Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2025
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Sentenza 18 novembre 2025

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La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, si è pronunciata sull'appello principale proposto dalla società assicuratrice, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accertato la concorrente responsabilità dell'architetto progettista e direttore dei lavori, del Comune proprietario della piazza e di altri soggetti nella causazione di infiltrazioni dannose in un'autorimessa sottostante. L'appellante principale ha sollevato cinque motivi di gravame: l'inoperatività della polizza assicurativa per danno alle opere, l'omessa pronuncia sulla limitazione della manleva alla quota di responsabilità dell'assicurato, la decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., l'erronea condanna solidale dei convenuti e terzi chiamati in assenza di domanda, e l'insufficiente motivazione sulla responsabilità, omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della CTU. Si sono costituiti gli appellati, tra cui l'architetto che ha proposto appello incidentale lamentando il rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza, la carenza di legittimazione passiva, l'erronea condanna solidale e l'erronea motivazione della sentenza e della CTU. Il Comune ha aderito ad alcuni motivi dell'appello principale, contestando la ripartizione delle responsabilità. Altri appellati hanno chiesto il rigetto degli appelli, mentre alcuni hanno aderito ai motivi di appello incidentale.

La Corte d'Appello ha disatteso l'appello principale, ritenendo la polizza assicurativa pienamente operativa in quanto i danni erano stati cagionati a terzi e non alle opere in costruzione, e ha rigettato il motivo relativo alla limitazione della manleva, affermando che la copertura assicurativa si estende all'intero debito dell'assicurato verso il terzo danneggiato, anche per la quota di responsabilità del condebitore solidale insolvente, in applicazione dei principi di diritto consolidati. Sono stati dichiarati inammissibili gli appelli incidentali tardivi proposti da alcuni appellati, per tardività della costituzione. Il motivo relativo alla decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. è stato rigettato, ritenendo che la conoscenza dei vizi da parte del committente non fosse certa prima della perizia tecnica e che l'ATP avesse avuto effetto interruttivo permanente della prescrizione. È stato rigettato anche il motivo sulla legittimazione passiva dell'architetto, confermando la sua responsabilità quale co-progettista e co-direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1669 c.c. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità dei tecnici, confermando la correttezza della CTU nell'individuazione delle cause e delle responsabilità, e ha respinto la richiesta di rinnovo della perizia. Infine, è stata confermata la condanna solidale dei tecnici e del Comune, ritenendo che la solidarietà discenda dalla legge (art. 2055 c.c.) e che la ripartizione delle quote di responsabilità abbia mera funzione interna tra i coobbligati. Le spese processuali sono state poste a carico degli appellanti soccombenti, con compensazione parziale tra l'assicuratore e l'assicurato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2025
    Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
    Numero : 2025
    Data del deposito : 18 novembre 2025

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