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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1514/2021 R.G. promossa
Da nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Auletta presso il cui studio di Catania Via Matteo Renato Imbriani n.
60 è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via della Gardenia n. 14 Catania, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel nome del nuovo procuratore, dall'Avv. Laura Cacciatore presso il cui secondario studio professionale sito in Palazzolo Acreide, Via Cappuccini n. 23, CAP
96010, è elettivamente domiciliato;
Convenuto
---------
Conclusioni
All'udienza del 23 settembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
pagina 1 di 9 Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato in data 4 febbraio 2021 agiva in giudizio per Parte_1
l'annullamento della quietanza datata 28 febbraio 2007, sì come attestante il pagamento dell'importo di €. 60.000,00 da parte del coniuge del prezzo di vendita della Controparte_1 quota di proprietà dell'appartamento familiare. Denunciava che le fosse stata estorta con violenza morale. Chiedeva la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo a tutt'oggi ancora dovuto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva, con comparsa di risposta, che, Controparte_1 contestati i fatti allegati, eccepiva l'inammissibilità della domanda volta a confutare un atto unilaterale autenticato nella sottoscrizione, all'uopo rilevando che l'impugnata quietanza fosse fide facente fino a querela di falso. Quanto al merito, negava di aver compiuto qualsivoglia atto di violenza, piuttosto sostenendo che era stata a sottrarre cospicue Parte_1
somme di denaro. Chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, l'adito Giudice ammetteva parzialmente l'istanza istruttoria articolata dalla difesa di e, nello specifico, disponeva l'interrogatorio formale di Parte_1 [...]
e la audizione testimoniale della figlia, . CP_1 Testimone_1
Parte convenuta frattanto si costituiva nel nome del nuovo procuratore.
Espletate le prove orali ammesse, all'udienza del 23 settembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
La soluzione della controversia presuppone il corretto inquadramento giuridico della domanda con la quale l'odierna attrice ha chiesto l'annullamento della quietanza sottoscritta in data 28 febbraio 2007, sì come comprovante il pagamento da parte del coniuge Controparte_1 dell'importo di €. 60.000,00 a titolo di prezzo di vendita della quota di proprietà dell'appartamento familiare, all'uopo denunciando che le sia stata estorta con violenza morale.
pagina 2 di 9 Devesi premettere che la quietanza - atto unilaterale con cui il creditore, attestando l'avvenuta ricezione di un pagamento, dichiara la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole per il debitore - concretizza una confessione stragiudiziale.
Pertanto, trattandosi di atto giuridico in senso stretto, esso presuppone la capacità giuridica del soggetto dichiarante e la volontà dell'atto, con la conseguenza che, al pari della confessione, risulta revocabile per vizi della volontà ex art. 2732 c.c..
In tal senso, secondo orientamento consolidato della Corte di Legittimità “per la quietanza tipica è indiscussa la natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., e non può impugnare
l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza;
(…) detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della «revoca» della confessione - soltanto se il creditore dimostra «non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero» (Cass., sez. 2, 03/06/1998, n. 5459). (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5945 del
28/02/2023).
Indi, l'annullamento o la revoca di una quietanza necessita la prova che il pagamento non sia stato, in concreto, effettuato e, al contempo, la dimostrazione che il processo di formazione della volontà del dichiarante sia stato viziato.
In particolare, l'art. 2732 c.c. nell'ammettere la revoca per violenza, sì rinviando alla disciplina dell'annullamento e, nello specifico all'art. 1434 c.c., fa riferimento alla violenza morale, sul presupposto che la minaccia di un male ingiusto può condizionare la volontà del soggetto dichiarante, inducendolo a volere l'atto quale alternativa preferibile.
Diversamente, la violenza fisica, in quanto costrizione materiale, non si limita a condizionare la volontà del dichiarante, bensì la coarta del tutto, sì da rendere l'atto o il contratto radicalmente nullo per difetto della volontà, ex art. 1418 comma 2 c.c..
pagina 3 di 9 Ciò posto, nel caso di specie, la difesa dell'attrice, pur allegando numerosi episodi di violenza fisica, domanda l'annullamento della quietanza affermando che “sottoposta a tali irresistibili pressioni, e temendo, non senza ragione, per la propria stessa vita, l'odierna attrice, dapprima sottoscrisse due o tre quietanze per singoli ratei di pagamento, delle quali il marito neppure le diede copia, e poi, su ordine del marito, sottoscrisse una quietanza per l'intera somma, recante data 28 febbraio 2008 (doc. 5)” (cfr. atto di citazione pag. 3).
Qualificando la azione proposta quale domanda di annullamento per violenza morale, la stessa risulta soggetta, ex art. 1442 c.c. al termine di prescrizione quinquennale.
La decorrenza del suddetto termine, quand'anche decorso, non è stata, tuttavia, tempestivamente eccepita da parte convenuta che, in forza dell'art.167 c.p.c. avrebbe dovuto proporla con la comparsa di costituzione e risposta: pertanto, l'eccezione di intervenuta prescrizione, sollevata dalla difesa di con le memorie 183 n.1 cpc, devesi Controparte_1
ritenere inammissibile, in quanto tardiva.
È, invece, tempestiva ma infondata la eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dalla difesa del convenuto sostenendo che la autenticazione dell'atto contestato, godendo di fede privilegiata, avrebbe dovuto impugnarsi con un diverso e idoneo strumento processuale.
Invero, è principio consolidato quello per cui “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza” (Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012,
n.9037/2019).
Pertanto, considerato che l'autenticazione della firma consiste nella mera attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza da un soggetto previamente identificato, la scrittura privata autenticata è “fidefacente” entro tali limiti: dunque la querela di falso rappresenta l'unico strumento processuale utilizzabile, esclusivamente, ove il dichiarante intenda disconoscere la firma. Diversamente, tale limite non sussiste, ove, come nel caso di specie, il sottoscrittore intenda provare che la dichiarazione di volontà, effettivamente resa, costituisca manifestazione di una volontà viziata, in quanto condizionata dal timore di un male ingiusto. Il Pubblico Ufficiale autenticante, infatti, non attesta la correttezza del processo di formazione della volontà che, pertanto, non risulta godere della fede privilegiata della scrittura privata.
pagina 4 di 9 Stante la conseguente ammissibilità della domanda di annullamento, occorre ora procedere all'esame del merito, vagliandone la fondatezza.
In conformità con il summenzionato orientamento interpretativo della Corte di Legittimità, parte attrice ha allegato di non aver ricevuto alcun pagamento avente ad oggetto la somma pretesa, ma di essere stata costretta a dichiarare il contrario a causa del fondato timore per la propria incolumità.
Tale allegazione è stata contestata dal convenuto, il quale ha sostenuto che Parte_1
non è mai stata vittima di violenze e maltrattamenti e, anzi, ha ottenuto cospicue somme di denaro per un ammontare complessivo di euro 200.000,00, circa.
A fronte della prima contestazione, la difesa di parte attrice ha chiesto l'audizione di taluni testimoni, tra i quali , figlia di entrambe le parti in causa, che, escussa Testimone_1 all'udienza del 20 dicembre 2024, ha dichiarato: “E' vero che mio padre pretendeva che mia madre rinunziasse alla somma riveniente dalla vendita dell'appartamento di Motta Sant'
Anastasia, esattamente €. 60.000. Accadeva spesso che mio padre usasse le mani, la spintonasse ed inveisse contro di lei con epiteti come "zoccola" - "mi fai schifo"; DR:
Accadeva che in tali occasioni mio padre prendeva a calci e a pugni mia madre soprattutto in testa. Diceva che i pugni in testa non lasciavano traccia. Non lo ha mai denunciato anche perché mio padre era l'unica fonte di sostentamento. DR: non ho mai assistito a "prese di lotta", ma ho visto segni al collo di mia madre, ne ho chiesto le ragioni, mia madre minimizzava. DR: Mio padre pretendeva che mia madre rinunciasse alla somma di €. 60.000,
e, come ho già detto, le praticava spesso violenza e minacce ("ti ammazzo"). DR: Io personalmente sono stata presente in occasioni nelle quali mio padre riferiva a mia madre le seguenti frasi: ti ammazzo - ti squarto. DR: ho tentato più volte di evitare le liti e le aggressioni. Mio padre desisteva temporaneamente ma poi riprendeva anche con maggiore intensita. DR: E' vero che mio padre non diede mai i sessantamila euro a mia madre.
L'importo era tanto importante che lo avremmo visto sul conto corrente. In casa non vi erano segreti. DR: tutto quello che ho riferito riguarda il periodo dicembre 2007/febbraio 2008.” (cfr. verbale di udienza del 20/12/2022).
Tale prova è stata ammessa, non ritenendosi fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta.
pagina 5 di 9 Invero, la preclusione probatoria espressamente prevista dall'art. 2719 c.c. opera, secondo pacifico orientamento interpretativo, nell'ipotesi di simulazione, in quanto patto contrario al contenuto di un documento, quale, per quanto di interesse, la quietanza di pagamento: essa non può invece ritenersi estensibile alla ipotesi in cui, lungi dal volersi provare la simulazione dell'atto, il dichiarante intenda dimostrare la violenza quale vizio del consenso. Infatti, mentre la simulazione presuppone la volontà di creare una apparenza, difforme in senso assoluto o relativo dalla realtà, la violenza morale determina la effettiva volontà dell'atto adottato quale alternativa preferibile ad un male ingiusto. La prova della violenza, pertanto, è prova di un fatto materiale idoneo a condizionare la volontà di un soggetto e può essere raggiunta mediante audizione testimoniale, in difetto di previsione contraria.
Ebbene, all'esito della prova, la teste ha confermato la circostanza di fatto che Parte_1
è stata vittima di violenza morale finalizzata al rilascio della quietanza di pagamento, in quanto , come affermato dalla figlia, “pretendeva che la madre Controparte_1 rinunciasse alla somma” minacciandola con frasi del tipo “ti ammazzo, ti squarto”.
Tale risultato istruttorio, idoneo a confermare le allegazioni di parte attrice, deve ritenersi supportato, d'altra parte, dallo stesso tenore letterale della quietanza di pagamento, con la quale parte attrice, si è limitata a dichiarare “di non aver più nulla a pretendere”, in quanto l'importo dovuto era “da considerarsi già pagato”: essa, per tal via, più che attestare l'avvenuto pagamento della somma, assume la parvenza di una sostanziale rinuncia al credito da parte della dichiarante che ben si confà alla situazione familiare di violenza confermata dalla deposizione testimoniale.
D'altronde, a ben vedere, la riferibilità della rinuncia a tali episodi di violenza non risulta efficacemente contestata dalla difesa di che, dapprima, si è limitato a Controparte_1
negare quanto ex adverso dedotto, richiamando la dichiarazione resa dalla moglie ai
Carabinieri, in data 01/10/2016: evidenzia, al riguardo, che alla domanda dei CC “ è stata privata del budget personale? È stata obbligata a firmare documenti che ledono i diritti economici .. (cessioni ipoteche vendite deleghe …)?”, ebbe a rispondere “No, Parte_1 non ho firmato alcun atto legale.”
Ebbene, troppo esile si appalesa la valenza probatoria di siffatte dichiarazioni se sol si consideri che la domanda non fa esplicito riferimento alla quietanza di cui si controverte, ed è
pagina 6 di 9 stata, oltretutto, resa a distanza di nove anni al termine di una complessa audizione riguardante, più che altro, atti di violenza materiali.
In ogni caso è lo stesso che sembra riconoscere il mancato pagamento Controparte_1 dell'importo di cui alla quietanza.
Egli non ha mai sostenuto specificatamente di aver corrisposto quanto sottoscritto dalla moglie, ha mancato addirittura di indicare ciò che gli sarebbe stato del tutto facile, le modalità di corresponsione della somma, ed ha comunque impostato le proprie difese sull'assunto che la nel dato periodo avrebbe ottenuto cospicue somme di denaro per un ammontare Pt_1
complessivo di euro 200.000,00 circa, per tal via delineando, quale estinzione dell'obbligazione, la diversa modalità compensativa.
Senonchè, i documenti depositati con la memoria di replica ex art. 183 n. 2 cpc quali allegati
7, 8 e 9, risultano idonei a comprovare sì pagamenti, epperò avvenuti in data ben successiva rispetto all'epoca della quietanza: l'anno 2016, i bonifici (cfr. all. 7 nominato “bonifici”), l'anno
2012, i buoni fruttiferi (cfr. all. 8, nominato “somme sottratte”), l'anno 2016, gli ulteriori bonifici, emessi, prevalentemente a favore del figlio (cfr. all. 9 nominato “ulteriori Persona_1 somme sottratte”).
Insomma, si tratta di acquisizione di somme in alcun modo collegabili alla vicenda in oggetto, risultando incoerenti per oggetto, contesto temporale e beneficiario, con il debito di 60.000,00, quale prezzo di acquisto della quota di proprietà dell'appartamento famigliare.
Resta l'infondata circostanza addotta per la quale sarebbe stato imbarcato Controparte_1
in missione nel periodo al quale la moglie, e la stessa figlia assunta a testimonianza, fanno risalire la condotta violenta (dicembre 2007/febbraio 2008), da ciò volendo inferire, con l'inattendibilità delle informazioni, l'impossibilità di dar corso alla denunciata condotta violenta.
Non vi è prova, invero, che la nave San Marco, presso cui si è trovato imbarcato il CP_1
nel dato periodo, abbia svolto attività di crociera nel periodo 2 settembre 2007/29 febbraio
2009 (in risposta all'ordine ex art. 210 cpc, la Capitaneria di Porto Napoli ha riferito “non esistono allegati gli statini attività di Nave San Marco”): dunque la nave deve ritenersi, nel dato periodo, ormeggiata presso il porto di Taranto, ove la famiglia risiedeva, di CP_1 talchè, in mancanza della prova del contrario, secondo l'id quoad plerumque accidit, ben può
pagina 7 di 9 assumersi che il relativo personale faceva rientro al domicilio, mantenendo rapporti sociali e famigliari.
Le ulteriori allegazioni di fatto occorsi tra il rilascio della quietanza e l'esperimento dell'azione giudiziaria (il giudizio di separazione, l'assegnazione della casa coniugale al ), se pur CP_1 attinenti ai rapporti personali tra le parti, devono ritenersi ultronei rispetto all'oggetto della presente controversia che verte, esclusivamente, sulla validità della quietanza rilasciata.
Si impone, alla stregua di tutto quanto sopra, in accoglimento delle spiegate domande attoree, l'annullamento dell'impugnata quietanza di pagamento e la condanna di
[...]
al pagamento, in favore di , della somma di €. 60.000,00, giammai CP_1 Parte_1 pagata, sì come ancora dovuta a saldo del prezzo dell'immobile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a misura del DM 147/2022
(valore della causa da 52.000,01 a 260.000,00, compensi ricompresi tra i minimi e i medi, in quanto il valore della causa si colloca in prossimità del limite inferiore dello scaglione di riferimento, fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Va rigettata la istanza con cui è stato sollecitato il potere discrezionale del giudice di cancellare gli scritti offensivi o sconvenienti e disporre il risarcimento del danno, in quanto la espressione “fedigrafa impenitente….bigama da oltre dieci anni”, se pur non strettamente inerente all'oggetto della domanda, afferisce comunque alla pregressa complessa relazione coniugale che fa da sfondo della presente controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1514/2021 R.G., così statuisce:
annulla la quietanza di pagamento rilasciata in data 28 febbraio 2007 e condanna
[...]
al pagamento di euro 60.000,00, in favore di , con gli interessi legali CP_1 Parte_1
dal dì della domanda sino al soddisfo.
pagina 8 di 9 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di Controparte_1 Pt_1
nella somma di euro 10.577,50 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA
[...]
e CPA.
Così deciso in Catania, il 28 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1514/2021 R.G. promossa
Da nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Auletta presso il cui studio di Catania Via Matteo Renato Imbriani n.
60 è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via della Gardenia n. 14 Catania, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel nome del nuovo procuratore, dall'Avv. Laura Cacciatore presso il cui secondario studio professionale sito in Palazzolo Acreide, Via Cappuccini n. 23, CAP
96010, è elettivamente domiciliato;
Convenuto
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Conclusioni
All'udienza del 23 settembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
pagina 1 di 9 Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato in data 4 febbraio 2021 agiva in giudizio per Parte_1
l'annullamento della quietanza datata 28 febbraio 2007, sì come attestante il pagamento dell'importo di €. 60.000,00 da parte del coniuge del prezzo di vendita della Controparte_1 quota di proprietà dell'appartamento familiare. Denunciava che le fosse stata estorta con violenza morale. Chiedeva la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo a tutt'oggi ancora dovuto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva, con comparsa di risposta, che, Controparte_1 contestati i fatti allegati, eccepiva l'inammissibilità della domanda volta a confutare un atto unilaterale autenticato nella sottoscrizione, all'uopo rilevando che l'impugnata quietanza fosse fide facente fino a querela di falso. Quanto al merito, negava di aver compiuto qualsivoglia atto di violenza, piuttosto sostenendo che era stata a sottrarre cospicue Parte_1
somme di denaro. Chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, l'adito Giudice ammetteva parzialmente l'istanza istruttoria articolata dalla difesa di e, nello specifico, disponeva l'interrogatorio formale di Parte_1 [...]
e la audizione testimoniale della figlia, . CP_1 Testimone_1
Parte convenuta frattanto si costituiva nel nome del nuovo procuratore.
Espletate le prove orali ammesse, all'udienza del 23 settembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
La soluzione della controversia presuppone il corretto inquadramento giuridico della domanda con la quale l'odierna attrice ha chiesto l'annullamento della quietanza sottoscritta in data 28 febbraio 2007, sì come comprovante il pagamento da parte del coniuge Controparte_1 dell'importo di €. 60.000,00 a titolo di prezzo di vendita della quota di proprietà dell'appartamento familiare, all'uopo denunciando che le sia stata estorta con violenza morale.
pagina 2 di 9 Devesi premettere che la quietanza - atto unilaterale con cui il creditore, attestando l'avvenuta ricezione di un pagamento, dichiara la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole per il debitore - concretizza una confessione stragiudiziale.
Pertanto, trattandosi di atto giuridico in senso stretto, esso presuppone la capacità giuridica del soggetto dichiarante e la volontà dell'atto, con la conseguenza che, al pari della confessione, risulta revocabile per vizi della volontà ex art. 2732 c.c..
In tal senso, secondo orientamento consolidato della Corte di Legittimità “per la quietanza tipica è indiscussa la natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., e non può impugnare
l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza;
(…) detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della «revoca» della confessione - soltanto se il creditore dimostra «non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero» (Cass., sez. 2, 03/06/1998, n. 5459). (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5945 del
28/02/2023).
Indi, l'annullamento o la revoca di una quietanza necessita la prova che il pagamento non sia stato, in concreto, effettuato e, al contempo, la dimostrazione che il processo di formazione della volontà del dichiarante sia stato viziato.
In particolare, l'art. 2732 c.c. nell'ammettere la revoca per violenza, sì rinviando alla disciplina dell'annullamento e, nello specifico all'art. 1434 c.c., fa riferimento alla violenza morale, sul presupposto che la minaccia di un male ingiusto può condizionare la volontà del soggetto dichiarante, inducendolo a volere l'atto quale alternativa preferibile.
Diversamente, la violenza fisica, in quanto costrizione materiale, non si limita a condizionare la volontà del dichiarante, bensì la coarta del tutto, sì da rendere l'atto o il contratto radicalmente nullo per difetto della volontà, ex art. 1418 comma 2 c.c..
pagina 3 di 9 Ciò posto, nel caso di specie, la difesa dell'attrice, pur allegando numerosi episodi di violenza fisica, domanda l'annullamento della quietanza affermando che “sottoposta a tali irresistibili pressioni, e temendo, non senza ragione, per la propria stessa vita, l'odierna attrice, dapprima sottoscrisse due o tre quietanze per singoli ratei di pagamento, delle quali il marito neppure le diede copia, e poi, su ordine del marito, sottoscrisse una quietanza per l'intera somma, recante data 28 febbraio 2008 (doc. 5)” (cfr. atto di citazione pag. 3).
Qualificando la azione proposta quale domanda di annullamento per violenza morale, la stessa risulta soggetta, ex art. 1442 c.c. al termine di prescrizione quinquennale.
La decorrenza del suddetto termine, quand'anche decorso, non è stata, tuttavia, tempestivamente eccepita da parte convenuta che, in forza dell'art.167 c.p.c. avrebbe dovuto proporla con la comparsa di costituzione e risposta: pertanto, l'eccezione di intervenuta prescrizione, sollevata dalla difesa di con le memorie 183 n.1 cpc, devesi Controparte_1
ritenere inammissibile, in quanto tardiva.
È, invece, tempestiva ma infondata la eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dalla difesa del convenuto sostenendo che la autenticazione dell'atto contestato, godendo di fede privilegiata, avrebbe dovuto impugnarsi con un diverso e idoneo strumento processuale.
Invero, è principio consolidato quello per cui “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza” (Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012,
n.9037/2019).
Pertanto, considerato che l'autenticazione della firma consiste nella mera attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza da un soggetto previamente identificato, la scrittura privata autenticata è “fidefacente” entro tali limiti: dunque la querela di falso rappresenta l'unico strumento processuale utilizzabile, esclusivamente, ove il dichiarante intenda disconoscere la firma. Diversamente, tale limite non sussiste, ove, come nel caso di specie, il sottoscrittore intenda provare che la dichiarazione di volontà, effettivamente resa, costituisca manifestazione di una volontà viziata, in quanto condizionata dal timore di un male ingiusto. Il Pubblico Ufficiale autenticante, infatti, non attesta la correttezza del processo di formazione della volontà che, pertanto, non risulta godere della fede privilegiata della scrittura privata.
pagina 4 di 9 Stante la conseguente ammissibilità della domanda di annullamento, occorre ora procedere all'esame del merito, vagliandone la fondatezza.
In conformità con il summenzionato orientamento interpretativo della Corte di Legittimità, parte attrice ha allegato di non aver ricevuto alcun pagamento avente ad oggetto la somma pretesa, ma di essere stata costretta a dichiarare il contrario a causa del fondato timore per la propria incolumità.
Tale allegazione è stata contestata dal convenuto, il quale ha sostenuto che Parte_1
non è mai stata vittima di violenze e maltrattamenti e, anzi, ha ottenuto cospicue somme di denaro per un ammontare complessivo di euro 200.000,00, circa.
A fronte della prima contestazione, la difesa di parte attrice ha chiesto l'audizione di taluni testimoni, tra i quali , figlia di entrambe le parti in causa, che, escussa Testimone_1 all'udienza del 20 dicembre 2024, ha dichiarato: “E' vero che mio padre pretendeva che mia madre rinunziasse alla somma riveniente dalla vendita dell'appartamento di Motta Sant'
Anastasia, esattamente €. 60.000. Accadeva spesso che mio padre usasse le mani, la spintonasse ed inveisse contro di lei con epiteti come "zoccola" - "mi fai schifo"; DR:
Accadeva che in tali occasioni mio padre prendeva a calci e a pugni mia madre soprattutto in testa. Diceva che i pugni in testa non lasciavano traccia. Non lo ha mai denunciato anche perché mio padre era l'unica fonte di sostentamento. DR: non ho mai assistito a "prese di lotta", ma ho visto segni al collo di mia madre, ne ho chiesto le ragioni, mia madre minimizzava. DR: Mio padre pretendeva che mia madre rinunciasse alla somma di €. 60.000,
e, come ho già detto, le praticava spesso violenza e minacce ("ti ammazzo"). DR: Io personalmente sono stata presente in occasioni nelle quali mio padre riferiva a mia madre le seguenti frasi: ti ammazzo - ti squarto. DR: ho tentato più volte di evitare le liti e le aggressioni. Mio padre desisteva temporaneamente ma poi riprendeva anche con maggiore intensita. DR: E' vero che mio padre non diede mai i sessantamila euro a mia madre.
L'importo era tanto importante che lo avremmo visto sul conto corrente. In casa non vi erano segreti. DR: tutto quello che ho riferito riguarda il periodo dicembre 2007/febbraio 2008.” (cfr. verbale di udienza del 20/12/2022).
Tale prova è stata ammessa, non ritenendosi fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta.
pagina 5 di 9 Invero, la preclusione probatoria espressamente prevista dall'art. 2719 c.c. opera, secondo pacifico orientamento interpretativo, nell'ipotesi di simulazione, in quanto patto contrario al contenuto di un documento, quale, per quanto di interesse, la quietanza di pagamento: essa non può invece ritenersi estensibile alla ipotesi in cui, lungi dal volersi provare la simulazione dell'atto, il dichiarante intenda dimostrare la violenza quale vizio del consenso. Infatti, mentre la simulazione presuppone la volontà di creare una apparenza, difforme in senso assoluto o relativo dalla realtà, la violenza morale determina la effettiva volontà dell'atto adottato quale alternativa preferibile ad un male ingiusto. La prova della violenza, pertanto, è prova di un fatto materiale idoneo a condizionare la volontà di un soggetto e può essere raggiunta mediante audizione testimoniale, in difetto di previsione contraria.
Ebbene, all'esito della prova, la teste ha confermato la circostanza di fatto che Parte_1
è stata vittima di violenza morale finalizzata al rilascio della quietanza di pagamento, in quanto , come affermato dalla figlia, “pretendeva che la madre Controparte_1 rinunciasse alla somma” minacciandola con frasi del tipo “ti ammazzo, ti squarto”.
Tale risultato istruttorio, idoneo a confermare le allegazioni di parte attrice, deve ritenersi supportato, d'altra parte, dallo stesso tenore letterale della quietanza di pagamento, con la quale parte attrice, si è limitata a dichiarare “di non aver più nulla a pretendere”, in quanto l'importo dovuto era “da considerarsi già pagato”: essa, per tal via, più che attestare l'avvenuto pagamento della somma, assume la parvenza di una sostanziale rinuncia al credito da parte della dichiarante che ben si confà alla situazione familiare di violenza confermata dalla deposizione testimoniale.
D'altronde, a ben vedere, la riferibilità della rinuncia a tali episodi di violenza non risulta efficacemente contestata dalla difesa di che, dapprima, si è limitato a Controparte_1
negare quanto ex adverso dedotto, richiamando la dichiarazione resa dalla moglie ai
Carabinieri, in data 01/10/2016: evidenzia, al riguardo, che alla domanda dei CC “ è stata privata del budget personale? È stata obbligata a firmare documenti che ledono i diritti economici .. (cessioni ipoteche vendite deleghe …)?”, ebbe a rispondere “No, Parte_1 non ho firmato alcun atto legale.”
Ebbene, troppo esile si appalesa la valenza probatoria di siffatte dichiarazioni se sol si consideri che la domanda non fa esplicito riferimento alla quietanza di cui si controverte, ed è
pagina 6 di 9 stata, oltretutto, resa a distanza di nove anni al termine di una complessa audizione riguardante, più che altro, atti di violenza materiali.
In ogni caso è lo stesso che sembra riconoscere il mancato pagamento Controparte_1 dell'importo di cui alla quietanza.
Egli non ha mai sostenuto specificatamente di aver corrisposto quanto sottoscritto dalla moglie, ha mancato addirittura di indicare ciò che gli sarebbe stato del tutto facile, le modalità di corresponsione della somma, ed ha comunque impostato le proprie difese sull'assunto che la nel dato periodo avrebbe ottenuto cospicue somme di denaro per un ammontare Pt_1
complessivo di euro 200.000,00 circa, per tal via delineando, quale estinzione dell'obbligazione, la diversa modalità compensativa.
Senonchè, i documenti depositati con la memoria di replica ex art. 183 n. 2 cpc quali allegati
7, 8 e 9, risultano idonei a comprovare sì pagamenti, epperò avvenuti in data ben successiva rispetto all'epoca della quietanza: l'anno 2016, i bonifici (cfr. all. 7 nominato “bonifici”), l'anno
2012, i buoni fruttiferi (cfr. all. 8, nominato “somme sottratte”), l'anno 2016, gli ulteriori bonifici, emessi, prevalentemente a favore del figlio (cfr. all. 9 nominato “ulteriori Persona_1 somme sottratte”).
Insomma, si tratta di acquisizione di somme in alcun modo collegabili alla vicenda in oggetto, risultando incoerenti per oggetto, contesto temporale e beneficiario, con il debito di 60.000,00, quale prezzo di acquisto della quota di proprietà dell'appartamento famigliare.
Resta l'infondata circostanza addotta per la quale sarebbe stato imbarcato Controparte_1
in missione nel periodo al quale la moglie, e la stessa figlia assunta a testimonianza, fanno risalire la condotta violenta (dicembre 2007/febbraio 2008), da ciò volendo inferire, con l'inattendibilità delle informazioni, l'impossibilità di dar corso alla denunciata condotta violenta.
Non vi è prova, invero, che la nave San Marco, presso cui si è trovato imbarcato il CP_1
nel dato periodo, abbia svolto attività di crociera nel periodo 2 settembre 2007/29 febbraio
2009 (in risposta all'ordine ex art. 210 cpc, la Capitaneria di Porto Napoli ha riferito “non esistono allegati gli statini attività di Nave San Marco”): dunque la nave deve ritenersi, nel dato periodo, ormeggiata presso il porto di Taranto, ove la famiglia risiedeva, di CP_1 talchè, in mancanza della prova del contrario, secondo l'id quoad plerumque accidit, ben può
pagina 7 di 9 assumersi che il relativo personale faceva rientro al domicilio, mantenendo rapporti sociali e famigliari.
Le ulteriori allegazioni di fatto occorsi tra il rilascio della quietanza e l'esperimento dell'azione giudiziaria (il giudizio di separazione, l'assegnazione della casa coniugale al ), se pur CP_1 attinenti ai rapporti personali tra le parti, devono ritenersi ultronei rispetto all'oggetto della presente controversia che verte, esclusivamente, sulla validità della quietanza rilasciata.
Si impone, alla stregua di tutto quanto sopra, in accoglimento delle spiegate domande attoree, l'annullamento dell'impugnata quietanza di pagamento e la condanna di
[...]
al pagamento, in favore di , della somma di €. 60.000,00, giammai CP_1 Parte_1 pagata, sì come ancora dovuta a saldo del prezzo dell'immobile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a misura del DM 147/2022
(valore della causa da 52.000,01 a 260.000,00, compensi ricompresi tra i minimi e i medi, in quanto il valore della causa si colloca in prossimità del limite inferiore dello scaglione di riferimento, fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Va rigettata la istanza con cui è stato sollecitato il potere discrezionale del giudice di cancellare gli scritti offensivi o sconvenienti e disporre il risarcimento del danno, in quanto la espressione “fedigrafa impenitente….bigama da oltre dieci anni”, se pur non strettamente inerente all'oggetto della domanda, afferisce comunque alla pregressa complessa relazione coniugale che fa da sfondo della presente controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1514/2021 R.G., così statuisce:
annulla la quietanza di pagamento rilasciata in data 28 febbraio 2007 e condanna
[...]
al pagamento di euro 60.000,00, in favore di , con gli interessi legali CP_1 Parte_1
dal dì della domanda sino al soddisfo.
pagina 8 di 9 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di Controparte_1 Pt_1
nella somma di euro 10.577,50 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA
[...]
e CPA.
Così deciso in Catania, il 28 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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