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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1362/2024
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 7 maggio 2025, alle ore 10:43, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il procedimento iscritto al n. 1362/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. Roberto Calì per l'attore e l'avv.
Enrico Gentile, per la convenuta CP_1
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e in particolare alle memorie conclusive. Chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Roberto Calì chiede altresì, in caso di vittoria, la distrazione delle spese legali in suo favore dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1362/24 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in Palermo, via Brunetto Latini n.11, presso lo studio dell'avv. Roberto Calì, dal quale è
rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
n.q. di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Catania n.5, presso lo studio dell'avv. Enrico Gentile, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
2 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna la nq. al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 38.414,80, oltre interessi legali dalla presente decisione sino Parte_1
al soddisfo;
2) condanna la nq. al pagamento in favore di Controparte_2
delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, che liquida in complessivi € Parte_1
8.168,00, di cui € 552,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compenso, oltre spese generali al
15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
avv. Roberto Calì;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della nq.. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2024, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la n.q. di impresa designata per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della strada” (d'ora innanzi denominata soltanto n.q.), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non CP_2
patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione a titolo di cenestesi lavorativa) e patrimoniali (per spese mediche) da lui patiti, nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
1) in data 17.09.2021, alle ore 01:24 circa, in Palermo, stava percorrendo il viale Ercole (all'interno del Parco della Favorita) con direzione di marcia verso il centro della città, a bordo del motociclo Honda SH 300 tg. DZ86384, di proprietà di e con in CP_3 Persona_1
qualità di terza trasportata, quando, giunto a circa cento metri da una piazzuola di sosta, era stato repentinamente sorpassato da un'autovettura di colore scuro modello Fiat Panda, la
3 quale, procedendo nella medesima direzione di marcia, nell'effettuare la predetta manovra, lo aveva urtato inavvertitamente sulla porzione laterale sinistra della pedana del motociclo,
determinando la perdita di controllo del mezzo e la successiva caduta al suolo;
2) subito dopo lo scontro, l'autovettura aveva proseguito la propria corsa senza prestargli soccorso, rimanendo, così, non identificata;
3) a causa della caduta, aveva riportato lesioni personali, per le quali era stato trasportato con intervento del 118 presso il P.S. dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, ove gli avevano diagnosticato “ferite multiple al volto, una frattura pluriframmentaria del seno mascellare sinistro e del
pavimento dell'orbita omolaterale ed una frattura delle ossa proprie del naso”;
4) per effetto del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 20%, da inabilità
temporanea assoluta di giorni 30 e da inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30 ed al 25% di ulteriori gg. 30, oltre al danno da sofferenza soggettiva ed alla personalizzazione per la cenestesi lavorativa;
5) aveva patito, inoltre, un danno patrimoniale per spese mediche pari ad € 1.207,83.
La convenuta, nq., ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della CP_2
domanda sia in ordine all'an (sotto il profilo della mancanza di prova circa la dinamica del sinistro con coinvolgimento di un'autovettura rimasta sconosciuta) che al quantum e ne chiedeva il rigetto o, in subordine, la riduzione in misura proporzionale al concorso di colpa dell'attore per il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza (con particolare riferimento al casco).
Quindi la causa, all'udienza odierna, dopo l'espletamento della c.t.u. medico legale e l'assunzione della prova orale, all'esito della discussione delle parti, viene decisa dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Ciò premesso, deve darsi atto, in primo luogo, della proponibilità in rito della domanda,
avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla e CP_1
alla Consap a norma dell'art. 287 C.d.A. con lettera consegnata a mezzo pec il 25.11.2021 (vedi
4 allegato n. 2 dell'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, l'assunto dell'attore in ordine al fatto storico del sinistro risulta confermato dalle risultanze della relazione redatta dalla Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Palermo, datata 10.03.2022, relativa al procedimento penale n. 30288/2021 R.G.N.R.
(vedi allegato n. 7 dell'atto di citazione).
Giova evidenziare, infatti, che, a seguito di denuncia querela sporta contro ignoti in data
07.12.2021, venivano disposte indagini per l'accertamento delle responsabilità nel sinistro de quo, le quali venivano svolte dalla P.G. mediante l'assunzione a sommarie informazioni del testimone oculare e degli ulteriori soggetti accorsi nell'immediatezza dei fatti, nonché Testimone_1
tramite l'acquisizione della perizia tecnica eseguita dal perito della compagnia assicurativa convenuta sul mezzo dell'attore.
Ora, la relazione di P.G., per il suo contenuto e per la qualità dell'organo da cui promana, è
equiparabile, quanto alla valenza probatoria, al rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia
Municipale, con riferimento al quale, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo giudice – “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso,
solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua
presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso
dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di
atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova
contraria” (in termini la massima di Cass. n. 20025/16; conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, in esito alle indagini svolte, gli agenti di P.G. hanno concluso che:
“Dagli accertamenti espletati è stato possibile determinare con certezza che il veicolo condotto dal Pt_1
e avente quale passeggera la sia stato effettivamente interessato da un sinistro stradale in seguito al Per_1
quale entrambi i soggetti riportavano lesioni ad oggi non ancora risolte.
5 La dinamica fornita dagli interessati e confermata dal testimone amico della coppia, Testimone_1
appare congruente, anche in ragione della perizia operata dallo studio “ ”, nella quale si Persona_2
riscontrano, sul veicolo del , “esiti di urto sullo spoiler sottopedana sinistro”, ma, dagli accertamenti Pt_1
esperiti, non è stato possibile individuare il veicolo indicato dagli escussi quale responsabile del sinistro”.
Ora, come si evince dal contenuto della relazione sopra trascritta, gli agenti di P.G., sulla base degli univoci elementi raccolti, pur non riuscendo ad identificare l'autovettura responsabile dell'occorso, hanno confermato l'effettiva verificazione del sinistro stradale in cui è incorso l'attore unitamente alla propria trasportata durante la percorrenza del viale Ercole, Persona_3
all'interno del Parco della Favorita.
Inoltre, gli agenti di P.G., alla luce dei punti d'urto rilevati dal perito della compagnia assicurativa convenuta sul motociclo dell'attore, hanno concluso per la congruenza della dinamica descritta dall'attore - caratterizzata dal coinvolgimento di un'auto rimasta sconosciuta - con gli elementi da loro raccolti.
La dinamica del sinistro, inoltre, nel corso del presente giudizio, è stata pienamente confermata dalle risultanze della prova orale espletata con il teste di parte attrice il quale, Testimone_1
terzo non parente, ha reso una deposizione chiara, precisa e scevra da contraddizioni.
Il teste infatti, ha dichiarato che: Tes_1
“DR Sono a conoscenza del sinistro in quanto sono amico di e provenivamo da Parte_1
Mondello per andare verso casa attraverso il parco della Favorita diretti a Palermo
guidava la sua moto ed io un motociclo elettrico; io non trasportavo nessuno Parte_2
Par Era settembre del 2021, era notte verso le ore 1 e qualcosa
DR Il percorso era buio, io seguivo ed ero distante circa 30 metri Pt_1
DR Non ricordo il tratto della Favorita a cui eravamo arrivati
Par Tra la mia moto e quella di Natale non vi erano veicoli interposti
DR Il motociclo di Natale era un SH e lo guidava e trasportava dietro la sua ragazza, Pt_1
Per_4
6 Par Nella stessa strada che percorrevamo, con la stessa direzione di marcia, sopraggiungeva
un'autovettura Panda di colore scuro che sorpassava me e poi all'altezza della Parte_3
pedana della moto
Par La moto di ha proseguito avanti la sua corsa mentre e la fidanzata sono Pt_1 Pt_1
stati sbalzati verso i cespugli sulla destra
DR Io ho subito frenato
che la fidanzata sono rovinati a terra Parte_4
camminava correttamente nella sua corsia Parte_2
Par Io mi sono fermato, non parlava e aveva il volto tutto insanguinato anche Pt_1 Per_4
all'altezza della bocca
Par Il mio primo pensiero è stato di chiamare la mamma di e poco dopo si è fermato un signore con Pt_1
un'auto che ha chiamato il 118
Par Dopo si è fermata molta altra gente
Par Sono rimasto fino all'arrivo delle ambulanze (ne sono arrivate due) e dei genitori di Pt_2
La Fiat Panda non si è fermata, andava a velocità e dopo l'urto della pedana della moto,
[...]
ha proseguito la sua marcia
Par La strada era buia e non ho potuto prendere la targa
DR Dopo l'arrivo dei genitori di sono andato via a casa Pt_1
Par Sono stato chiamato dalla Polizia e ho reso dichiarazioni dinanzi a loro
Par Ho assistito alla chiamata del signore al 118
Par Avevo io il numero della mamma di memorizzato sul mio cellulare e ce l'ho ancora Pt_1
Par Subito dopo che mi ero fermato è sopraggiunto un signore con l'auto che prima pensava che avessi
bisogno io e poi gli ho spiegato che invece aveva avuto l'incidente il mio amico” (vedi verbale di udienza del 30.01.2025).
Ora, come si evince dalla deposizione sopra trascritta, il teste ha confermato tutte le circostanze di tempo, modo e luogo che caratterizzano il sinistro.
7 In particolare, il teste ha riferito che, nella data e nell'ora dedotte in citazione, l'odierno attore, mentre stava percorrendo il viale Ercole con a bordo (in qualità di terza Persona_3
trasportata), è stato improvvisamente attinto sulla porzione laterale sinistra del proprio motociclo,
all'altezza della pedana, da un'autovettura modello Panda di colore scuro, la quale era intenta in una manovra di sorpasso a velocità sostenuta.
Il teste ha anche confermato che, a seguito dell'urto, l'attore è rovinato al suolo sul lato destro della carreggiata stradale unitamente alla mentre l'autovettura investitrice, Per_1
completato il sorpasso, ha continuato la sua corsa senza arrestare la marcia, rimanendo così non identificata.
Orbene, la citata deposizione testimoniale si pone perfettamente in linea con i danni rinvenuti dal perito della compagnia assicurativa convenuta sul motociclo condotto dall'odierno attore (vedi doc. denominato “perizia paternostro.pdf” allegato al deposito del 20.09.2024 di parte convenuta).
Nella perizia del fiduciario della convenuta, infatti, si dà atto della presenza di “ESITI DI
URTO SULLO SPOILER SOTTOPEDANA SX” del motociclo condotto dal , nonché “ESITI DI Pt_1
PATTINAMENTO SULL'ASFALTO SU ENTRAMBI I LATI DEL PARABREZZA E PARAMANI DX”, i quali sono del tutto compatibili con una dinamica di urto da sinistra (contro il sotto pedana) con conseguente caduta a destra.
Per di più, la dinamica fin qui descritta trova un ulteriore elemento di conferma nel verbale n. 040167 del pronto soccorso dell'Ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo, nel quale, nelle sezioni denominate “modalità di trauma” e “anamnesi” risulta, rispettivamente, riportato “incidente
stradale viale ercole, auto moto” e “riferisce incidente stradale auto moto, politrauma” (vedi doc. n. 6
allegato all'atto di citazione).
La suddetta ricostruzione della dinamica, infine, non risulta in alcun modo smentita dal contenuto della chiamata al 118 effettuata dai soggetti accorsi immediatamente dopo il sinistro,
atteso che, dall'ascolto del file audio depositato da parte convenuta (vedi doc. denominato “file
8 audio Machi.zip” allegato al deposito del 20.09.2024 di parte convenuta), si evince che il chiamante ha dichiarato: “buongiorno, siamo alla Favorita, ci sono due ragazzi a terra, un uomo e una donna, hanno
avuto un incidente con il motore, sono a terra” e “si, si hanno il volto coperto di sangue”.
Ebbene, la circostanza che il chiamante abbia semplicemente riferito di due ragazzi a terra a causa di un incidente stradale, senza riferire del coinvolgimento di un'auto rimasta sconosciuta, è
del tutto conforme sia alla deposizione resa dal teste il quale ha dichiarato che la Tes_1
chiamata al 118 è stata effettuata da un soggetto sopraggiunto quando lo scontro e la conseguente caduta si erano già verificati (“DR Il mio primo pensiero è stato di chiamare la mamma di e poco Pt_1
dopo si è fermato un signore con un'auto che ha chiamato il 118”), che alle risultanze degli accertamenti svolti dalla P.G., la quale, nella relazione allegata all'atto di citazione, da atto del fatto che coloro che provvedevano ad attivare i soccorsi del 118 erano sopraggiunti ad evento già accaduto (vedi relazione di P.G. nella parte in cui si afferma “da informazioni assunte presso la Centrale Unica di
Risposta si risaliva alle due persone che hanno attivato i soccorsi, individuati in: Persona_5
nato a [...] in data [...]; nato a [...] in data [...].
[...] CP_4
Entrambi, in sede di Sommarie Informazioni, riferivano di essere giunti sul posto ad evento già accaduto e di
non essere in grado di riferire generalità di presenti.”).
Infine, non inficia l'attendibilità della prova testimoniale resa dal la circostanza – Tes_1
evidenziata dalla compagnia convenuta – della mancata richiesta di intervento delle autorità
competenti, in quanto, come si evince dalla deposizione, le condotte tenute dal teste nell'immediatezza del fatto furono dirette a rilevare l'entità delle lesioni riportate dai danneggiati
(“DR Io mi sono fermato, non parlava e aveva il volto tutto insanguinato anche all'altezza della Pt_1 Per_4
bocca“), a fornire le indicazioni per la chiamata al 118 (effettuata da un soggetto sopraggiunto a
Par fatto già accaduto;
“ Subito dopo che mi ero fermato è sopraggiunto un signore con l'auto che prima
pensava che avessi bisogno io e poi gli ho spiegato che invece aveva avuto l'incidente il mio amico”), nonché
Par ad allertare i genitori dell'attore del sinistro in cui quest'ultimo era rimasto coinvolto ( Il mio
9 primo pensiero è stato di chiamare la mamma di e poco dopo si è fermato un signore con un'auto che Pt_1
ha chiamato il 118”)
Alla luce delle risultanze sopra esposte, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro è
ascrivibile in via esclusiva al conducente della autovettura non identificata Fiat Panda, la quale,
nell'effettuare manovra di sorpasso ad elevata velocità, urtava il motociclo condotto da Pt_1
dandosi poi alla fuga.
[...]
Del resto, non può condividersi la tesi sostenuta dalla compagnia assicurativa convenuta,
relativa ad un concorso di colpa del danneggiato in ragione dell'asserito mancato uso del casco protettivo (desumibile dalla collocazione delle lesioni riportate), atteso che, come affermato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott.ssa , “Per quanto riferito e Persona_6
documentato circa la dinamica del sinistro, alla luce di quanto refertato in sede di PS, appare ammissibile il
nesso causale tra l'evento e le lesioni subite, essendo rispettata la criteriologia medico legale del nesso causale.
Tali lesioni parrebbero, altresì, compatibili con l'uso di un casco jet (il classico casco aperto comunemente
utilizzato negli spostamenti urbani).” (vedi relazione di c.t.u. pag. 6).
In considerazione di quanto sopra, la convenuta nq. va condannata a risarcire i CP_2
danni sofferti dall'attore e riconducibili eziologicamente al sinistro in parola.
A tal proposito il c.t.u., sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, ha accertato la sussistenza di postumi permanenti consistenti in “esiti
delle fratture del massiccio facciale (POSTUMI DI FRATTURA DEL MASSICCIO FACCIALE CON
TURBE DISFUNZIONALI DI LIEVE GRADO), gli esiti della frattura delle ossa nasali (POSTUMI DI
FRATTURA DELLE OSSA NASALI CON LIEVE ALTERAIZONE DEL PROFILO NASALE) e gli esiti
cicatriziali al volto (PREGIUDIZIO ESTETICO COMPLESSIVO LIEVE)” (vedi pag. 7 della relazione).
In ordine al nesso causale, ha ritenuto che “Per quanto riferito e documentato circa la dinamica del
sinistro, alla luce di quanto refertato in sede di PS, appare ammissibile il nesso causale tra l'evento e le
lesioni subite, essendo rispettata la criteriologia medico legale del nesso causale. Tali lesioni parrebbero,
altresì, compatibili con l'uso di un casco jet (il classico casco aperto comunemente utilizzato negli
10 spostamenti urbani). Tuttavia, dalla documentazione visionata non evincibile la tipologia di casco utilizzato
né se lo stesso era ancora indosso al momento dell'arrivo dei soccorritori” (vedi pag. 6 della relazione di c.t.u.).
Inoltre, il c.t.u., motivando le sue conclusioni – che si condividono - ha quantificato i postumi permanenti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, nella misura del 12%, oltre un periodo di inabilità temporanea assoluta di 10 gg, di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 30, al 50% di ulteriori gg. 20 e al 25% di gg. 30 (vedi pag. 9 della relazione).
Infine, ha provveduto a rispondere in modo esaustivo e condivisibile ai rilievi critici pervenuti da parte attrice, affermando quanto segue:
“Si prende visione delle note redatte dal legale di parte attrice Avv. Roberto Calì, pervenute alla
sottoscritta in data 21.02.2025, e si risponde come di seguito. La richiesta di precisazione del legale riguarda
esclusivamente le spese mediche. Rivalutato il caso, si ritengono congrue al sinistro le spese mediche indicate
nelle note del legale, ad eccezione della spesa di cui agli scontrini per acquisto farmaci in quanto gli stessi
non sono correlabili al sinistro;
il codice fiscale, infatti, non corrisponde all'attore, inoltre, due preparati non
sono pertinenti al trauma, e l'unico che potrebbe essere correlabile, per quanto in assenza di prescrizione, ha
un costo di euro 5,20.” (vedi pag. 8 della relazione finale di c.t.u.).
In proposito, giova rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che
egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente
confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n.
282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione - condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla
salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai
giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente
11 dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod
plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne
deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e
del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art.
32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta
con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla
salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
12 Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 5.750,00 (1.150,00 + 2.587,50 +
1.150,00 + 862,50) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 12% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (37 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 28.062,00 secondo i valori attuali, utilizzando il valore “punto danno biologico” di € 2.851,87 (non comprensivo dell'aumento del 28% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (12%) e per il coefficiente (0,820) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di non riconoscere l'incremento per la sofferenza morale prevista dalle Tabelle
di Milano, in assenza di allegazioni e prove presuntive sul punto.
Parimenti, non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, atteso che, quanto al lamentato danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa, il c.t.u. ha accertato che
“In merito allo specifico quesito relativo alla valutazione della incidenza dei postumi in termini di cenestesi
lavorativa, si ritiene che gli stessi, tenuto conto della tipologia di lavoro, della qualifica rivestita, delle abilità
13 attitudinali, non comportino maggiore usura o difficoltà allo svolgimento della attività lavorativa.” (vedi pag. 8 della relazione finale di c.t.u.).
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 33.812,00 (€ 5.750,00 + 28.062,00), in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Quanto al danno patrimoniale, vanno riconosciute le spese mediche documentate di € 1.206,94,
ritenute pertinenti e congrue dal c.t.u. (vedi relazione di c.t.u. pag. 9).
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale ( danno biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 17.09.2021), assunta come data unica sia per il danno da inabilità temporanea che per il danno da invalidità permanente, stante la scarsa incidenza dell'intervallo prima della stabilizzazione dei postumi) e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, inserendo nel montante le nuove voci di danno alle epoche di insorgenza e applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione
(con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità
all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995;
successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma
14 dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 33.812,00), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 17.09.2021 (€ 29.098,11), quindi il capitale devalutato di € 29.098,11 viene sommato alle spese mediche già sostenute di € 1.206,94 (assumendo come epoca di esborso la stessa data unica del 17.09.2021, in ragione della esiguità dell'importo) e la sommatoria (€ 30.305,05) rivalutata dal 17.09.2021 alla data della sentenza (€ 35.214,47) al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attore, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 38.414,80 (di cui € 3.200,33 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale emergente.
Sulla somma di € 38.414,80, al cui pagamento va condannata la convenuta sono CP_1
poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
26.001,00 a € 52.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Roberto Calì.
15 Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico della n.q.. CP_2
Palermo, 7 maggio 2025
IL GIUDICE
Angela Notaro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale
dal Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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