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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17126 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa MA IE Presidente
- Dott.ssa IL AL Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24024 del Ruolo Generale dell'anno
2025 promossa da:
( , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guercio, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: art. 1 della legge n. 164 del 1982,
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 19.11.2025 e come da ricorso introduttivo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis e s.s. c.p.c. ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164 del
1982, , di stato civile libero e senza figli, premesso che sin CP_1 dall'infanzia aveva manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile, esponeva che aveva intrapreso una terapia ormonale adeguata volta alla modificazione dei caratteri sessuali secondari e si era sottoposto a numerose visite mediche e psicologiche.
Pertanto, chiedeva l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico e la rettificazione degli atti dello stato civile per quel che concerne il sesso e il nome non essendo più pregiudiziale l'effettuazione dell'intervento chirurgico di riattribuzione dei caratteri sessuali primari e avvertendo forti disagi, collegati al possesso di documenti declinati al maschile.
Tutto ciò premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza fissata il Giudice Delegato, esaminati gli atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda attorea.
1 Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo e, segnatamente, dalla relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (DIG), redatta dalla Dott.ssa e con il Dott. Responsabile del servizio, Per_1 Per_2 emerge che parte ricorrente non presenta elementi psicopatologici né condizioni di intersessualità, è affetta da “Disforia di Genere”, secondo i criteri diagnostici del
DSM-V, e si è sottoposta a terapia ormonale femminilizzante presso l'Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini, acquisendo l'aspetto esteriore di una donna grazie alla somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante.
È noto che la Corte Costituzionale ha chiarito con la sentenza 221/2015 che le disposizioni in esame costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU)», e che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. […] La Corte ha osservato che ... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico; tale posizione è stata ribadita nella successiva sentenza 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere.
La Corte evidenzia poi come nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati, hanno ormai consolidato l'identità sociale femminile della parte attrice. Pertanto, l'esigenza di porsi all'esterno manifestando una identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona, appare dunque come tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale.
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un
2 ulteriore intervento della Corte Costituzionale nella materia in esame, che ha condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 -per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.- nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
La Consulta, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e quindi in un principio di tutela della persona.
Il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del 2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono (e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi ' necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Secondo la Consulta “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di – il percorso di transizione, per effetto dei CP_1 Parte_1 trattamenti ormonali, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi compiuto, tanto che in questa sede viene essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici.
Pertanto, deve essere accolta, alla stregua delle medesime risultanze sopra riportate e trascritte, la domanda di rettificazione degli atti dello stato civile.
Con riguardo all'autorizzazione giudiziale alla esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i suoi caratteri sessuali non è più necessaria, e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può affrontare
3 liberamente nell'esercizio della sua autodeterminazione senza necessità di alcuna pronuncia giudiziale.
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24024/2025 R.G.A.C., così decide:
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Messina (ME) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della medesima parte ricorrente con riferimento al sesso, da maschile a femminile, con attribuzione alla medesima parte del prenome in luogo di “ ; Pt_1 CP_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale.
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IL AL MA IE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa MA IE Presidente
- Dott.ssa IL AL Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24024 del Ruolo Generale dell'anno
2025 promossa da:
( , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guercio, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: art. 1 della legge n. 164 del 1982,
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 19.11.2025 e come da ricorso introduttivo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis e s.s. c.p.c. ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164 del
1982, , di stato civile libero e senza figli, premesso che sin CP_1 dall'infanzia aveva manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile, esponeva che aveva intrapreso una terapia ormonale adeguata volta alla modificazione dei caratteri sessuali secondari e si era sottoposto a numerose visite mediche e psicologiche.
Pertanto, chiedeva l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico e la rettificazione degli atti dello stato civile per quel che concerne il sesso e il nome non essendo più pregiudiziale l'effettuazione dell'intervento chirurgico di riattribuzione dei caratteri sessuali primari e avvertendo forti disagi, collegati al possesso di documenti declinati al maschile.
Tutto ciò premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza fissata il Giudice Delegato, esaminati gli atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda attorea.
1 Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo e, segnatamente, dalla relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (DIG), redatta dalla Dott.ssa e con il Dott. Responsabile del servizio, Per_1 Per_2 emerge che parte ricorrente non presenta elementi psicopatologici né condizioni di intersessualità, è affetta da “Disforia di Genere”, secondo i criteri diagnostici del
DSM-V, e si è sottoposta a terapia ormonale femminilizzante presso l'Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini, acquisendo l'aspetto esteriore di una donna grazie alla somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante.
È noto che la Corte Costituzionale ha chiarito con la sentenza 221/2015 che le disposizioni in esame costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU)», e che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. […] La Corte ha osservato che ... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico; tale posizione è stata ribadita nella successiva sentenza 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere.
La Corte evidenzia poi come nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Nel caso in esame, tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati, hanno ormai consolidato l'identità sociale femminile della parte attrice. Pertanto, l'esigenza di porsi all'esterno manifestando una identità sociale ed anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona, appare dunque come tappa sin d'ora indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale.
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un
2 ulteriore intervento della Corte Costituzionale nella materia in esame, che ha condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 -per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.- nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
La Consulta, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e quindi in un principio di tutela della persona.
Il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del 2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono (e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi ' necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Secondo la Consulta “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di – il percorso di transizione, per effetto dei CP_1 Parte_1 trattamenti ormonali, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi compiuto, tanto che in questa sede viene essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici.
Pertanto, deve essere accolta, alla stregua delle medesime risultanze sopra riportate e trascritte, la domanda di rettificazione degli atti dello stato civile.
Con riguardo all'autorizzazione giudiziale alla esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i suoi caratteri sessuali non è più necessaria, e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può affrontare
3 liberamente nell'esercizio della sua autodeterminazione senza necessità di alcuna pronuncia giudiziale.
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24024/2025 R.G.A.C., così decide:
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Messina (ME) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della medesima parte ricorrente con riferimento al sesso, da maschile a femminile, con attribuzione alla medesima parte del prenome in luogo di “ ; Pt_1 CP_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale.
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IL AL MA IE
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