Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 240/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente relatore
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 23 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 240 R.G. dell'anno 2025 tra:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
D'angelo, giusta procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietra CP_1 C.F._2
Vivona, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO -
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 7/5/2025, i procuratori delle parti discutono la causa e il giudice si riserva di riferire al collegio senza assegnazione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 13/2/25 ha chiesto la modifica delle statuizioni Parte_1
della sentenza di divorzio n. n.413/2019 pronunciata dal Tribunale di Marsala in data
Pag. 1 a 5
1.2) Il ricorrente, a fondamento della propria richiesta, ha dedotto, quali circostanze utili alla revoca del contributo la totale inerzia mostrata dalla figlia nella ricerca di una attività lavorativa che possa renderla economicamente indipendente.
2) Con comparsa di costituzione e risposta si è costituta , deducendo che la figlia CP_1
non lavora a causa di una patologia endocrinologica e che, nonostante ciò, si è sempre adoperata nella ricerca di un impiego, al contempo chiedendo, con domanda riconvenzionale, il rimborso della metà delle spese straordinarie anticipate dalla resistente per i bisogni della figlia _1
3) La causa, istruita a mezzo di prove documentali è stata tratta in decisione all'udienza del
7/5/2025, a seguito di discussione delle parti.
4) Preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di difetto di ius postulandi mossa da parte convenuta in comparsa di risposta mediante riferimento all'oggetto erroneo della procura allegata da parte ricorrente all'atto introduttivo (“nella procedura contro _1
), risulta superato per effetto della sanatoria prevista dall'art. 182, secondo
[...]
comma, c.p.c., perfezionata dalla produzione di idonea procura da parte del ricorrente in occasione del deposito della prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.
Ancora, in limine, deve dirsi sussistente la legittimazione passiva in ordine alla domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, giacché la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussiste fintanto che il figlio conviva con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne che non conviva più con il genitore. Nel caso di specie la figlia come da Persona_1
pacifica acquisizione processuale, convive con la madre e l'assegno di mantenimento della stessa viene versato nelle mani di quest'ultima, come previsto dal dispositivo della sentenza della quale si chiede la modifica.
A tanto consegue la perfetta integrazione del contraddittorio.
5) Fondatezza della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne.
5.1) Del tema del mantenimento del figlio maggiorenne si è più volte occupata la giurisprudenza di legittimità statuendo che “L'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della
Pag. 2 a 5 maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché che il figlio ha conseguito l'autosufficienza economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia)” (Cass., n. 27904 del 2021; Cass, n. 4219 del 2021;
Cass., n. 21752 del 2020).
Tale obbligo non può, difatti, protrarsi sine die, ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a far fronte alle normali esigenze di vita o, ancora, quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (Cass., n. 12477 del 2004).
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
5.2) Ancora, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
“figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. Civ. sez. I, 15/03/2024, n.7015; Cass. Civ. Sez. 1 sent. n. 26875 del 20-09-2023).
Pag. 3 a 5 In particolare, “nell'ambito di un giudizio che consiste nella verifica dell'esistenza di giustificati motivi che legittimino la revisione delle condizioni previste all'interno della sentenza di divorzio, è onere del coniuge che sollecita la modifica, perché sia rivisto il suo obbligo di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, addurre che il discendente è divenuto ultra maggiorenne, mentre spetta al figlio dimostrare di essersi adoperato in concreto per rendersi autonomo sotto un profilo economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro” (Cass. Civ. Cass. Civ. sez. I, 01/05/2025, n.11502; Cass. Civ. sez. I,
10/07/2023, n.19530).
5.3) Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente si ritengono sufficienti a dimostrare che la figlia, oggi trentunenne e munita della sola licenza media, non si sia attivamente adoperata alla ricerca di un lavoro mostrando disinteresse verso la propria occupazione.
A fronte di tali specifiche allegazioni, infatti, la parte convenuta, pur gravata del relativo onere probatorio, a riprova del fatto che la figlia si fosse adoperata per cercare _1
lavoro, ha allegato un Patto di servizio con il Dipartimento Regionale del lavoro risalente al
2018, certamente non utile a dimostrare che la stessa si sia impegnata nella ricerca attiva di lavoro negli ultimi sette anni.
Parte resistente, inoltre, ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta dei certificati medici volti a dimostrare una patologia dalla quale è affetta la figlia in tesi idonea _1
a precluderle lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Ebbene, dalla documentazione medica in atti risulta sì che la figlia si è sottoposta a diverse visite mediche specialistiche, ma dalla stessa non emerge alcuna diagnosi di fenomeno patologico in grado di precludere l'attività lavorativa (da ultimo, in data 18/7/23, lo specialista endocrinologo ha attestato “iperplasia nodulare della tiroide a biometria invariata rispetto al controllo precedente, di natura colloidocistica, normofunzionante”; contestualmente prescrivendo “nessuna terapia farmacologica”).
Dunque, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, deve essere accolta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento già disposto a carico del ricorrente e in favore della figlia _1
6) Inammissibilità della domanda di parte resistente di rimborso della metà delle spese straordinarie.
6.1) E' inammissibile la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese straordinarie proposta da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Pag. 4 a 5 Appare utile rammentare al riguardo che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass, n.
18870/2014; cfr. Cass. Civ. sez. I, 08/02/2019, n.3869; Cass. n. 11828/2009; Cass. n.
20638/2004).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suindicata domanda riconvenzionale proposte da nell'ambito del presente giudizio, poiché da azionarsi in separata CP_1
sede con le forme del rito ordinario.
7) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del resistente secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 (con riferimento al valore della causa desumibile dall'importo mensile dell'assegno di mantenimento oggetto di lite), individuati in considerazione della contenuta complessità delle questioni trattate e della sostanziale assenza di attività istruttoria condotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
1) a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 413/19, revoca l'assegno di mantenimento ordinario, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, gravanti sul ricorrente in favore della figlia a decorrere dal 13/2/25; Persona_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale posta in essere da parte resistente;
3) condanna parte resistente a rifondere l'attore delle spese di lite che si liquidano nell'importo € 852,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge. Manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge. Così deciso in Marsala, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del 23/6/25.
Il Presidente estensore
Francesco Paolo Pizzo
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