, se non immediatamente intercettata, si trasformerebbe nel tempo in un danno globale impossibile da individuare senza interventi invasivi come quelli messi in atto nella presente CTU”, aggiungendo che: “la conformazione a imbuto della piazza, soprattutto in concomitanza con eventi pluviometrici di forte intensità, aumenta la velocità di deflusso della pioggia sulla superficie inclinata verso il centro favorendo il dilavamento di materiali inerti e la concentrazione di acqua in una zona più ristretta (1400 mq) rispetto alla superficie di pioggia (3400 mq circa) (…)”.
Ciò per dire che gli interventi che il CTU indica come necessari non sono finalizzati a rendere la piazza carrabile ma piuttosto ad eliminare gli originari difetti costruttivi dell'opera e le cause del fenomeno infiltrativo, per come accertate.
Ne deriva, che deve essere respinta la richiesta di rinnovo della CTU formulata dall'appellante.
6. Sulla responsabilità solidale dei tecnici e del Pt_4
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante principale lamenta l'erroneità della Pt_1 sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2055 c.c.
Vi è da rilevare che le stesse doglianze sono state mosse contro la decisione di pure cure anche dagli appellati e , i quali hanno proposto CP_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 sul punto appello incidentale tardivo.
Si tratta tuttavia di appelli incidentali tardivi inammissibili.
Ed invero il non ha certamente tratto dall'impugnazione principale di il CP_1 Pt_1 proprio interesse ad appellare la sentenza di primo grado, potendosi egli addirittura giovare dell'appello proposto dal proprio assicuratore.
pagina 48 di 56 Ugualmente inammissibile è l'appello incidentale tardivo adesivo proposto da e Parte_2
Pt_3
Invero, per quest'ultimi, l'interesse ad impugnare poteva dirsi già sorto con l'appello principale proposto da teso a porre in discussione la responsabilità solidale Pt_1 dell'assicurato, come non mancano di rilevare gli stessi appellanti incidentali a pagina 26 della propria comparsa conclusionale. Sicché l'appello incidentale, ancorché tardivo, dei coobbligati in solido del avrebbe dovuto essere proposto nel rispetto del termine CP_1 decadenziale previsto dall'art. 343, primo comma, c.p.c., a nulla valendo che il CP_1 aveva riproposto appello, peraltro anch'esso tardivo ed inammissibile, contro il medesimo capo della sentenza.
L'art. 343, primo comma, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”.
Secondo pacifica esegesi, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017).
Nello specifico, dall'esame degli atti si riscontra che l'udienza di prima comparizione dinanzi a questa Corte, fissata in citazione per il 24.10.2022, venne differita con decreto ex art. 168 bis ult. comma all'11.1.2024.
Orbene, la costituzione di e è avvenuta il 12/3/2024, e quindi Parte_2 Pt_3 successivamente rispetto all'udienza differita.
Ad ogni modo, l'appello incidentale proposto da e sarebbe inammissibile Parte_2 Pt_3 anche laddove si potesse ipotizzare un interesse sorto dall'impugnazione incidentale del dal momento a norma dell'art. 343, 2° comma c.p.c. (“Se l'interesse a proporre CP_1
l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia
l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”), l'impugnazione incidentale avrebbe dovuto essere proposta al più tardi l'11.1.2024, prima udienza successiva all'appello proposto dal (30.9.2022), mentre la comparsa di costituzione è stata depositata il 12/3/2024. CP_1
Infine, parimenti decaduto dalla facoltà di proporre appello deve ritenersi il Parte_4
, il quale ha proposto impugnazione incidentale tardiva, adesiva a quella proposta
[...]
pagina 49 di 56 da con la comparsa di costituzione depositata l'8.1.2024 a fronte dell'udienza di Pt_1 prima comparizione fissata per l'11.1.2024.
Sul merito delle doglianze formulate da con l'appello principale, premessa la loro Pt_1 ammissibilità a nulla valendo in senso contrario le vicende dell'intrapresa azione esecutiva da parte del nei confronti del , si osserva quanto CP_2 Parte_4 segue.
L'appellante lamenta, anzitutto, che il Tribunale ha statuito il vincolo della solidarietà tra il e gli architetti e “sebbene il Condominio Parte_4 CP_1 Parte_2 Pt_3 attore non avesse in alcun modo chiesto la condanna con il vincolo della solidarietà”, sicché la domanda avrebbe dovuto essere intesa come volta a conseguire il risarcimento da ognuno dei convenuti, in ragione del contributo causale alla determinazione del danno.
Una tale conclusione sarebbe avvalorata dal fatto che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio il aveva chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei CP_2 danni “ciascuno in proporzione alla percentuale di accertata responsabilità nella causazione delle infiltrazioni”; allo stesso modo, nella prima memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., il Condominio attore aveva precisato la propria domanda, chiedendo la condanna dei convenuti senza il vincolo della solidarietà; infine, in sede di precisazione delle conclusioni, l'allora parte attrice, pur estendendo la domanda ai terzi chiamati in causa e di cui chiedeva la condanna solidale con l'architetto non Parte_2 Pt_3 CP_1 aveva domandato la condanna in via solidale tra i tre professionisti ed il Parte_4
.
[...]
Inoltre, a detta dell'appellante, sotto il profilo della condanna solidale, la sentenza appellata presenterebbe una ulteriore grave distonia in quanto applicherebbe “la solidarietà dei professionisti e convenuti verso un obbligo di facere per cui stabilisce impropriamente un inammissibile frazionamento, con tutte le prevedibili conseguenze anche in termini di locupletazione degli importi delle domande, regresso e/o più semplicemente di esecuzione della sentenza”.
Le doglianze non sono fondate.
Il Tribunale adito ha accertato la concorrente responsabilità dei convenuti e, conformemente alle conclusioni rassegnate dall'attore, ha condannato: il ad Pt_4 eseguire gli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni verificatesi, nei limiti della pagina 50 di 56 sua quota di responsabilità accertata dal CTU ing. (pari al 24,71%) e gli Per_1 architetti e a corrispondere in favore del , in solido tra CP_1 Parte_2 Pt_3 CP_2 di loro, la somma calcolata dal CTU per l'esecuzione delle opere ripristinatorie pari ad €
467.615,15, avuto riguardo alla loro percentuale di responsabilità complessiva, pari al
65.75%.
Il giudice di prime cure ha in tal modo ritenuto possibile il risarcimento in forma specifica richiesto nei confronti del osservando in proposito che il bene da riparare — Pt_4
Piazza Dallapiccola — è di proprietà dell'ente comunale e che quindi, nei confronti di quest'ultimo, la domanda di condanna ad un facere specifico (ossia all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni) poteva essere accolta, trattandosi di una soluzione coerente sia con il titolo di proprietà sia con la natura di bene destinato all'uso pubblico. Quanto ai tecnici, ha ritenuto che la domanda potesse essere accolta nei loro confronti commisurando il risarcimento ad una somma di denaro pari ai costi delle opere eliminatorie dei vizi e difetti nei riguardi dei professionisti, che pure qualifica correttamente come risarcimento in forma specifica (vedi sul punto a pagg. 9-10).
Tanto premesso, a giudizio del Collegio, non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che il Tribunale di Firenze, nel pronunciare la condanna solidale dei convenuti, si è correttamente attenuto al petitum e alla causa petendi prospettati dall'attore, il quale aveva chiesto l'accertamento della concorrente responsabilità del e Parte_4 dei professionisti, nonché la condanna degli stessi al risarcimento dei danni in forma specifica.
Si evidenzia del resto che, quand'anche fosse mancata una domanda di parte,
l'attribuzione di una condanna solidale da parte del giudice non avrebbe comportato alcuna pronuncia ultra petita, poiché la solidarietà discende direttamente dalla legge (art. 2055 c.c.) quale effetto consequenziale dell'accertamento della corresponsabilità di più soggetti nella causazione del medesimo danno. In altri termini, il giudice, una volta acclarato che l'illecito è stato commesso da una pluralità di autori, deve disporre la condanna solidale anche in assenza di una specifica istanza in tal senso da parte del danneggiato, poiché la solidarietà opera ex lege e non per effetto della volontà di parte.
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente emesso una pronuncia di condanna in solido avendo accertato che tanto il quanto i progettisti e direttori dei Parte_4 lavori avevano concorso — seppur a titolo e con percentuali diverse — alla produzione del pagina 51 di 56 danno lamentato dal , e conseguentemente li ha condannati al risarcimento CP_2 del relativo danno.
Si osserva, inoltre, che il successivo riparto delle percentuali di responsabilità, compiuto a seguito della domanda di accertamento proposta in tal senso dall'architetto non CP_1 incide sulla natura solidale della condanna, ma risponde alla diversa funzione regolatrice dei rapporti interni tra coobbligati, come precisato anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, in base alla quale “la responsabilità solidale prevista all'art. 2055, primo comma, cod. civ. trova applicazione all'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, con riguardo al creditore principale (…); mentre l'art. 2055, secondo comma c.c, come indicato da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 16810 del 20/06/2008 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19492 del 21/09/2007, trova applicazione nei soli rapporti interni tra consodali, operando una ripartizione interna che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità. In tale ultimo caso • la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente nei confronti del creditore principale, operando solo un frazionamento pro quota, tra gli obbligati solidali, ove ciascuno è chiamato a ristorare l'altro in funzione della propria quota parte di responsabilità (cfr. ex plurimis, Ordinanza sez. 3 n. 12957 del
13 maggio 2021).
In applicazione dei suddetti principi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi, deve dunque ritenersi che la ripartizione delle quote di responsabilità operata dal primo giudice non determini alcun vulnus ed alcuna locupletazione, avendo funzione di mero riparto interno tra i coobbligati, rimanendo in facoltà del danneggiato CP_2 pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, salva l'azione di regresso nei confronti dei coobbligati in ragione delle rispettive responsabilità.
Né, d'altro canto, può ritenersi che la diversa natura delle obbligazioni poste a carico dei coobbligati solidali incida sul carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria. Ai fini dell'art. 2055 c.c. ciò che rileva infatti è l'unicità dell'evento dannoso e la concorrente partecipazione causale degli autori: le diverse modalità di attuazione del risarcimento indicate dal Tribunale devono essere intese non come scissione dell'obbligazione solidale, ma come articolazione concreta delle prestazioni dovute, funzionali al medesimo pagina 52 di 56 risultato: la completa eliminazione delle cause delle infiltrazioni e delle manifestazioni lesive verificatesi in conseguenza delle stesse.
Né infine l'appellante principale può dolersi dell'asserita difficoltà di esecuzione del dispositivo della sentenza appellata, doglianza che eventualmente dovrebbe essere fatta valere dal condominio e che, in ogni caso, involge questioni che dovranno essere affrontate e risolte in sede esecutiva.
7. Le conclusioni.
Logico corollario delle superiori premesse è che deve essere integralmente respinto l'appello principale proposto da così come deve essere respinto l'appello Pt_1 incidentale proposto da in relazione al motivo sub II;
debbono invece CP_1 essere dichiarati inammissibili gli appelli incidentali tardivi proposti dal Parte_4
, da e nonché da quanto ai
[...] Parte_3 Parte_2 CP_1 motivi I, III e IV, e in adesione ai motivi 3, 4 e 5 (della numerazione data da quest'ufficio) proposti da Pt_1
Ne deriva l'assorbimento di ogni ulteriore questione e/o istanza, compresa quella dell'appellante avente ad oggetto la notifica dell'appello incidentale alle parti CP_1 Cont contumaci e . Controparte_13 CP_9 Controparte_7
8. Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte appellata vittoriosa, , devono essere poste a Controparte_2 carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in solido tra loro, e vanno liquidate sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M.
55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 520.001 a € 1.000.000) e l'impegno difensivo (medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: €
18.511,00 per compensi (di cui: € 5.706,00 per la fase di studio;
€ 3.318,00 per la fase introduttiva e € 9.487,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e
IVA, come per legge.
Nel rapporto processuale tra e attesa la soccombenza dell'appellante con Pt_1 CP_1 riferimento ai motivi attinenti al rapporto di garanzia, e valutata l'economia degli stessi nell'ambito dell'intera impugnazione finalizzata a favorire anche l'assicurato, ricorrono i pagina 53 di 56 presupposti per una compensazione per la metà, con condanna della compagnia a rifondere al la restante metà. CP_1
Ritiene il Collegio che debbano invece essere dichiarate irripetibili le spese sostenute da e da , alla stregua delle considerazioni Controparte_3 CP_21 CP_5 che seguono.
Le suddette parti appellate sono state chiamate in causa rispettivamente dal CP_1 [...]
, da ( e da ( Controparte_3 Controparte_3 CP_21 CP_8 CP_5
. La sentenza di primo grado ha respinto le domande avanzate nei confronti di
[...] [...]
Cont e di e, per l'effetto, anche la domanda avanzata nei confronti di Controparte_3
, nulla dicendo sulla posizione di , rimasta contumace. La pronuncia di CP_12 CP_5 primo grado sul punto non risulta investita da impugnazione.
Ciò premesso, versandosi in una tipica ipotesi di cause scindibili - in cui il cumulo delle domande lascia inalterata l'autonomia dei singoli giudizi in relazione alla posizione assunta dalle parti in ognuno di essi – nel presente grado di giudizio non sussiste alcun rapporto processuale fra gli appellanti e le suddette parti terze chiamate, non essendo quest'ultime contraddittori dei primi e rimanendo indifferenti le stesse all'esito della lite.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di
"vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza” (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5508 del 21/03/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34174 del
15/11/2021).
Infine, attesa la domanda di manleva riproposta da nei confronti di CP_1 con riferimento a “le somme che eventualmente il predetto professionista fosse Pt_1 tenuto a pagare a favore delle altre parti del presente giudizio” (cfr. pag. 49 della comparsa di costituzione e pag. 3 delle conclusioni rassegnate per l'udienza di p.c.) va dichiarato l'obbligo della compagnia assicuratrice di tenere indenne l'assicurato dagli effetti della condanna al pagamento delle spese di soccombenza del presente grado di giudizio.
pagina 54 di 56 Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e le impugnazioni sia principale che incidentali sono state respinte e/o dichiarate inammissibili, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Attesa la proposizione di appello incidentale adesivo da parte del Parte_4
s'impone nei confronti dello stesso la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e su quelli incidentali proposti da Parte_1 CP_1 Parte_3
e , contro la sentenza del Tribunale di Firenze n. Parte_2 Parte_4
1218/2022, emessa il 25.04.2022 e pubblicata il 26.04.2022, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) dichiara inammissibili gli appelli incidentali proposti da:
- ; Parte_4
- e Parte_3 Parte_2
- quanto ai motivi I, III e IV formulati con l'appello incidentale;
CP_1
3) rigetta per il resto l'appello incidentale proposto da CP_1
4) condanna in solido con gli appellanti incidentali, Parte_1 CP_1
, a rimborsare al
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
le spese processuali del presente grado di giudizio, che Controparte_2 liquida in complessivi € 18.511,00 in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma
D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e
IVA, come per legge;
5) dichiara compensate per la metà le spese di processuali del presente grado di giudizio nel rapporto processuale tra e e Parte_1 CP_1 condanna a rifondere a la rimanente metà Parte_1 CP_1 della misura intera liquidata in complessivi € 18.511,00 in base al calcolo pagina 55 di 56 specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
6) dichiara tenuta a rilevare indenne dagli effetti Parte_1 CP_1 della condanna di cui al capo 4) che precede;
7) dichiara irripetibili le spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio da e Controparte_3 CP_21 Controparte_5
8) manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti dell'appellante incidentale
, sotto il profilo fiscale. Parte_4
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, compreso il , dell'ulteriore contributo Parte_4 unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 14.11.2025 su relazione della dott.ssa AR ER NO.
Il Consigliere est.
AR ER NO
La Presidente
AN OR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessandra
Botta, magistrato ordinario in tirocinio.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 56 di 56