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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9084 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. GI IE AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9733 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio Sfregola, con studio in Milano, Via Carlo Goldoni n. 1, ed ivi elettivamente domiciliati giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. e P.Iva ., in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, via Giovanni Boccaccio n. 15/A, contumace;
RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione conclusioni allegato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10.03.2025 e notificato, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, in data in data 29.05.2025, i sigg.ri , Parte_1 Parte_2 e convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la società
[...] Parte_4 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare l'inadempimento di Controparte_1 come descritto in premessa e nell' allegata CTU e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 medesima al pagamento delle seguenti somme: a.1) complessivi euro 3.783,66 Controparte_1 oltre IVA, a favore di;
a.2) complessivi euro 738,33 oltre IVA, a favore di Parte_1 Parte_2
; a.3) complessivi euro 4.079,69 oltre Iva a favore di;
o a quella maggiore
[...] Parte_4
o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale ed interessi moratori ex. Art. 1284
c.c. dal dovuto al saldo;
B) condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al rimborso delle spese legali sostenute dai ricorrenti per l'espletamento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. 12550/2024 per i seguenti importi: b.1) IG.
[...]
, euro 321,82 per spese legali, oltre euro 107,85 quale quota parte dei costi del CTU, Parte_1 oltre al costo sostenuto pro quota per la consulenza tecnica di parte per euro 284,75; e così complessivi euro 714,42; b.2) IG.ra , euro 424,78 per spese lagali, oltre euro 107,85 Parte_2 quale quota parte dei costi del CTU, oltre al costo sostenuto pro quota per la Consulenza Tecnica di
Parte per euro 284,75, e così complessivi euro 817,38; b.3) IG.ra euro Persona_1
789,56 per spese legali, oltre euro 107,85 quale quota parte costi del CTU, oltre al costo sostenuto pro quota per la consulenza tecnica di parte per euro 284,75; e così per complessivi euro 1.182,16”.
Ovvero quella maggiore o minore che parrà di giustizia;
C) condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente procedimento, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario.”
Il ricorrenti, in particolare, deducevano di avere stipulato con la società distinti Controparte_1 contratti di appalto per l'esecuzione di opere interne ai rispettivi immobili siti nel fabbricato condominiale di Via Cascina Baricco 13 in Milano;
evidenziavano che le opere eseguite da regolarmente pagate, presentavano vizi e difetti meglio indicati in ricorso e CP_1 regolarmente denunciati e che, nonostante i solleciti, l'appaltatrice non provvedeva all'eliminazione delle difformità. I ricorrenti esponevano, inoltre, di avere depositato ricorso ex art. 696/696 bis c.p.c. ritualmente notificato nei confronti dell'odierna resistente (e iscritto al n. R.G. 12550/2024), all'esito del quale veniva depositata relazione del nominato c.t.u., arch. , che confermava Persona_2
l'esistenza dei vizi denunciati, con quantificazione dei costi di ripristino.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza del 24.09.2025; quindi, disposta l'acquisizione agli atti della relazione peritale depositata a conclusione del giudizio per ATP n. R.G. 12550/2024 svolto dinanzi a questo Tribunale, all'udienza del 26.11.2025, la causa veniva riservata a sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Venendo al merito, la domanda avanzata dai ricorrenti è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
Risulta documentato che i ricorrenti, nel maggio 2023, avevano incaricato per Controparte_1
l'esecuzione di opere c.d “trainate” da effettuarsi presso i rispettivi appartamenti siti nel fabbricato condominiale di Via Cascina Baricco 13 in Milano (v. docc. 4-5-6 fascicolo ricorrenti).
Parte ricorrente ha poi allegato la comunicazione a mezzo pec del Direttore dei Lavori, ing., Per_3
, contenente le contestazioni relative ai vizi delle opere con riferimento a ciascuna proprietà
[...]
(v. doc. 7), nonché la relazione tecnica di parte a firma del geom. attestante Controparte_2
l'esistenza dei vizi e danni con relativa documentazione fotografica (v. doc. 9).
L'esistenza di tali vizi risulta confermata anche dalla relazione di CTU espletata a mezzo dell'arch.
nel giudizio per ATP n. R.G. 12550/2024 e acquisita al presente procedimento. Persona_2
Invero, il CTU, con valutazione fondata su esame della documentazione in atti e accurati rilievi sui luoghi di causa, ha avuto modo di accertare i vizi e difetti lamentati da parte ricorrente e ascrivibili all'operato della società resistente (v. pagg.
8-9 della relazione e documentazione fotografica allegata).
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU immuni da vizi logici e giuridici.
Deve ritenersi, quindi, che la resistente, nell'esecuzione dei lavori, non ha osservato la diligenza richiesta all'appaltatore, obbligato a realizzare a regola d'arte i lavori che gli erano stati commissionati.
Ne consegue che deve ritenersi colpevolmente inadempiente. Controparte_1
Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale di parte resistente, occorre prendere in esame la domanda di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti ex art. 1668 co. 1 cod. civ..
A tale riguardo devono considerarsi i costi e le spese per l'eliminazione dei vizi e dei difetti delle opere realizzate, che il C.T.U. - con analitica indicazione degli interventi di sistemazione e del loro costo - ha quantificato in euro 3.783,66 + Iva per , euro 738,33 + Iva per Parte_1 [...]
ed euro 4.079,69 + Iva per (v. pagg 9-10 della relazione). Pt_2 Persona_1
Su tali importi spetta poi la rivalutazione con decorrenza dalla data del 20 settembre 2024 - avendo il
CTU espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data del deposito della relazione - oltre ad interessi legali, da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati dalla data della domanda giudiziale al saldo, dal momento che nella domanda di risarcimento da fatto illecito è implicita la richiesta di corresponsione di interessi compensativi del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento (v. Cass. 2015 n. 18243). Dunque, alla luce delle considerazioni sopra riportate, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, va condannata al pagamento di euro 3.783,66 + Iva in favore di Controparte_1 [...]
, euro 738,33 + Iva in favore di ed euro 4.079,69 + Iva in favore di Parte_1 Parte_2
, oltre rivalutazione e interessi come sopra indicato. Persona_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore dell'accolto e dell'attività difensiva espletata, secondo i valori di cui al DM 127/2022.
Ciò vale anche con riferimento alle spese sostenute nel procedimento di ATP (v. doc. 12), comprensive delle spese legali come richieste (in misura di euro 321,82 in favore di , Parte_1 euro 424,78 in favore di ed euro 789,56 in favore di ), della quota parte delle spese Pt_2 Parte_4 relative alla CTU in misura di euro 107,85 ciascuno e delle spese di c.t.p in misura 284,75 ciascuno, in quanto tali costi costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 2005, n. 15672).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
GI IE AL, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da , e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della resistente
[...]
condanna quest'ultima al pagamento della somma di euro 3.783,66 + Iva Controparte_1 in favore di , della somma di euro 738,33 + Iva in favore di Parte_1 Parte_2
e della somma di euro 4.079,69 + Iva in favore di , oltre Persona_1 rivalutazione e interessi come da motivazione;
2) CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.811,00, di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 2.547,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Flavio Sfregola per dichiarato anticipo, nonché al pagamento delle spese legali relative al procedimento di ATP iscritto al n. R.G. 12550/2024 in misura di euro 321,82 in favore di , euro 424,78 in favore di ed euro 789,56 in Parte_1 Parte_2 favore di , oltre alla quota parte delle spese relative alla CTU in Persona_1 misura di euro 107,85 in favore di ciascuno dei ricorrenti e alle spese di c.t.p in misura 284,75 in favore di ciascuno dei ricorrenti.
Milano, 26 novembre 2025 Il Giudice
Dr. GI IE AL